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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/07/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11696/2022 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.M., dr.ssa Nadia Zampogna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11696/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 16/04/2025 avente ad oggetto una controversia in materia di distanze e vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato, presso lo Parte_2 C.F._1 studio dell'Avv. Gargiulo Luisa (c.f.: dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2 virtù di procura in calce dell'atto di citazione.
ATTORE
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Pagliuca Domenico C.F._4
(c.f.: ) dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura in calce della C.F._5 comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTE
Conclusioni: come note depositata in sostituzione dell'udienza cartolare del 16.04.2025 comparsa conclusionale e repliche in atti.
RAGIONI FI DAFFO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.11.2022 il sig. , in qualità di proprietario Parte_2 del fondo rustico sito in agro del Comune di Mugnano di Napoli, località “BOSCO” riportato nel
Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 2, part.lla n. 200, di mq. 2327, deduceva che:
- il suddetto appezzamento di terreno era pervenuto ad esso attore in virtù di due distinte dichiarazioni di successione dei propri genitori, (dichiarazione di successione del Persona_1 07/03/2002 e (dichiarazione di successione del 28/01/2004); - alla Sig.ra Persona_2 [...] il fondo de quo era pervenuto in virtù dell'atto di donazione e di divisione per notar Persona_1 del 06.03.1981, Rep. n. 23814 – Fasc. 5716, con il quale il sig. , nato Per_3 Persona_4
a Mugnano di Napoli il 18.09.1892, aveva donato ai suoi figli e Persona_1
, nato a [...] il [...], previa frazionamento, l'intero Persona_4 appezzamento di terreno sito in agro di Mugnano di Napoli, località “BOSCO” riportato in catasto al foglio di mappa n. 2, p.lla n. 200, dell'estensione di mq. 4987. Tanto mediante frazionamento dello stesso e generandosi due distinte particelle: la n. 200/a, oggi n. 200 ovvero la particella di esso attore dell'estensione di mq 2327 e la particella n. 200/b, oggi n. 1010, di mq. 2660, come dettagliatamente indicato nel grafico allegato al frazionamento, (tipo di frazionamento n. 5394/80 del 10/05/1980) da dove si evinceva la linea costituente la mezzeria delle nuove particelle con le relative distanze progressive dei confini;
- al detto fondo si accedeva dalla via pubblica G. Pepe, già strada carraia dell'Alveo Camaldoli, attraverso una strada interpoderale della larghezza di metri lineari sei costituita a cavallo del confine comune mediante la destinazione di due strisce di terreno della larghezza di metri lineari tre ciascuna dipartentesi dal confine comune;
- in virtù del frazionamento allegato all'atto di divisione, si provvedeva, nel contraddittorio delle parti alla materializzazione della linea di confine ed entrambe le parti dall'atto di donazione del 06/03/1981 avevano legittimamente posseduto in via esclusiva la loro porzione di fondo ed in comune la striscia di terreno di metri lineari sei che conformemente al titolo si dipartiva dalla strada carraia dell'Alveo Camaldoli e giungeva fino al confine Nord dei due appezzamenti di terreno formatisi per effetto della divisione stessa, costituendosi, così, di fatto una “comunione ex collatione agrorum privatorum” ovvero, comunque, una “communio incidens”; - in data 21.01.2012 decedeva anche il sig. (nato il Persona_4
29/06/1928) e la porzione di fondo allo stesso attribuita, in virtù dell'atto di divisione per notar passava in proprietà alle figlie odierne convenute, e Per_3 Controparte_1 Persona_1 giusto frazionamento n. 126021.1/2019 del 26.04.2019 e, per effetto dell'eseguito frazionamento della p.lla n. 1010, si generavano le particelle nn. 2280 e 2283; - all'incirca nel mese di giugno dell'anno 2021, le predette signore , al fine di procedere alla recinzione del loro fondo, Per_1 con paletti in cemento e rete metallica, avevano accorpato parte del fondo già destinato a strada comune e tanto rimuovendo i termini del confine già apposti e materializzati fin dal 1980, come da relazioni tecniche di parte;
- era intenzione dell'attore procedere alla esatta determinazione dei confini ex art. 950 c.c. e all'uopo veniva esperita la mediazione, con esito negativo.
Per detti motivi citava in giudizio le sig.re e dinnanzi Controparte_1 Persona_1 all'intestato Tribunale per l'udienza del 21 febbraio 2023 chiedendo: - di accertarsi e determinarsi alla luce della documentazione in atti, nonché mediante l'ausilio di un ctu, la esatta linea del confine tra i fondi delle parti in causa;
- accertarsi che le convenute, nel recingere il loro fondo, avevano violato le obbligazioni di cui all'atto per notar del 6 marzo 1981 e tanto in quanto Per_3 eliminando i termini ed avanzando con la recinzione avevano appreso una striscia di terreno della larghezza di circa 90 cm., sottraendola alla striscia di terreno costante di metri tre già destinata a strada a cavallo del predetto confine comune;
- condannarsi le convenute alla ricostituzione della strada comune mediante la restituzione della striscia di terreno di circa 90 cm al di là del confine accertato, già destinata a strada conformemente al titolo e all'arretramento della recinzione illegittimamente apposta nonché alla riapposizione dei termini lapidei. Tutto con condanna delle convenute, col vincolo solidale, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 12.01.2023, si costituivano in giudizio le convenute, le quali, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, eccepivano preliminarmente la inammissibilità dell'azione di regolamento di confine esperita ex art. 950 c.c., non avendo parte attrice dedotto l'incertezza obiettiva e/o soggettiva tra i fondi, bensì contestato ad esse convenute di avere superato il confine del proprio fondo, fissato dai vecchi termini modificando il tracciato della servitù di passaggio, riducendo l'ampiezza del CP_3 cosiddetto limitone comune - gravato dalla servitù di passaggio a favore dei due fondi posti alla destra e alla sinistra dello stesso - da metri lineari sei a circa metri lineari 5,10, senza peraltro evidenziare una eventuale maggiore gravosità dell'esercizio della servitù.
Nel merito deducevano che: - le dimensioni dei fondi oggetto di causa, dei relativi confini ed il limite da lasciare a strada, erano riportate nella rappresentazione grafiche contenuta nella tavola denominata
1/A facente parte del frazionamento allegato all'atto di donazione del 6.03.1981 a rogito del Firmato notaio - detta misurazione non corrispondeva però a quanto rappresentato in una Persona_5 successiva tavola, identificata come tavola 1/B, utilizzando la mappa catastale riportata agli atti del
Comune di Mugnano di Napoli e successiva al frazionamento 5394/80; - dal confronto delle dette mappe emergevano degli errori in ordine alle dimensioni dei confini della particella 200, in particolare i confini Nord e Sud della particella 200 risultavano avere dimensioni differenti, con uno scarto di circa 1,45 ml per il confine Nord (21,94 ml - 20,49 ml) e di 0,04 ml per quello Sud (20,00 ml - 19,96 ml) e la superficie della particella 200, nel frazionamento 5394/80 risultava avere un'estensione di
2.327,00 mq, mentre nella mappa catastale riportata agli atti del Comune di Mugnano di Napoli, successiva al frazionamento (allegata alla perizia di parte redatta dall'ing. : mappa Persona_6 catastale aggiornata), la medesima particella risultava avere una superficie di 2.279,58 mq, con una differenza, quindi, di circa 47,42 ; - esse convenute erano proprietarie di due distinti lotti di terreno sito nel Comune di Mugnano di Napoli in virtù di atto di atto di "donazione - divisione - costituzione del diritto di usufrutto" per notaio del 30.05.2019 (Repertorio n. 542 - Raccolta Persona_7
n. 379) e precisamente, era proprietaria del lotto formato dalla particella n. 2283, Persona_1 confinante a nord con la particella 2280, ad ovest con le particelle 2281 e 2282, a sud con via Orazio
e ad est con la particella 200 e era proprietaria del lotto formato dalla particella Controparte_1
2280, confinante a nord con la particella 198, ad ovest con le particelle 2285-2281 e 2284-2279, a sud con la particella 2283, a est con la particella 200; - nessun confine era mai stato modificato, dal frazionamento n. 5394/80 ad oggi, in quanto la linea di confine era delimitata dai termini lapidei già esistenti e la recinzione in questione era stata realizzata rispettando scrupolosamente i termini lapidei esistenti;
- la condotta contestata ad esse convenute era stata, in realtà, posta in essere dal Parte_2
tramite un'operazione di sconfinamento, con accorpamento al proprio fondo, attraverso
[...] posizionamento di alberi da frutto, di una porzione della strada destinata al passaggio comune;
- la misurazione realizzata e la sovrapposizione della mappa catastale agli atti avevano consentito di rilevare che i confini esistenti non erano stati modificati mentre era presente uno sconfinamento lungo la muratura di tufo esistente sul confine est della particella 200 (di proprietà dell'attore) e oltre la stessa particella, verso il Corso Italia che riduceva l'ampiezza del gravato da servitù di Pt_3 passaggio.
Pertanto, chiedevano: - rigettarsi la domanda attorea e in via riconvenzionale accertarsi lo sconfinamento da parte di sul confine est della particella n. 200 con condanna Parte_2 al ripristino dell'ampiezza di sei metri lineari del limitone gravato dalla servitù di passaggio, con conseguente rimozione sia del picchettamento delimitativo realizzato dall'attore che, nella necessaria misura, degli alberi da frutto posizionati dallo stesso. Tutto con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito dell'udienza cartolare del 16.04.2025, la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva che parte attrice ha proposto una domanda tesa all'accertamento del confine tra il proprio fondo e quello delle convenute, deducendo una situazione di incertezza e di sconfinamento rispetto all'esatta ubicazione della linea di confine.
Come noto, l'azione di regolamento dei confini è disciplinata dall'art. 950 c.c., secondo cui “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente”. Per costante giurisprudenza, presupposto per l'azione di regolamento di confini è la sussistenza di una situazione di incertezza della linea di demarcazione tra fondi limitrofi, che può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite, cosiddetta incertezza oggettiva, quanto dalla contestazione del confine esistente, cosiddetta incertezza soggettiva, che non investa i titoli di acquisto della proprietà (Cass. civ. n. 22775/2004; Cass. civ. n. 3663/1994). La natura dell'azione non muta allorquando insieme alla determinazione del confine, l'attore chieda il rilascio di una zona determinata di terreno, compresa nel suo confine e tenuta in possesso dal convenuto (Cass. civ. n. 6594/1986). Soggetti legittimati ad agire e a resistere nell'azione di regolamento di confini sono i titolari dei fondi confinanti, relativamente ai quali si pretende stabilire l'esatta demarcazione del confine (Cass. civ. sez. II 18/07/1991 n. 8003; Cass. civ. n. 6333/1979). Sotto il profilo del regime probatorio, nella controversia tra proprietari confinanti in cui si dibatta esclusivamente sull'estensione dei rispettivi fondi, l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti (Cass. civ. n. 12891/2006; Cass. civ. n. 6189/2001) e, pur rilevandosi che il legislatore non ha stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, la giurisprudenza ritiene che la base primaria dell'indagine sia costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e delle planimetrie ivi allegate (Cass. civ. n.
15759/2020) e solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifichi il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. civ. n. 8814/2003), ivi comprese le risultanze delle mappe catastali, il cui esame assume carattere sussidiario per espressa previsione del III comma dell'art. 950 cod. civile (Cass. civ. 23958/2013; Cass. civ. n. 3101/2005).
Sulla base di queste premesse, la domanda ex art. 950 c.c. formulata da parte attrice deve ritenersi ammissibile, attesa l'allegazione di una situazione di incertezza dell'esatto tracciato delle linee di confine tra il proprio fondo e quello delle convenute.
Venendo al merito della controversia, questo giudice in primo luogo osserva che nel caso in esame non sono in contestazione i titoli di proprietà delle parti che, per entrambe, traggono origine dall'atto per notar del 6 marzo 1981 da cui hanno acquisito il fondo sia il dante causa delle signore Per_3
sia la dante causa del sig. ; con riferimento invece alla determinazione dei Per_1 Parte_2 confini tra i lotti oggetto di causa ritiene che le argomentazioni del CT ben possano essere poste a fondamento della decisione, in quanto sorrette da ragionamenti improntati a corretti canoni logici e tecnici.
In particolare il CT nel descrivere l'area oggetto di controversia, ha verificato che attualmente, essa
è caratterizzata da una stradina interpoderale larga circa 5.55 metri, delimitata sul lato ovest da paletti in cemento e una rete metallica, provvista di varchi carrabili che consentono l'accesso alle particelle
2280 e 2283 (già particella 2213 e prima ancora particella 1010), mentre la particella 200 si presenta libera su tre lati, confinando a nord con la particella 198 tramite un termine lapideo, a sud con la particella 24 (una scarpata a servizio di Via Guglielmo PEPE) e a ovest con la stradina interpoderale, che è appunto oggetto del presente giudizio.
Ai fini della determinazione del confine oggetto di causa il CT, ha individuato quale unico "confine certo” il lato EST della particella 200 (comune alle attuali particelle 201, 900 e 202) definito da un muro di recinzione in tufo, avente un'altezza superiore a 4.00 metri per tutta la sua lunghezza per la cui la rilevanza derivante dalla sua stabilità, essendo invero presente dal 1997, e dalla circostanza che era già stato oggetto di un precedente giudizio (n. 5224/01, sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 07 aprile 2001), ha rappresentato punto di riferimento inequivocabile per tutte le misurazioni e le ricostruzioni successive.
Il CT dall'analisi condotta, attraverso le varie riproduzioni e sovrapposizioni degli elaborati grafici, ha rilevato una "incongruenza di risultanze, mutazioni e variazioni delle volontà controfirmate con il tipo di frazionamento del 1980 allegato all'atto per TA . Per_3
In particolare il CT ha accertato uno sconfinamento nella parte superiore nel confine tra la p.lla
2280 (proprietà ) e la p.lla 200 (proprietà attore) di 0.99 mt. ed uno sconfinamento Controparte_1 di 0.16 mt riscontrato nella parte inferiore al confine con la p.lla 2283 (proprietà , Persona_8 in tal caso in favore della p.lla 200 (proprietà attore), come chiaramente illustrato nell'elaborato grafico con sconfinamento allegato alla perizia.
Il CT concludeva nel senso che il confine tra la particella 200 e le particelle 2280-2283, già particella
2213 e prima ancora 1010, dovrà spostarsi sul lato nord di m 0,99 a carico delle particelle 2280, mentre sul lato sud m 0,16 a carico della particella 200, oltre al rispetto di m 3 su entrambi i lati per la ricostruzione della servitù interpoderale a carico delle particelle soccombenti.
Tanto accertato, e rilevato che non è contestata la circostanza che la recinzione tra i due fondi sia stata apposta dalle convenute nel 2021, deve ritenersi che entrambi gli sconfinamenti come riscontrati dal perito siano la conseguenza della predetta recinzione. Pertanto, le convenute e Controparte_1
, ciascuna per quanto di competenza vanno condannata a riposizionare la recinzione Persona_1 rispettando le indicazioni del CT ovvero arretrando la recinzione esistente sul lato nord di cm. 99 ed avanzando sul lato sud di cm16 a carico della particella 200, giusta l'elaborato grafico di dettaglio allegato alla CT (allegato 13).
La necessità di ripristinare il confine esatto richiederà un intervento fisico di arretramento delle strutture esistenti, quali la rete metallica, i paletti in cemento e i varchi carrabili, in conformità alla nuova linea di confine. Oltre a questi spostamenti lineari, è prevista la costituzione di una servitù interpoderale di passaggio di 3.00 metri, il cui relativo onere sarà sopportato da entrambe le parti interessate in giudizio.
Da quanto sin qui esposto ne deriva l'infondatezza della domanda riconvenzionale delle convenute.
Con riferimento alle spese, in ossequio al principio della soccombenza, le convenute vanno condannate in solido a rifondere le spese anticipate da parta attrice come liquidate nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore da € 0,01 a € 1.100,00 (ex art. 15 c.p.c.) di cui alle tabelle per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale allegate al d.m. 55/2014, come modificato dal decreto 147 /2022, tenuto conto della natura e della complessità della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito e dichiaratosi antistatario. Le spese relative, invece, all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a carico di entrambe le parti, tenuto conto che trattasi di uno strumento di ausilio per il giudice volto alla risoluzione di specifiche questioni tecniche e, quindi, di un atto necessario del processo cui si fa ricorso nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione Prima Civile- in persona del Giudice, Dott.ssa Nadia Zampogna, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 11696/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accerta che la linea del confine tra i fondi delle parti in causa e precisamente tra la p.lla 200 e la p.lla 1010, oggi p.lle 2280 e 2283 corrisponde alla linea rappresentata nell'elaborato grafico di dettaglio allegato all'elaborato peritale del CT RA (allegato 13); Persona_9
2. ordina alle convenute di spostare la rete metallica, i relativi paletti di cemento e i varchi carrabili tra la particella 200 (di proprietà ) e le particelle 2280-2283 (di proprietà Parte_2
), già particella 2213 e prima ancora 1010, arretrandoli sul lato nord di m 0,99 a carico Per_1 della particella 2280 ed avanzandoli sul lato sud di m 0,16 a carico della particella 200;
3. dispone che l'onere per il rispetto di m 3 ,00 su entrambi i lati per la ricostruzione della servitù interpoderale su entrambi i lati del confine sia a carico di entrambe le parti;
3. condanna le convenute in solido al pagamento, in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali e segnatamente € 131,00 per la fase di studio, €
131,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisionale, nonché € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Luisa Gargiulo dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto, nella misura del 50% ciascuna.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il, 08.07.2025
Il Giudice dott. Nadia Zampogna
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Gop Dott Elvira Lama.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.M., dr.ssa Nadia Zampogna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11696/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 16/04/2025 avente ad oggetto una controversia in materia di distanze e vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato, presso lo Parte_2 C.F._1 studio dell'Avv. Gargiulo Luisa (c.f.: dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2 virtù di procura in calce dell'atto di citazione.
ATTORE
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Pagliuca Domenico C.F._4
(c.f.: ) dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura in calce della C.F._5 comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTE
Conclusioni: come note depositata in sostituzione dell'udienza cartolare del 16.04.2025 comparsa conclusionale e repliche in atti.
RAGIONI FI DAFFO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.11.2022 il sig. , in qualità di proprietario Parte_2 del fondo rustico sito in agro del Comune di Mugnano di Napoli, località “BOSCO” riportato nel
Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 2, part.lla n. 200, di mq. 2327, deduceva che:
- il suddetto appezzamento di terreno era pervenuto ad esso attore in virtù di due distinte dichiarazioni di successione dei propri genitori, (dichiarazione di successione del Persona_1 07/03/2002 e (dichiarazione di successione del 28/01/2004); - alla Sig.ra Persona_2 [...] il fondo de quo era pervenuto in virtù dell'atto di donazione e di divisione per notar Persona_1 del 06.03.1981, Rep. n. 23814 – Fasc. 5716, con il quale il sig. , nato Per_3 Persona_4
a Mugnano di Napoli il 18.09.1892, aveva donato ai suoi figli e Persona_1
, nato a [...] il [...], previa frazionamento, l'intero Persona_4 appezzamento di terreno sito in agro di Mugnano di Napoli, località “BOSCO” riportato in catasto al foglio di mappa n. 2, p.lla n. 200, dell'estensione di mq. 4987. Tanto mediante frazionamento dello stesso e generandosi due distinte particelle: la n. 200/a, oggi n. 200 ovvero la particella di esso attore dell'estensione di mq 2327 e la particella n. 200/b, oggi n. 1010, di mq. 2660, come dettagliatamente indicato nel grafico allegato al frazionamento, (tipo di frazionamento n. 5394/80 del 10/05/1980) da dove si evinceva la linea costituente la mezzeria delle nuove particelle con le relative distanze progressive dei confini;
- al detto fondo si accedeva dalla via pubblica G. Pepe, già strada carraia dell'Alveo Camaldoli, attraverso una strada interpoderale della larghezza di metri lineari sei costituita a cavallo del confine comune mediante la destinazione di due strisce di terreno della larghezza di metri lineari tre ciascuna dipartentesi dal confine comune;
- in virtù del frazionamento allegato all'atto di divisione, si provvedeva, nel contraddittorio delle parti alla materializzazione della linea di confine ed entrambe le parti dall'atto di donazione del 06/03/1981 avevano legittimamente posseduto in via esclusiva la loro porzione di fondo ed in comune la striscia di terreno di metri lineari sei che conformemente al titolo si dipartiva dalla strada carraia dell'Alveo Camaldoli e giungeva fino al confine Nord dei due appezzamenti di terreno formatisi per effetto della divisione stessa, costituendosi, così, di fatto una “comunione ex collatione agrorum privatorum” ovvero, comunque, una “communio incidens”; - in data 21.01.2012 decedeva anche il sig. (nato il Persona_4
29/06/1928) e la porzione di fondo allo stesso attribuita, in virtù dell'atto di divisione per notar passava in proprietà alle figlie odierne convenute, e Per_3 Controparte_1 Persona_1 giusto frazionamento n. 126021.1/2019 del 26.04.2019 e, per effetto dell'eseguito frazionamento della p.lla n. 1010, si generavano le particelle nn. 2280 e 2283; - all'incirca nel mese di giugno dell'anno 2021, le predette signore , al fine di procedere alla recinzione del loro fondo, Per_1 con paletti in cemento e rete metallica, avevano accorpato parte del fondo già destinato a strada comune e tanto rimuovendo i termini del confine già apposti e materializzati fin dal 1980, come da relazioni tecniche di parte;
- era intenzione dell'attore procedere alla esatta determinazione dei confini ex art. 950 c.c. e all'uopo veniva esperita la mediazione, con esito negativo.
Per detti motivi citava in giudizio le sig.re e dinnanzi Controparte_1 Persona_1 all'intestato Tribunale per l'udienza del 21 febbraio 2023 chiedendo: - di accertarsi e determinarsi alla luce della documentazione in atti, nonché mediante l'ausilio di un ctu, la esatta linea del confine tra i fondi delle parti in causa;
- accertarsi che le convenute, nel recingere il loro fondo, avevano violato le obbligazioni di cui all'atto per notar del 6 marzo 1981 e tanto in quanto Per_3 eliminando i termini ed avanzando con la recinzione avevano appreso una striscia di terreno della larghezza di circa 90 cm., sottraendola alla striscia di terreno costante di metri tre già destinata a strada a cavallo del predetto confine comune;
- condannarsi le convenute alla ricostituzione della strada comune mediante la restituzione della striscia di terreno di circa 90 cm al di là del confine accertato, già destinata a strada conformemente al titolo e all'arretramento della recinzione illegittimamente apposta nonché alla riapposizione dei termini lapidei. Tutto con condanna delle convenute, col vincolo solidale, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 12.01.2023, si costituivano in giudizio le convenute, le quali, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, eccepivano preliminarmente la inammissibilità dell'azione di regolamento di confine esperita ex art. 950 c.c., non avendo parte attrice dedotto l'incertezza obiettiva e/o soggettiva tra i fondi, bensì contestato ad esse convenute di avere superato il confine del proprio fondo, fissato dai vecchi termini modificando il tracciato della servitù di passaggio, riducendo l'ampiezza del CP_3 cosiddetto limitone comune - gravato dalla servitù di passaggio a favore dei due fondi posti alla destra e alla sinistra dello stesso - da metri lineari sei a circa metri lineari 5,10, senza peraltro evidenziare una eventuale maggiore gravosità dell'esercizio della servitù.
Nel merito deducevano che: - le dimensioni dei fondi oggetto di causa, dei relativi confini ed il limite da lasciare a strada, erano riportate nella rappresentazione grafiche contenuta nella tavola denominata
1/A facente parte del frazionamento allegato all'atto di donazione del 6.03.1981 a rogito del Firmato notaio - detta misurazione non corrispondeva però a quanto rappresentato in una Persona_5 successiva tavola, identificata come tavola 1/B, utilizzando la mappa catastale riportata agli atti del
Comune di Mugnano di Napoli e successiva al frazionamento 5394/80; - dal confronto delle dette mappe emergevano degli errori in ordine alle dimensioni dei confini della particella 200, in particolare i confini Nord e Sud della particella 200 risultavano avere dimensioni differenti, con uno scarto di circa 1,45 ml per il confine Nord (21,94 ml - 20,49 ml) e di 0,04 ml per quello Sud (20,00 ml - 19,96 ml) e la superficie della particella 200, nel frazionamento 5394/80 risultava avere un'estensione di
2.327,00 mq, mentre nella mappa catastale riportata agli atti del Comune di Mugnano di Napoli, successiva al frazionamento (allegata alla perizia di parte redatta dall'ing. : mappa Persona_6 catastale aggiornata), la medesima particella risultava avere una superficie di 2.279,58 mq, con una differenza, quindi, di circa 47,42 ; - esse convenute erano proprietarie di due distinti lotti di terreno sito nel Comune di Mugnano di Napoli in virtù di atto di atto di "donazione - divisione - costituzione del diritto di usufrutto" per notaio del 30.05.2019 (Repertorio n. 542 - Raccolta Persona_7
n. 379) e precisamente, era proprietaria del lotto formato dalla particella n. 2283, Persona_1 confinante a nord con la particella 2280, ad ovest con le particelle 2281 e 2282, a sud con via Orazio
e ad est con la particella 200 e era proprietaria del lotto formato dalla particella Controparte_1
2280, confinante a nord con la particella 198, ad ovest con le particelle 2285-2281 e 2284-2279, a sud con la particella 2283, a est con la particella 200; - nessun confine era mai stato modificato, dal frazionamento n. 5394/80 ad oggi, in quanto la linea di confine era delimitata dai termini lapidei già esistenti e la recinzione in questione era stata realizzata rispettando scrupolosamente i termini lapidei esistenti;
- la condotta contestata ad esse convenute era stata, in realtà, posta in essere dal Parte_2
tramite un'operazione di sconfinamento, con accorpamento al proprio fondo, attraverso
[...] posizionamento di alberi da frutto, di una porzione della strada destinata al passaggio comune;
- la misurazione realizzata e la sovrapposizione della mappa catastale agli atti avevano consentito di rilevare che i confini esistenti non erano stati modificati mentre era presente uno sconfinamento lungo la muratura di tufo esistente sul confine est della particella 200 (di proprietà dell'attore) e oltre la stessa particella, verso il Corso Italia che riduceva l'ampiezza del gravato da servitù di Pt_3 passaggio.
Pertanto, chiedevano: - rigettarsi la domanda attorea e in via riconvenzionale accertarsi lo sconfinamento da parte di sul confine est della particella n. 200 con condanna Parte_2 al ripristino dell'ampiezza di sei metri lineari del limitone gravato dalla servitù di passaggio, con conseguente rimozione sia del picchettamento delimitativo realizzato dall'attore che, nella necessaria misura, degli alberi da frutto posizionati dallo stesso. Tutto con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito dell'udienza cartolare del 16.04.2025, la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva che parte attrice ha proposto una domanda tesa all'accertamento del confine tra il proprio fondo e quello delle convenute, deducendo una situazione di incertezza e di sconfinamento rispetto all'esatta ubicazione della linea di confine.
Come noto, l'azione di regolamento dei confini è disciplinata dall'art. 950 c.c., secondo cui “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente”. Per costante giurisprudenza, presupposto per l'azione di regolamento di confini è la sussistenza di una situazione di incertezza della linea di demarcazione tra fondi limitrofi, che può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite, cosiddetta incertezza oggettiva, quanto dalla contestazione del confine esistente, cosiddetta incertezza soggettiva, che non investa i titoli di acquisto della proprietà (Cass. civ. n. 22775/2004; Cass. civ. n. 3663/1994). La natura dell'azione non muta allorquando insieme alla determinazione del confine, l'attore chieda il rilascio di una zona determinata di terreno, compresa nel suo confine e tenuta in possesso dal convenuto (Cass. civ. n. 6594/1986). Soggetti legittimati ad agire e a resistere nell'azione di regolamento di confini sono i titolari dei fondi confinanti, relativamente ai quali si pretende stabilire l'esatta demarcazione del confine (Cass. civ. sez. II 18/07/1991 n. 8003; Cass. civ. n. 6333/1979). Sotto il profilo del regime probatorio, nella controversia tra proprietari confinanti in cui si dibatta esclusivamente sull'estensione dei rispettivi fondi, l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti (Cass. civ. n. 12891/2006; Cass. civ. n. 6189/2001) e, pur rilevandosi che il legislatore non ha stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, la giurisprudenza ritiene che la base primaria dell'indagine sia costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e delle planimetrie ivi allegate (Cass. civ. n.
15759/2020) e solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifichi il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. civ. n. 8814/2003), ivi comprese le risultanze delle mappe catastali, il cui esame assume carattere sussidiario per espressa previsione del III comma dell'art. 950 cod. civile (Cass. civ. 23958/2013; Cass. civ. n. 3101/2005).
Sulla base di queste premesse, la domanda ex art. 950 c.c. formulata da parte attrice deve ritenersi ammissibile, attesa l'allegazione di una situazione di incertezza dell'esatto tracciato delle linee di confine tra il proprio fondo e quello delle convenute.
Venendo al merito della controversia, questo giudice in primo luogo osserva che nel caso in esame non sono in contestazione i titoli di proprietà delle parti che, per entrambe, traggono origine dall'atto per notar del 6 marzo 1981 da cui hanno acquisito il fondo sia il dante causa delle signore Per_3
sia la dante causa del sig. ; con riferimento invece alla determinazione dei Per_1 Parte_2 confini tra i lotti oggetto di causa ritiene che le argomentazioni del CT ben possano essere poste a fondamento della decisione, in quanto sorrette da ragionamenti improntati a corretti canoni logici e tecnici.
In particolare il CT nel descrivere l'area oggetto di controversia, ha verificato che attualmente, essa
è caratterizzata da una stradina interpoderale larga circa 5.55 metri, delimitata sul lato ovest da paletti in cemento e una rete metallica, provvista di varchi carrabili che consentono l'accesso alle particelle
2280 e 2283 (già particella 2213 e prima ancora particella 1010), mentre la particella 200 si presenta libera su tre lati, confinando a nord con la particella 198 tramite un termine lapideo, a sud con la particella 24 (una scarpata a servizio di Via Guglielmo PEPE) e a ovest con la stradina interpoderale, che è appunto oggetto del presente giudizio.
Ai fini della determinazione del confine oggetto di causa il CT, ha individuato quale unico "confine certo” il lato EST della particella 200 (comune alle attuali particelle 201, 900 e 202) definito da un muro di recinzione in tufo, avente un'altezza superiore a 4.00 metri per tutta la sua lunghezza per la cui la rilevanza derivante dalla sua stabilità, essendo invero presente dal 1997, e dalla circostanza che era già stato oggetto di un precedente giudizio (n. 5224/01, sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 07 aprile 2001), ha rappresentato punto di riferimento inequivocabile per tutte le misurazioni e le ricostruzioni successive.
Il CT dall'analisi condotta, attraverso le varie riproduzioni e sovrapposizioni degli elaborati grafici, ha rilevato una "incongruenza di risultanze, mutazioni e variazioni delle volontà controfirmate con il tipo di frazionamento del 1980 allegato all'atto per TA . Per_3
In particolare il CT ha accertato uno sconfinamento nella parte superiore nel confine tra la p.lla
2280 (proprietà ) e la p.lla 200 (proprietà attore) di 0.99 mt. ed uno sconfinamento Controparte_1 di 0.16 mt riscontrato nella parte inferiore al confine con la p.lla 2283 (proprietà , Persona_8 in tal caso in favore della p.lla 200 (proprietà attore), come chiaramente illustrato nell'elaborato grafico con sconfinamento allegato alla perizia.
Il CT concludeva nel senso che il confine tra la particella 200 e le particelle 2280-2283, già particella
2213 e prima ancora 1010, dovrà spostarsi sul lato nord di m 0,99 a carico delle particelle 2280, mentre sul lato sud m 0,16 a carico della particella 200, oltre al rispetto di m 3 su entrambi i lati per la ricostruzione della servitù interpoderale a carico delle particelle soccombenti.
Tanto accertato, e rilevato che non è contestata la circostanza che la recinzione tra i due fondi sia stata apposta dalle convenute nel 2021, deve ritenersi che entrambi gli sconfinamenti come riscontrati dal perito siano la conseguenza della predetta recinzione. Pertanto, le convenute e Controparte_1
, ciascuna per quanto di competenza vanno condannata a riposizionare la recinzione Persona_1 rispettando le indicazioni del CT ovvero arretrando la recinzione esistente sul lato nord di cm. 99 ed avanzando sul lato sud di cm16 a carico della particella 200, giusta l'elaborato grafico di dettaglio allegato alla CT (allegato 13).
La necessità di ripristinare il confine esatto richiederà un intervento fisico di arretramento delle strutture esistenti, quali la rete metallica, i paletti in cemento e i varchi carrabili, in conformità alla nuova linea di confine. Oltre a questi spostamenti lineari, è prevista la costituzione di una servitù interpoderale di passaggio di 3.00 metri, il cui relativo onere sarà sopportato da entrambe le parti interessate in giudizio.
Da quanto sin qui esposto ne deriva l'infondatezza della domanda riconvenzionale delle convenute.
Con riferimento alle spese, in ossequio al principio della soccombenza, le convenute vanno condannate in solido a rifondere le spese anticipate da parta attrice come liquidate nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore da € 0,01 a € 1.100,00 (ex art. 15 c.p.c.) di cui alle tabelle per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale allegate al d.m. 55/2014, come modificato dal decreto 147 /2022, tenuto conto della natura e della complessità della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito e dichiaratosi antistatario. Le spese relative, invece, all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a carico di entrambe le parti, tenuto conto che trattasi di uno strumento di ausilio per il giudice volto alla risoluzione di specifiche questioni tecniche e, quindi, di un atto necessario del processo cui si fa ricorso nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione Prima Civile- in persona del Giudice, Dott.ssa Nadia Zampogna, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 11696/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accerta che la linea del confine tra i fondi delle parti in causa e precisamente tra la p.lla 200 e la p.lla 1010, oggi p.lle 2280 e 2283 corrisponde alla linea rappresentata nell'elaborato grafico di dettaglio allegato all'elaborato peritale del CT RA (allegato 13); Persona_9
2. ordina alle convenute di spostare la rete metallica, i relativi paletti di cemento e i varchi carrabili tra la particella 200 (di proprietà ) e le particelle 2280-2283 (di proprietà Parte_2
), già particella 2213 e prima ancora 1010, arretrandoli sul lato nord di m 0,99 a carico Per_1 della particella 2280 ed avanzandoli sul lato sud di m 0,16 a carico della particella 200;
3. dispone che l'onere per il rispetto di m 3 ,00 su entrambi i lati per la ricostruzione della servitù interpoderale su entrambi i lati del confine sia a carico di entrambe le parti;
3. condanna le convenute in solido al pagamento, in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali e segnatamente € 131,00 per la fase di studio, €
131,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisionale, nonché € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Luisa Gargiulo dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto, nella misura del 50% ciascuna.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il, 08.07.2025
Il Giudice dott. Nadia Zampogna
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Gop Dott Elvira Lama.