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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10176/2023, promosso con ricorso depositato in data
17 luglio 2023
da
, Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 23 Maggio 1988 ed ivi residente in [...]
LG Filho n.407, bairro Bom Pastor, codice Fiscale/CPF. nr. , PartitaIVA_1
rappresentata ed assistita dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo del Foro di Milano
- r i c o r r e n t e -
C O N T R O
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_2
e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di Email_1
quest'ultima ubicati in (30124) Venezia Piazza San Marco n.63,
contumace
resistente
nonché con
Controparte_2
Intervenuto
1 In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica in data
3 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendente, in linea retta, del cittadino , figlio legittimo di e di _2 Persona_1 [...]
, nato il [...], in [...], nel Comune di Padova, come comprovato Parte_3
dal ”Certificato di Battesimo”, Anno 1864, pag.180, n.98 datato 03.02.2017, emesso dal
Parroco della Parrocchia di Valtabarozzo (Padova), munito di visto di autentica della firma datato 14.02.2017 emesso dal Cancelliere Vescovile della Diocesi di Padova, prodotto in allegato al ricorso (doc.03). Ad integrazione della domanda, la ricorrente precisava che il 19 Ottobre 1891 contraeva matrimonio con _2 _2
, anch'essa cittadina italiana, nel Comune di Legnaro, Provincia di Padova e
[...]
che successivamente la coppia emigrava in Brasile, ove in data 29 Settembre 1909 nasceva a Juiz de Fora (MG-Brasile) il figlio . Veniva, infine, precisato che Persona_3
il 28 luglio 1931 contraeva matrimonio con e che Persona_3 Controparte_3
dall'unione coniugale nasceva in Juiz de Fora (MG-Brasile), in data 29 Dicembre 1933, la figlia , la quale, a sua volta, il 10 Gennaio 1953 contraeva RS
matrimonio con e dall'unione coniugale, in data 22 Luglio Persona_5
1960, nasceva il figlio , padre della ricorrente, nata dal Persona_6
matrimonio con Persona_7
Deduceva, infine, la ricorrente che decedeva in Brasile, senza mai _2
acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti, ma che vi era stata un'interruzione della trasmissione, in quanto, secondo le leggi dell'epoca ora modificate
2 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. Costituzionale n. 30/1983 e n.
151/1975, non aveva potuto trasmettere la cittadinanza al figlio RS
. La ricorrente ha adito il Tribunale adducendo di non essere riuscita ad Persona_8
ottenere alcun appuntamento presso il Consolato competente di Belo Horizonte, a causa della situazione di paralisi in cui versano tutti i l'Ambasciata d'Italia in Parte_4
Brasile, che prevedono liste di attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Padova, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato.
3 Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n.
151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del
05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente. Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di , che si ritiene possa _2
sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24
4 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del
1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è il mese di 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia _2
acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866 e, comunque, risultando che alla data del matrimonio, risalente al 1891, il medesimo era ancora residente in Italia.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, dalla quale emerge che i ricorrenti sono i discendenti dell'avo sopra citato.
Si rileva, inoltre, che risulta avere sempre conservato la cittadinanza _2
italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto quale doc. 5; di conseguenza, al momento della nascita del figlio l'avo era in possesso della cittadinanza Per_3
italiana, che ha trasmesso iure sanguinis al predetto figlio che, a sua volta, l'ha trasmessa alla propria figlia e questa, per effetto delle citate pronunce della Corte Per_4
Costituzionale, al proprio figlio e ai discendenti, anche se questi ultimi hanno contemporaneamente acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria di essere nati in un paese che applica lo ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino
5 italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della
Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , la ricorrente avrebbe dovuto a richiedere il riconoscimento dello Controparte_1
status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova della situazione in cui versano le rappresentanze consolari in Brasile, che hanno accumulato un ritardo di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda della ricorrente, dichiarando che la medesima è cittadina italiana iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1
cittadina italiana iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 23 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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