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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2442/ 2024 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
La giudice del lavoro Chiara Cunsolo, letti gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso da
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. TURRISI AURELIO;
- visto l'art. 445 bis c.p.c. e la comunicazione alle parti del deposito della relazione medico legale redatta dal nominato CTU;
- rilevato che le conclusioni del consulente tecnico nominato dall'ufficio non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al quarto comma dell'art. 445 bis cit.; letto l'art. 445 bis, quinto comma, c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti e nei limiti della pretesa azionata con la domanda amministrativa (sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento di: indennità di accompagnamento;
portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992; decorrenza dal mese di luglio 2024).
Compensa le spese del procedimento, tenuto conto della data di insorgenza del requisito sanitario legittimante la pretesa, sì come accertato dal CTU.
Liquida le spese di CTU come da separato decreto di pari data ponendole a carico dell' . CP_1
Catania, 02/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
La giudice del lavoro Chiara Cunsolo, letti gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso da
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. TURRISI AURELIO;
- visto l'art. 445 bis c.p.c. e la comunicazione alle parti del deposito della relazione medico legale redatta dal nominato CTU;
- rilevato che le conclusioni del consulente tecnico nominato dall'ufficio non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al quarto comma dell'art. 445 bis cit.; letto l'art. 445 bis, quinto comma, c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti e nei limiti della pretesa azionata con la domanda amministrativa (sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento di: indennità di accompagnamento;
portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992; decorrenza dal mese di luglio 2024).
Compensa le spese del procedimento, tenuto conto della data di insorgenza del requisito sanitario legittimante la pretesa, sì come accertato dal CTU.
Liquida le spese di CTU come da separato decreto di pari data ponendole a carico dell' . CP_1
Catania, 02/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo