Ordinanza cautelare 1 dicembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8449 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08449/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05179/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5179 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Paganini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
-del provvedimento di sgombero dell'area di verde pubblico in località “-OMISSIS-” – ordinanza nr. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025, il dott. AO RI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente -OMISSIS-, premesso che:
- 1) in qualità di imprenditrice, residente nel Comune di Bacoli, aveva partecipato ad un Bando di Gara, reso noto dal Comune di Bacoli a mezzo Avviso Pubblico, denominato “-OMISSIS-”, per l’assegnazione in concessione di -OMISSIS-aree verdi pubbliche per interventi di riqualificazione, manutenzione e valorizzazione, di cui si vedeva vincitrice ed assegnataria di un'unica area, denominata “-OMISSIS-”;
- 2) a seguito dell’assegnazione, ed approvati i verbali dalla Commissione Giudicatrice -OMISSIS- con determinazione n. -OMISSIS- aveva stipulato la Convenzione per l’affidamento dell’area verde pubblica, in località -OMISSIS-, a mezzo scrittura privata, stipulata tra le parti;
- 3) in data -OMISSIS-, il Comune di Bacoli le aveva notificato l’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS-, relativa all’area di verde pubblico ,in località -OMISSIS-, da eseguirsi entro -OMISSIS-, avvertendola che, trascorso il suddetto termine, “si deferirà la ditta individuale suddetta all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art 650 c.p. e si procederà a liberare coattivamente la predetta area con l’intervento della forza pubblica ed al trasporto, con mezzo dell’amministrazione comunale, degli eventuali beni e materiali convenuti presso una struttura individuata dallo stesso comune, con espresso esonero, per lo stesso ente, da ogni responsabilità derivante da eventuali danni riferiti al trasporto ed alla custodia degli stessi beni e con riserva di rivalsa per le spese che sosterrà nel corso dell’espletamento delle operazioni in argomento”;
- 4) in data -OMISSIS- ella aveva peraltro già notificato, all’ente, il ricorso prot. n. 6503, innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania, per ottenere l’annullamento previa sospensione del provvedimento prot. n. -OMISSIS- (“con cui il Comune di Bacoli ha comunicato il mancato rinnovo della Convenzione per l’affidamento in concessione di un’area verde pubblica in località -OMISSIS-”), con annessa richiesta di risarcimento danni, appunto per il mancato rinnovo della convenzione per l’affidamento in concessione dell’area di cui sopra;
- 5) il T.A.R. della Campania, investito della questione, “non si pronunciava nel merito pur riconoscendo la natura civilistica del rapporto intercorrente tra la ricorrente -OMISSIS- e il Comune di Bacoli e quindi la tardività della disdetta” (il riferimento è tuttavia impreciso, posto che il ricorso e la pedissequa richiesta risarcitoria erano respinti e che il T.A.R. non affermava, anzi negava, in motivazione, che l’esercizio della disdetta, da parte del Comune, fosse stato tardivo: nde);
- 6) in data -OMISSIS-, il Comune di Bacoli le aveva notificato - nonostante il periodo di emergenza dettato dal Coronavirus - intimazione di sgombero per l’area verde, denominata -OMISSIS-;
- 7) la sentenza del TAR n. 3183 del 2022 aveva accertato l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero per l’area verde, denominata -OMISSIS-;
- 8) nonostante “i procedimenti giudiziari in corso e l’assenza di titoli esecutivi”, il Comune di Bacoli aveva notificato nuovamente, in data -OMISSIS-, l’ordinanza -OMISSIS-sgombero dell’area verde pubblica in località -OMISSIS-, entro il termine -OMISSIS-;
premesso quanto sopra, con l’odierno gravame agiva per l’annullamento di detta ultima ordinanza di sgombero, per i seguenti motivi:
1) NULLITÀ DELL’ORDINANZA DI SGOMBERO n. -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS- COMUNE di BACOLI: l’ordinanza di sgombero riguardava “un bene che rientra nel patrimonio disponibile del Comune di Bacoli e come tale si tratta di ordinanza emessa in assoluta carenza di potere (T.A.R. NAPOLI SEZ. VII, 20 marzo 2017)”, giacché il potere di autotutela demaniale, ex art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, legittima la P.A ad esercitare la tutela possessoria in presenza dell’apposizione di limiti od occupazioni da parte del privato, e detto potere non è riconducibile ad un’azione possessoria privatistica (ex art. 1168 e ss. cod civ.); l’autotutela demaniale si collega al regime dominicale del bene pubblico, in coerenza con le funzioni amministrative di disciplina, ordinata gestione e uso del bene medesimo, sicché l’esercizio della cd. potestà d’autotutela “esecutiva” è riservata esclusivamente ai beni, rientranti nella nozione di beni pubblici, ex artt. 823 – 824 cod. civ., dal momento che il potere di ordinanza del Sindaco si rinviene quando l’immobile viene asservito ad un uso pubblico, in forza di un atto amministrativo che ne vincola la destinazione ad un fine primario di interesse generale, mentre in assenza di tale destinazione la P.A è obbligata ad avvalersi dei mezzi ordinari, concessi dall’ordinamento giuridico a difesa della proprietà e del possesso; in sostanza, “la P.A. può ricorrere all’autotutela esecutiva, previa dimostrazione ex ante del regime giuridico del bene che deve appartenere alla nozione di patrimonio indisponibile, senza alcuna possibilità di avere una destinazione particolare, ma al contrario una destinazione generale che non tollera diritti da parte dei privati”; ed “è necessaria altresì l’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio, non essendo sufficiente la sola determinazione del Comune per imprimere al bene il carattere di indisponibilità”; nella specie, “il -OMISSIS- non è bene demaniale, ma un bene ordinario, perché il Comune di Bacoli acquistava tale bene con il frazionamento -OMISSIS- e detto bene immobile apparteneva alla classe “Vigneto”, come s’evince dalla visura per immobile che si offre in comunicazione”; si trattava, dunque, “di un bene acquistato con semplice contratto di compravendita dal Comune di Bacoli (ATTO del -OMISSIS- – pratica n. -OMISSIS-), che si offre in comunicazione”;
2) ASSENZA DI TITOLO PER ORDINARE LO SGOMBERO: il Comune di Bacoli aveva adottato l’ordinanza di sgombero: a) “sulla base della sentenza n. 2356/2021 del T.A.R. Campania, che nulla ha statuito sul rapporto di “locazione” tra -OMISSIS- ed il Comune di Bacoli, qualificandolo solo come rapporto di natura civilistica”; b) “nonostante la sentenza n. 3183 del 2022, che ha già accertato l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero”;
3) ILLEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA DI SGOMBERO n. -OMISSIS- PER VIOLAZIONE DEL NE BIS IN IDEM ed IRREGOLARE NOTIFICA DEL PREAVVISO DI SGOMBERO: la sentenza n. 3183 del 2022 pronunciata dal T.A.R. Campania aveva già “stabilito l’illegittimità dell’ordinanza dello sgombero per il -OMISSIS-, la quale inoltre era avvenuta in data -OMISSIS-, in contrasto con la normativa dettata dal D. L. n.183/2020, che ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio degli immobili”; l’art. 13, conv. in l. 26 febbraio 2021, n. 21, prevede che la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 nr. 27 è prorogata sino al 30 giugno 2021; fino al 30 giugno 2021 gli ufficiali giudiziari, qualora sussistano i presupposti di legge, non potranno dunque procedere alla notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c, né si potrà procedere ad eseguire provvedimenti di liberazione quando trattasi di immobile abitato dal debitore e dai suoi familiari anche nell’ipotesi dell’eventuale atto di rinnovo;
4) Litispendenza: tra il Comune di Bacoli e -OMISSIS- era pendente il giudizio, dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto “la stessa questione, quindi una connessione oggettiva e soggettiva (R.G. n. 7436 del 2022)”; con tale ricorso, pendente innanzi al Consiglio di Stato, s’era impugnata la sentenza di primo grado emessa dal T.A.R., n. 3183 dell’11.05.2022, con la quale s’era dichiarata illegittima l’ordinanza di sgombero -OMISSIS- per non essersi, il giudicante di primo grado, pronunciato sulla natura patrimoniale del bene - area di -OMISSIS- (non area demaniale, secondo la ricorrente, bensì bene “ordinario”, come specificato nella censura sub 1); la ricorrente chiedeva, pertanto, “la riunione del procedimento in questione con il procedimento pendente dinanzi al Consiglio di Stato, R.G. n. 07436 del 2022, concernente l’appello alla sentenza n. 3183 – 2022 del T.A.R.”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bacoli, dapprima con memoria di stile e quindi depositando articolata memoria difensiva, in cui ricostruiva, in dettaglio, il profilo fattuale dell’emarginata vicenda e controdeduceva, partitamente, alle avverse doglianze, concludendo per il rigetto del gravame, in quanto inammissibile ed infondato.
Con ordinanza n. 2094 dell’1.12.2022, la Sezione così provvedeva, circa la domanda cautelare proposta dalla ricorrente: “Considerato che, a prescindere dalla esistenza ivi di un vincolo culturale individuo, l’area in questione risulta comunque (come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente) effettivamente destinata a parcheggio pubblico e a verde pubblico attrezzato, così da essere qualificabile come demaniale e/o patrimoniale indisponibile, con conseguente possibilità di esercizio, in relazione ad essa, dei poteri di autotutela ex art. 823 c.c. da parte dell’ente proprietario;
Considerato che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da COVID 19, è venuta anche meno l’eccezionale proroga delle concessioni in corso, posta dall’art. 103 comma 2 D.L. 17.3.2020 n. 18 (conv. con L. 24.4.2020 n. 27, e successivamente modificato e integrato), per cui, allo stato, la ricorrente non vanta alcun titolo che possa consentire il permanere in suo possesso dell’area denominata “-OMISSIS-”;
Considerato che neppure risulta addotto alcuno specifico argomento, riguardo alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato, atto a sostenere la richiesta di tutela cautelare avanzata in questa sede;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
RESPINGE la suindicata istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Bacoli delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge”.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5.12.2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che l’esposizione dei fatti, piuttosto sommaria, di cui all’atto introduttivo del giudizio, va necessariamente integrata con l’analitica descrizione degli stessi, quale risulta dalla memoria di costituzione del Comune di Bacoli:
“Con deliberazione n. -OMISSIS- (All.1), il Consiglio Comunale di Bacoli approvava le linee programmatiche ed il Piano Comunale di Sviluppo -OMISSIS- in cui si prevedeva, tra l'altro, il miglioramento della fruizione degli spazi pubblici e privati, la creazione di spazi di aggregazione sociale, la cura del territorio al fine di renderlo più accogliente, la predisposizione ed attuazione del progetto “Cura Verde Attrezzato” e la promozione di reti di integrazione fra soggetti pubblici e privati e presentazione delle attività imprenditoriali presenti sul territorio. Con determinazione n. -OMISSIS- (All.2) veniva approvato il Bando di Gara avente ad oggetto “l’affidamento in concessione della gestione di -OMISSIS-aree verdi pubbliche, individuate nell' allegato A dello stesso, alle condizioni e modalità dallo stesso descritte, per realizzare interventi di riqualificazione, manutenzione e valorizzazione”. Con determinazione n.-OMISSIS-, si approvavano i verbali della Commissione Giudicatrice e l’area di parcheggio “-OMISSIS-” veniva assegnata alla sig.ra -OMISSIS-, per il canone offerto di € 3.000,00 annui. Con nota prot. n. -OMISSIS-il Resp.le Area V consegnava l'area de qua alla sig.ra -OMISSIS-. In data -OMISSIS- veniva stilata tra il Comune di Bacoli e la Ditta -OMISSIS- scrittura privata recante la “Convenzione per l'affidamento in concessione di area a verde pubblico in località -OMISSIS-”, fissando la durata della concessione in anni tre (All.3). Con nota del Responsabile Area VIII, prot. -OMISSIS- (All.4), notificata alla ricorrente in -OMISSIS-, il Comune di Bacoli comunicava che non vi erano le condizioni per il rinnovo della concessione de qua e che, pertanto, la scadenza della suddetta restava confermata alla data -OMISSIS- -OMISSIS- notificava all’ente ricorso n. 6503 innanzi al TAR Campania “PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL PROVVEDIMENTO, E ANNESSA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI PER: il mancato rinnovo della Convenzione per l’affidamento in concessione di area verde pubblica in località -OMISSIS- (Bacoli), prot. n. -OMISSIS- notificato a mezzo messo comunale in -OMISSIS-”. Il ricorso veniva rubricato al Rg. 1476/2020 e il Comune di Bacoli si costituiva in giudizio. Con provvedimento del 03.06.2020 il Tar Campania – Sez. VII, nel pronunciarsi sulla richiesta cautelare, con ordinanza n. 1123/20 (All.5) dichiarava: “Considerato che l’atto gravato non presenta natura di provvedimento di ritiro, bensì appare assimilabile ad una disdetta di tipo civilistico, poiché destinata ad impedire il rinnovo del rapporto, alla sua naturale scadenza (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 2455 del 25.5.2017); Considerato che tale scelta di non rinnovare il rapporto in questione, appare in linea con la più recente impostazione normativa di riferimento (anche di derivazione comunitaria), che richiede il previo espletamento di una gara, quale modalità per individuare il futuro concessionario di un bene pubblico; Considerato che della durata triennale della concessione in parola era, peraltro, ben a conoscenza la ricorrente (e che, dunque, il possibile rinnovo di essa costituiva una mera eventualità); Considerato che la peculiarità della vicenda induce a rimettere alla pronunzia definitiva ogni statuizione circa le spese della presente fase cautelare (…) Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), RESPINGE la suindicata istanza cautelare”. In data 17.02.2021 il TAR Campania si riuniva per la discussione del merito, trattenendo la causa in decisione. In data 12.04.2021 il TAR Campania, con sentenza n. 2356/2021 (All.6), entrando nel merito della questione, riteneva il ricorso non fondato e da respingere per i motivi di
seguito precisati: “Come già rilevato in sede cautelare, l’atto gravato non presenta natura di provvedimento di ritiro, bensì appare assimilabile ad una disdetta di tipo civilistico, poiché destinata ad impedire il rinnovo del rapporto, alla sua naturale scadenza (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 2455 del 25.5.2017). Inoltre, come pure rilevato in sede cautelare, la scelta di non rinnovare il rapporto in questione appare ragionevole e legittima, perché coerente con la più recente impostazione normativa di riferimento (anche di derivazione comunitaria), che richiede il previo espletamento di una gara, quale modalità per individuare il futuro concessionario di un bene pubblico. A questo deve aggiungersi che la ricorrente era senz’altro a conoscenza della durata triennale della concessione in parola: dunque, la ricorrente stessa ben sapeva che il possibile rinnovo della predetta concessione costituiva una mera eventualità. La prima censura, con cui la ricorrente si duole della carenza di motivazione, è dunque infondata. Parimenti infondata è la seconda censura, con cui la ricorrente si duole del mancato rispetto del termine di novanta giorni, previsto dal bando. Infatti, l’art. 2 del bando prevede che la concessione “è rinnovabile, di triennio in triennio, almeno 90 giorni prima della scadenza”. Tale disposizione non comporta affatto che il Comune debba formalizzare il mancato rinnovo della concessione entro il predetto termine; al contrario, è l’atto di rinnovo che deve essere adottato almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione. E ciò conferma che, ove l’atto di rinnovo non sia tempestivamente adottato, l’esito non possa essere che il mancato rinnovo della concessione stessa. Infine, è infondata anche la terza censura. Le deduzioni fatte dalla difesa del resistente circa il riparto delle funzioni nell’ambito del Comune di Bacoli, al fine di rispondere ad esigenze organizzative interne dell’ente, sono rimaste incontestate, per cui possono dirsi fondate. Alla reiezione della domanda demolitoria, consegue la reiezione anche della domanda risarcitoria, siccome rimasta priva del necessario presupposto”. La ricorrente, pertanto, veniva condannata a rifondere al Comune di Bacoli le spese di giudizio per € 2.500,00 oltre accessori. In data -OMISSIS- “malgrado la pendenza del giudizio innanzi al TAR Campania da lei introitato”, la ricorrente notificava al Comune di Bacoli ricorso ex art. 447 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione udienza n. -OMISSIS-emesso dal Tribunale di Napoli, Sez. X, -OMISSIS-, da cui il giudizio RG. -OMISSIS- chiedendo di: - accertare e dichiarare la tardività, l’illegittimità del provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS- del rinnovo della convenzione, stipulata in -OMISSIS-, per l’affidamento in concessione dell’area verde pubblica (spazio in parcheggio), sita in località -OMISSIS- (Bacoli); - ritenere e dichiarare rinnovata la convenzione tra la ditta -OMISSIS- ed il Comune di Bacoli per l’area verde Parcheggio sito in Bacoli località -OMISSIS-; - ritenere e dichiarare la natura civilistica del rapporto di locazione esistente tra le parti, trattandosi di beni facente parte del patrimonio disponibile; - per l’effetto, condannare il Comune di Bacoli in p. del Sindaco p. t. al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In data -OMISSIS-, in virtù della pronuncia del T.A.R., nonché “della manifesta infondatezza del ricorso ex art. 447 Bis c.p.c.”, stante la persistente occupazione dell’area senza titolo da parte della ditta -OMISSIS-, il Comune di Bacoli notificava intimazione di sgombero Prot. -OMISSIS-(All.7), al fine di sollecitare il rilascio dell’area, richiesto con nota -OMISSIS-con la quale era stata comunicata la mancanza delle condizioni per il rinnovo della Convenzione per l’affidamento in concessione dell’area verde pubblica in località -OMISSIS-. L’intimazione de qua veniva impugnata con atto di opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., promosso innanzi al Tribunale di Napoli, rubricato al n. -OMISSIS-nel quale la ricorrente chiedeva: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo; - nel merito dichiarare che l'opponente non deve rilasciare l’immobile sito in Bacoli nell’area verde denominata -OMISSIS- per le ragioni suesposte; - dichiarare l’illegittimità dell’intimazione dello sgombero notificata in data -OMISSIS- perché in netto contrasto con la normativa vigente. Il Comune di Bacoli, vista l’illegittima persistenza della Ditta -OMISSIS- su suolo pubblico in assenza di titolo, tenuto conto dei danni derivanti da un’eventuale pronuncia di accoglimento dell’istanza di sospensione, si costituiva chiedendo di anticipare l’udienza di trattazione, prevista per la data -OMISSIS- Tuttavia il Giudice -OMISSIS- “considerato che, qualora le parti ritenessero che il Comune sia portatore di un titolo suscettibile di essere posto immediatamente in esecuzione, sarebbe stato interesse dell’opponente (e non certo del Comune) sollecitare un’anticipazione di udienza allo scopo di ottenere una rapida pronuncia sulla istanza di “sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo”, formulata nell’atto introduttivo”, rigettava la richiesta dell’Ente, evidenziando l’insussistenza di una pronuncia circa l’istanza di sospensione presentata dalla ricorrente. L’intimazione di sgombero, pertanto, non veniva sospesa. Per tale ragione, in data -OMISSIS-Comune notificava ordinanza di sgombero -OMISSIS- con cui si ordinava lo sgombero dell’area verde nel termine di 30 giorni dalla notifica. La Sig.ra -OMISSIS- non ottemperava e ricorreva avverso la citata ordinanza innanzi al Tar della Campania. Con sentenza n. 3183/2022, il TAR della Campania accoglieva la domanda, annullando l'ordinanza n. -OMISSIS-, in quanto emanata durante il periodo di vigenza del D.L. n. 18 del 2020, art. 103, c. 2, convertito in legge n. 27 del 2020, che prevede che conservino validità “per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” le sole concessioni “in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”. Nella medesima sentenza, il TAR della Campania stabiliva inoltre che “resta, quindi, salva la facoltà dell'amministrazione, per il periodo successivo alla permanenza di validità della concessione scaduta, di rideterminarsi adottando i provvedimenti conseguenti alla decisione di mancato rinnovo della suddetta convenzione per l'affidamento in concessione come da comunicazione notificata alla ricorrente in -OMISSIS-”. Si rileva che con D.L. 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” è stato dichiarato cessato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022. Con nota prot. n. -OMISSIS- l'Area VIII del Comune di Bacoli comunicava alla ricorrente che con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 29/04/2022 venivano concessi ulteriori 120 giorni ai titolari delle convenzioni/concessioni di proprietà comunale per il rilascio delle aree (All.9). In assenza di un riscontro da parte della ricorrente, in data 29/09/2022 il Comune di Bacoli notificava alla ricorrente l’ordinanza n. -OMISSIS- per lo sgombero dell'area verde pubblica in località parcheggio “-OMISSIS-”, entro il termine -OMISSIS-. In data -OMISSIS- veniva notificato al Comune di Bacoli ricorso in appello proposto dalla Ditta individuale -OMISSIS- avverso la sentenza n. 2210/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Sez. X civile in persona del Dott. -OMISSIS- L'udienza per la comparizione delle parti è fissata per il -OMISSIS- veniva notificato al Comune di Bacoli ricorso al Tar della Campania promosso dalla Ditta individuale -OMISSIS- avverso l'ordinanza n. -OMISSIS- per lo sgombero dell'area verde pubblico in località parcheggio “-OMISSIS-”.
A tale ricostruzione, in fatto, dell’emarginata vicenda, deve solo aggiungersi (il che vale anche a replicare alla dedotta – da parte ricorrente – “litispendenza” con l’appello, proposto dalla stessa ricorrente, avverso la precedente sentenza del T.A.R.), che il C. di S., con sentenza della Sezione Settima n. 09047/2023 REG. PROV. COLL. - N. 07436/2022 REG. RIC., ha dichiarato improcedibile l’appello, pronunciandosi, peraltro, anche sulla sua infondatezza nel merito: “(…) Ritenuto in ogni caso, in subordine, che l’appello sia infondato nel merito; Considerato, infatti: che, come già visto, la sentenza di prime cure ha accolto il ricorso nei limiti dell’accertamento della violazione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, mentre ha respinto gli altri motivi del ricorso, chiarendo che la decisione dello stesso T.A.R. Campania, Napoli, n. 2356/2021 nulla ha statuito sulla natura dell’area affidata in concessione e in specie nulla ha statuito sulla riconducibilità di detta area al patrimonio disponibile del Comune: tale presunta statuizione era stata invocata dalla ricorrente, in quanto ne sarebbe derivata l’impossibilità, per l’Ente, di esercitare l’autotutela esecutiva sull’area in questione; che il primo motivo è infondato in fatto, perché il Tribunale ha motivato la decisione di compensare le spese di lite con il carattere “limitato” del profilo che ha determinato l’accoglimento del ricorso e questa motivazione è incensurabile perché coerente con le altre statuizioni della sentenza e, in specie, con la reiezione dei motivi di ricorso diversi da quello sulla violazione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, dunque è del tutto ragionevole; che se è vero che l’appellante aveva interesse a formulare il secondo e il terzo motivo di gravame (e quindi ad impugnare in parte qua la sentenza), poiché è proprio sul carattere “limitato” e non integrale dell’accoglimento che si è fondata la decisione del T.A.R. di compensare le spese, tuttavia i suddetti motivi sono ambedue infondati; che nello specifico il secondo motivo di gravame è anch’esso infondato in fatto, perché non c’è stata nessuna omissione di pronuncia da parte della sentenza gravata, la quale ha esplicitamente dichiarato l’infondatezza dei motivi di ricorso diversi da quello sulla violazione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e ha espressamente negato che la sentenza n. 2346/2021 cit. avesse dettato statuizioni sulla natura dell’area oggetto dell’ordinanza di sgombero e cioè che avesse escluso l’appartenenza di detta area al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Bacoli; - che infine il terzo motivo di gravame è infondato in diritto, perché pretende di rovesciare le comuni regole sull’onere della prova ex art. 2697 c.c., mentre la parte appellante non ha fornito alcun principio di prova sulla natura del bene”.
Ciò posto, e prendendo l’abbrivio proprio dalle affermazioni contenute nella citata sentenza del C. di S., nonché ribadendo le argomentazioni espresse nell’ordinanza che ha regolato la fase cautelare del presente giudizio (“Considerato che, a prescindere dalla esistenza ivi di un vincolo culturale individuo, l’area in questione risulta comunque (come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente) effettivamente destinata a parcheggio pubblico e a verde pubblico attrezzato, così da essere qualificabile come demaniale e/o patrimoniale indisponibile, con conseguente possibilità di esercizio, in relazione ad essa, dei poteri di autotutela ex art. 823 c.c. da parte dell’ente proprietario”), osserva il Tribunale che la prima censura è infondata.
Come osservato dalla difesa dell’ente, infatti, è priva di pregio la contestazione circa l’esercizio del potere di tutela esecutoria, esercitato dal medesimo ente con la notifica dell’impugnata ordinanza di sgombero; com’è del pari priva di pregio la tesi che l’area, illo tempore data in concessione alla ricorrente, rientri nel patrimonio disponibile del Comune di Bacoli; e, infatti, “l’area de qua rientra nelle aree di interesse archeologico e, come tale, appartenente al patrimonio indisponibile. Si rappresenta che il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, con decreto Prot. -OMISSIS- dichiarava che “il tratto di mare che si estende tra la linea di costa e l’orizzonte per una lunghezza di mt. 500, nonché i tratti di costa compresi tra località UF di RO ... e la foce vecchia di Patria, di proprietà del Demanio – Ramo marittimo, che per i frequenti ritrovamenti effettuati a terra e a mare, per le numerose ed estese aree archeologiche sommerse a causa del bradisismo, per le numerose citazioni storico – letterarie greche e romane ed infine per le diverse destinazioni che il sito ebbe in passato (relativamente all’esistenza lungo di essi dei centri antichi di “Baiae”, “Bauli”, “Misenum”, “Cumae” e “Liternum”), è riconosciuto non solo come paesaggio di intrinseco valore storico ma anche come complesso di importante interesse archeologico ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089”. L’intera area della “-OMISSIS-”, pertanto, tenuto conto della vicinanza al complesso archeologico delle “Terme di Baia”, in virtù del citato decreto, rientra nelle aree ad interesse archeologico nonché nel demanio pubblico ai sensi dell’art. 822 c.c. e, dunque, nel patrimonio indisponibile dell’Ente. Si osserva, infatti, che ai sensi dell’art. 822, comma 2, “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.”. Si rappresenta che, per essere demaniali, i beni devono essere idonei a soddisfare interessi pubblici (sia della collettività, che inerenti all'attività statale); inoltre sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. È noto che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni indicati dagli artt. 823 e 824 c.c., e, in tale materia, non è possibile ipotizzare la modifica della titolarità del bene, per effetto di comportamenti occupativi o di impossessamento da parte dei privati, stante il divieto di usucapione del demanio di cui all’art. 823 c.c.” (…) “Si evidenzia, pertanto, la sussistenza di un atto amministrativo (decreto prot. -OMISSIS- del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali) che qualifica l’area interessata “come paesaggio di intrinseco valore storico ma anche come complesso di importante interesse archeologico, ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089” e, pertanto, rientrante nel patrimonio demaniale inalienabile dell’Ente, ai sensi dell’art. 822 c.c., nonché la destinazione ad uso pubblico dell’area, occupata sine titulo dalla ricorrente, stabilito con una serie di atti amministrativi, che ne hanno vincolato la destinazione ad un fine primario d’interesse generale. Si rappresenta, dunque, che il Comune di Bacoli è abilitato all’esercizio dei poteri autoritativi (ordinanza di sgombero), esistendo la destinazione ad un pubblico servizio dell’area concessa in convenzione alla ricorrente, sussistendo il doppio requisito: - la manifestazione di volontà, mediante un apposito provvedimento del Comune titolare del diritto reale pubblico; - l’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Ne discende che l’ordine di sgombero adottato dal Comune di Bacoli, ed oggetto di gravame, è del tutto legittimo, in conformità all’ampia latitudine del potere esercitato, nella specie, dall’ente, come confermato dall’esame della giurisprudenza: “I poteri di autotutela iuris publici, che discendono dall'art. 378, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e mediatamente dall'art. 823 c.c., non presentano la medesima identità di ratio delle azioni di cui dispone il privato e possono essere esercitati anche dopo che sia decorso un anno dalla alterazione o dalla turbativa; si tratta infatti di un potere autoritativo con cui, anche a distanza di tempo dalla modifica della situazione di fatto, vi è il doveroso ripristino della disponibilità del bene in favore della collettività , poco importando se per trascuratezza o connivenza, o per mera mancata conoscenza delle circostanze di fatto, o per esigenze di approfondimento delle questioni, gli organi pro tempore non abbiano emanato gli atti di autotutela” (Consiglio di Stato, Sez. V, 14/07/2015, n. 3531).
Del resto, nulla è stato opposto, da parte della ricorrente, alle predette argomentazioni difensive di parte resistente, onde la soluzione adottata s’impone, anche in virtù del principio di non contestazione.
Anche la seconda censura è, poi, infondata.
Il riferimento, da parte della ricorrente, alla sentenza del Tribunale, n. 2356/2021, che avrebbe qualificato il rapporto tra la ricorrente medesima ed il Comune di Bacoli come di natura civilistica, è privo di rilievo, ai fini della decisione del presente ricorso. Con detta sentenza il Tribunale respingeva il ricorso, volto alla declaratoria dell’illegittimità della nota con cui si formalizzava il diniego al rinnovo della concessione dell’area de qua, in favore della ricorrente, confermando quindi che – come già rilevato, del resto, in sede di decisione cautelare – “allo stato, la ricorrente non vanta alcun titolo che possa consentire il permanere in suo possesso dell’area denominata -OMISSIS-”; tale decisione, quindi, lungi dal porsi in contrasto con l’ordine di sgombero di cui si tratta, ne rappresenta, anzi, il necessario presupposto; quanto, poi, al riferimento alla sentenza del Tribunale n. 3183/2022, la stessa accoglieva il ricorso, annullando la precedente ordinanza di sgombero -OMISSIS-, ma solo in quanto lo sgombero era stato disposto, durante il periodo di vigenza della normativa COVID-19, dichiarando infondate le altre doglianze sollevate dalla ricorrente.
Lo stesso dicasi quanto alla terza censura, che ripropone, ancora una volta, questioni legate al precedente ordine di sgombero e, ormai, superate, in virtù della conclusione del termine del periodo emergenziale da Covid-19 (cfr. la sentenza del C. di S., citata sopra: “Considerato, infatti: che, come già visto, la sentenza di prime cure ha accolto il ricorso nei limiti dell’accertamento della violazione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, mentre ha respinto gli altri motivi del ricorso, chiarendo che la decisione dello stesso T.A.R. Campania, Napoli, n. 2356/2021 nulla ha statuito sulla natura dell’area affidata in concessione e in specie nulla ha statuito sulla riconducibilità di detta area al patrimonio disponibile del Comune : tale presunta statuizione era stata invocata dalla ricorrente, in quanto ne sarebbe derivata l’impossibilità, per l’Ente, di esercitare l’autotutela esecutiva sull’area in questione”).
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite – tenendo conto dell’assenza di ulteriore attività difensiva, da parte del Comune di Bacoli, dopo la pronuncia dell’ordinanza cautelare, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di fase – possono essere, per la fase di merito, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese, per la fase di merito, compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO RI |
IL SEGRETARIO