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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 3077/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN SI in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. LEONARDO CELESTE
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Marcello Carnovale
t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 16.6.2022, Pt_1
ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-
[...] CP_2
000013153, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa comminata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2010. Ha lamentato la mancata notificazione dell'atto presupposto e la prescrizione del diritto ad irrogare la sanzione. Si è costituito in giudizio , sollevando eccezione di incompetenza territoriale, rappresentando CP_2 di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione, rideterminandola in misura inferiore e concludendo per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che il giudizio è stato correttamente incardinato davanti al Tribunale di
Castrovillari adito, in virtù del criterio di cui all'art. 6 comma 2 d.lgs. 150/2011, ai sensi del quale in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, che in questo caso è il luogo in cui ha sede la ditta individuale di cui il ricorrente è titolare ( , che è la sua residenza in Cariati. Infatti, Controparte_3
“In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile;
(…)”, cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017.
Orbene, la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n.
683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. L'art. 8 del D. lgs. n.8/2016 cit. dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
L' resistente ha dato prova di aver provveduto alla notificazione dell'atto di accertamento CP_2 presupposto in data 2.2.2017.
Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore, il 06.02.2016, del D.lgs. n. 8 del 15.01.2016, che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, “degradandolo” ad illecito amministrativo.
Il termine di prescrizione, pertanto, iniziato a decorrere il 06.02.2016 è stato interrotto prima con la notifica dell'avviso di accertamento nella data del 2.2.2017, ed in seguito con la notifica dell'ordinanza ingiunzione del 17.5.2022.
L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Il termine di prescrizione è poi rimasto sospeso: prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983); poi, dal 23 febbraio al
31 maggio 2020, ai sensi degli artt. 62 e 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103, comma 6 bis. Ancora, l'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di cui sopra dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (pari a 182 giorni).
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione con la notifica dell'avviso di accertamento il 2.2.2017, all'atto della notifica del provvedimento oggetto del presente giudizio il termine quinquennale non era compiuto.
Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.
È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel caso di specie, le ordinanze impugnate risultano sufficientemente motivate mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata con conferma della sanzione nella minor misura determinata dall' in corso di giudizio. CP_2
Stante la novità della questione e la rideterminazione in corso di causa dell'importo della sanzione irrogata, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa AN SI, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma la sanzione nella minor misura determinata dall' in CP_2 corso di giudizio;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 21.10.2025 Il Giudice del Lavoro
AN SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN SI in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. LEONARDO CELESTE
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Marcello Carnovale
t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 16.6.2022, Pt_1
ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-
[...] CP_2
000013153, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa comminata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2010. Ha lamentato la mancata notificazione dell'atto presupposto e la prescrizione del diritto ad irrogare la sanzione. Si è costituito in giudizio , sollevando eccezione di incompetenza territoriale, rappresentando CP_2 di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione, rideterminandola in misura inferiore e concludendo per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che il giudizio è stato correttamente incardinato davanti al Tribunale di
Castrovillari adito, in virtù del criterio di cui all'art. 6 comma 2 d.lgs. 150/2011, ai sensi del quale in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, che in questo caso è il luogo in cui ha sede la ditta individuale di cui il ricorrente è titolare ( , che è la sua residenza in Cariati. Infatti, Controparte_3
“In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile;
(…)”, cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017.
Orbene, la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n.
683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. L'art. 8 del D. lgs. n.8/2016 cit. dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
L' resistente ha dato prova di aver provveduto alla notificazione dell'atto di accertamento CP_2 presupposto in data 2.2.2017.
Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore, il 06.02.2016, del D.lgs. n. 8 del 15.01.2016, che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, “degradandolo” ad illecito amministrativo.
Il termine di prescrizione, pertanto, iniziato a decorrere il 06.02.2016 è stato interrotto prima con la notifica dell'avviso di accertamento nella data del 2.2.2017, ed in seguito con la notifica dell'ordinanza ingiunzione del 17.5.2022.
L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Il termine di prescrizione è poi rimasto sospeso: prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983); poi, dal 23 febbraio al
31 maggio 2020, ai sensi degli artt. 62 e 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103, comma 6 bis. Ancora, l'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di cui sopra dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (pari a 182 giorni).
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione con la notifica dell'avviso di accertamento il 2.2.2017, all'atto della notifica del provvedimento oggetto del presente giudizio il termine quinquennale non era compiuto.
Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.
È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel caso di specie, le ordinanze impugnate risultano sufficientemente motivate mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata con conferma della sanzione nella minor misura determinata dall' in corso di giudizio. CP_2
Stante la novità della questione e la rideterminazione in corso di causa dell'importo della sanzione irrogata, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa AN SI, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma la sanzione nella minor misura determinata dall' in CP_2 corso di giudizio;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 21.10.2025 Il Giudice del Lavoro
AN SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.