TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE 1^ CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Cristina Bandiera Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.4568/2024 R.G. e promossa da
, con l'avv.to Marina Stolfi come da mandato separato al Parte_1
ricorso;
-ricorrente-
contro
, con gli avv.ti Sebastiano ed Annamaria Sartoretto come da Controparte_1
mandato in calce alla memoria di costituzione
-resistente-
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv.to Filippo Doni in forza di procura notarile alle liti.
-resistente-
OGGETTO: assegnazione di quota di pensione di reversibilità al coniuge divorziato.
Conclusioni della ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. 898/1970
Nel merito:
attribuire, sulla residua percentuale del 60%, alla ricorrente signora
in qualità di coniuge divorziato, la quota del 95% (o Parte_1
quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa), della pensione indiretta spettante a seguito del decesso del signor , avvenuto il Persona_1 12.05.2024;
per l'effetto, dichiarare l Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 domiciliato ai sensi dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 c.p.c. presso l'Agenzia di
Castelfranco Veneto (TV), corrente in Via Piccinini 7/9, 31033 Castelfranco
Veneto (Tv), a ciò tenuto, ad attribuire la quota predetta a
[...]
a decorrere dal 01.06.2024, primo giorno del mese Parte_1
successivo a quello del decesso del signor . Persona_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga che l attribuisca la quota della pensione indiretta a CP_2 [...]
a decorrere dal primo rateo utile successivo alla decisione Parte_1
giudiziale, condannare , residente in [...]Controparte_1
Veneto (TV) in Vicolo Musonello n. 18, al pagamento in favore di
[...]
delle somme corrispondenti alla quota della pensione indiretta Parte_1
attribuita a seguito del decesso del signor , per il periodo dal Persona_1
01.06.2024 al rateo precedente al primo successivo alla decisione giudiziale o a quello effettivamente corrisposto dall' CP_2
Con rifusione di spese e competenze legali.
Conclusioni della resistente:
Rigettare la domanda ex adverso dedotta e attribuire, sulla residua percentuale del 60% alla ricorrente , in qualità di coniuge divorziato, la Parte_1
quota del 50% della pensione indiretta spettante a seguito del decesso del
Dott. , avvenuto il 12.05.2024 o la diversa somma che risulterà Persona_1
di giustizia e la restante parte alla IG.ra . Controparte_1
Con rifusione di spese e competenze legali.
Conclusioni dell' : CP_2
NEL MERITO: stabilirsi quota di pensione di reversibilità che dovrà CP_2
eventualmente pagare alla ricorrente con decorrenza dal primo rateo utile successivo alla decisione giudiziale;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: stabilirsi la quota di pensione di reversibilità che dovrà eventualmente pagare alla ricorrente con CP_2
decorrenza dal primo rateo successivo alla notifica del ricorso.
Atteso che l non può che rimettersi alla pronuncia del Controparte_3
Tribunale circa il riparto della pensione di reversibilità tra gli aventi diritto, si chiede che spese, diritti ed onorari del presente giudizio, comprese spese
2 forfettarie, siano interamente rifusi dalla parte ricorrente ovvero dalle parti principali del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
La domanda proposta da ai sensi dell'art. 9 della legge n. Parte_1
898/70 è fondata e merita quindi accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Ricorrono, invero, tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione normativa ai fini dell'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato del de cuius.
Infatti, risulta dai documenti prodotti e non è contestato che e Parte_1
avevano contratto matrimonio il 7.02.1998; che la cessazione degli Persona_1
effetti civili dello stesso era stata pronunciata con sentenza n.1477/2020 di questo
Tribunale e che era stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere Per_1 all'odierna ricorrente un assegno divorzile di €.2.500,00 che attualizzati ammontano ad €.2.942,50, inoltre il de cuius si era impegnato a concorrere al pagamento del canone di locazione della ex casa coniugale per l'importo di €.1.000,00, accollandosi le spese per le utenze e ciò fino a che i due figli nati dal matrimonio con la ricorrente, avessero mantenuto la residenza anagrafica con la madre.
La ricorrente non ha contratto nuove nozze e il coniuge divorziato al momento del decesso, 12.5.2024, pur non ancora titolare di trattamento pensionistico, aveva una regolare posizione previdenziale, per cui il rapporto lavorativo da cui trae origine la medesima è con certezza anteriore rispetto alla sentenza di divorzio.
Osserva il Tribunale in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, che in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n.898 del 1970, a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione vada effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza, tuttavia, mai confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuando nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (cfr. Cass. civ. n.16093/012 e 10391/012).
3 Orbene, nel caso di specie il matrimonio tra la ricorrente ed il è durato Per_1
per circa 22 anni, inoltre, dalla loro unione sono nati due figli: Per_2
l'11.11.2000 ed il 29.8.2002. Per_3
Di contro, la resistente ha contratto matrimonio con il il 7.04.2021 e dalla Per_1
loro unione non sono nati figli, con una convivenza matrimoniale di circa 3 anni.
Sotto il profilo economico la che ha cessato l'attività di geometra per Pt_1
dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia, non svolge attività lavorativa e risulta percepire un canone locativo di €.1.300,00 mensili per un immobile di sua proprietà, ma è ora gravata dal pagamento integrale del canone di locazione per €.1.486,00 della casa in cui abita a Treviso.
Considerato che la è attualmente dipendente dell'azienda Prodeco CP_1
Pharma srl e percepisce uno stipendio di circa €.2.000,00 mensili, inoltre per disposizione testamentaria del marito riceverà il 16% delle quote della holding
Ocedorp srl che controlla l'azienda di famiglia in cui la medesima lavora, la quale, ha altresì, ereditato l'immobile casa famigliare, ritiene il Tribunale che valutata la finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare anche facendo riferimento all'entità dell'assegno divorzile riconosciuto all'ex coniuge e a tutti i criteri di valutazione sopra esposti, possa essere attribuito alla ricorrente la quota pensionistica nella misura del 85%.
Inoltre, la quota di pensione di reversibilità, come stabilito dalle leggi pensionistiche, spetta, in linea generale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla morte del fruitore del trattamento pensionistico.
In forza di tale principio questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (cfr. Cass. civ. n.2092/2007)”.
4 Infatti, nella regolamentazione della decorrenza prevale il profilo pensionistico della quota di reversibilità senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota ed essendo il coniuge divorziato titolare di un diritto d'indole previdenziale analogo a quello del coniuge superstite, limitato solo quantitativamente dalla pronuncia giudiziale (cfr. Cass. civ. n.6272/2004;
n.23880/2008 e n.15837/2001).
Pertanto, nel caso di specie da giugno 2024 l'ente è tenuto a corrispondere la pensione di reversibilità pari al 60% di quella spettante al dante causa, per la quota del 85% alla ricorrente anche qualora, medio tempore, abbia già corrisposto l'importo per intero al coniuge superstite.
La natura della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- attribuisce sulla residua percentuale del 60% alla ricorrente
[...]
, in qualità di coniuge divorziato, la quota del 85% della pensione Parte_1
di reversibilità di , deceduto in data 12.5.2024; Persona_1
- per l'effetto, dichiara l a ciò tenuto, ad attribuire alla ricorrente la CP_2
quota predetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato.
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Daniela Ronzani
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE 1^ CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei IGg.ri Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Cristina Bandiera Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.4568/2024 R.G. e promossa da
, con l'avv.to Marina Stolfi come da mandato separato al Parte_1
ricorso;
-ricorrente-
contro
, con gli avv.ti Sebastiano ed Annamaria Sartoretto come da Controparte_1
mandato in calce alla memoria di costituzione
-resistente-
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv.to Filippo Doni in forza di procura notarile alle liti.
-resistente-
OGGETTO: assegnazione di quota di pensione di reversibilità al coniuge divorziato.
Conclusioni della ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. 898/1970
Nel merito:
attribuire, sulla residua percentuale del 60%, alla ricorrente signora
in qualità di coniuge divorziato, la quota del 95% (o Parte_1
quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa), della pensione indiretta spettante a seguito del decesso del signor , avvenuto il Persona_1 12.05.2024;
per l'effetto, dichiarare l Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 domiciliato ai sensi dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 c.p.c. presso l'Agenzia di
Castelfranco Veneto (TV), corrente in Via Piccinini 7/9, 31033 Castelfranco
Veneto (Tv), a ciò tenuto, ad attribuire la quota predetta a
[...]
a decorrere dal 01.06.2024, primo giorno del mese Parte_1
successivo a quello del decesso del signor . Persona_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga che l attribuisca la quota della pensione indiretta a CP_2 [...]
a decorrere dal primo rateo utile successivo alla decisione Parte_1
giudiziale, condannare , residente in [...]Controparte_1
Veneto (TV) in Vicolo Musonello n. 18, al pagamento in favore di
[...]
delle somme corrispondenti alla quota della pensione indiretta Parte_1
attribuita a seguito del decesso del signor , per il periodo dal Persona_1
01.06.2024 al rateo precedente al primo successivo alla decisione giudiziale o a quello effettivamente corrisposto dall' CP_2
Con rifusione di spese e competenze legali.
Conclusioni della resistente:
Rigettare la domanda ex adverso dedotta e attribuire, sulla residua percentuale del 60% alla ricorrente , in qualità di coniuge divorziato, la Parte_1
quota del 50% della pensione indiretta spettante a seguito del decesso del
Dott. , avvenuto il 12.05.2024 o la diversa somma che risulterà Persona_1
di giustizia e la restante parte alla IG.ra . Controparte_1
Con rifusione di spese e competenze legali.
Conclusioni dell' : CP_2
NEL MERITO: stabilirsi quota di pensione di reversibilità che dovrà CP_2
eventualmente pagare alla ricorrente con decorrenza dal primo rateo utile successivo alla decisione giudiziale;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: stabilirsi la quota di pensione di reversibilità che dovrà eventualmente pagare alla ricorrente con CP_2
decorrenza dal primo rateo successivo alla notifica del ricorso.
Atteso che l non può che rimettersi alla pronuncia del Controparte_3
Tribunale circa il riparto della pensione di reversibilità tra gli aventi diritto, si chiede che spese, diritti ed onorari del presente giudizio, comprese spese
2 forfettarie, siano interamente rifusi dalla parte ricorrente ovvero dalle parti principali del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
La domanda proposta da ai sensi dell'art. 9 della legge n. Parte_1
898/70 è fondata e merita quindi accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Ricorrono, invero, tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione normativa ai fini dell'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato del de cuius.
Infatti, risulta dai documenti prodotti e non è contestato che e Parte_1
avevano contratto matrimonio il 7.02.1998; che la cessazione degli Persona_1
effetti civili dello stesso era stata pronunciata con sentenza n.1477/2020 di questo
Tribunale e che era stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere Per_1 all'odierna ricorrente un assegno divorzile di €.2.500,00 che attualizzati ammontano ad €.2.942,50, inoltre il de cuius si era impegnato a concorrere al pagamento del canone di locazione della ex casa coniugale per l'importo di €.1.000,00, accollandosi le spese per le utenze e ciò fino a che i due figli nati dal matrimonio con la ricorrente, avessero mantenuto la residenza anagrafica con la madre.
La ricorrente non ha contratto nuove nozze e il coniuge divorziato al momento del decesso, 12.5.2024, pur non ancora titolare di trattamento pensionistico, aveva una regolare posizione previdenziale, per cui il rapporto lavorativo da cui trae origine la medesima è con certezza anteriore rispetto alla sentenza di divorzio.
Osserva il Tribunale in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, che in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n.898 del 1970, a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione vada effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza, tuttavia, mai confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuando nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (cfr. Cass. civ. n.16093/012 e 10391/012).
3 Orbene, nel caso di specie il matrimonio tra la ricorrente ed il è durato Per_1
per circa 22 anni, inoltre, dalla loro unione sono nati due figli: Per_2
l'11.11.2000 ed il 29.8.2002. Per_3
Di contro, la resistente ha contratto matrimonio con il il 7.04.2021 e dalla Per_1
loro unione non sono nati figli, con una convivenza matrimoniale di circa 3 anni.
Sotto il profilo economico la che ha cessato l'attività di geometra per Pt_1
dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia, non svolge attività lavorativa e risulta percepire un canone locativo di €.1.300,00 mensili per un immobile di sua proprietà, ma è ora gravata dal pagamento integrale del canone di locazione per €.1.486,00 della casa in cui abita a Treviso.
Considerato che la è attualmente dipendente dell'azienda Prodeco CP_1
Pharma srl e percepisce uno stipendio di circa €.2.000,00 mensili, inoltre per disposizione testamentaria del marito riceverà il 16% delle quote della holding
Ocedorp srl che controlla l'azienda di famiglia in cui la medesima lavora, la quale, ha altresì, ereditato l'immobile casa famigliare, ritiene il Tribunale che valutata la finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare anche facendo riferimento all'entità dell'assegno divorzile riconosciuto all'ex coniuge e a tutti i criteri di valutazione sopra esposti, possa essere attribuito alla ricorrente la quota pensionistica nella misura del 85%.
Inoltre, la quota di pensione di reversibilità, come stabilito dalle leggi pensionistiche, spetta, in linea generale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla morte del fruitore del trattamento pensionistico.
In forza di tale principio questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (cfr. Cass. civ. n.2092/2007)”.
4 Infatti, nella regolamentazione della decorrenza prevale il profilo pensionistico della quota di reversibilità senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota ed essendo il coniuge divorziato titolare di un diritto d'indole previdenziale analogo a quello del coniuge superstite, limitato solo quantitativamente dalla pronuncia giudiziale (cfr. Cass. civ. n.6272/2004;
n.23880/2008 e n.15837/2001).
Pertanto, nel caso di specie da giugno 2024 l'ente è tenuto a corrispondere la pensione di reversibilità pari al 60% di quella spettante al dante causa, per la quota del 85% alla ricorrente anche qualora, medio tempore, abbia già corrisposto l'importo per intero al coniuge superstite.
La natura della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- attribuisce sulla residua percentuale del 60% alla ricorrente
[...]
, in qualità di coniuge divorziato, la quota del 85% della pensione Parte_1
di reversibilità di , deceduto in data 12.5.2024; Persona_1
- per l'effetto, dichiara l a ciò tenuto, ad attribuire alla ricorrente la CP_2
quota predetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato.
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Daniela Ronzani
5