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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 8273/2022 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: spettanze lavorative
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Criscuolo;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 1.2.2022 al 1.12.2022 con regolarizzazione della posizione e formale assunzione dal 18.3.2022; di aver svolto mansioni di impiegata amministrativa con inquadramento nel 5° livello del CCNL Terziario e previsione di orario part time al 50%; di aver di fatto lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oltre che per circa tre volte al mese di pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.45 per un totale di circa 6 ore mensili di lavoro supplementare;
di aver percepito per il periodo non regolarizzato la somma in contanti di €
1.650,00 e successivamente esclusivamente l'importo di € 600,00 a mezzo bonifico;
di aver goduto di 9 giorni di ferie e di non aver percepito la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto;
di essere stata formalmente licenziata con lettera del 15.11.2022 a far data dal 1.12.2022.
Tanto premesso, impugnate le buste paga in quanto riportanti somme mai effettivamente percepite e ritenuto di essere stata retribuita in misura insufficiente rispetto alla qualità e quantità della prestazione lavorativa prestata alle dipendenze della convenuta, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo e con le modalità dedotte in ricorso, condannasse la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 7.905,68 a titolo di retribuzione ordinaria, retribuzione per lavoro supplementare, tredicesima mensilità, indennità per
12 giorni di ferie non godute e TFR, come da conteggio allegato, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge, vinte le spese di lite da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio non si costituiva la parte convenuta con declaratoria di contumacia.
Istruita la causa mediante la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con note scritte disposte, ai sensi dell'art, 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 22.1.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità
(mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
E' noto, poi, che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e che, a tal fine, è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della prete-sa
(Cass. n.15777/2006); ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. n. 3601/2006).
Così sinteticamente tracciate le coordinate giuridiche di riferimento si osserva che nella specie dalla documentazione in atti risulta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 21.3.2022 al 1.12.2022 (cessato per licenziamento) con inquadramento dell'istante nel livello 5° del CCNL Terziario e orario di lavoro “part time” al 50% per venti ore settimanali -
9.00-13.00 dal lunedì al venerdì- (cfr. contratto di assunzione, buste paga, lettera di licenziamento).
La ricorrente fonda le pretese retributive (differenze retribuzione ordinaria, tredicesima, indennità per ferie non godute, retribuzione per lavoro supplementare e trattamento di fine rapporto) sul presupposto di un periodo di lavoro superiore a quello formalizzato (facendo decorrere il rapporto di lavoro dal 1.2.2022 piuttosto che dalla formale data di assunzione del 18.3.2022 risultante dalla lettera di assunzione), di un orario di lavoro superiore e supplementare rispetto a quello part time al 50% (pari a venti ore settimanali), della mancata fruizione di giorni di ferie nella misura contrattualmente prevista, della corresponsione di soli 600,00 euro per il periodo regolarizzato e della mancata corresponsione della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Ciò posto, tenuto conto della prova documentale del rapporto di lavoro secondo le modalità emergenti dalla sopra richiamata documentazione in atti, vi è da evidenziare che nella specie dalla prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente non sono emersi elementi idonei a far ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro differente (per durata ed orario di lavoro) da quello formalmente emergente dalla documentazione in atti.
Ed invero, sebbene i testi escussi in giudizio abbiano certamente dato atto della attività lavorativa svolta dalla ricorrente presso la agenzia di spedizioni gestita dalla società convenuta essi, tuttavia, non avendo avuto una conoscenza diretta e continuativa di tale rapporto di lavoro, bensì una frequentazione dell'agenzia come clienti in giorni ed orari variabili, hanno fornito informazioni del tutto generiche in ordine alla durata e decorrenza dell'attività lavorativa e agli orari di lavoro con dichiarazioni pertanto, di fatto, non idonee a confermare le deduzioni attoree. Riguardo alla decorrenza e durata del rapporto di lavoro i testi hanno in particolare fornito informazioni tra loro in contrasto oltre che in contrasto con le stesse deduzioni della parte ricorrente: il teste ha dichiarato di aver visto la ricorrente presso la agenzia dal gennaio- Testimone_1 febbraio 2022 fino a novembre 2022 mentre il teste ha dichiarato di aver Testimone_2 visto la ricorrente presso la agenzia da maggio 2020 a fine dicembre 2022; con riferimento poi all'orario di lavoro il teste ha dichiarato genericamente di aver trovato Testimone_1 presso la agenzia di pomeriggio la “alcune volte” e analogamente, con la medesima Pt_1 genericità, il teste ha dichiarato sul punto di aver visto la ricorrente Testimone_2
“alcuni pomeriggi”.
Dunque, come già anticipato, la prova testimoniale -stante la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni- non ha dato conferma di un rapporto di lavoro differente, quanto a modalità, orario di lavoro e durata, rispetto a quello risultante dalla documentazione in atti, ovvero un rapporto di lavoro decorrente dal 18.3.2022 al 1.12.2022 con inquadramento nel 5° livello del CCNL Terziario ed orario di lavoro “part time” di venti ore settimanali.
Riguardo a tale rapporto, così come provato, vanno pertanto riconosciute in favore della ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito (secondo le deduzioni di cui al ricorso, ovvero € 600,00 con bonifico) e la retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per un lavoratore inquadrato nel V° livello (pari, per un “part time” al 50% ad € 750,00 mensili così come correttamente risultante dai conteggi di parte) nonchè la rivendicata retribuzione a titolo di ratei tredicesima mensilità e di trattamento di fine rapporto, non avendo la società convenuta, sulla quale gravava l'onere, fornito alcuna prova del pagamento di tali emolumenti in quanto contumace.
Con riferimento poi alle ferie, deve darsi atto del più recente orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. 21780/2022. Nella specie, tenuto conto che secondo le previsioni contrattuali la ricorrente per il periodo di lavoro accertato aveva diritto a 17 giorni di ferie e che dalle buste paga (e come ammesso in ricorso) risulta la fruizione di 9 giorni di ferie, in mancanza di diversa prova fornita dalla società convenuta contumace, la ha pertanto diritto alla Pt_1 indennità sostitutiva delle ferie per i residui 8 giorni a cui aveva diritto.
Per la quantificazione degli emolumenti in questione può farsi riferimento ai valori retributivi risultanti dalle tabelle retributive del CCNL prodotto in atti, correttamente riportati nei conteggi di parte ricorrente che vengono riformulati (anche con riferimento al trattamento di fine rapporto) con scomputo delle voci non dovute a fronte dell'accertamento giudiziale.
Facendo applicazione di tali criteri, e considerando una retribuzione mensile dovuta di € 750,00 (e una retribuzione oraria di € 8,92 così come indicato nei conteggi di parte) e un percepito di €
600,00 (per il periodo di lavoro formalizzato), può concludersi che l'odierna ricorrente risulta ancora creditrice nei confronti della convenuta per il rapporto di lavoro decorso dal 18.3.2022 al
1.12.2022, della complessiva somma di € 7.011,00 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 5.721,00
a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 500,00 a titolo di ratei tredicesima (8), € 285,00
a titolo di indennità per ferie non godute ed € 505,00 a titolo di trattamento di fine rapporto. Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte convenuta tenuto conto del valore della somma liquidata in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente e per i titoli indicati nella motivazione, della somma complessiva di € 7.011,00 al lordo delle ritenute di legge oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. condanna la al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.886,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Salerno, lì 23.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio