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Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Decreto presidenziale 11 novembre 2022
Sentenza 13 maggio 2024
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Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00749/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2025, proposto dalla società Ops Vision Tech s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Corbyons, Francesca Vrespa e Gabriele Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99;
contro
il Comune di Romagnano Sesia, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe La Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
la Convenzione della Polizia locale delle colline novaresi, non costituita in giudizio;
nei confronti
di Copres s.r.l., non costituita in giudizio;
di Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
di Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Sirignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Piemonte, Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 486, di rigetto dell'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e, precisamente:
- quanto al ricorso introduttivo, del provvedimento prot. n. 6461 del 16 luglio 2024, assunto dal Comune di Romagnano Sesia, avente ad oggetto « richiesta per installazione manufatti pubblicitari nel comune di Romagnano Sesia Strada della Valsesia (NO) ANAS SS299 Km.24+820,24+845,24+870 e 24+895 lato sx – comunicazione di diniego al rilascio dell'autorizzazione »;
- quanto ai motivi aggiunti, dell'autorizzazione n. 38/2024/C, rilasciata dal Comune di Romagnano Sesia a Copres s.r.l., avente ad oggetto « rilascio autorizzazione alla posa di n. 1 cartello pubblicitario stradale su S.S. 299 km 24+850 lato sinistro con grafica "Casa OL – PP LU OL – Vini Torraccia del Piantavigna - Confezioni regalo – Degustazione e vendita" », dell'autorizzazione n. 39/2024/C, rilasciata dal Comune di Romagnano Sesia a Copres s.r.l., avente ad oggetto « rilascio autorizzazione alla posa di n. 1 cartello pubblicitario stradale su S.S. 299 Km 24+875 lato sinistro con grafica "PER QUESTI SPAZI 011.927.48.11 – COPRES COMUNICAZIONE PROMOZIONALE ESTERNA" », dell'autorizzazione n. 40/2024/C, rilasciata dal Comune di Romagnano Sesia a Copres s.r.l., avente ad oggetto « rilascio autorizzazione alla posa di n. 1 cartello pubblicitario stradale su S.S. 299 Km 24+900 lato sinistro con grafica "PER QUESTI SPAZI 011.927.48.11 – COPRES COMUNICAZIONE PROMOZIONALE ESTERNA" », dell'autorizzazione n. 41/2024/C, rilasciata dal Comune di Romagnano Sesia a Copres s.r.l., avente ad oggetto « rilascio autorizzazione alla posa di n. 1 cartello pubblicitario stradale su S.S. 299 Km 24+925 lato sinistro con grafica "PER QUESTI SPAZI 011.927.48.11 – COPRES COMUNICAZIONE PROMOZIONALE ESTERNA" »;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Romagnano Sesia, di Autostrade per l'Italia s.p.a. e di Anas s.p.a.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi gli avvocati Giovanni Corbyons per la parte appellante, Giuseppe La Rosa per il Comune di Romagnano Sesia e Angelo Sirignano per Autostrade per l'Italia s.p.a., come da verbale;
Ritenuto che i molteplici e diversi interessi rappresentati dalle parti possano essere efficacemente tutelati attraverso la sollecita fissazione dell'udienza per la discussione del merito da parte del T.A.R., anche alla luce della necessità che venga puntualmente approfondita la questione relativa all'appartenenza delle aree, sui cui insistono gli impianti pubblicitari, alla fascia di pertinenza stradale e del conseguente regime dominicale delle stesse;
Ritenuto di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello cautelare ai fini della sollecita fissazione, da parte del T.A.R., dell'udienza pubblica per la discussione del merito, ai sensi dell'art. 55, co. 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | LU Carbone |
IL SEGRETARIO