Versione
14 luglio 2009
14 luglio 2009
Art. 25. (Introduzione dell'articolo 359-bis
del codice di procedura penale) 1. Dopo l' articolo 359 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi e' il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullita' delle operazioni e di inutilizzabilita' delle informazioni cosi' acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell' articolo 191".
del codice di procedura penale) 1. Dopo l' articolo 359 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi e' il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullita' delle operazioni e di inutilizzabilita' delle informazioni cosi' acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell' articolo 191".
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 01/09/2015, n. 2473Provvedimento: N. 01286/2015 AFFARE Numero 02473/2015 e data 01/09/2015 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 agosto 2015 NUMERO AFFARE 01286/2015 OGGETTO: Ministero dell'interno ufficio affari legislativi. Schema di d.P.R. contenente il regolamento recante “Disposizioni di attuazione della l. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009; LA SEZIONE Vista la relazione n. 46-6/A200900001201/V del 20 luglio 2015, pervenuta in Segreteria il 28 successivo, con la …Leggi di più...