TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2548/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Tuscania (VT), via Massimo Bonarelli n. 5, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 53, presso lo studio dell'avv. Manuela Maccaroni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in S. CP_1 C.F._2
Martino al Cimino frazione di Viterbo, alla via del Colle n. 40 ed elettivamente domiciliata in
Viterbo, alla via Saragat n. 22, presso lo studio dell'avv. Giuliano Migliorati, che la rappresenta e difende giusta procura alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2023 premesso di aver avuto una Parte_1 relazione more uxorio con da cui nasceva (Roma, 10.11.2014), ha CP_1 Persona_1 chiesto la modifica dell'ordinanza n. 1317/2020, emessa dal Tribunale di Viterbo in data 6.05.2020, al fine di ottenere il collocamento prevalente del minore presso di lui o, in subordine, un ampliamento del proprio diritto di visita.
A fondamento della domanda di modifica ha dedotto i seguenti motivi: il mancato rispetto delle statuizioni giudiziali da parte della resistente che preferiva affidare la gestione del minore al proprio compagno in occasione dei turni notturni;
il disturbo misto dello sviluppo, coordinazione motoria e regolazione comportamentale che affliggeva il figlio bisognoso, per tale ragione, di una vita regolare e di una rete sociale di protezione;
il beneficio tratto dal minore dal vivere nel Comune di
Tuscania, luogo di residenza e di lavoro paterno, derivante dall'aiuto garantito dall'insegnante di sostegno per ventidue ore settimanali, dai rapporti, ormai consolidati, con il personale scolastico, nonché dalla frequentazione di amici coetanei anche in occasione di attività extrascolastiche come lo scoutismo e il catechismo;
il pregiudizio subito da per via del suo collocamento prevalente Per_1 presso la madre, residente con il proprio compagno a Viterbo e ivi impiegata, accentuato dai frequenti spostamenti tra le abitazioni dei due genitori e dalla condotta della resistente che aveva intrapreso diverse iniziative, giudiziali e stragiudiziali, finalizzate, in definitiva, ad allontanare il minore dal padre;
l'esito di un precedente giudizio che aveva visto, dapprima autorizzato, con decreto del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Viterbo adito dall'odierna resistente, e poi negato, con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma adito su reclamo dell'odierno ricorrente, il cambio di residenza del minore da Tuscania alla località di San Martino.
2. Costituitasi in giudizio premessa l'infondatezza delle contestazioni mosse, ha CP_1 chiesto una modifica del diritto di visita paterno, deducendo: la sostanziale parità tra i tempi trascorsi dal piccolo con il padre e con la madre;
il pregiudizio derivante al minore dai Per_1 quotidiani spostamenti del minore tra le abitazioni delle parti;
i numerosi impegni del piccolo nella città di Viterbo, come la psicoterapia, l'atletica leggera e la frequentazione di alcuni Per_1 bambini nel parco adiacente la casa materna;
le responsabilità penali del ricorrente accertate, con le
2 sentenze nn. 828/2021 e 271/2023 emesse dal Tribunale di Viterbo, per i delitti di cui agli art. 612 bis 2°c.p. e 582 c.p., commessi in danno rispettivamente della resistente e di sua madre, da cui si poteva evincere la pericolosità del ricorrente;
l'aver accettato le condizioni oggetto dell'ordinanza n. 1317/2020 nella speranza che venissero meno le condotte violente e persecutorie del il Pt_1 mutamento delle proprie esigenze di vita derivanti dalla convivenza e dall'aver costituito con il sig. un nuovo nucleo familiare, in cui il piccolo era felicemente inserito;
Parte_2 Per_1
l'irragionevolezza, all'attualità, della condizione per cui la stessa, quando impegnata a lavoro, non poteva affidare la gestione del minore al compagno, dovendosi necessariamente rivolgere al ricorrente;
la minore frequenza con la quale svolgeva turni lavorativi notturni da quando, nell'aprile del 2022, era stata assunta a tempo indeterminato presso l'ospedale Belcolle di Viterbo;
il non aver mai ostacolato il rapporto padre-figlio, dovendosi inquadrare il giudizio svoltosi dinanzi al Giudice
Tutelare nell'ottica di ottenere un adeguamento delle condizioni di gestione del minore alle mutate esigenze di vita.
3 Assunti i provvedimenti temporanei ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., con sostanziale conferma di quanto già disposto nell'ordinanza 1317/2020, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti,
è stato affidato l'incarico per gli accertamenti sulla capacità genitoriale al CTU dott. Per_2
[...]
Dopo il deposito della relazione finale, tenuto conto delle conclusioni del CTU, il quale ha ritenuto preferibile il collocamento prevalente presso la madre, è stata autorizzata, con decreto del
04.02.2025, l'iscrizione del minore presso l'Istituto comprensivo Canevari di Viterbo, in quanto più prossimo al luogo di residenza del genitore collocatario.
Sul punto il ricorrente ha avanzato molteplici richieste di modifica, insistendo per una rivalutazione della CTU da parte del Giudice Relatore.
A fronte dei rigetti puntualmente motivati, con l'istanza del 08.08.2025 il ricorrente ha ulteriormente insistito per la modifica, anche utilizzando termini inappropriati.
Dopo il rinvio per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., preso atto della declaratoria di incompetenza del Tribunale per i minorenni di Roma pronunciata il
09.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2025.
4. La domanda proposta dal ricorrente deve essere rigettata nei termini che seguono.
Osserva il Collegio che le disposizioni concernenti l'affidamento del minore, il suo collocamento prevalente nonché l'articolazione del diritto di visita del genitore non collocatario, devono essere assunte, ai sensi dell'art.337 ter cc, sempre e solo nell'esclusivo interesse morale e materiale della
3 prole, rimanendo secondari gli interessi personalistici dei genitori che, al contrario, hanno il precipuo obbligo di assistere, oltreché materialmente, moralmente il figlio seguendone le inclinazioni naturali e le aspirazioni.
Ne discende la necessità di una valutazione specifica delle esigenze del minore che risulti idonea tanto a rimuovere possibili pregiudizi sussistenti all'attualità, quanto capace di prevenire problematiche future, garantendo, dunque, il miglior interesse del minore, nell'ottica di un esercizio sereno della bigenitorialità. Tanto più quando, come nel caso di specie, il minore convive con patologie che richiedono sforzi importanti e costanti per essere adeguatamente gestite.
Per tali ragioni il Collegio ritiene condivisibile l'analisi e le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario incaricato il quale, nel prevedere per il piccolo l'affidamento condiviso e la collocazione Per_1 prevalente presso la madre con articolazione del diritto di visita paterno su base bisettimanale, ha adeguatamente contemperato il superiore interesse del minore con i seguenti elementi: il pregiudizio causato dai quotidiani, e addirittura notturni, spostamenti dello stesso tra le abitazioni dei genitori;
la necessità del minore di mantenere rapporti equilibrati con i nuclei familiari del ricorrente e della resistente;
il rapporto ormai consolidatosi con il sig. divenuto parte integrante della Parte_2 vita del piccolo in ragione della durata e della stabilità del rapporto affettivo che lo lega alla Per_1 resistente;
la conseguente esigenza, sempre nell'ottica del superiore interesse del minore, che il ricorrente acquisti maggiore consapevolezza in ordine al proprio ruolo di padre, non intaccato dalla figura del nuovo compagno della resistente, limitando le divergenze con la sig.ra e CP_1 accettando la figura del nuovo convivente more uxorio di quest'ultima; la necessità, per la resistente, di abbattere, o quantomeno ridurre significativamente, i propri livelli di stress per come riconosciuti dal professionista, anche al fine di garantire al minore una maggiore stabilità caratteriale.
L'accuratezza delle conclusioni del dott. non risulta scalfita dalle osservazioni del Per_2 consulente tecnico di parte ricorrente.
In ordine al presunto confronto che l'ausiliario avrebbe effettuato tra le situazioni sentimentali delle parti, va rilevato come il professionista, nella prima parte della perizia, ha attentamente valorizzato una serie di circostanze di fatto in termini convincenti e persuasivi.
In particolare, l'assenza, all'attualità, di una relazione stabile del ricorrente non è stata riportata né approfondita nell'ambito delle considerazioni che l'ausiliario ha svolto sulla personalità del Pt_1
(cfr. pagg. 4, 5 e 6 dell'elaborato peritale), men che mai in sede di conclusioni.
Al contrario una valutazione della coppia si è resa necessaria al fine di accertare la Parte_3 possibilità per il piccolo di vivere sereno e pernottare presso la casa materna, anche nei casi Per_1 di assenza della madre, nell'ottica, già ricordata, di ridurre gli spostamenti del minore così da
4 garantirgli una maggiore stabilità emotiva.
Non risulta, per contro, condivisibile quanto dedotto dal in ordine alle difficoltà Pt_1 nell'esercizio della propria capacità genitoriale che deriverebbero dalla situazione clinica di , Per_1 trascurandosi così che tale problematica rende più complesso l'esercizio della responsabilità genitoriale per entrambe le parti.
In ordine ai rapporti con la figura materna va rilevato come i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, allo stato di fatto equivalenti, hanno permesso al ricorrente, in autonomia, di continuare a costruire un proprio rapporto con il figlio tanto che, come evidenziato dal CTU,
“ si riferisce positivamente con il padre e la madre e sa ricostruire e riportare con loro Per_1 episodi e ricordi ed esperienze vissute” (cfr. pag. 14 elaborato peritale). Dunque, ad oggi, le difficoltà nell'esercizio della capacità genitoriale del non possono imputarsi al ruolo che la Pt_1 aveva in costanza di convivenza more uxorio, ossia più di cinque anni fa. CP_1
Allo stesso modo, posto che la personalità di esulava dall'indagine affidata al CTU, Parte_2 appaiono generiche le asserzioni relative ad una degenerazione del rapporto tra lo stesso e Per_1 che, nella prospettazione del ricorrente, deriverebbe da una, non precisata, “aggressività” della
Rispetto a quest'ultima il CTU, contrariamente a quanto asserito dal consulente di parte CP_1 ricorrente, ha eseguito un'accurata analisi, invitandola, congiuntamente al ad intraprendere Pt_1 un percorso di sostegno alla genitorialità.
Nel ricordare le argomentazioni già indicate nei decreti del 04.02.2025, 05.02.2025 e 06.02.2025, con i quali è stata autorizzata l'iscrizione del minore presso la diversa struttura scolastica collocata in prossimità dell'abitazione materna, va evidenziato che le conseguenze derivanti dal trasferimento del minore in una diversa realtà devono essere valutate in modo completo, così da tener conto di tutti i profili, ma assicurando sempre prevalenza al primario interesse del minore.
Posta la necessità di assicurare stabilità al minore, evitando continui cambiamenti e spostamenti, si deve ritenere che il CTU abbia ponderato con la giusta misura tutti gli elementi, ovvero: la convivenza con la madre e il suo compagno, figure per lui di riferimento, la possibilità di avvalersi anche presso la nuova struttura scolastica di insegnanti di sostegno, nonché l'occasione di conoscere contesti nuovi e stimolanti in cui inserirsi.
Da ultimo, si osserva che CTU, nello strutturare le proprie conclusioni, ha valutato attentamente il quadro clinico del piccolo e la soluzione prescelta non inficia, contrariamente a quanto Per_1 sostenuto dal ricorrente, l'esecuzione delle cure necessarie per un sereno sviluppo del minore.
Per le ragioni illustrate, deve ritenersi condivisibile la soluzione dell'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la madre con la seguente articolazione bisettimanale:
“Prima settimana:
5 Lunedì: La madre accompagna a scuola il OR e lo riprende alle 16.00 pernotto;
Martedì la madre accompagna a scuola il OR il padre lo prende alle 16.00 pernotto
Mercoledì Il padre accompagna il OR a scuola e rimane tutto il giorno con lui pernotto
Giovedì Il padre accompagna il OR a scuola la madre lo prende alle 16.00 OT
Venerdì La madre accompagna il OR a scuola e lo riprende alle 16.00 pernotto
Il sabato mattina alle 9.30 il padre va a prendere il minore a casa della madre in San Martino al
Cimino e trascorre il fine settimana- domenica pernotto.
Seconda settimana:
Il lunedì il padre accompagna il OR a scuola la madre lo prende alle 16.00 pernotto
Il martedì la madre accompagna il OR a scuola il padre lo prende alle 16.00 pernotto
Il mercoledì il padre accompagna il OR a scuola e rimane tutto il giorno con lui pernotto
Giovedì il padre accompagna il OR a scuola la madre lo prende alle 16.00 pernotto”
Venerdì la madre accompagna il OR a scuola e lo va a riprendere alle 16 pernotto
Sabato e domenica fine settimana con la madre pernotto” (cfr pagg. 24 e 25 elaborato peritale)”
Con la duplice prescrizione per cui tale calendario non deve subire alcuna modifica in relazione ai turni di lavoro della ricorrente, ben potendo il minore rimanere nell'abitazione materna assistito dal sig. e può essere derogato, previo accordo tra le parti, “solo per cause obiettive o fatti Parte_2 contingenti” (cfr. pagg. 24 e 25 elaborato peritale).
A ciò va aggiunto, quanto suggerito dal CTU, ossia l'invito ad entrambe le parti di garantire al minore una telefonata, alla sera, con l'altro genitore e di intraprendere un percorso alla genitorialità, con conferma, quanto al resto, delle prescrizioni dettate dall'ordinanza 1317/2020.
Infine, tenuto conto delle contestazioni oggetto di contraddittorio fra le parti, giova richiamare il contenuto del decreto del 05.08.2025, con il quale si è precisato che il concepimento di un altro figlio da parte della resistente non può di per sé implicare una compromissione della capacità di provvedere alle esigenze del figlio , non potendosi considerare la capacità genitoriale, Per_1 espressamente riconosciuta dal CTU, come limitata ad un unico figlio.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio e del rapporto tra le parti.
Le medesime ragioni inducono a porre definitivamente in capo alle parti, in solido tra loro, le spese del consulente tecnico d'ufficio come già liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Viterbo nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e a parziale modifica dell'ordinanza n. Parte_1 CP_1
1317/2020 resa dal Tribunale di Viterbo, in data 7.5.2020 così provvede:
1) dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre Persona_1 CP_1
2) dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé secondo il seguente Parte_1 Per_1 calendario bisettimanale indicato in parte motiva e dunque:
a. il martedì pomeriggio, della prima settimana, dall'uscita di scuola alle ore 16:00 e fino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, pernotti inclusi;
b. il sabato mattina, della prima settimana, dalle ore 9:30 e fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, pernotti inclusi;
c. il martedì pomeriggio, della seconda settimana, dall'uscita di scuola alle ore 16:00 e fino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, pernotti inclusi;
3) Invita entrambe le parti a garantire al minore una telefonata, alla sera, con l'altro genitore;
4) Invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
5) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
6) Pone definitivamente in capo alle parti, in solido tra loro, le spese del consulente tecnico d'ufficio come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 13.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2548/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Tuscania (VT), via Massimo Bonarelli n. 5, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 53, presso lo studio dell'avv. Manuela Maccaroni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in S. CP_1 C.F._2
Martino al Cimino frazione di Viterbo, alla via del Colle n. 40 ed elettivamente domiciliata in
Viterbo, alla via Saragat n. 22, presso lo studio dell'avv. Giuliano Migliorati, che la rappresenta e difende giusta procura alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2023 premesso di aver avuto una Parte_1 relazione more uxorio con da cui nasceva (Roma, 10.11.2014), ha CP_1 Persona_1 chiesto la modifica dell'ordinanza n. 1317/2020, emessa dal Tribunale di Viterbo in data 6.05.2020, al fine di ottenere il collocamento prevalente del minore presso di lui o, in subordine, un ampliamento del proprio diritto di visita.
A fondamento della domanda di modifica ha dedotto i seguenti motivi: il mancato rispetto delle statuizioni giudiziali da parte della resistente che preferiva affidare la gestione del minore al proprio compagno in occasione dei turni notturni;
il disturbo misto dello sviluppo, coordinazione motoria e regolazione comportamentale che affliggeva il figlio bisognoso, per tale ragione, di una vita regolare e di una rete sociale di protezione;
il beneficio tratto dal minore dal vivere nel Comune di
Tuscania, luogo di residenza e di lavoro paterno, derivante dall'aiuto garantito dall'insegnante di sostegno per ventidue ore settimanali, dai rapporti, ormai consolidati, con il personale scolastico, nonché dalla frequentazione di amici coetanei anche in occasione di attività extrascolastiche come lo scoutismo e il catechismo;
il pregiudizio subito da per via del suo collocamento prevalente Per_1 presso la madre, residente con il proprio compagno a Viterbo e ivi impiegata, accentuato dai frequenti spostamenti tra le abitazioni dei due genitori e dalla condotta della resistente che aveva intrapreso diverse iniziative, giudiziali e stragiudiziali, finalizzate, in definitiva, ad allontanare il minore dal padre;
l'esito di un precedente giudizio che aveva visto, dapprima autorizzato, con decreto del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Viterbo adito dall'odierna resistente, e poi negato, con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma adito su reclamo dell'odierno ricorrente, il cambio di residenza del minore da Tuscania alla località di San Martino.
2. Costituitasi in giudizio premessa l'infondatezza delle contestazioni mosse, ha CP_1 chiesto una modifica del diritto di visita paterno, deducendo: la sostanziale parità tra i tempi trascorsi dal piccolo con il padre e con la madre;
il pregiudizio derivante al minore dai Per_1 quotidiani spostamenti del minore tra le abitazioni delle parti;
i numerosi impegni del piccolo nella città di Viterbo, come la psicoterapia, l'atletica leggera e la frequentazione di alcuni Per_1 bambini nel parco adiacente la casa materna;
le responsabilità penali del ricorrente accertate, con le
2 sentenze nn. 828/2021 e 271/2023 emesse dal Tribunale di Viterbo, per i delitti di cui agli art. 612 bis 2°c.p. e 582 c.p., commessi in danno rispettivamente della resistente e di sua madre, da cui si poteva evincere la pericolosità del ricorrente;
l'aver accettato le condizioni oggetto dell'ordinanza n. 1317/2020 nella speranza che venissero meno le condotte violente e persecutorie del il Pt_1 mutamento delle proprie esigenze di vita derivanti dalla convivenza e dall'aver costituito con il sig. un nuovo nucleo familiare, in cui il piccolo era felicemente inserito;
Parte_2 Per_1
l'irragionevolezza, all'attualità, della condizione per cui la stessa, quando impegnata a lavoro, non poteva affidare la gestione del minore al compagno, dovendosi necessariamente rivolgere al ricorrente;
la minore frequenza con la quale svolgeva turni lavorativi notturni da quando, nell'aprile del 2022, era stata assunta a tempo indeterminato presso l'ospedale Belcolle di Viterbo;
il non aver mai ostacolato il rapporto padre-figlio, dovendosi inquadrare il giudizio svoltosi dinanzi al Giudice
Tutelare nell'ottica di ottenere un adeguamento delle condizioni di gestione del minore alle mutate esigenze di vita.
3 Assunti i provvedimenti temporanei ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., con sostanziale conferma di quanto già disposto nell'ordinanza 1317/2020, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti,
è stato affidato l'incarico per gli accertamenti sulla capacità genitoriale al CTU dott. Per_2
[...]
Dopo il deposito della relazione finale, tenuto conto delle conclusioni del CTU, il quale ha ritenuto preferibile il collocamento prevalente presso la madre, è stata autorizzata, con decreto del
04.02.2025, l'iscrizione del minore presso l'Istituto comprensivo Canevari di Viterbo, in quanto più prossimo al luogo di residenza del genitore collocatario.
Sul punto il ricorrente ha avanzato molteplici richieste di modifica, insistendo per una rivalutazione della CTU da parte del Giudice Relatore.
A fronte dei rigetti puntualmente motivati, con l'istanza del 08.08.2025 il ricorrente ha ulteriormente insistito per la modifica, anche utilizzando termini inappropriati.
Dopo il rinvio per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., preso atto della declaratoria di incompetenza del Tribunale per i minorenni di Roma pronunciata il
09.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2025.
4. La domanda proposta dal ricorrente deve essere rigettata nei termini che seguono.
Osserva il Collegio che le disposizioni concernenti l'affidamento del minore, il suo collocamento prevalente nonché l'articolazione del diritto di visita del genitore non collocatario, devono essere assunte, ai sensi dell'art.337 ter cc, sempre e solo nell'esclusivo interesse morale e materiale della
3 prole, rimanendo secondari gli interessi personalistici dei genitori che, al contrario, hanno il precipuo obbligo di assistere, oltreché materialmente, moralmente il figlio seguendone le inclinazioni naturali e le aspirazioni.
Ne discende la necessità di una valutazione specifica delle esigenze del minore che risulti idonea tanto a rimuovere possibili pregiudizi sussistenti all'attualità, quanto capace di prevenire problematiche future, garantendo, dunque, il miglior interesse del minore, nell'ottica di un esercizio sereno della bigenitorialità. Tanto più quando, come nel caso di specie, il minore convive con patologie che richiedono sforzi importanti e costanti per essere adeguatamente gestite.
Per tali ragioni il Collegio ritiene condivisibile l'analisi e le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario incaricato il quale, nel prevedere per il piccolo l'affidamento condiviso e la collocazione Per_1 prevalente presso la madre con articolazione del diritto di visita paterno su base bisettimanale, ha adeguatamente contemperato il superiore interesse del minore con i seguenti elementi: il pregiudizio causato dai quotidiani, e addirittura notturni, spostamenti dello stesso tra le abitazioni dei genitori;
la necessità del minore di mantenere rapporti equilibrati con i nuclei familiari del ricorrente e della resistente;
il rapporto ormai consolidatosi con il sig. divenuto parte integrante della Parte_2 vita del piccolo in ragione della durata e della stabilità del rapporto affettivo che lo lega alla Per_1 resistente;
la conseguente esigenza, sempre nell'ottica del superiore interesse del minore, che il ricorrente acquisti maggiore consapevolezza in ordine al proprio ruolo di padre, non intaccato dalla figura del nuovo compagno della resistente, limitando le divergenze con la sig.ra e CP_1 accettando la figura del nuovo convivente more uxorio di quest'ultima; la necessità, per la resistente, di abbattere, o quantomeno ridurre significativamente, i propri livelli di stress per come riconosciuti dal professionista, anche al fine di garantire al minore una maggiore stabilità caratteriale.
L'accuratezza delle conclusioni del dott. non risulta scalfita dalle osservazioni del Per_2 consulente tecnico di parte ricorrente.
In ordine al presunto confronto che l'ausiliario avrebbe effettuato tra le situazioni sentimentali delle parti, va rilevato come il professionista, nella prima parte della perizia, ha attentamente valorizzato una serie di circostanze di fatto in termini convincenti e persuasivi.
In particolare, l'assenza, all'attualità, di una relazione stabile del ricorrente non è stata riportata né approfondita nell'ambito delle considerazioni che l'ausiliario ha svolto sulla personalità del Pt_1
(cfr. pagg. 4, 5 e 6 dell'elaborato peritale), men che mai in sede di conclusioni.
Al contrario una valutazione della coppia si è resa necessaria al fine di accertare la Parte_3 possibilità per il piccolo di vivere sereno e pernottare presso la casa materna, anche nei casi Per_1 di assenza della madre, nell'ottica, già ricordata, di ridurre gli spostamenti del minore così da
4 garantirgli una maggiore stabilità emotiva.
Non risulta, per contro, condivisibile quanto dedotto dal in ordine alle difficoltà Pt_1 nell'esercizio della propria capacità genitoriale che deriverebbero dalla situazione clinica di , Per_1 trascurandosi così che tale problematica rende più complesso l'esercizio della responsabilità genitoriale per entrambe le parti.
In ordine ai rapporti con la figura materna va rilevato come i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, allo stato di fatto equivalenti, hanno permesso al ricorrente, in autonomia, di continuare a costruire un proprio rapporto con il figlio tanto che, come evidenziato dal CTU,
“ si riferisce positivamente con il padre e la madre e sa ricostruire e riportare con loro Per_1 episodi e ricordi ed esperienze vissute” (cfr. pag. 14 elaborato peritale). Dunque, ad oggi, le difficoltà nell'esercizio della capacità genitoriale del non possono imputarsi al ruolo che la Pt_1 aveva in costanza di convivenza more uxorio, ossia più di cinque anni fa. CP_1
Allo stesso modo, posto che la personalità di esulava dall'indagine affidata al CTU, Parte_2 appaiono generiche le asserzioni relative ad una degenerazione del rapporto tra lo stesso e Per_1 che, nella prospettazione del ricorrente, deriverebbe da una, non precisata, “aggressività” della
Rispetto a quest'ultima il CTU, contrariamente a quanto asserito dal consulente di parte CP_1 ricorrente, ha eseguito un'accurata analisi, invitandola, congiuntamente al ad intraprendere Pt_1 un percorso di sostegno alla genitorialità.
Nel ricordare le argomentazioni già indicate nei decreti del 04.02.2025, 05.02.2025 e 06.02.2025, con i quali è stata autorizzata l'iscrizione del minore presso la diversa struttura scolastica collocata in prossimità dell'abitazione materna, va evidenziato che le conseguenze derivanti dal trasferimento del minore in una diversa realtà devono essere valutate in modo completo, così da tener conto di tutti i profili, ma assicurando sempre prevalenza al primario interesse del minore.
Posta la necessità di assicurare stabilità al minore, evitando continui cambiamenti e spostamenti, si deve ritenere che il CTU abbia ponderato con la giusta misura tutti gli elementi, ovvero: la convivenza con la madre e il suo compagno, figure per lui di riferimento, la possibilità di avvalersi anche presso la nuova struttura scolastica di insegnanti di sostegno, nonché l'occasione di conoscere contesti nuovi e stimolanti in cui inserirsi.
Da ultimo, si osserva che CTU, nello strutturare le proprie conclusioni, ha valutato attentamente il quadro clinico del piccolo e la soluzione prescelta non inficia, contrariamente a quanto Per_1 sostenuto dal ricorrente, l'esecuzione delle cure necessarie per un sereno sviluppo del minore.
Per le ragioni illustrate, deve ritenersi condivisibile la soluzione dell'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la madre con la seguente articolazione bisettimanale:
“Prima settimana:
5 Lunedì: La madre accompagna a scuola il OR e lo riprende alle 16.00 pernotto;
Martedì la madre accompagna a scuola il OR il padre lo prende alle 16.00 pernotto
Mercoledì Il padre accompagna il OR a scuola e rimane tutto il giorno con lui pernotto
Giovedì Il padre accompagna il OR a scuola la madre lo prende alle 16.00 OT
Venerdì La madre accompagna il OR a scuola e lo riprende alle 16.00 pernotto
Il sabato mattina alle 9.30 il padre va a prendere il minore a casa della madre in San Martino al
Cimino e trascorre il fine settimana- domenica pernotto.
Seconda settimana:
Il lunedì il padre accompagna il OR a scuola la madre lo prende alle 16.00 pernotto
Il martedì la madre accompagna il OR a scuola il padre lo prende alle 16.00 pernotto
Il mercoledì il padre accompagna il OR a scuola e rimane tutto il giorno con lui pernotto
Giovedì il padre accompagna il OR a scuola la madre lo prende alle 16.00 pernotto”
Venerdì la madre accompagna il OR a scuola e lo va a riprendere alle 16 pernotto
Sabato e domenica fine settimana con la madre pernotto” (cfr pagg. 24 e 25 elaborato peritale)”
Con la duplice prescrizione per cui tale calendario non deve subire alcuna modifica in relazione ai turni di lavoro della ricorrente, ben potendo il minore rimanere nell'abitazione materna assistito dal sig. e può essere derogato, previo accordo tra le parti, “solo per cause obiettive o fatti Parte_2 contingenti” (cfr. pagg. 24 e 25 elaborato peritale).
A ciò va aggiunto, quanto suggerito dal CTU, ossia l'invito ad entrambe le parti di garantire al minore una telefonata, alla sera, con l'altro genitore e di intraprendere un percorso alla genitorialità, con conferma, quanto al resto, delle prescrizioni dettate dall'ordinanza 1317/2020.
Infine, tenuto conto delle contestazioni oggetto di contraddittorio fra le parti, giova richiamare il contenuto del decreto del 05.08.2025, con il quale si è precisato che il concepimento di un altro figlio da parte della resistente non può di per sé implicare una compromissione della capacità di provvedere alle esigenze del figlio , non potendosi considerare la capacità genitoriale, Per_1 espressamente riconosciuta dal CTU, come limitata ad un unico figlio.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio e del rapporto tra le parti.
Le medesime ragioni inducono a porre definitivamente in capo alle parti, in solido tra loro, le spese del consulente tecnico d'ufficio come già liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Viterbo nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e a parziale modifica dell'ordinanza n. Parte_1 CP_1
1317/2020 resa dal Tribunale di Viterbo, in data 7.5.2020 così provvede:
1) dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre Persona_1 CP_1
2) dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé secondo il seguente Parte_1 Per_1 calendario bisettimanale indicato in parte motiva e dunque:
a. il martedì pomeriggio, della prima settimana, dall'uscita di scuola alle ore 16:00 e fino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, pernotti inclusi;
b. il sabato mattina, della prima settimana, dalle ore 9:30 e fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, pernotti inclusi;
c. il martedì pomeriggio, della seconda settimana, dall'uscita di scuola alle ore 16:00 e fino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, pernotti inclusi;
3) Invita entrambe le parti a garantire al minore una telefonata, alla sera, con l'altro genitore;
4) Invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
5) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
6) Pone definitivamente in capo alle parti, in solido tra loro, le spese del consulente tecnico d'ufficio come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 13.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
7