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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1809 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Elena Scotti PRESIDENTE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1809 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
(NO), via Terdoppio n. 2, elettivamente domiciliata in . 4, presso lo studio dell'avv. MARUCCIO SIMONA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato ad [...] in data [...], c.f. , e residente CP_1 C.F._2
, Via Terdoppio n. 2 elettivamente domiciliato in 4, presso lo studio dell'avv. MARUCCIO SIMONA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“dichiarare la separazione personale dei Coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2 CP_1 ordinare al Comune di Pombia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
1. I si separano consensualmente, intendendo vivere separati con cessazione della convivenza coniugale e dei doveri di assistenza reciproca. Per_1
2.Entrambi i Coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Nessuno dei due avanza pretese in merito ad assegni di mantenimento o contributi economici a qualunque titolo. Pt_
3.La sig.ra si impegna a vendere al sig. la propria quota pari al 50% dell'immobile sito in Caltignaga (NO), Via Terdoppio n. 2, CP_1 acquistato c o di compravendita del 15.0 , censito al catasto fabbricatI del Comune di Caltignaga al foglio 22 (ventidue), mappale 383 (trecentoottantatre), Via Terdoppio snc, piano T-1, categoria A/7, classe U, consistenza vani 7,5, sup.cat.tot.mq.213 – escluse aree scoperte mq. 199, R.C. euro 968,36, e per duplicazione in catasto terreni al foglio 22 (ventidue), mappale 383 (trecentoottantatre), E.U. di a. 10,96 (are dieci e centiare novantasei), adibito a casa coniugale, per il corrispettivo di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) da versarsi alla sottoscrizione del CP_ rogito e con accollo – dalla sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio - da parte del sig.
a) del residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile in oggetto,
b) del finanziamento residuo relativo all'acquisto della cucina, con impegno in capo allo stesso all' estinzione anticipata, prima del rogito, Pt_ del contratto di mutuo e del contratto di finanziamento, al fine di liberare la sig.ra dall'obbligazione nei confronti dei due creditori.
4. Il sig. si impegna ad acquistare tale quota del bene immobile de quo, con il mento contestuale del sopra detto importo alla sottoscrizione CP_1 del rogito e ad accollarsi integralmente, dalla sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio: a) il residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile in oggetto;
b) il finanziamento residuo relativo all'acquisto della cucina, con impegno in capo allo stesso all' estinzione anticipata, prima del rogito, del contratto di mutuo e del contratto di finanziamento, al fine di liberare Pt_ la sig.ra dall'obbligazione nei confronti dei due creditori.
5. Tutte le spese notarili, bancarie, fiscali e accessorie relative alla compravendita della quota dell'immobile saranno a carico del sig. CP_1 6.Le Parti pattuiscono che a partire dalla sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria ed alle utenze della casa familiare saranno a carico esclusivo del sig. CP_1
7.I dichiarano di aver raggiunto un accordo in merito alla suddivisione dei beni mobili, arredi, elettrodomestici e oggetti personali presenti Per_1 Pt_ nell già adibito a casa coniugale. La sig.ra è espressamente autorizzata ad accedere all'immobile familiare e ad asportare i beni mobili, gli effetti personali, gli arredi e ogni altro oggetto che riterrà opportuno prelevare. Con il ritiro dei beni, entrambe le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra relativamente ai beni mobili e agli arredi.
8. I Coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di carattere economico o patrimoniale, al di fuori di quanto previsto nel presente accordo.
9. Alle condizioni che precedono i dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una Per_1 dall'altro per altro titolo.
10. Spese legali interamente compensate fra le parti. I ricorrenti, in ultimo, dichiarano
- di avere depositato unitamente al ricorso congiunto la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 c.3 c.p.c.;
- di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di aver rinunciato espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice chiedendo che l'udienza di prima comparizione avvenisse attraverso il deposito di note scritte;
contestualmente, CHIEDONO che venga pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio concordatario Parte_2 CP_1 a Pombia (NO) in data 09.02.2008, con atto trascritto presso l'uffi vi di Pombia (NO), Atto N. 1 parte 2 serie A
- anno 2008 - e relativa omologa delle condizioni separative di cui al ricorso introduttivo e sopra richiamate con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pombia (NO) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge”.
Per il P.M
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Pombia (NO) Parte_1 CP_1
in data 09/02/2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte 2, serie A, anno 2008. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 09/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle part i ono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Elena Scotti PRESIDENTE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1809 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
(NO), via Terdoppio n. 2, elettivamente domiciliata in . 4, presso lo studio dell'avv. MARUCCIO SIMONA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato ad [...] in data [...], c.f. , e residente CP_1 C.F._2
, Via Terdoppio n. 2 elettivamente domiciliato in 4, presso lo studio dell'avv. MARUCCIO SIMONA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“dichiarare la separazione personale dei Coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2 CP_1 ordinare al Comune di Pombia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
1. I si separano consensualmente, intendendo vivere separati con cessazione della convivenza coniugale e dei doveri di assistenza reciproca. Per_1
2.Entrambi i Coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Nessuno dei due avanza pretese in merito ad assegni di mantenimento o contributi economici a qualunque titolo. Pt_
3.La sig.ra si impegna a vendere al sig. la propria quota pari al 50% dell'immobile sito in Caltignaga (NO), Via Terdoppio n. 2, CP_1 acquistato c o di compravendita del 15.0 , censito al catasto fabbricatI del Comune di Caltignaga al foglio 22 (ventidue), mappale 383 (trecentoottantatre), Via Terdoppio snc, piano T-1, categoria A/7, classe U, consistenza vani 7,5, sup.cat.tot.mq.213 – escluse aree scoperte mq. 199, R.C. euro 968,36, e per duplicazione in catasto terreni al foglio 22 (ventidue), mappale 383 (trecentoottantatre), E.U. di a. 10,96 (are dieci e centiare novantasei), adibito a casa coniugale, per il corrispettivo di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) da versarsi alla sottoscrizione del CP_ rogito e con accollo – dalla sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio - da parte del sig.
a) del residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile in oggetto,
b) del finanziamento residuo relativo all'acquisto della cucina, con impegno in capo allo stesso all' estinzione anticipata, prima del rogito, Pt_ del contratto di mutuo e del contratto di finanziamento, al fine di liberare la sig.ra dall'obbligazione nei confronti dei due creditori.
4. Il sig. si impegna ad acquistare tale quota del bene immobile de quo, con il mento contestuale del sopra detto importo alla sottoscrizione CP_1 del rogito e ad accollarsi integralmente, dalla sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio: a) il residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile in oggetto;
b) il finanziamento residuo relativo all'acquisto della cucina, con impegno in capo allo stesso all' estinzione anticipata, prima del rogito, del contratto di mutuo e del contratto di finanziamento, al fine di liberare Pt_ la sig.ra dall'obbligazione nei confronti dei due creditori.
5. Tutte le spese notarili, bancarie, fiscali e accessorie relative alla compravendita della quota dell'immobile saranno a carico del sig. CP_1 6.Le Parti pattuiscono che a partire dalla sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria ed alle utenze della casa familiare saranno a carico esclusivo del sig. CP_1
7.I dichiarano di aver raggiunto un accordo in merito alla suddivisione dei beni mobili, arredi, elettrodomestici e oggetti personali presenti Per_1 Pt_ nell già adibito a casa coniugale. La sig.ra è espressamente autorizzata ad accedere all'immobile familiare e ad asportare i beni mobili, gli effetti personali, gli arredi e ogni altro oggetto che riterrà opportuno prelevare. Con il ritiro dei beni, entrambe le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra relativamente ai beni mobili e agli arredi.
8. I Coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di carattere economico o patrimoniale, al di fuori di quanto previsto nel presente accordo.
9. Alle condizioni che precedono i dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una Per_1 dall'altro per altro titolo.
10. Spese legali interamente compensate fra le parti. I ricorrenti, in ultimo, dichiarano
- di avere depositato unitamente al ricorso congiunto la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 c.3 c.p.c.;
- di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di aver rinunciato espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice chiedendo che l'udienza di prima comparizione avvenisse attraverso il deposito di note scritte;
contestualmente, CHIEDONO che venga pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio concordatario Parte_2 CP_1 a Pombia (NO) in data 09.02.2008, con atto trascritto presso l'uffi vi di Pombia (NO), Atto N. 1 parte 2 serie A
- anno 2008 - e relativa omologa delle condizioni separative di cui al ricorso introduttivo e sopra richiamate con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pombia (NO) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge”.
Per il P.M
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Pombia (NO) Parte_1 CP_1
in data 09/02/2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte 2, serie A, anno 2008. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 09/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle part i ono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Maria Amoruso