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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3932 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
23.10.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Santo Di PA, presso il cui studio in Casandrino (NA), alla Via G. Matteotti n. 9, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del sindaco in carica;
Appellato contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 1095/2023, pubblicata in data 16.3.2023.
CONCLUSIONI: come rassegnate dall'appellante nelle note scritte autorizzate per l'udienza del 23.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 02.11.2016, , Parte_2
ed evocavano in giudizio, dinanzi al Parte_3 Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, il in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, per sentire: 1. accertare e dichiarare la CP_ responsabilità dell' convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver provveduto ad eseguire una regolare manutenzione della rete fognaria, il cui cedimento – verificatosi in occasione dell'allagamento del 29.10.2015 – aveva causato danni a due locali ad uso deposito siti in , alla via Dante Alighieri n. 7, posti al piano CP_1
1 seminterrato, distinti con gli interni G e M, di cui erano proprietarie, ciascuna per il 50%, le germane e , nonché Parte_2 Parte_3 danni ad un locale ad uso autorimessa, anch'esso sito in via Dante
Alighieri n. 7, posto al piano seminterrato, distinto con l'interno 13, di cui erano nude proprietarie, ciascuna per il 50%, le stesse germane, ed usufruttuaria , con danni anche alle automobili, di Parte_1 proprietà di quest'ultima, site in tale ultimo locale;
2. per l'effetto, condannare il al risarcimento dei danni agli immobili, CP_1 quantificati in € 24.036,52, patiti da e , in Parte_2 Parte_3 qualità di comproprietarie dei beni, nonché al risarcimento dei danni ai veicoli siti nel locale/autorimessa, quantificati in € 33.689,62, patiti dalla proprietaria . Parte_1
Radicata la lite, con comparsa del 10.01.2017, si costituiva in giudizio il chiedendo:
1. in via preliminare, di Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, in quanto ritenuta lesiva del principio costituzionale di economia dei processi di cui all'art. 111 Cost.; ciò in quanto il , del Controparte_3 quale le attrici erano condomine, aveva già notificato al
[...]
un ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. CP_1
696 bis c.p.c., con medesimo petitum e medesima causa petendi del giudizio successivamente proposto dalle attrici, quali condomine, con conseguente impossibilità di pronunciare su una questione già oggetto di giudicato, o comunque di valutazione o di conciliazione;
2. in via subordinata e gradatamente, di: i) dichiarare la domanda attorea infondata nel merito, mancando la prova dell'imputabilità dell'allagamento ad una cattiva manutenzione dell'impianto fognario da parte dell'ente comunale;
ii) dichiarare l'irrisarcibilità dell'avversa pretesa, in quanto al non era imputabile alcun profilo di CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo interrotto dal caso fortuito e da ragioni di forza maggiore non fronteggiabili, rappresentate dal verificarsi del nubifragio di eccezionale portata;
iii) accertare e dichiarare la concorrente responsabilità delle attrici nella produzione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., atteso che i tecnici comunali avevano riscontrato che l'edificio era privo di CP_4 un'idonea parete perimetrale fondale e, conseguentemente, ridurre in misura proporzionale il quantum debeatur, comunque indimostrato.
Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio, maggiorati come per legge ex D.M. 55/2014.
Esaurita l'istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'escussione dei testi e l'espletamento di CTU), il
Tribunale di Napoli Nord definiva la lite con sentenza n. 1095/2023, pubblicata in data 16/03/2023, così statuendo: “
1. accoglie le domande delle parti attrici e dichiara la responsabilità del
[...]
[...
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_5 determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto:
2. condanna il al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_2
e , della complessiva somma di € 7.240,20, per Parte_3 Parte_1 le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 7.240,20) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 29.10.2015 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 29.10.2015 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
3. condanna, altresì, il al pagamento, in solido tra Controparte_1 loro ed in favore di , e , degli Parte_2 Parte_3 Parte_1 interessi al saggio legale, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
4. condanna, infine, il al Controparte_1 pagamento in favore di , e , Parte_2 Parte_3 Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 27,00 (..) per spese, ed € 5077,00
(..) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Di PA Santo, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.; 5. pone definitivamente a carico del le spese della c.t.u., già liquidate in favore del Controparte_1 nominato consulente d'ufficio con decreto del 23.5.2022, per un importo complessivo pari ad € 2451,53 (…) oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge”.
In particolare, il Tribunale, riconosciuta l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c., accoglieva la domanda Controparte_1 attorea, condannando l'ente convenuto al risarcimento, in favore delle attrici, della somma di € 7.240,20, oltre accessori, per i soli danni alle unità immobiliari, non riconoscendo, invece, alla il Pt_1 risarcimento dei danni alle vetture parcheggiate all'interno del box, perché completamente sforniti di prova nell'an e nel quantum.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato al in data Parte_4
11.09.2023, proponeva appello la sola , impugnando la Parte_1 decisione del primo giudice esclusivamente nella parte in cui non aveva riconosciuto il risarcimento per i danni alle autovetture, al fine lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché difetto o carenza di motivazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, in parziale riforma della sentenza gravata, di accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, per l'effetto condannando “il al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dalla IG.ra , in qualità di Parte_1 proprietaria delle autovetture di cui in premessa nella somma quantificata in € 33.689,62 (€ 5.259,16+28.430,47 come da allegate perizie) o in
3 quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche
a mezzo di apposita CTU, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo”. Vinte le spese del doppio grado. Benché ritualmente citato, l'appellato non Controparte_1 si costituiva in giudizio.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure e concessi i termini ex art. 352 cpc, il Consigliere relatore designato, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante nelle note scritte autorizzate, all'esito dell'udienza cartolare del 23.10.2025, riservava la decisione al collegio.
******
§. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del
[...]
, non costituitosi in giudizio, benché ritualmente citato, CP_1 con atto notificato a mezzo pec, in data 11.9.2023, al difensore costituito in prime cure, avv. Agnese Grassia (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in formato eml., in atti).
§. Nelmerito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare, senza alcuna necessità di disporre l'invocato rinnovo delle indagini peritali, all'evidenza superflue ed esplorative per quanto si chiarirà a breve.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante assume che il tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, sì da pervenire all'ingiusto rigetto della domanda di risarcimento dei danni riportati dalle vetture di proprietà della , ritenendola sfornita Pt_1 di prova nell'an e nel quantum.
Deduce, in particolare, che il primo giudice incorreva in errore nel ritenere che il testimone escusso, sig. , non fosse Testimone_1 stato in grado di spiegare circostanze ritenute rilevanti ai fini probatori, così mostrando di attribuire un'importanza abnorme alla mancata indicazione, da parte del teste, del box nel quale erano presenti le auto e del modello delle vetture danneggiate.
Circostanze, di contro, scarsamente rilevanti ai fini decisori, sia perché il teste veniva escusso ad almeno due anni di distanza dagli eventi di causa, sicchè non poteva ragionevolmente pretendersi che ricordasse con precisione il modello delle vetture parcheggiate nel box allagato, sia, ed in ogni caso, perché le dichiarazioni del teste devono essere lette anche alla luce del materiale fotografico nonché delle perizie allegate. Elementi che, unitariamente valutati, avrebbero consentito, a dire dell'appellante, di superare ogni dubbio, comprovando l'esistenza e l'entità dei danni subiti.
Deduce, altresì, che il giudice di prime cure riteneva che il teste fosse stato impreciso, poiché, nella sua deposizione, aveva fatto riferimento a tale “sig. PA”, quale proprietario del box, e non già alle attrici, senza però tener conto che il sig. PA è il marito della sig.ra
4 , nuovamente evidenziando che, in ogni caso, anche Parte_1 qualora il Tribunale non avesse ritenuto esaustiva la prova testimoniale, ben avrebbe potuto accertare la sussistenza dei danni alle vetture attraverso l'esame del corposo materiale probatorio allegato agli atti, dal quale emergeva con chiarezza la presenza dei due veicoli all'interno dei box dell'appellante, risultando, in particolare, dai rilievi fotografici allegati al fascicolo di primo grado, in modo chiaro ed inequivocabile la presenza delle due autovetture di proprietà della
IG.ra , con le targhe in vista, ancora sommerse dai Parte_1 detriti ed ogni tipo di oggetto presente nel vano box.
Assume, infine, con specifico riferimento al quantum, che il Tribunale disponeva di tutti gli elementi necessari per procedere ad una valutazione completa dei danni subiti, che non poteva ritenersi preclusa dalla circostanza che il CTU non aveva potuto visionare i veicoli, che non erano più nella disponibilità dell'appellante perché nelle more alienati a terzi, ben potendosi quantificare il danno economico sofferto sulla base dei reperti fotografici e dei preventivi, che il CTU, avvalendosi delle proprie specifiche competenze, poteva serenamente valutare.
L'articolata doglianza va disattesa. Le obiezioni dell'appellante, infatti, non scalfiscono minimamente la decisione del tribunale, che legittimamente rigettava la pretesa risarcitoria della , ritenendola sfornita di prova nell'an e nel Pt_1 quantum, così argomentando: <quanto, invece, ai danni riportati dai beni mobili e dalle due autovetture custodite all'interno dei box al momento dell'allagamento non può farsi a meno di rilevare che le parti attrici hanno fornito alcuna prova idonea dimostrare la ricorrenza tali circostanze. sul punto l'unico teste escusso per conto parte attrice, tale
(cfr. verbale di udienza del 26.11.2018), ha riferito Testimone_1 unicamente che il giorno dopo dell'allagamento aveva constatato che “nel garage del sig. PA c'erano due autovetture che erano state danneggiate in quanto l'una era finita contro l'altra”. Ebbene, in primo luogo non è chiaro quale fosse il box nel quale il teste ha riscontrato la presenza delle due autovetture giacché lo stesso si riferisce a tale “sig.
PA” e non alle attrici;
sotto altro aspetto il teste non ha fornito alcuna indicazione sulla tipologia delle autovetture e dei danni che le stesse avrebbero riportato né risulta che gli siano stati sottoposti in visione i rilievi fotografici allegati da parte attrice alla propria produzione sicché in nessun modo è possibile affermare che le due autovetture effigiate in tali fotografie siano proprio quelle custodite nei locali allagati né, tantomeno, sono stati mai documentati i costi asseritamente sostenuti per la riparazione dei veicoli non potendo certamente supplirsi a tale carenza probatoria con le perizie di parte versate in atti dalle parti attrici>>.
Motivazione che, all'esito del rinnovato esame delle risultanze istruttorie, unitariamente valutate, va sicuramente confermata, vieppiù
5 ove si consideri che dalla documentazione in atti non emerge che i veicoli asseritamente custoditi nel box distinto con l'interno 13 fossero di proprietà della , non risultando allegate le relative Pt_1 visure del RA (solo richiamate nella citazione introduttiva, ma non depositate all'atto dell'iscrizione della causa al ruolo, in data 10.11.2016; cfr. “indice degli atti” – atto di citazione), risultando, di contro, irrilevanti i moduli di “Ispezione” rilasciati dal RA (peraltro allegati tardivamente, solo in data 3.5.2022, allorché erano ormai maturate le preclusioni istruttorie di rito), che non fanno alcun riferimento alla sig.ra da essi evincendosi Parte_1 esclusivamente che i veicoli per cui è causa venivano alienati a terzi nell'anno 2016 (l'uno, la Toyota, per il prezzo di € 1.500,00; l'altro, la
BMW, per il prezzo di € 3.000,00), e ciò benché nelle perizie estimative allegate dall'attrice in prime cure si faccia riferimento a veicoli non più riparabili, né utilizzabili, il cui ripristino, a causa dei danni riportati, è palesemente antieconomico.
Né sopperiscono all'indicata (rilevante) carenza probatoria i rilievi fotografici allegati in atti, dai quali, ovviamente, non può desumersi la proprietà delle autovetture in capo all'appellante, tanto più che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di gravame, non sussiste prova univoca della presenza di entrambe le auto all'interno del box contraddistinto con il numero 13 (di cui la è usufruttuaria). Vi Pt_1
è, infatti, un'unica foto che mostra con chiarezza la sola BMW tg.
EH805ZJ all'interno dell'anzidetto box, risultando visibile il numero
13 del locale autorimessa, laddove lo stesso non può dirsi per la
Toyota tg. DP848JJ, non emergendo chiaramente dalla riproduzione fotografica in atti che la stessa si trovasse nel predetto locale/box.
Né, peraltro, come già rilevato dal tribunale, gli anzidetti rilievi fotografici, ritraenti i veicoli, venivano sottoposti in visione all'unico teste escusso, sig. , la cui deposizione - va ribadito Testimone_1
- non assume alcun rilievo decisivo, ove si consideri l'evidente genericità delle dichiarazioni rese, non avendo il teste specificato né il box in cui si trovavano le vetture danneggiate, né chi fosse il proprietario delle stesse - limitandosi a fare generico riferimento al
“IG. PA” -, né (tantomeno) il modello e i danni riportati dalle autovetture, a sua dire finite l'una contro l'altra, senza alcuna altra precisazione.
Legittimamente, pertanto, il Tribunale riteneva che parte attrice non avesse fornito adeguata prova dell'esistenza e dell'entità dei danni subiti dai veicoli, risultando al fine insufficiente l'allegata produzione fotografica, che si limita a rappresentare le due vetture circondate da detriti e macchie di fango, senza tuttavia consentire la verifica, e conseguentemente, la quantificazione dei rilevanti danni (esterni, interni all'abitacolo ed al motore) di cui la invoca il Pt_1
6 risarcimento. Né al fine risultano dirimenti le perizie estimative di parte, con cui i tecnici incaricati si limitavano a descrivere i danni subiti dalle autovetture, senza tuttavia darne alcun effettivo riscontro documentale, neanche fotografico.
In particolare, i periti dichiaravano, con riferimento sia alla Toyota sia alla BMW, di aver rilevato, in sede di sopralluogo: “danni da bagnamento sia sulla parte esterna fino ad un'altezza di 160 cm, … sia nella parte interna dell'abitacolo che al motore. In particolare si riscontravano danni all'intera selleria e moquette, le quali si presentavano intrise di acqua
e di materiale fangoso. Inoltre, tutti gli accessori interni si presentavano deteriorati…”, evidenziando, altresì, sempre per entrambi i veicoli, che il motore “si presentava coperto di fango in ogni sua parte” e che “l'intero sistema elettrico si presentava non funzionale e le centraline si presentavano vistosamente rovinate”, concludendo che il ripristino (di entrambi i veicoli) è palesemente antieconomico e che pertanto si è provveduto ad effettuare unicamente una stima per differenza di valori, con conseguente decurtazione dal valore antesinistro del mezzo (non meglio documentato) del relitto (a peso), pari ad € 350,00 per la
Toyota e ad € 500,00 per la BMW (cfr. perizie in atti).
Ora, anche a voler tralasciare la circostanza che entrambe le vetture, ritenute dai periti dell'odierna appellante inutilizzabili e irreparabili, venivano alienate a terzi poco dopo l'allagamento, va comunque precisato che la perizia di parte costituisce mero indizio, la cui valutazione è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, risultando consolidato il principio per cui: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr., in motivazione, Cass. n. 2980/2023; nello stesso senso, Cass. n. 33503/2018 e Cass. n. 9551/2009).
Fermo quanto sopra, ed escluso che nella specie, sulla base del materiale probatorio complessivamente acquisito, le perizie allegate dalla possano assumere valore decisiva, per la riscontrata Pt_1 genericità degli accertamenti svolti, minimamente documentati, deve ulteriormente evidenziarsi che alcuna censura può muoversi all'operato del CTU nominato in prime cure, che correttamente riteneva di non poter procedere alla quantificazione dei danni, non potendo visionare i veicoli, né potendo assumere come utile riferimento i soli rilievi fotografici allegati in atti, dai quali, come già evidenziato, poteva desumersi unicamente la presenza di macchie di fango e detriti vicino alle autovetture.
7 Il che esclude in radice, a fronte dell'evidente carenza di prova, che spettava alla fornire, che il tribunale potesse legittimamente Pt_1 rinnovare le indagini peritali, affidando ad altro tecnico l'incarico di accertare i danni riportati ai veicoli, risultando l'anzidetta nuova indagine - invocata anche in appello - all'evidenza inammissibile perché esplorativa, al fine precisandosi che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la consulenza tecnica d'ufficio “non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (così, in motivazione, Cass. n. 19631/2020; nello stesso senso, Cass. n. 31886/2019).
Va peraltro opportunamente precisato che: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n. 20227; Cass. 19/07/2013, n. 17693;
Cass. 01/10/2019 n. 24487)” (così, in motivazione, Cass. 19631/2020, cit.), ben potendo, pertanto, “la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (cfr., in motivazione, Cass. n. 4159/2025; nello stesso senso, Cass. n.
18299/2024, Cass. n. 326/2020 e Cass. 24487/2019).
E ciò in linea con il consolidato e generale principio per cui il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dall'analisi di fonti di prova con esclusione di altre “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016)”,
8 essendo infatti riservate al Giudice del merito “l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento” (cfr., in motivazione, Cass. 21187/2019; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 9786/2022 e Cass. 2252/2024).
§. Sulla scorta di quanto precede, restano pertanto superate tutte le obiezioni dell'appellante, di tal che l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza in parte qua gravata.
Nulla sulle spese, data la contumacia del comune appellato.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3932 R.G.A.C. per l'anno 2023, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1095/2023, pubblicata in data 16.03.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_1
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
3. nulla sulle spese;
4. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Napoli, in data 10.11.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giovanna Filippelli, Magistrato ordinario in tirocinio presso
l'intestato ufficio.
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