Sentenza 7 novembre 2024
Massime • 1
La notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, è legittima, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione e l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri; consegue all'azione dell'Amministrazione la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che gli stessi siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, pur essendo ammessi, eventualmente, a far valere le loro ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.
Commentari • 4
- 1. Differenza Tra Avviso Di Liquidazione E AccertamentoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 giugno 2025
Hai ricevuto una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate e non sai se si tratta di un avviso di liquidazione o di accertamento? Ti sembra tutto complicato e ti stai chiedendo qual è la differenza e cosa cambia per te? Quando arriva una notifica dal Fisco, è normale sentirsi spiazzati. Ma comprendere subito di che tipo di atto si tratta è fondamentale per capire cosa ti viene contestato, quali conseguenze rischi e soprattutto entro quando puoi difenderti. Cos'è un avviso di liquidazione? Cos'è un accertamento? E quale dei due è più “pericoloso”? La differenza principale sta nell'origine dell'importo richiesto: L'avviso di liquidazione riguarda imposte che sono già state dichiarate dal …
Leggi di più… - 2. Imposta di registro,https://www.fiscooggi.it/
- 3. No al rimborso se il notaio paga spontaneamente l’imposta di registroSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 26 novembre 2024
- 4. No al rimborso, se è il notaiohttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/11/2024, n. 28684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28684 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
P.Q.M.
6 di 6 La Corte di cassazione: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell'art.13, comma 1- quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 26/09/2024.