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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 227/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 58/2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 24 gennaio 2022
PROPOSTO DA
, in persona del suo Sindaco p.t., corrente in Parte_1
, Piazza sant'Agata, (c.f. ), rappresentato e difeso Pt_1 P.IVA_1 dall'Avv. Girolamo Rubino, presso lo studio del quale, in Palermo, via
Oberdan n. 5, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
), ed ivi residente nella via Paladini n. 118, rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Carlo Maria Limuti, e dagli Avv.ti Antonio Asaro e Alfredo
1 Pistone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, in
Caltanissetta, Viale della Regione n. 45;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Voglia la Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, nel merito riformare in toto l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare, alla stregua dei criteri probabilistici, e della regola è più probabile che non, che il nei procedimenti RG numeri Parte_1
146/1997 del Tribunale di Caltanissetta, n. 210/2002 nella Corte
d'appello di Caltanissetta, RGI nn. 26267/2005 (principale) e 32156/2005
(incidentale) della Corte di Cassazione conclusosi con la sentenza della
Corte d'appello di Palermo n. 684/2015 RG 1725/2011 avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie regioni, e quindi un risultato favorevole, senza il verificarsi di alcun depauperamento patrimoniale se
l'Avvocato avesse posto in essere l'assistenza legale CP_1 richiesta dal mandato difensivo ricevuto adempiendo alle proprie obbligazioni con ogni dovere di diligenza e di perizia come sopra meglio precisato. Conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avvocato per violazione dei doveri CP_1 nascenti dal contratto d'opera professionale in essere con il Parte_1
e del dovere di diligenza professionale di cui all'articolo 1172
[...] comma 2 c.c. nei procedimenti RG numeri 146/1997 del Tribunale di
Caltanissetta, n. 210/2002 nella Corte d'appello di Caltanissetta, RGI nn.
26267/2005 (principale) e 32156/2005 (incidentale) della Corte di
Cassazione conclusosi con la sentenza della Corte d'appello di Palermo n.
684/2015 RG 1725/2011 per tutti i motivi sopra esposti ed in particolare per inadempimento contrattuale avendo l'Avvocato violato, CP_1 nella prestazione dell'attività professionale, ogni dovere di diligenza e di perizia ed anzi essendo incorso in gravi e grossolani errori e in gravi negligenze ed in colpa grave. Ritenere e dichiarare che a cagione
2 dell'erronea, negligente ed imperita assistenza e/o patrocinio legale prestati dall'Avvocato in favore del nei CP_1 Parte_1 procedimenti RG numeri 146/1997 del Tribunale di Caltanissetta, n.
210/2002 nella Corte d'appello di Caltanissetta, RGI nn. 26267/2005
(principale) e 32156/2005 (incidentale) della Corte di Cassazione conclusosi con la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 684/2015
RG 1725/2011 che hanno determinato il grave inadempimento da parte del professionista del contratto d'opera professionale, il Parte_1 ha subito un danno patrimoniale effettivo ed attuale di €.119.804,62 pari
a quanto detto Comune è stato costretto a versare in virtù delle pronunce giudiziarie ai due IN per sorte, interessi e spese processuali.
Conseguentemente condannare l'Avvocato al pagamento CP_1 della somma di €.119.804,62 in favore del , oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dall'accorso al soddisfo, corrispondente al danno patrimoniale effettivo ed attuale subìto dal
causato dall'inadempimento della prestazione Pt_1 Parte_1 professionale posta in essere dall'Avvocato per tutti i motivi CP_1 sopra esposti. Accertare e dichiarare, inoltre, la risoluzione del contratto
d'opera professionale stipulato tra il e l'Avvocato Parte_1 per il grave e reiterato inadempimento di quest'ultimo CP_1 nell'esecuzione dell'assistenza legale del procedimenti Parte_1
RG numeri 146/1997 del Tribunale di Caltanissetta, n. 210/2002 nella
Corte d'appello di Caltanissetta, RGI nn. 26267/2005 (principale) e
32156/2005 (incidentale) della Corte di Cassazione conclusosi con la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 684/2015 RG 1725/2011.
Per l'effetto dichiarare e ritenere che nessun compenso era dovuto dal
in favore dell'Avvocato in relazione Parte_1 CP_1 all'assistenza e/o patrocinio legale svolti e/o all'opera prestata nei suddetti procedimenti e riconoscere, in capo al il diritto Pt_1 Parte_1 di ripetere le somme indebitamente pagate all'Avvocato e CP_1 conseguentemente condannare l'Avvocato a restituire al CP_1
3 la complessiva somma di €.18.105,46 (di cui Pt_1 Parte_1
€.12.921,72 per I° e II° grado ed €. 5.183,74 per giudizio di Cassazione) indebitamente percepita a titolo di compenso professionale per l'attività negligentemente svolta oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'occorso al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese (compresi i contributi unificati e i diritti di Cancelleria), competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con rimborso delle spese generali al 15 % maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali come per legge.”
Conclusioni dell'appellato
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dal e, per l'effetto, confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Caltanissetta oggi impugnata e/o in ogni caso rigettare tutte le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto.
Condannare parte appellante alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 26.08.2019 il , Parte_1 in persona del suo Sindaco pro tempore, conveniva in giudizio, avanti al
Tribunale di Caltanissetta, l'Avvocato al fine di chiederne CP_1 la condanna al risarcimento dei danni asseritamente causati dalla negligente attività professionale esercitata dal in favore del CP_1 con riferimento e procedimenti n. RG 146/97 (giudizio di primo Pt_1 grado) n.210/2002 (giudizio di secondo grado) e nn. 26267/05 e
32156/05 R.G. Cassazione.
Deduceva l'attore che i tre giudizi, avente ad oggetto Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo ottenuto dagli IN
[...]
e per lavori di progettazione di CP_2 Controparte_3 opere di consolidamento da eseguire a valle della via Garibaldi di Sutera,
4 si erano conclusi negativamente per l'Ente costretto a corrispondere ai professionisti le ingenti somme di cui al monitorio oltre alle spese di lite.
Con l'atto di citazione di cui sopra il richiedeva, nei Parte_1 confronti dell'Avvocato non solamente la condanna al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale subito per avere dovuto retribuire i due professionisti, ma anche la restituzione, in base all'eccepita responsabilità professionale, dei compensi elargiti allo stesso legale per i giudizi de quo.
Più in particolare il contestava all'Avvocato la Parte_1 CP_1 negligente condotta professionale per essersi egli limitato ad imperniare la propria difesa unicamente sull'aspetto della prescrizione presuntiva degli onorari, poi ritenuta infondata dal Giudice di prime cure, e di non aver proposto, in sede di appello, alcuna censura sotto il profilo contabile, ovvero sotto un profilo sulla scorta del quale la Corte d'Appello avrebbe potuto caducare la pretesa professionale dei due progettisti.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava CP_1 la domanda attorea, chiedendone l'integrale rigetto, argomentando in merito alla correttezza della propria attività professionale.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, rigettati tutti i mezzi di prova richiesti dalle parti, all'udienza del 17.06.2021, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato le domande avanzate dal compensando integralmente, Parte_1 tra le parti, le spese di lite;
Ha, inoltre, rigettato la domanda ex articolo
96 c.p.c. avanzata dal convenuto Avvocato CP_1
Il Tribunale è pervenuto alla richiamata conclusione rilevando come, dalla documentazione allegata, era risultato evidente come la difesa dell'Avvocato articolata nel giudizio di primo grado nell'interesse CP_1 del , non fosse stata imperniata esclusivamente sul Parte_1
5 rilievo della prescrizione presuntiva ma anche nella non spettanza, nel merito, dei compensi professionali in favore dei due progettisti che avevano agito in monitorio.
Rileva il primo Giudice, in proposito, come il professionista, nelle proprie difese, avesse espressamente indicato e prodotto documentazione dalla quale evincersi che, in caso di mancato finanziamento pubblico, il compenso professionale non era dovuto ed anzi era stato espressamente rinunciato dai due IN.
L'esito nefasto del giudizio di primo grado per le sorti dell' era dipeso, Pt_2 pertanto, da fattori non imputabili al difensore ma alle scelte di quel che, nonostante le difese articolate dal aveva dato CP_4 CP_1 accesso alle prove articolate dai progettisti, determinandosi in modo ad essi favorevole.
Quanto al giudizio di appello – conclusosi con la riforma del giudizio di primo grado avendo la Corte territoriale rilevato, ex officio, la violazione dell'art. 284 del Regio Decreto n. 383/1934 in materia di contabilità pubblica - rileva ancora il Tribunale che, tale assunto, ove anche ammissibile non era fondato nel merito atteso che la Delibera di conferimento dell'incarico del 12 gennaio 1989 del Parte_1 conteneva espressamente tutti gli estremi relativi alla copertura finanziaria ed il successivo disciplinare di incarico prevedeva espressamente l'indicazione specifica e dettagliata dei criteri di quantificazione dei compensi.
Ne discende, secondo il Tribunale che, anche ove la Corte di Cassazione non avesse ritenuto, con effetto cassante, la non rilevabilità ex ufficio del vizio, la stessa Corte avrebbe potuto agevolmente decidere nel merito rilevando come nessuna violazione del citato Regio Decreto n. 383/1934 era stato posto in essere dal Pt_1
6 Nessuna negligenza, quindi, nella difesa dell'Ente da parte del con CP_1 conseguente infondatezza della domanda risoluzione del vincolo contrattuale tra lo stesso di e il professionista. Pt_1 Pt_1
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame il per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza straordinaria del 13 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame si deduce la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, il Tribunale, ha affermato la validità ed efficacia della delibera di conferimento incarico assunto dal Parte_1
in data 12 gennaio 1989.
[...]
Si deduce, in proposito, che contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, la citata Delibera era affetta da nullità assoluta per violazione degli allora vigenti articoli 284 e 288 del Regio Decreto
383/1934.
Essa infatti era mancante sia della somma da corrispondere ai professionisti sia delle voci di spesa da impegnare per il pagamento della suddetta somma.
La nullità della citata Delibera era stata, correttamente rilevata d'ufficio dalla Corte d'Appello di Caltanissetta che, proprio sulla scorta di tali rilievi, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta.
A ciò si aggiunga, continua l'appellante, che è la circostanza secondo la quale il pagamento del compenso ai professionisti era stato condizionato all'ottenimento del finanziamento dell'opera, non fa venire meno
7 l'assoggettamento della Delibera di che trattasi alla previsione di cui all'articolo 284 del Regio Decreto citato in quanto bisogna distinguere il rapporto di finanziamento che intercorre tra l'Ente finanziatore e il
Comune che riceve il beneficio, dall'impegno di spesa richiesto dal contratto d'opera professionale che è impegno proprio del Comune e non già dell'Ente finanziatore.
Ne consegue, secondo l'appellante che allorquando il pagamento del corrispettivo al professionista è sospensivamente condizionato all'erogazione del finanziamento da parte dei terzi è comunque necessaria l'attestazione della copertura finanziaria della Delibera autorizzativa del contratto d'opera professionale anche se l'opera deve essere finanziata da altro Ente.
Gli elementi individuati dal Giudice di prime cure con riferimento alla asserita validità della Delibera non sono pertanto idonei ad assicurare e/o garantire la validità della stessa in quanto viene omessa l'indicazione dell'esatto ammontare della spesa nonché il successivo e necessario impegno destinato ad incidere su un determinato capitolato di bilancio nonché l'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte.
La nullità radicale della Delibera di incarico, conclude l'appellante ha comportato la nullità del disciplinare stipulato tra l'Ente e Pt_1 professionisti incaricati del progetto mancando uno dei requisiti di cui all'articolo 1325 c.c. con la conseguenza che nessun valido di efficace obbligo contrattuale poteva dirsi sorto tra il e gli IN Pt_1
e e tale nullità (della Delibera) doveva essere eccepita CP_2 CP_3 dal difensore dell'Ente.
******
Con secondo motivo di gravame si censura la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, il Tribunale ha riconosciuto l'assenza di
8 responsabilità professionale in capo all'avvocato in relazione alla CP_1 vicenda de qua.
Sì deduce, in proposito, che acclarata la nullità della Delibera di conferimento di incarico del 12.01.1989 e la conseguente nullità del disciplinare di incarico, parte appellante aveva rilevato che la fonte della responsabilità professionale era consistita: 11) nel non aver eccepito la nullità della delibera di giunta;
2) nell'avere richiamato la prescrizione triennale di cui all'articolo 2956 c.c.; 3)nel non avere eccepito la nullità del disciplinare di incarico per mancanza degli elementi di cui all'articolo
1325 c.c. ovvero la sussistenza dell'oggetto; 4) nel non avere eccepito l'invalidità del rapporto contrattuale tra il e gli Parte_1
IN e;
5) per non aver proposto, anche in CP_2 CP_3 appello, siffatta eccezione;
6) nell'aver consentito che sulla validità del contratto si formasse il giudicato interno;
7) nel non avere valutato diligentemente la problematica giuridica sottesa al caso concreto e all'importanza dell'incarico.
In definitiva, secondo l'appellante, il Tribunale ha sostanzialmente travisato la vicenda processuale della cui soluzione era stato investito l'avvocato così giustificandone il suo operato sino, addirittura, ad CP_1 esaltare la bravura dell'avversario difensore dei professionisti.
In realtà l'esito infausto del giudizio di primo grado non era dipeso né dalla bravura dell'avversario né dall'adesione da parte di quel Tribunale
a canoni ispirati alla buona fede contrattuale, bensì alla prestazione professionale posta in essere dall'Avvocato in violazione del CP_1 proprio dovere di diligenza professionale di cui all'articolo 1176 comma 2
c.c.
Ne discende, secondo l'appellante, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, in relazione alla vicenda in esame, accertare la violazione del dovere di diligenza da parte dell'Avvocato trattandosi, comunque, CP_1
9 di prestazione che richiedeva una particolare diligenza anche in considerazione dell'importanza della prestazione oggetto di causa anche se, è bene precisare, la prestazione professionale richiesta dall' Avvocato non richiedeva soluzioni di problemi tecnici di particolare difficoltà trattandosi, in ogni caso, di controversie in materia di obbligazione nascente da contratto con applicazione di istituti fondamentali quali quelli relativi alla nullità del vincolo contrattuale.
In buona sostanza l'Avvocato ha commesso, secondo l'appellante, CP_1 errori grossolani durante l'esecuzione dell'assistenza legale danneggiando irrimediabilmente il tenuto a corrispondere ai Parte_1 professionisti ingenti somme di denaro in realtà non dovute.
Si ricorda, infine, che l'Avvocato nel ritenere applicabile alla CP_1 fattispecie l'articolo 2956 c.c. in materia di prescrizione triennale dei crediti dei professionisti, aveva omesso di considerare il disposto della norma di cui all'articolo 2959 c.c. che stabilisce che l'eccezione deve rigettarsi se chi oppone alla prescrizione dell'onorario ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Niente, infatti, veniva detto in proposito nell'atto di opposizione di primo grado riguardo l'estinzione del diritto al compenso degli IN
e derivandone, così l'assoluta infondatezza se non CP_2 CP_3 addirittura la inutilità della relativa eccezione.
Anche sotto tale profilo, pertanto, si evidenzia la negligenza della prestazione professionale dell'Avvocato per la mancata conoscenza di istituti giuridici e di norme di legge di semplicissima attuazione.
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Con altro profilo di censura (punto b) si rappresenta il danno subito dal a seguito della condotta inadempiente dell'avvocato Parte_1
CP_1
10 Si rileva, in proposito, che il ha subito un danno Parte_1 patrimoniale non solo potenziale ma anche concreto dovuto al pagamento ai professionisti di una somma di denaro a titolo di compenso in realtà non dovuta.
Si osserva che in forza della sentenza definitiva della Corte di appello di
Palermo in sede di rinvio dalla Cassazione, l?ente è stato condannato al pagamento della somma di €.119.804,62 a titolo di sorte, interessi e spese di giudizio e che, al fine di evitare ulteriori azioni legali il Pt_1 era stato costretto ad approvare uno schema di accordo transattivo con i due professionisti.
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Con il punto c del gravame si evidenzia la sussistenza del nesso di casualità tra la condotta inadempiente dell'Avvocato e il danno CP_1 cagionato al proprio cliente secondo la regola del più Parte_1 probabile che non.
Si argomenta che erroneamente il Tribunale non ha valutato il nesso di casualità tra la condotta e il danno osservandosi, sul piano sostanziale che la condotta all'avvocato caratterizzata dagli errori di difesa CP_1 sopra evidenziati, ha determinato il danno economico ricordato ragione per la quale, ove il professionista avesse impostato la propria strategia processuale ed avesse svolto il proprio incarico in modo adeguato, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso e certamente favorevole al Pt_1 stante la costante giurisprudenza in materia di nullità delle Delibere di incarico in mancanza, come nel caso in esame, di una previsione di spesa pubblica.
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Con ulteriore profilo di censura (1 – c) si deduce erroneità della sentenza l'addove, il Giudice, ha riconosciuto l'asserita infondatezza della
11 domanda restitutoria avente ad oggetto le competenze e gli onorari incamerati dall'Avvocato CP_1
A sostegno del presente profilo di gravame si osserva che, ove il Tribunale avesse appurato la nullità della Delibera più volte citata avrebbe certamente dovuto affermare la negligenza ed imperizia nello svolgimento dell'incarico da parte dell'Avvocato con la conseguenza di dover CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento e il conseguente diritto, in capo al di Parte_1 ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di onorario.
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Con l'ultimo motivo di censura, infine, si deduce la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, il Tribunale, ha disposto la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo rilevandosi come, per le regioni sopra richiamate, esse andavano poste interamente a carico dell'odierno appellato .
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 18.01.2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
12 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante
(ammissione di prove orali) ritenute superflue ai fini della decisione.
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Nel merito l'appello è infondato.
I motivi di censura, stante la loro evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 5/1997, emesso dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta in data 13.02.1997 il citava in giudizio, avanti al Tribunale della città Parte_1 nissena, gli IN e Controparte_2 Controparte_3
13 al fine di ottenere sentenza che dichiarasse che nulla era dovuto ai medesimi professionisti in merito al pagamento di lavori di progettazione redatti dagli stessi a seguito di incarico del Comune con Deliberazione n.
11 del 12.1.1989.
In quel giudizio il eccepiva, in via preliminare, la Parte_1 prescrizione del credito azionato in monitorio ex art. 2956 c.c. e, nel merito, chiedeva l'annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto perché
l'opera progettata non era stata finanziata e, per espressa approvazione scritta dei convenuti, il mancato finanziamento della stessa faceva scattare automaticamente la rinuncia al compenso.
Con sentenza dell' 11.02.2002 il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'opposizione confermando il Decreto ingiuntivo opposto.
Con la suddetta decisione il Tribunale – disattesa preliminarmente l'eccezione di prescrizione - aveva ritenuto fondato il credito dei due professionisti sostanzialmente in quanto il non si era Pt_1 Parte_1 mai attivato per la richiesta di finanziamento dell'opera progettata nonostante tale adempimento fosse rilevante ai fini dell'operatività del contratto di prestazione professionale.
Avverso tale pronuncia il proponeva appello conclusosi Parte_1 con sentenza n. 85/2004 della Corte di Appello di Caltanissetta che ha accolto il gravame per motivi diversi rispetto a quelli prospettati dal appellante ovvero, rilevando d'Ufficio la nullità della Delibera di Pt_1 incarico della progettazione per violazione di norma imperativa (ovvero l'articolo 284 del Regio Decreto 383/1934), norma che impone che una
Delibera di spesa per progettazione è valida solo se contiene esattamente la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista per l'incarico nonché dei mezzi economici per farvi fronte.
Avverso tale decisione veniva proposto il ricorso per Cassazione da parte dei due professionisti, IN e , e la Corte con CP_2 CP_3
14 sentenza del 6.04.2011, rilevando la fondatezza della doglianza sollevata dei due progettisti - ovvero che la Corte d'Appello non poteva sollevare d'ufficio la questione della nullità della Delibera d'incarico e quindi del contrasto con l'art. 284 del Regio Decreto citato, cassava la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo.
Con sentenza resa in data 23.03.2015 la Corte territoriale palermitana, pronunciandosi in sede di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta condannando il al pagamento, in favore degli IN e Parte_1 CP_2
, delle spese del giudizio di legittimità e di rinvio. CP_3
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Così brevemente riassunta l'annosa questione oggi all'esame della Corte occorre osservare, come correttamente argomentato dal Giudice di prime cure, (pagina 5 della sentenza impugnata) che dalla lettura della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 109/2002 dell' 11.02.2002 - con la quale, quel Giudice aveva rigettato l'opposizione sollevata dal Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n .5/1997 confermandolo, - emerge che le difese in favore dell'Ente articolate dall'Avvocato non erano CP_1 ancorate esclusivamente al rilievo dell'intervenuta prescrizione del credito ex articolo 2956 c.c., eccezione sollevata solo in via preliminare, risultando, dagli atti di quel processo, che il procuratore dell' nel Pt_2 merito, aveva chiesto l'annullamento del Decreto Ingiuntivo perché l'opera progettata dagli IN non era stata finanziata e, per espressa approvazione sottoscritta dai convenuti, il mancato finanziamento della stessa avrebbe fatto scattare automaticamente la rinuncia al compenso.
A fronte delle difese sollevate dai due professionisti, che chiedevano la conferma del Decreto Ingiuntivo contestando la dedotta prescrizione attesa l'ammissione della sussistenza del debito da parte dello stesso
15 Comune, il Tribunale disponeva una accurata istruttoria caratterizzata dall'interrogatorio formale del Sindaco del Comune di . Pt_1
Dalla lettura della citata sentenza emerge, con chiarezza, che il Tribunale, dopo avere rigettato la preliminare eccezione di prescrizione, ritenne dovuto il compenso ai due IN rilevando come l'Ente, per come emerso in sede di interrogatorio formale, non si era mai attivato per la richiesta del finanziamento nonostante tale adempimento fosse rilevante a fronte dell'esatto adempimento contrattuale.
Il Tribunale ha poi ritenuto che la circostanza che i due professionisti avessero espressamente sottoscritto la rinuncia al compenso nell'ipotesi di mancato finanziamento non poteva considerarsi rilevante atteso che il comportamento contrattuale del era stato, in ogni caso, Parte_1 censurabile sotto il profilo della violazione della buona fede violando così anche il principio dell'affidamento sul comportamento contrattuale che l'altra parte deve tenere affinché vengano adempiute le reciproche obbligazioni.
In definitiva per quel Giudice ciò che era stato rilevante non era tanto che il finanziamento non era stato ottenuto perché non richiesto, quanto la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
Discende da quando finora ha detto che può convenirsi pienamente con quanto statuito dal Tribunale con la sentenza oggi gravata che ha ritenuto non imperita né negligente l'attività professionale dell'Avvocato CP_1 come prestata in difesa dell'Ente in quanto, quella decisione sfavorevole, dipese da valutazioni di quel Decidente fondate su questioni di diritto non causalmente legate a lacune difensive.
*****
Con riferimento al giudizio di appello poi deciso dalla Corte territoriale di
Caltanissetta in modo difforme (avendo rilevato d'Ufficio la nullità della
16 Delibera di incarico per violazione dell'articolo 284 del Regio Decreto
383/1934), decisione poi cassata con rinvio ad altra Corte territoriale, si osserva che anche in questo caso, in modo conforme a quanto rilevato dal
Giudice di primo grado con la sentenza oggi all'esame della Corte, la
Delibera di incarico del 12 gennaio 1989 non poteva, in realtà ritenersi nulla.
Si osserva, in proposito che il punto 2 della predetta delibera dava atto “ che le competenze professionali spettanti ai suddetti professionisti saranno incluse nel progetto dei lavori di che trattasi tra le somme a disposizione dell'amministrazione e che nessun onere graverà sul bilancio comunale”.
Al successivo punto 5 si dava poi atto che “l'opera è prevista nel programma triennale delle opere pubbliche approvato da questo ” Pt_1
Se ciò non bastasse il successivo disciplinare di incarico prevedeva al punto 4 quali criteri adottare e quali penali applicare nel caso del ritardo della presentazione del progetto specificando, in termini percentuali, le penali da applicare all'onorario.
Inoltre nell'art. 7 del disciplinare veniva espressamente determinato, sulla base delle tabelle A,B ed E della legge 2 Marzo 1949 n. 143 che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli IN degli
Architetti.
In definitiva non può che avallarsi la decisione del Giudice di prime cure
(pag. 6 della sentenza impugnata) nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato come la rilevata nullità della Delibera, ove affriontata nel merito da parte del Tribunale non era da ritenersi sussistente atteso che essa, ed il successivo disciplinare di incarico, racchiudevano in se tutti i presupposti di validità previsti dall'art. 284 del Regio Decreto più volte citato.
Ciò in quanto il disciplinare di incarico, pur non indicando una cifra determinata ai fini della corresponsione degli onorari, prevedeva dei criteri
17 in base ai quali detto importo sarebbe stato facilmente determinabile richiamando le normative di riferimento e le percentuali di penalità da adottare in caso di ritardo.
Da quanto detto discende che l'attività professionale dell'Avvocato CP_1 anche in grado di appello, a maggior ragione trattandosi di questione sollevata d'ufficio dalla Corte, non poteva essere censurata proprio alla luce del principio “del più probabile che non” richiamato da parte appellante non essendo, ex ante, prevedibile il rilievo ex officio operato dalla Corte d'appello di Caltanissetta su una nullità che, in punto di merito, non era sussistente, residuando, in ultima analisi, la responsabilità dell' Ente che, non adoperandosi per la richiesta del finanziamento, aveva poi preteso di omettere il pagamento degli onorari in favore dei due IN.
In proposito «l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva
- non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere
l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone» (Cass. 17414/2019).
Ed ancora: “In applicazione dei principi dettati dall' art. 2236 c.c. e art.
1176, comma 2, c.c. , l'avvocato deve considerarsi responsabile verso il suo
18 cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato medesimo nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave
(Cassazione civile, sez. III , 06/07/2020 , n. 13875)
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L'omesso riconoscimento della responsabilità professionale consente di ritenere assorbita ogni decisone in ordine all'invocata risoluzione del rapporto contrattuale tra il e l'Avvocato e della domanda Pt_1 CP_1 di restituzione degli importi a lui versati a titolo di onorario.
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La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 58/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 24 gennaio 2022 ed appellata dal . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese CP_1 del presente grado del giudizio che liquida in €. 6.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 18 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
19 Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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