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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 502/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1027/2022 depositato il 29/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1443/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 30/09/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI
R.G. Ricorsi n 1027 / 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con appello notificato il 29.04.2022 avverso la sentenza n. 1443/2021 della
Commissione Tributaria Provinciale pubblicata del 30.09.2021 in parziale riforma della
sentenza che aveva accolto il ricorso, proposto avverso la cartella di pagamento n. 106 19
0007374138 000 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione prov. di Taranto, su incarico
di Regione Puglia fondata sul mancato pagamento di somme iscritte al ruolo n.2019/001721
titolo di omessa tassa automobilistica per l'anno 2013.
A sostegno del ricorso l'appellante in data 09.03.2020 aveva notificava all'agente della riscossione
ed all'Ente Impositore Regione Puglia, proposta di mediazione eccependo la nullità e l'illegittimità della cartella di pagamento 106 2019 0007374138 000 per prescrizione del tributo in essa riportato per mancata notifica del presupposto avviso di accertamento
Ebbene la Regione Puglia costituita riferiva in data 13.07.2021 che nonostante l'atto di Associazione_2accertamento risultava notificato al contribuente, ma che, non rinvenendo da parte di la ricevuta AG comprovante la notifica provvedeva allo sgravio della cartella di pagamento. Depositava in giudizio documentazione attestante l'annullamento della cartella impugnata da Ricorrente_1 e chiedendo l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La AdER dichiarava la propria legittimazione passiva, con riguardo ai motivi di ricorso.
La CGT di primo grado di Bari, verificata la correttezza dell'operato della Amministrazione Regione Puglia dichiarava la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con l'appello il ricorrente Ricorrente_1 in parziale riforma della sentenza di primo grado, sulle spese di lite in favore della parte vittoriosa, motivando:
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art.15 del d.lgs. 546/92 - eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure circa la compensazione delle spese di lite della controversia - difetto di motivazione Insta per l'accoglimento dell'appello con riguardo alle spese.
La Regione Puglia con controdeduzioni insta per il rigetto come in parte motiva La Agenzia della Riscossione è contumace.
Alla Odierna Udienza nessuna delle parti è presente, la causa viene decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Come emerge dagli atti depositati dall'appellante in primo grado, la cartella di pagamento impugnata non era stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento bonario, della Regione Puglia, della ritenuta omessa tassa automobilistica per l'anno 2013, per mancata dimostrazione dell'Ente della ricevuta di notifica di tale dell'atto prodromico.
La Regione Puglia ritiene che, nel caso in esame appare del tutto evidente la soccombenza reciproca e la correttezza della sentenza appellata in quanto, a fronte di un omesso versamento di un tributo, la cui liquidazione è automatica e non necessiterebbe nemmeno di un atto di accertamento essendo un mero “controllo cartolare” così come statuito dalla Corte Costituzionale nella recentissima sentenza 152/2018, la Regione Puglia ha comunque provveduto all'annullamento della pretesa impositiva non potendo produrre in giudizio, ritiene non per colpa, di mancata relata della A/R comprovante l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento. Che, pertanto l'appello è infondato sulla richiesta delle spese, ove ha annullato la cartella di pagamento e ruolo, per motivi di mancat ricorrente o reperimento dell'avviso di ritorno, dell'inoltrato atto prodromico, in quanto essendo un versamento obbligatorio il ricorrente ne è consapevole,
In ordine alla statuizione delle spese processuali, considerato che il giudice di prime cure non ha motivato la compensazione delle spese, così come delineato dall'orientamento giurisprudenziale dominante, secondo il quale l'individuazione della parte soccombente va condotto in relazione all'esito finale del processo nel suo insieme
Si tratta, quindi, di una valutazione globale ed unitaria ove la costante giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “ l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. n. 2883/2014 Cass. sent. n. 12893/2011).; Cass. sent. n. 17631/2007; Cass. sent. n. 11599/2004).
Considerato che, gli Ermellini hanno precisato che, “la condanna al pagamento delle spese di giudizio può essere legittimamente emessa anche d'ufficio ed anche quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare il fondamento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione Ordinanza n. 2719/15; conformi, Cass. sent. 591/2017; Cass. sent. n. 67372019; CTR Sicilia 9517/2016).
Constatato che l'annullamento della Cartella di pagamento ut supra, in esame, e che la dichiarazione di cessata materia del contendere è avvenuta in corso di causa della cartella di pagamento l'impugnata la appellata sentenza è da riformare relativamente alla statuizione delle spese di lite, ritenute dai giudici di prime cure di dover provvedere alla compensazione delle stesse tra le parti atteso l'esito del giudizio di cessata materia.
La Corte accoglie appello, in parziale riforma, sulle spese di lite, della sentenza n. 1443/21 della CTP di Bari del 30.09.2021 depositata in segreteria in pari data.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale per la Puglia - Bari, sezione 4. accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 e in parziale riforma della sentenza appellata condanna la Regione Puglia pagare in favore dell'appellante, le spese di lite che si liquidano in euro 200,00 per il primo grado di giudizio ed euro 300,00 per il secondo grado di giudizio.
Cosi deciso in Bari . Addi. 14.01.2026
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Andrea Memmo
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1027/2022 depositato il 29/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1443/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 30/09/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI
R.G. Ricorsi n 1027 / 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con appello notificato il 29.04.2022 avverso la sentenza n. 1443/2021 della
Commissione Tributaria Provinciale pubblicata del 30.09.2021 in parziale riforma della
sentenza che aveva accolto il ricorso, proposto avverso la cartella di pagamento n. 106 19
0007374138 000 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione prov. di Taranto, su incarico
di Regione Puglia fondata sul mancato pagamento di somme iscritte al ruolo n.2019/001721
titolo di omessa tassa automobilistica per l'anno 2013.
A sostegno del ricorso l'appellante in data 09.03.2020 aveva notificava all'agente della riscossione
ed all'Ente Impositore Regione Puglia, proposta di mediazione eccependo la nullità e l'illegittimità della cartella di pagamento 106 2019 0007374138 000 per prescrizione del tributo in essa riportato per mancata notifica del presupposto avviso di accertamento
Ebbene la Regione Puglia costituita riferiva in data 13.07.2021 che nonostante l'atto di Associazione_2accertamento risultava notificato al contribuente, ma che, non rinvenendo da parte di la ricevuta AG comprovante la notifica provvedeva allo sgravio della cartella di pagamento. Depositava in giudizio documentazione attestante l'annullamento della cartella impugnata da Ricorrente_1 e chiedendo l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La AdER dichiarava la propria legittimazione passiva, con riguardo ai motivi di ricorso.
La CGT di primo grado di Bari, verificata la correttezza dell'operato della Amministrazione Regione Puglia dichiarava la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con l'appello il ricorrente Ricorrente_1 in parziale riforma della sentenza di primo grado, sulle spese di lite in favore della parte vittoriosa, motivando:
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art.15 del d.lgs. 546/92 - eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure circa la compensazione delle spese di lite della controversia - difetto di motivazione Insta per l'accoglimento dell'appello con riguardo alle spese.
La Regione Puglia con controdeduzioni insta per il rigetto come in parte motiva La Agenzia della Riscossione è contumace.
Alla Odierna Udienza nessuna delle parti è presente, la causa viene decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Come emerge dagli atti depositati dall'appellante in primo grado, la cartella di pagamento impugnata non era stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento bonario, della Regione Puglia, della ritenuta omessa tassa automobilistica per l'anno 2013, per mancata dimostrazione dell'Ente della ricevuta di notifica di tale dell'atto prodromico.
La Regione Puglia ritiene che, nel caso in esame appare del tutto evidente la soccombenza reciproca e la correttezza della sentenza appellata in quanto, a fronte di un omesso versamento di un tributo, la cui liquidazione è automatica e non necessiterebbe nemmeno di un atto di accertamento essendo un mero “controllo cartolare” così come statuito dalla Corte Costituzionale nella recentissima sentenza 152/2018, la Regione Puglia ha comunque provveduto all'annullamento della pretesa impositiva non potendo produrre in giudizio, ritiene non per colpa, di mancata relata della A/R comprovante l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento. Che, pertanto l'appello è infondato sulla richiesta delle spese, ove ha annullato la cartella di pagamento e ruolo, per motivi di mancat ricorrente o reperimento dell'avviso di ritorno, dell'inoltrato atto prodromico, in quanto essendo un versamento obbligatorio il ricorrente ne è consapevole,
In ordine alla statuizione delle spese processuali, considerato che il giudice di prime cure non ha motivato la compensazione delle spese, così come delineato dall'orientamento giurisprudenziale dominante, secondo il quale l'individuazione della parte soccombente va condotto in relazione all'esito finale del processo nel suo insieme
Si tratta, quindi, di una valutazione globale ed unitaria ove la costante giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “ l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. n. 2883/2014 Cass. sent. n. 12893/2011).; Cass. sent. n. 17631/2007; Cass. sent. n. 11599/2004).
Considerato che, gli Ermellini hanno precisato che, “la condanna al pagamento delle spese di giudizio può essere legittimamente emessa anche d'ufficio ed anche quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare il fondamento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione Ordinanza n. 2719/15; conformi, Cass. sent. 591/2017; Cass. sent. n. 67372019; CTR Sicilia 9517/2016).
Constatato che l'annullamento della Cartella di pagamento ut supra, in esame, e che la dichiarazione di cessata materia del contendere è avvenuta in corso di causa della cartella di pagamento l'impugnata la appellata sentenza è da riformare relativamente alla statuizione delle spese di lite, ritenute dai giudici di prime cure di dover provvedere alla compensazione delle stesse tra le parti atteso l'esito del giudizio di cessata materia.
La Corte accoglie appello, in parziale riforma, sulle spese di lite, della sentenza n. 1443/21 della CTP di Bari del 30.09.2021 depositata in segreteria in pari data.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale per la Puglia - Bari, sezione 4. accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 e in parziale riforma della sentenza appellata condanna la Regione Puglia pagare in favore dell'appellante, le spese di lite che si liquidano in euro 200,00 per il primo grado di giudizio ed euro 300,00 per il secondo grado di giudizio.
Cosi deciso in Bari . Addi. 14.01.2026
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Andrea Memmo