Sentenza 5 marzo 1977
Massime • 3
L'art 348 secondo comma cod proc civ, nel prevedere l'improcedibilita dell'appello, ove l'appellante non abbia presentato nella prima udienza il proprio fascicolo, e non abbia ottenuto dall'istruttore una dilazione, si riferisce all'ipotesi in cui l'appellante medesimo sia comparso. Nel diverso caso della mancata comparizione in detta udienza, deve ritenersi che l'appellante possa provvedere al deposito del fascicolo, ovvero dei documenti in esso mancanti (nella specie, copia della sentenza impugnata), fino alla successiva udienza, che il giudice istruttore abbia fissato per la sua comparizione, ai sensi del primo comma del citato art 348 cod proc civ. ( V 2408/74, mass n 370801).*
La domanda risarcitoria, con la quale un dipendente della pubblica amministrazione deduca la lesione di propri diritti primari, per fatto illecito dell'amministrazione medesima (nella specie, pregiudizio all'integrita fisica, per insalubrita dell'ambiente e delle condizioni di lavoro), si ricollega ad una responsabilita extracontrattuale, non inerente al rapporto di lavoro. Detta domanda, pertanto, e devoluta alla cognizione del giudice ordinario, rimanendo irrilevante, a tal fine, la natura pubblicistica del rapporto di impiego. ( V 1095/74, mass n 369063; ( V 1055/73, mass n 363505).*
Gli artt 2 e 3 della legge 9 marzo 1961 n 157 autorizzano la amministrazione degli affari esteri ad assumere, con contratti di diritto privato e tempo determinato, tecnici e professionisti, da impiegare nei compiti di assistenza alla Somalia. Ne consegue che le controversie inerenti a rapporto di lavoro, costituito in forza delle indicate norme, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, stante l'espressa qualificazione legislativa del rapporto stesso come privatistico.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/1977, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1977 |
Testo completo
L'art 348 secondo comma cod proc civ, nel prevedere l'improcedibilita dell'appello, ove l'appellante non abbia presentato nella prima udienza il proprio fascicolo, e non abbia ottenuto dall'istruttore una dilazione, si riferisce all'ipotesi in cui l'appellante medesimo sia comparso. Nel diverso caso della mancata comparizione in detta udienza, deve ritenersi che l'appellante possa provvedere al deposito del fascicolo, ovvero dei documenti in esso mancanti (nella specie, copia della sentenza impugnata), fino alla successiva udienza, che il giudice istruttore abbia fissato per la sua comparizione, ai sensi del primo comma del citato art 348 cod proc civ. ( V 2408/74, mass n 370801).*