Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 502
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Nullità della cartella per prescrizione del tributo

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento non era stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento bonario, non essendo stata prodotta dall'ente la ricevuta di notifica di tale atto prodromico. L'annullamento della cartella da parte della Regione Puglia è avvenuto per mancata dimostrazione della notifica dell'atto presupposto.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 546/92

    La Corte ha ritenuto che l'annullamento della cartella di pagamento e la dichiarazione di cessata materia del contendere avvenuti in corso di causa non giustificassero la compensazione delle spese di lite, dovendosi applicare il principio della soccombenza virtuale. Pertanto, la sentenza di primo grado è stata riformata relativamente alla statuizione delle spese di lite.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 502
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 502
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo