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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 807/2024 RGA avverso la sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 304/2023, pubblicata in data 11.06.2024, non notificata;
avente ad oggetto: qualificazione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19.6.2025; promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Incandela del foro di Ferrara, presso il cui studio sito in Copparo (FE) alla via I Maggio 98 elegge domicilio, giusta procura in atti;
- Appellante-
(C.F. e P.I.: , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, dott. corrente in Roma, Piazzale Valerio Massimo n° 7/8, Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno della Ragione e Giuseppe Giunta, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via L. Settembrini n° 30, come da procura in atti;
- Appellato;
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
deducendo di avere lavorato come comparsa cinematografica per le riprese Parte_1
della serie TV "Gomorra" presso l'ex Casa Circondariale di Ferrara nei giorni 17 e 19 giugno 2013 e che gli era stato assicurato oralmente che si trattava di una prestazione occasionale di sole due giornate tant'è che non sottoscriveva alcun contratto con la società datrice di lavoro adiva il Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del Controparte_1
lavoro, per sentire - in via principale - accertare che il rapporto intercorso con la detta società fosse di natura occasionale autonoma, non subordinata e quindi di ordinare alla società di procedere con la rettifica delle comunicazioni obbligatorie Unificato CP_1
Uni Lav.; in via subordinata, instava per la condanna della società al risarcimento di €
19.510,70 per i danni subiti giacché, con raccomandate inviategli tra il 2015 e il 2017,
l gli aveva chiesto la restituzione di € 19.510,70 di cui aveva fruito a titolo di CP_3
indennità di mobilità anticipata, richiesta motivata in considerazione della natura subordinata del rapporto in oggetto stante la comunicazione di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato Unilav inviata all'istituto istante dalla società per le suindicate due giornate di lavoro.
La società nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha negato che il CP_1
ricorrente avesse dichiarato di percepire l'indennità di mobilità; inoltre, ritenuta la ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato, poneva in evidenza come nel caso di specie non fosse necessaria la forma scritta alla luce del CCNL di categoria e, comunque, come ricorressero nel caso di specie tutti gli indici della subordinazione;
quanto alla domanda risarcitoria, eccepiva la prescrizione della domanda in quanto formulata oltre 10 anni dall'attività svolta e comunque contestava l'importo richiesto, sostenendo che il ricorrente aveva restituito solo
€ 2.494,00.
2 Il giudice di prime cure ha respinto integralmente il ricorso di Parte_1
condannandolo al pagamento delle spese legali della società convenuta, avendo accertato che in base all'Accordo Breve sul CCNL Generici Cinetv del 3.11.2009, vigente al momento delle due giornate di prestazione svolte dal ricorrente, ai fini della efficacia del rapporto di lavoro subordinato, non era necessario il rispetto della forma scritta ma erano sufficienti le comunicazioni in via telematica, assolte nel caso di specie, così come risultavano essere state elaborate le buste paga secondo il CCNL vigente.
Il giudice di prime cure accertava, comunque, la sussistenza di tutti gli elementi della subordinazione avendo acclarato - sulla base delle stesse dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero - come la prestazione dallo stesso svolta fosse completamente eterodiretta e coordinata da . CP_1
La parte soccombente proponeva gravame avverso la detta sentenza, dolendosi:
- dal punto di vista istruttorio, della mancata ammissione delle prove orali, riproposte in questa sede;
- nel merito, dell'aver ritenuto la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in assenza di contratto scritto ad substantiam, invocando l'applicabilità del el 13 aprile 2022 già invocato e prodotto in I grado. CP_4
Si è costituita ritualmente la società appellata, eccependo in via preliminare:
i. l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione dei capi impugnazione e delle norme violate, in violazione dell'art. 434 n.1 c.p.c.;
ii. l'intervenuto passaggio in giudicato interno della sentenza con riguardo alla sussistenza dei connotati del rapporto subordinato, non oggetto di specifica impugnazione.
Quanto al merito, eccepiva l'infondatezza del motivo di merito, l'unico rilevabile dall'atto di gravame, circa la necessità di forma scritta, ponendo in rilievo che all'epoca della prestazione era vigente il CCNL Generici Cinetv del 3.11.2009 che non richiedeva la forma scritta ma la mera comunicazione UNILAV.
L'appello - da ritenersi comunque ammissibile con riguardo alla sua formulazione in quanto tale da avere consentito la veicolazione dei motivi di doglianza, con riguardo ai quali parte appellata ha preso specifica posizione - è infondato per le ragioni appresso indicate.
3 Preliminarmente - al fine di delimitare la materia del contendere - occorre porre in rilievo che, avendo la parte appellante proposto gravame con riguardo alla sola parte della sentenza ove il giudice ha ritenuto non necessario, ai fini della conclusione del rapporto di lavoro subordinato, la forma scritta,1 deve ritenersi formato giudicato interno con riguardo all'accertata sussistenza dei connotati del rapporto di lavoro subordinato – in luogo di quello autonomo invocato da parte ricorrente – come accertati al capo 5 della sentenza gravata.2
Ora, con riguardo all'unico motivo di censura rilevabile dall'atto di appello come appena delineato, se ne ritiene l'infondatezza sull'assorbente argomentazione che alcuna 1Cfr. pagg.
4-5 sentenza appellata: “capo 4. Con riferimento alla forma del contratto, parte convenuta ha prodotto in giudizio l'Accordo Breve sul CCNL GENERICI CINETV del 3.11.2009 (doc.8) vigente all'epoca delle riprese, il cui campo di applicazione riguarda i “Generici dello spettacolo” nelle attività di:
- Produzione Cinematografica e televisiva
-Pubblicità
-Riprese televisive L'art. 1 dell'Accordo Breve prevede le modalità di assunzione. Secondo l'articolo essa sarà “regolamentata dalle norme in vigore che attualmente prevedono l'assunzione per via telematica in base e ai sensi dell'Art. 1 comma 1180 della legge n. 296/2006 e, del Decreto 112/2008 convertito in legge n°133 del 6 agosto 2008 art. 39 comma 10 lettera D.”. CP_ Risulta documentato che l'azienda ha effettuato le comunicazioni di legge previste nei confronti dell' Come dichiara l'ente nel respingere il ricorso amministrativo, aveva comunicato l'assunzione con contratto di CP_1 lavoro a tempo pieno e determinato, con qualifica di attore. Coerentemente con tale dato, risulta che ha elaborato in data 25.6.2013 due buste paga relative alle due CP_1 giornate di lavoro, ove viene correttamente indicata la qualifica di generico del lavoratore, inquadrato nel livello G, e dove i conteggi vengono effettuati a norma del CCNL in vigore”. 2 Cfr. pag. 4, sentenza gravata: “In ogni caso, il fatto che NON è stato stipulato un contratto di lavoro scritto NON può certo automaticamente escludere la natura subordinata del rapporto, posto che ciò che assume rilievo è il concreto atteggiarsi del medesimo nel corso del suo svolgimento. 5. A tal proposito, si deve premettere che per prestazione di lavoro autonomo occasionale si intende qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità e coordinamento da parte del committente. Anche a voler prescindere dal fatto che il ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza fattuale posta a sostegno della sua tesi, è egli stesso ad aver fornito, in sede in interrogatorio libero, un quadro completamente diverso da quello desiderato, non bastando certo a trasformare il rapporto nel senso da lui voluto il fatto che esso fosse occasionale e non professionale. Infatti, l'attività è stata del tutto eterodiretta e coordinata dalla società , mentre il lavoratore si limitava ad CP_1 eseguire quanto gli veniva richiesto dalla produzione. Egli ha infatti riferito, con valenza confessoria, quanto segue: “Si è trattato di un lavoro svolto nel ex carcere di Ferrara;
mi hanno chiamato tre volte;
si trattava di girare una rivolta nel carcere;
io mi trovavo al secondo piano del carcere e dovevo rappresentare uno dei detenuti rivoltosi;
non avevo battute;
dovevo solo buttare verso il basso degli oggetti contro una persona in divisa;
ricordo che c'era qualcuno che mi diceva di mettermi in un punto preciso (ci hanno diviso per le varie celle), poi dovevamo uscire dalle celle e buttare gli oggetti;
ricordo che gli oggetti erano già lì, dovevamo solo prenderli e gettarli.
Ricordo che mi hanno chiamato dicendomi di presentarmi verso le ore 18.00 del pomeriggio, e la scena è stata girata in tarda serata. Mi hanno detto di procurarmi un pigiama, descrivendomi anche come doveva essere fatto. Ricordo che mi hanno chiamato tre volte. In tutte e tre le occasioni mi sono presentato all'ora che mi avevano indicato. La scena della rivolta è stata ripetuta due volte, mentre un'altra volta ci siamo presentati, abbiamo aspettato, ma la scena non è stata girata”. Nulla di autonomo è possibile intravedere in quanto descritto dal lavoratore;
persino l'abbigliamento che doveva usare in scena gli è stato specificamente descritto e imposto.
Dunque, deve ritenersi che la pretesa attorea sia destituita di fondamento ed il ricorso deve essere integralmente respinto”.
4 forma scritta era richiesta al momento delle prestazioni svolte dall'odierno appellante nei giorni 17 e 19 giugno 2013.
A tal proposito – come peraltro già posto in rilievo in modo inappuntabile dal giudice di prime cure (cfr. nota 1) - occorre infatti aver riguardo all'Accordo Breve sul CCNL
GENERICI CINETV del 3.11.2009 vigente all'epoca delle riprese che, con riguardo alle modalità di assunzione, all'art. 1 prevede “l'assunzione per via telematica in base e ai sensi dell'Art. 1 comma 1180 della legge n. 296/2006 e, del Decreto 112/2008 convertito in legge
n°133 del 6 agosto 2008 art. 39 comma 10 lettera D”, modalità alla quale – come già accertato in I grado – il datore di lavoro ha dato piena attuazione attraverso l'invio delle comunicazioni all' ; peraltro, quale ulteriore dato formale di conferma della correttezza CP_3
degli adempimenti svolti dal datore di lavoro, il giudice a quo ha posto in rilievo come la società odierna appellata abbia elaborato, alla data del 25.6.2013, due buste paga afferenti alle altrettante giornate di lavoro, con l'indicazione della qualifica di “generico” del lavoratore, inquadrato nel livello G.
A fronte di tale accertamento si osserva come del tutto inconferente sia l'argomentazione svolta da parte appellante laddove invoca, al fine dare sostegno al proprio asserto circa la necessità di forma scritta per la conclusione del rapporto subordinato in trattazione, il
[...]
del 13.04. 2022, in quanto successivo di cica 9 anni rispetto alle prestazioni in CP_4
questione (e peraltro prodotto per la prima volta solo in sede di appello, ponendosi ai limiti dell'inammissibilità).
Tirando le fila di tutto quanto sopra esposto, assorbita ogni altra questione non espressamente trattata in quanto ultronea, si perviene al rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglione di riferimento in base al valore nonché della bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Parte_1
Ferrara pubblicata il giorno 11/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/02, se dovuto.
Bologna, 19/06/2025
Il Cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 807/2024 RGA avverso la sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 304/2023, pubblicata in data 11.06.2024, non notificata;
avente ad oggetto: qualificazione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19.6.2025; promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Incandela del foro di Ferrara, presso il cui studio sito in Copparo (FE) alla via I Maggio 98 elegge domicilio, giusta procura in atti;
- Appellante-
(C.F. e P.I.: , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, dott. corrente in Roma, Piazzale Valerio Massimo n° 7/8, Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno della Ragione e Giuseppe Giunta, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via L. Settembrini n° 30, come da procura in atti;
- Appellato;
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
deducendo di avere lavorato come comparsa cinematografica per le riprese Parte_1
della serie TV "Gomorra" presso l'ex Casa Circondariale di Ferrara nei giorni 17 e 19 giugno 2013 e che gli era stato assicurato oralmente che si trattava di una prestazione occasionale di sole due giornate tant'è che non sottoscriveva alcun contratto con la società datrice di lavoro adiva il Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del Controparte_1
lavoro, per sentire - in via principale - accertare che il rapporto intercorso con la detta società fosse di natura occasionale autonoma, non subordinata e quindi di ordinare alla società di procedere con la rettifica delle comunicazioni obbligatorie Unificato CP_1
Uni Lav.; in via subordinata, instava per la condanna della società al risarcimento di €
19.510,70 per i danni subiti giacché, con raccomandate inviategli tra il 2015 e il 2017,
l gli aveva chiesto la restituzione di € 19.510,70 di cui aveva fruito a titolo di CP_3
indennità di mobilità anticipata, richiesta motivata in considerazione della natura subordinata del rapporto in oggetto stante la comunicazione di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato Unilav inviata all'istituto istante dalla società per le suindicate due giornate di lavoro.
La società nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha negato che il CP_1
ricorrente avesse dichiarato di percepire l'indennità di mobilità; inoltre, ritenuta la ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato, poneva in evidenza come nel caso di specie non fosse necessaria la forma scritta alla luce del CCNL di categoria e, comunque, come ricorressero nel caso di specie tutti gli indici della subordinazione;
quanto alla domanda risarcitoria, eccepiva la prescrizione della domanda in quanto formulata oltre 10 anni dall'attività svolta e comunque contestava l'importo richiesto, sostenendo che il ricorrente aveva restituito solo
€ 2.494,00.
2 Il giudice di prime cure ha respinto integralmente il ricorso di Parte_1
condannandolo al pagamento delle spese legali della società convenuta, avendo accertato che in base all'Accordo Breve sul CCNL Generici Cinetv del 3.11.2009, vigente al momento delle due giornate di prestazione svolte dal ricorrente, ai fini della efficacia del rapporto di lavoro subordinato, non era necessario il rispetto della forma scritta ma erano sufficienti le comunicazioni in via telematica, assolte nel caso di specie, così come risultavano essere state elaborate le buste paga secondo il CCNL vigente.
Il giudice di prime cure accertava, comunque, la sussistenza di tutti gli elementi della subordinazione avendo acclarato - sulla base delle stesse dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero - come la prestazione dallo stesso svolta fosse completamente eterodiretta e coordinata da . CP_1
La parte soccombente proponeva gravame avverso la detta sentenza, dolendosi:
- dal punto di vista istruttorio, della mancata ammissione delle prove orali, riproposte in questa sede;
- nel merito, dell'aver ritenuto la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in assenza di contratto scritto ad substantiam, invocando l'applicabilità del el 13 aprile 2022 già invocato e prodotto in I grado. CP_4
Si è costituita ritualmente la società appellata, eccependo in via preliminare:
i. l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione dei capi impugnazione e delle norme violate, in violazione dell'art. 434 n.1 c.p.c.;
ii. l'intervenuto passaggio in giudicato interno della sentenza con riguardo alla sussistenza dei connotati del rapporto subordinato, non oggetto di specifica impugnazione.
Quanto al merito, eccepiva l'infondatezza del motivo di merito, l'unico rilevabile dall'atto di gravame, circa la necessità di forma scritta, ponendo in rilievo che all'epoca della prestazione era vigente il CCNL Generici Cinetv del 3.11.2009 che non richiedeva la forma scritta ma la mera comunicazione UNILAV.
L'appello - da ritenersi comunque ammissibile con riguardo alla sua formulazione in quanto tale da avere consentito la veicolazione dei motivi di doglianza, con riguardo ai quali parte appellata ha preso specifica posizione - è infondato per le ragioni appresso indicate.
3 Preliminarmente - al fine di delimitare la materia del contendere - occorre porre in rilievo che, avendo la parte appellante proposto gravame con riguardo alla sola parte della sentenza ove il giudice ha ritenuto non necessario, ai fini della conclusione del rapporto di lavoro subordinato, la forma scritta,1 deve ritenersi formato giudicato interno con riguardo all'accertata sussistenza dei connotati del rapporto di lavoro subordinato – in luogo di quello autonomo invocato da parte ricorrente – come accertati al capo 5 della sentenza gravata.2
Ora, con riguardo all'unico motivo di censura rilevabile dall'atto di appello come appena delineato, se ne ritiene l'infondatezza sull'assorbente argomentazione che alcuna 1Cfr. pagg.
4-5 sentenza appellata: “capo 4. Con riferimento alla forma del contratto, parte convenuta ha prodotto in giudizio l'Accordo Breve sul CCNL GENERICI CINETV del 3.11.2009 (doc.8) vigente all'epoca delle riprese, il cui campo di applicazione riguarda i “Generici dello spettacolo” nelle attività di:
- Produzione Cinematografica e televisiva
-Pubblicità
-Riprese televisive L'art. 1 dell'Accordo Breve prevede le modalità di assunzione. Secondo l'articolo essa sarà “regolamentata dalle norme in vigore che attualmente prevedono l'assunzione per via telematica in base e ai sensi dell'Art. 1 comma 1180 della legge n. 296/2006 e, del Decreto 112/2008 convertito in legge n°133 del 6 agosto 2008 art. 39 comma 10 lettera D.”. CP_ Risulta documentato che l'azienda ha effettuato le comunicazioni di legge previste nei confronti dell' Come dichiara l'ente nel respingere il ricorso amministrativo, aveva comunicato l'assunzione con contratto di CP_1 lavoro a tempo pieno e determinato, con qualifica di attore. Coerentemente con tale dato, risulta che ha elaborato in data 25.6.2013 due buste paga relative alle due CP_1 giornate di lavoro, ove viene correttamente indicata la qualifica di generico del lavoratore, inquadrato nel livello G, e dove i conteggi vengono effettuati a norma del CCNL in vigore”. 2 Cfr. pag. 4, sentenza gravata: “In ogni caso, il fatto che NON è stato stipulato un contratto di lavoro scritto NON può certo automaticamente escludere la natura subordinata del rapporto, posto che ciò che assume rilievo è il concreto atteggiarsi del medesimo nel corso del suo svolgimento. 5. A tal proposito, si deve premettere che per prestazione di lavoro autonomo occasionale si intende qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità e coordinamento da parte del committente. Anche a voler prescindere dal fatto che il ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza fattuale posta a sostegno della sua tesi, è egli stesso ad aver fornito, in sede in interrogatorio libero, un quadro completamente diverso da quello desiderato, non bastando certo a trasformare il rapporto nel senso da lui voluto il fatto che esso fosse occasionale e non professionale. Infatti, l'attività è stata del tutto eterodiretta e coordinata dalla società , mentre il lavoratore si limitava ad CP_1 eseguire quanto gli veniva richiesto dalla produzione. Egli ha infatti riferito, con valenza confessoria, quanto segue: “Si è trattato di un lavoro svolto nel ex carcere di Ferrara;
mi hanno chiamato tre volte;
si trattava di girare una rivolta nel carcere;
io mi trovavo al secondo piano del carcere e dovevo rappresentare uno dei detenuti rivoltosi;
non avevo battute;
dovevo solo buttare verso il basso degli oggetti contro una persona in divisa;
ricordo che c'era qualcuno che mi diceva di mettermi in un punto preciso (ci hanno diviso per le varie celle), poi dovevamo uscire dalle celle e buttare gli oggetti;
ricordo che gli oggetti erano già lì, dovevamo solo prenderli e gettarli.
Ricordo che mi hanno chiamato dicendomi di presentarmi verso le ore 18.00 del pomeriggio, e la scena è stata girata in tarda serata. Mi hanno detto di procurarmi un pigiama, descrivendomi anche come doveva essere fatto. Ricordo che mi hanno chiamato tre volte. In tutte e tre le occasioni mi sono presentato all'ora che mi avevano indicato. La scena della rivolta è stata ripetuta due volte, mentre un'altra volta ci siamo presentati, abbiamo aspettato, ma la scena non è stata girata”. Nulla di autonomo è possibile intravedere in quanto descritto dal lavoratore;
persino l'abbigliamento che doveva usare in scena gli è stato specificamente descritto e imposto.
Dunque, deve ritenersi che la pretesa attorea sia destituita di fondamento ed il ricorso deve essere integralmente respinto”.
4 forma scritta era richiesta al momento delle prestazioni svolte dall'odierno appellante nei giorni 17 e 19 giugno 2013.
A tal proposito – come peraltro già posto in rilievo in modo inappuntabile dal giudice di prime cure (cfr. nota 1) - occorre infatti aver riguardo all'Accordo Breve sul CCNL
GENERICI CINETV del 3.11.2009 vigente all'epoca delle riprese che, con riguardo alle modalità di assunzione, all'art. 1 prevede “l'assunzione per via telematica in base e ai sensi dell'Art. 1 comma 1180 della legge n. 296/2006 e, del Decreto 112/2008 convertito in legge
n°133 del 6 agosto 2008 art. 39 comma 10 lettera D”, modalità alla quale – come già accertato in I grado – il datore di lavoro ha dato piena attuazione attraverso l'invio delle comunicazioni all' ; peraltro, quale ulteriore dato formale di conferma della correttezza CP_3
degli adempimenti svolti dal datore di lavoro, il giudice a quo ha posto in rilievo come la società odierna appellata abbia elaborato, alla data del 25.6.2013, due buste paga afferenti alle altrettante giornate di lavoro, con l'indicazione della qualifica di “generico” del lavoratore, inquadrato nel livello G.
A fronte di tale accertamento si osserva come del tutto inconferente sia l'argomentazione svolta da parte appellante laddove invoca, al fine dare sostegno al proprio asserto circa la necessità di forma scritta per la conclusione del rapporto subordinato in trattazione, il
[...]
del 13.04. 2022, in quanto successivo di cica 9 anni rispetto alle prestazioni in CP_4
questione (e peraltro prodotto per la prima volta solo in sede di appello, ponendosi ai limiti dell'inammissibilità).
Tirando le fila di tutto quanto sopra esposto, assorbita ogni altra questione non espressamente trattata in quanto ultronea, si perviene al rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglione di riferimento in base al valore nonché della bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Parte_1
Ferrara pubblicata il giorno 11/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/02, se dovuto.
Bologna, 19/06/2025
Il Cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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