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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di MI riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 23 gennaio 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA RAFFAELLA GENGHINI presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E nato a [...] il [...] codice fiscale Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VALENTINA PEREGO e ALESSANDRO C.F._2
STRANIERO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
ATTI COMUNICATI AL PM EX ARTT. 71 E 72 C.P.C.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
pagina 1 di 12 1) Dichiarare la separazione coniugale di e Parte_1 CP_1
2) Affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre nell'abitazione Per_1 sita a MI in L.go UI IN n. 15.
3) Disporre che la figlia stia con il padre liberamente secondo accordi diretti presi con lui e previo Per_1 congruo avviso alla madre.
4) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla madre la somma di 3.000,00 € mensili da intendersi 1.500,00 € a figlio e da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mesi all'anno, soggetta a rivalutazione Istat. 5) Porre a carico dei due genitori, nella misura del
70% a carico del padre e del 30% della madre, le spese straordinarie (scolastiche, sportive, culturali e ricreative) per i due figli come meglio elencate nelle Linee Guida del Tribunale di MI da intendersi qui trascritte.
6) Condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite. CP_1
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
1) Dichiarare la separazione coniugale di E Parte_2 Controparte_1
[...]
2). Rigettare da domanda di addebito della separazione al marito;
3). Affidare ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
Per_1
4). Disporre che possa stare con il padre ogni qual volta lo desideri prendendo accordi direttamente con Per_1 il padre;
5). Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 a figlio), rivalutabili secondo gli indici Istat;
6). Disporre che le spese straordinarie dei figli, ed come meglio elencate nelle Linee Guida del Per_2 Per_1
Tribunale di MI, vengano divise al 50% tra i genitori. Con il favore delle spese.
IN VIA ISTRUTTORIA:
➢ Ci si oppone alla richiesta ex art. 210 c.p.c. di produzione della documentazione relativa ai rapporti bancari relativi ai genitori del signor che sono estranei al giudizio;
ove fosse ammessa la richiesta di produzione CP_1 si chiede che specularmente medesimo ordine di esibizione venga impartito ai signor e Parte_3
Controparte_2
➢ si chiede, ove ritenuto rilevante ai fini del decidere, l'ammissione per testimoni sui fatti dedotti nella narrativa della comparsa di costituzione con i seguenti testi: ➢ - residente a [...]; Testimone_1
➢ - residente a [...]; ➢ - , residente a [...]; ➢ - Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 residente a [...]; ➢ - residente a [...]; ➢ - residente a [...]
MI;
➢ - , residente a [...]. Testimone_7
pagina 2 di 12 ➢ Ci si oppone all'ammissione di qualunque capitolo di prova avversario e nella denegata e non voluta ipotesi di ammissione di prove orali avversarie si indicano i seguenti testi a prova contraria: - Testimone_1 residente a [...]; - residente a [...]; - , residente a [...]; - Testimone_2 Testimone_3 [...]
residente a [...]; - residente a [...]; - residente a [...]
MI; - , residente a [...]. Testimone_7
➢ Si chiede che il Giudice ordini al signor nella sua qualità di Trustee del TRUST Parte_4
DENOMINATO “AJ” CODICE FISCALE 97847200157, la produzione in giudizio: - degli estratti di conto corrente e di ogni altro rapporto bancario degli ultimi 5 anni riconducibile al TRUST sopra indicato;
- il “libro degli eventi” indicato al punto 29 del regolamento del TRUST AJ, allegato all'atto istitutivo N. 212.251/33.827 relativo al periodo 24.5.2019 – oggi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23 gennaio 2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile a MI in data 16 giugno 2005 (dati iscrizione: Anno 2005; atto n.0960; parte I;
serie) con dalla cui unione sono nato figli (in data Controparte_1 Persona_3
5.05.2006) e (in data 18.02.2008), chiedeva al Tribunale di MI di dichiarare la Persona_4
separazione personale con addebito a carico del marito.
Relativamente ai figli chiedeva disporsi l'affidamento condiviso degli stessi con loro collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione di MI L. go UI IN n. 15, frequentazione paterna secondo i tempi in atti indicati, un contributo paterno al mantenimento dei figli della misura di euro
3.000,00 mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie, nonché un contributo per sé di euro 2.500,00 mensili.
Con memoria difensiva ritualmente depositata si costituiva in giudizio he Controparte_1
chiedeva dichiararsi la separazione personale dalla moglie, il rigetto della domanda di addebito dalla medesima formula;
relativamente ai figli aderiva alla domanda di affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori e di collocamento prevalente dei medesimi presso la madre;
frequentazioni con i figli come in atti;
quanto agli aspetti economici, chiedeva che venisse posto a carico di entrambi i genitori il mantenimento dei figli nei tempi di rispettiva permanenza;
in via subordinata, si dichiarava disponibile a rimettere alla madre una somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 12 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 18 giugno 2024 il Giudice Delegato, sentite ampiamente le parti che confermavano i rispettivi atti difensivi, preso atto delle richieste istruttorie formulate dai difensori, riservava la decisione.
A scioglimento della riserva assunta così provvedeva:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio e le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositate dal difensore di parte ricorrente;
letta la comparsa di costituzione e risposta e la memoria ex art. 473 bis.17 n. 2 c.p.c. depositata dal difensore di parte resistente;
viste le dichiarazioni rese dalle parti sentite all'udienza ex art. 473 bis.
21 c.p.c del 20/6/24 e le istanze avanzate dai difensori che si sono riportate alle domande di merito ed istruttorie formulate in atti;
rilevato che le parti hanno concordemente chiesto di mantenersi l'affidamento condiviso della figlia minore (nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età), con collocamento prevalente, Per_2
anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, nella casa familiare di MI, via LA V
IN n. 15; rilevato che, nonostante l'accesa conflittualità esistente tra i genitori, allo stato, non risultano elementi di pregiudizio per la figlia minore tali da richiedere un regime di affidamento diverso da quello condiviso;
evidenziato, infatti, che i genitori risultano aver concordemente e tempestivamente adottato le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute di Per_1
evidenziato che, quanto alla frequentazione paterna, il resistente, mostrando di essere in grado di comprendere le esigenze della figlia minore, non ha insistito per una rigida regolamentazione dei tempi e delle modalità di detta frequentazione, espressamente dichiarando di voler rispettare i desideri della figlia con cui, comunque, mantiene un rapporto con accordi diretti con la stessa e, allo stato, senza pernottamento nella sua abitazione;
considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti così come risultante dalla copiosa documentazione in atti;
considerato l'elevato tenore di vita del nucleo familiare così come risultante dalle stesse dichiarazioni delle parti, allegazioni e produzioni documentali in atti;
rilevato che la ricorrente non risulta proprietaria di alcun bene immobile;
è titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare;
è beneficiaria del Trust AJ, costituito dai di lei genitori nel 2019, proprietario di un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare;
svolge, dal 2015, attività libero professionale quale Guida Turistica per Fondazione Memoriale della Shoah Onlus e, dal 2013, si occupa di decorazioni floreali per eventi, dichiarando per dette attività redditi esigui;
considerato che
la ricorrente è ancora di giovane età, integra capacità lavorativa, competenze ed esperienza professionale che potrà e dovrà mettere a frutto, anche incrementando le attività lavorative
pagina 4 di 12 attualmente svolte;
considerate, dunque, le capacità e potenzialità reddituali della ricorrente, oltre che il complesso delle risorse economiche di cui gode e ha sempre goduto che hanno assicurato alla stessa, oltre che al nucleo familiare, garanzie di elevato benessere;
richiamati in proposito gli artt. 2 e 38 del Regolamento del Trust AJ;
rilevato che la famiglia di origine della ricorrente ha sempre e costantemente contribuito a garantire al nucleo familiare un elevato tenore di vita mettendo a disposizione del nucleo medesimo, a partire dal 2006 e fino al 2020, un prestigioso appartamento, sito in MI, via Telesio n. 1, facente parte di un immobile di proprietà dei genitori della ricorrente medesima, provvedendo, altresì, al pagamento delle spese condominiali;
rilevato che il 23/11/20 il Trust AJ ha acquistato l'immobile di MI via LA V IN n. 15, con diritto di abitazione a favore della ricorrente;
detto immobile è stato adibito a casa familiare;
il nucleo familiare ha sempre utilizzato per le vacanze gli immobili di Madonna di Campiglio e di CP_3
proprietà della famiglia di origine della ricorrente confluiti nel Trust AJ;
rilevato che il resistente svolge attività libero professionale quale set designer con reddito da lavoro imponibile dichiarato nell'ultimo anno (PF 2023) di Euro 99.400,00 che detratte le imposte è pari ad un importo netto di Euro 5100,00 al mese calcolato su dodici mensilità; è proprietario dell'immobile sito in MI, via Marghera n. 31, ove si è trasferito dopo aver lasciato la casa familiare e dal quale percepiva a titolo di canone di locazione la somma annua lorda di Euro 8400,00, è titolare di un immobile in MI, via Giovio adibito a studio professionale e di due box;
è titolare di un conto corrente personale, di un conto cointestato con la moglie, di depositi bancari con saldi come in atti, nonché di numerosi veicoli quali automobili e moto;
considerato che
lo stesso resistente ha riferito di aver contribuito al soddisfacimento delle esigenze dell'intero nucleo con esborsi di circa Euro 3000,00 al mese, oltre le spese scolastiche e mediche per
Per_1
ritenuti, in ragione di tutto quanto sopra, non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.; considerate le esigenze di vita e formazione dei due figli rapportati all'elevato tenore di vita cui sono abituati;
considerato che
i figli vivono stabilmente con la madre e considerati i ridotti tempi di permanenza presso il padre, con i conseguenti ridotti oneri di mantenimento diretto;
ritenuto che
la copiosa documentazione relativa alla condizione patrimoniale e reddituale delle parti costituisca materiale probatorio sufficiente alla decisione delle questioni di carattere economico pendenti tra le parti e ritenuta la necessità di procedere all'acquisizione delle ultime dichiarazioni fiscali delle parti;
pagina 5 di 12 richiamato, sul punto, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535); ritenuto di non ammettere, perché superflui ai fini del decidere in considerazione delle ampie ed esaustive allegazioni, produzioni e dichiarazioni delle parti, i capitoli di prova orale articolati dalle parti;
ritenuto di disporre l'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis. 4 c.p.c.; Per_1 visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Dispone l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della Per_1
residenza anagrafica, presso la madre, nella casa familiare di MI, LA V IN nl 15;
2) Dispone che la frequentazione paterna abbia luogo previo accordo diretto padre-figlia, nel rispetto della volontà e delle esigenze della figlia minore;
3) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di Euro 1800,00 (Euro 900,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di MI del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
Firmato 4) Nulla dispone a titolo di mantenimento per il coniuge;
in via istruttoria:
1) Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
2) Ordina alle parti di depositare entro il 31 ottobre 2024 le ultime dichiarazioni fiscali;
Rinvia per esame della documentazione fiscale aggiornata e per l'ascolto di all'udienza del 30 Per_1
ottobre 2024 ore 14.30”.
A detta udienza si procedeva all'ascolto della minore all'esito il G.D. rinviava ex art. 127 ter Per_1
c.p.c. all'udienza del 5 marzo 2025 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Con provvedimento del 5 marzo 2024 il Giudice, viste le note di trattazione delle parti con le rispettive conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisone.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
pagina 6 di 12 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è completo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte.
Quanto alla responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato domande convergenti e la minore stata ascoltata dal Giudice delegato. Per_1
Sulle questioni economiche, la copiosa documentazione in atti consente al Tribunale una ricostruzione sufficientemente completa al fine di determinare i contributi al mantenimento per i figli.
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile a MI in data 16 giugno 2005 (dati iscrizione: Anno 2005; atto n.0960; parte I;
serie)
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 5.05.2006), maggiorenne, e Persona_3 Persona_4
(in data 18.02.2008), minorenne.
Dagli atti del processo è emerso chiaramente il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato il [...], maggiorenne, e di nata il [...], Per_2 Per_1
minorenne.
Non sono emersi, né sono stati segnalati, elementi di particolare criticità dei genitori o di pregiudizio per la minore tali da dover derogare al regime della bigenitorialità.
I genitori, pur permanendo un'accesa conflittualità, sono stati in grado di esercitare il loro ruolo genitoriale e di assumere, nell'interesse della figlia, decisioni condivise. ascoltata dal Giudice delegato all'udienza del 30.10.2024, pur dispiaciuta per la situazione tra i Per_1
genitori, ha riferito di aver un buon rapporto con entrambi che rappresentano figure affettive di riferimento.
Può essere, quindi, mantenuto l'affidamento condiviso di on collocamento prevalente, anche ai Per_1
fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa familiare di MI, LA V IN nl 15.
In considerazione dell'età di e delle consuetudini di vita della medesima, la frequentazione Per_1
padre-figlia avverrà previo accordo tra gli stessi.
pagina 7 di 12 Si provvede come da dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con il sopra riportato provvedimento ex art. 473 bis 22 c.p.c. è stato quantificato in Euro 1.800,00 al mese il contributo posto a carico del padre per il mantenimento indiretto dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie coma da Linee Guida di questo Tribunale.
La Corte d'Appello di MI, in sede di reclamo, con ordinanza del 17 ottobre 2024, ha integralmente confermato i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice delegato.
La madre ha chiesto che il contributo paterno ordinario indiretto a carico del padre venga aumentato ad euro 3.000,00 al mese ( Euro 1.500,00 per figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il padre ha chiesto la riduzione ad Euro 1.500,00 al mese del contributo a suo carico;
spese straordinarie al 50%.
Sulle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti si osserva quanto segue.
Si richiamano, preliminarmente, il provvedimento del Giudice delegato ed il successivo provvedimento della Corte di Appello.
La ricorrente, dall'ottobre del 2024, ha instaurato una collaborazione maggiormente strutturata con la
Fondazione del Memoriale della Shoah Onlus.
L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, essendo riferita all'anno precedente, non reca però ancora evidenza della nuova siutazione lavorativa di parte attrice i cui redditi si sono comunque incrementati passando da circa 500,00 Euro mensili ad Euro 900,00/1.000,00 circa (v. P.F. 2023 con reddito annuo lordo pari ad euro 6.572,00 e doc.54).
L'effettiva consistenza economica e patrimoniale della stessa è tuttavia solamente in minima parte derivante dai redditi da lavoro e dall'attività lavorativa dalla medesima svolta.
Come ampiamente emerso in corso di giudizio, la Signora proviene da una famiglia molto Pt_1
facoltosa che ha pacificamente garantito alla figlia e al suo nucleo familiare, anche tramite la messa a disposizione di prestigiose abitazioni, di un tenore di vita elevato.
Parte attrice è poi beneficiaria del Trust AJ ( ), regolato dalla Legge di Jersey e che è Parte_1
stato costituito appositamente in suo favore dai propri genitori che hanno assunto il ruolo di e di CP_4
mentre è invece il fratello quello di trustee. CP_5 CP_6
Si richiamano qui le ampie valutazioni rese dalla Corte d'Appello sulla facoltà riconosciuta alla Pt_1
di ritrarre utilità dalle risorse confluite in Trust in conformità alle sue previste finalità, con la conseguenza che, con dette risorse, dovrà provvedere anche al mantenimento dei figli minori con il contributo paterno di seguito quantificato.
pagina 8 di 12 Tra gli scopi per cui il trust è stato costituto figura per quanto qui di rilevanza all'art. 2) punto iv quello di assicurare alla beneficiaria i mezzi necessari per garantirle un benessere morale e materiale nonché il mantenimeto del suo abituale tenore di vita;
così come all'art. 38 di sopperire e far fronte ad ogni necessità ed esigenza si dovesse verificare mettendo a disposizione della stessa i mezzi economici e finanziari per provvedervi ( v. doc. 27 atto istitutivo del Trust AJ).
Quanto alla effettiva consistenza di tali risorse, al suo interno, risultano conferiti beni di diversa natura prevalentemente immobiliari e di partecipazione societaria.
IL Trust AJ è infatti proprietario per mezzo del Trustee e nell'interesse della beneficiaria della nuda proprietà di diversi beni immobili tutti ubicati in una zona centrale e di pregio a MI.
Vi sono infatti alcuni beni immobili in LA TT VE conferiti direttamente in trust dai genitori
(v. doc. 33 fascicolo parte attrice, atto di apporto di beni in trust); vi è poi il prestigioso immobile di
Via Telesio n. 1 in cui il nucleo familiare ha per molti anni vissuto nonchè quello di L.go UI IN successivamente conferito in Trust con atto del 23.11.2020 ( v. doc..) attualmente adibito a casa familiare dove vi abita la madre unitamente ai figli. È poi titolare della nuda proprietà di quote societarie;
si tratta in particolare del 50% della società BYTECH srl, la quale, a sua volta, è proprietaria di tre immobili in MI LA TT EV (cfr. visura catastale doc 36 prodotto da , e del CP_1
12,5% dell'Immobiliare Federica Srl, la quale è a sua volta proprietaria di oltre 20 immobili sempre situati in zone assolutamente centrali di MI (cfr. visura catastale doc 39).
è un libero professionista e lavora quale set designer con redditi che si sono mantenuti CP_1
negli anni sostanzialmente costanti, considerate le fisiologiche oscillazioni dell'attività autonoma esercitata.
Nell'anno di imposta del 2023, infatti, il medesimo ha dichiarato un reddito complessivo lordo di euro
127.125,00 di cui euro 8.400,00 da locazione con cedolare secca ( imposta cedolare secca euro
1.764,00 pari ad un netto mensile di circa 553,00 euro;
ed euro 118.775,00 da attività lavorativa che, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali per euro 19.375,00, determina un reddito imponibile di euro 99.400,00 che, detratte le imposte, è pari ad un importo netto di Euro 5100,00 al mese calcolato su dodici mensilità; cfr. P.F. 2022). Per l'anno di imposta successivo, invece, ha dichiarato un reddito complessivo di euro 146.789,00 di cui sempre euro 8.400,00 da locazione con cedolare secca;
ed euro
138.389,00 dall'attività lavorativa autonoma (pari alla differenza tra i compensi percepiti per euro
208.285,00 e il totale delle spese per euro 69.896,00) che considerati i contributi previdenziali ed assistenziali per euro 36.807, determina un reddito imponibile di euro 101.582,00 che, detratte le imposte, è pari ad un importo netto su dodici mensilità di euro 5.200,00 in linea con quello dell'anno precedente. (v. P.F. 2024).
pagina 9 di 12 Vive nell'appartamento di sua proprietà in MI, via Marghera, non gravato da mutuo;
è altresì titolare di un altro immobile ove esercita la sua attività professionale situato in MI, via Paolo
Giovio.
La sua situazione economico reddituale è rimasta quindi sostanzialmente immutata a quella già valutata.
Valutati tutti gli elementi emersi e considerata la sostanziale assenza di elementi di significativa novità rispetto al momento della emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice delegato, valutate le esigenze di vita e formazione die figli, rapportate all'età degli stessi, considerati i ridotti oneri di mantenimento diretto del padre, reputa il Collegio equo e congruo confermare l'entità del contributo paterno al mantenimento dei figli in complessivi € 1.800,00 (euro 900,00 per figlio) importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di MI il 14 novembre 2017 da intendersi qui richiamate.
Si provvede come da dispositivo.
Le spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, rilevata la natura necessaria del giudizio in ordine alla domanda di status, la concorde richiesta delle parti di affidamento condiviso della figlia minore e la parziale reciproca soccombenza in punto quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, valutata, però, nel complesso la soccombenza virtuale di parte attrice in considerazione del fatto che le domande di addebito e mantenimento per sé contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., con tutte le relative istanze istruttorie, non sono state riproposte, intendendosi come implicitamente rinunciate, solo nelle note del 30/12/24, sussistono a parere del
Collegio giustificati motivi per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e condannare Parte_1
alla rifusione della residua parte (2/3) in favore di liquidate come in
[...] Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1.DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile a MI in data 16 giugno 2005 Controparte_1
(dati iscrizione: Anno 2005; atto n.0960; parte I;
serie).
pagina 10 di 12
2. DISPONE l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della Per_1
residenza anagrafica, presso la madre, nella casa familiare di MI, LA V IN nl 15;
3. DISPONE che la frequentazione paterna abbia luogo previo accordo diretto padre-figlia, nel rispetto della volontà e delle esigenze della figlia minore;
4. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di Euro 1800,00 (Euro 900,00 per figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, (prima rivalutazione luglio 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di MI congiuntamente al
Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di
MI il 14 novembre 2017, che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 11 di 12 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. CONDANNA parte attrice a rifondere a parte convenuta Parte_1 Controparte_1
2/3 terzi delle spese di lite liquidate, per tale quota, in applicazione dei criteri di cui al d.m. n.
[...]
55/14, come modificato dal dm 147/22 (scaglione Euro 52.000- 260.000,00), in Euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione dei restanti due terzi.
8. MANDA alla Cancelleria per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1
Si comunichi
Così deciso in MI nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
IL GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA FULVIA DE LUCA IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA LAURA AMATO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di MI riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 23 gennaio 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA RAFFAELLA GENGHINI presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E nato a [...] il [...] codice fiscale Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VALENTINA PEREGO e ALESSANDRO C.F._2
STRANIERO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
ATTI COMUNICATI AL PM EX ARTT. 71 E 72 C.P.C.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
pagina 1 di 12 1) Dichiarare la separazione coniugale di e Parte_1 CP_1
2) Affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre nell'abitazione Per_1 sita a MI in L.go UI IN n. 15.
3) Disporre che la figlia stia con il padre liberamente secondo accordi diretti presi con lui e previo Per_1 congruo avviso alla madre.
4) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla madre la somma di 3.000,00 € mensili da intendersi 1.500,00 € a figlio e da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mesi all'anno, soggetta a rivalutazione Istat. 5) Porre a carico dei due genitori, nella misura del
70% a carico del padre e del 30% della madre, le spese straordinarie (scolastiche, sportive, culturali e ricreative) per i due figli come meglio elencate nelle Linee Guida del Tribunale di MI da intendersi qui trascritte.
6) Condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite. CP_1
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
1) Dichiarare la separazione coniugale di E Parte_2 Controparte_1
[...]
2). Rigettare da domanda di addebito della separazione al marito;
3). Affidare ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
Per_1
4). Disporre che possa stare con il padre ogni qual volta lo desideri prendendo accordi direttamente con Per_1 il padre;
5). Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 a figlio), rivalutabili secondo gli indici Istat;
6). Disporre che le spese straordinarie dei figli, ed come meglio elencate nelle Linee Guida del Per_2 Per_1
Tribunale di MI, vengano divise al 50% tra i genitori. Con il favore delle spese.
IN VIA ISTRUTTORIA:
➢ Ci si oppone alla richiesta ex art. 210 c.p.c. di produzione della documentazione relativa ai rapporti bancari relativi ai genitori del signor che sono estranei al giudizio;
ove fosse ammessa la richiesta di produzione CP_1 si chiede che specularmente medesimo ordine di esibizione venga impartito ai signor e Parte_3
Controparte_2
➢ si chiede, ove ritenuto rilevante ai fini del decidere, l'ammissione per testimoni sui fatti dedotti nella narrativa della comparsa di costituzione con i seguenti testi: ➢ - residente a [...]; Testimone_1
➢ - residente a [...]; ➢ - , residente a [...]; ➢ - Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 residente a [...]; ➢ - residente a [...]; ➢ - residente a [...]
MI;
➢ - , residente a [...]. Testimone_7
pagina 2 di 12 ➢ Ci si oppone all'ammissione di qualunque capitolo di prova avversario e nella denegata e non voluta ipotesi di ammissione di prove orali avversarie si indicano i seguenti testi a prova contraria: - Testimone_1 residente a [...]; - residente a [...]; - , residente a [...]; - Testimone_2 Testimone_3 [...]
residente a [...]; - residente a [...]; - residente a [...]
MI; - , residente a [...]. Testimone_7
➢ Si chiede che il Giudice ordini al signor nella sua qualità di Trustee del TRUST Parte_4
DENOMINATO “AJ” CODICE FISCALE 97847200157, la produzione in giudizio: - degli estratti di conto corrente e di ogni altro rapporto bancario degli ultimi 5 anni riconducibile al TRUST sopra indicato;
- il “libro degli eventi” indicato al punto 29 del regolamento del TRUST AJ, allegato all'atto istitutivo N. 212.251/33.827 relativo al periodo 24.5.2019 – oggi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23 gennaio 2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile a MI in data 16 giugno 2005 (dati iscrizione: Anno 2005; atto n.0960; parte I;
serie) con dalla cui unione sono nato figli (in data Controparte_1 Persona_3
5.05.2006) e (in data 18.02.2008), chiedeva al Tribunale di MI di dichiarare la Persona_4
separazione personale con addebito a carico del marito.
Relativamente ai figli chiedeva disporsi l'affidamento condiviso degli stessi con loro collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione di MI L. go UI IN n. 15, frequentazione paterna secondo i tempi in atti indicati, un contributo paterno al mantenimento dei figli della misura di euro
3.000,00 mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie, nonché un contributo per sé di euro 2.500,00 mensili.
Con memoria difensiva ritualmente depositata si costituiva in giudizio he Controparte_1
chiedeva dichiararsi la separazione personale dalla moglie, il rigetto della domanda di addebito dalla medesima formula;
relativamente ai figli aderiva alla domanda di affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori e di collocamento prevalente dei medesimi presso la madre;
frequentazioni con i figli come in atti;
quanto agli aspetti economici, chiedeva che venisse posto a carico di entrambi i genitori il mantenimento dei figli nei tempi di rispettiva permanenza;
in via subordinata, si dichiarava disponibile a rimettere alla madre una somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 12 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 18 giugno 2024 il Giudice Delegato, sentite ampiamente le parti che confermavano i rispettivi atti difensivi, preso atto delle richieste istruttorie formulate dai difensori, riservava la decisione.
A scioglimento della riserva assunta così provvedeva:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio e le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositate dal difensore di parte ricorrente;
letta la comparsa di costituzione e risposta e la memoria ex art. 473 bis.17 n. 2 c.p.c. depositata dal difensore di parte resistente;
viste le dichiarazioni rese dalle parti sentite all'udienza ex art. 473 bis.
21 c.p.c del 20/6/24 e le istanze avanzate dai difensori che si sono riportate alle domande di merito ed istruttorie formulate in atti;
rilevato che le parti hanno concordemente chiesto di mantenersi l'affidamento condiviso della figlia minore (nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età), con collocamento prevalente, Per_2
anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, nella casa familiare di MI, via LA V
IN n. 15; rilevato che, nonostante l'accesa conflittualità esistente tra i genitori, allo stato, non risultano elementi di pregiudizio per la figlia minore tali da richiedere un regime di affidamento diverso da quello condiviso;
evidenziato, infatti, che i genitori risultano aver concordemente e tempestivamente adottato le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute di Per_1
evidenziato che, quanto alla frequentazione paterna, il resistente, mostrando di essere in grado di comprendere le esigenze della figlia minore, non ha insistito per una rigida regolamentazione dei tempi e delle modalità di detta frequentazione, espressamente dichiarando di voler rispettare i desideri della figlia con cui, comunque, mantiene un rapporto con accordi diretti con la stessa e, allo stato, senza pernottamento nella sua abitazione;
considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti così come risultante dalla copiosa documentazione in atti;
considerato l'elevato tenore di vita del nucleo familiare così come risultante dalle stesse dichiarazioni delle parti, allegazioni e produzioni documentali in atti;
rilevato che la ricorrente non risulta proprietaria di alcun bene immobile;
è titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare;
è beneficiaria del Trust AJ, costituito dai di lei genitori nel 2019, proprietario di un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare;
svolge, dal 2015, attività libero professionale quale Guida Turistica per Fondazione Memoriale della Shoah Onlus e, dal 2013, si occupa di decorazioni floreali per eventi, dichiarando per dette attività redditi esigui;
considerato che
la ricorrente è ancora di giovane età, integra capacità lavorativa, competenze ed esperienza professionale che potrà e dovrà mettere a frutto, anche incrementando le attività lavorative
pagina 4 di 12 attualmente svolte;
considerate, dunque, le capacità e potenzialità reddituali della ricorrente, oltre che il complesso delle risorse economiche di cui gode e ha sempre goduto che hanno assicurato alla stessa, oltre che al nucleo familiare, garanzie di elevato benessere;
richiamati in proposito gli artt. 2 e 38 del Regolamento del Trust AJ;
rilevato che la famiglia di origine della ricorrente ha sempre e costantemente contribuito a garantire al nucleo familiare un elevato tenore di vita mettendo a disposizione del nucleo medesimo, a partire dal 2006 e fino al 2020, un prestigioso appartamento, sito in MI, via Telesio n. 1, facente parte di un immobile di proprietà dei genitori della ricorrente medesima, provvedendo, altresì, al pagamento delle spese condominiali;
rilevato che il 23/11/20 il Trust AJ ha acquistato l'immobile di MI via LA V IN n. 15, con diritto di abitazione a favore della ricorrente;
detto immobile è stato adibito a casa familiare;
il nucleo familiare ha sempre utilizzato per le vacanze gli immobili di Madonna di Campiglio e di CP_3
proprietà della famiglia di origine della ricorrente confluiti nel Trust AJ;
rilevato che il resistente svolge attività libero professionale quale set designer con reddito da lavoro imponibile dichiarato nell'ultimo anno (PF 2023) di Euro 99.400,00 che detratte le imposte è pari ad un importo netto di Euro 5100,00 al mese calcolato su dodici mensilità; è proprietario dell'immobile sito in MI, via Marghera n. 31, ove si è trasferito dopo aver lasciato la casa familiare e dal quale percepiva a titolo di canone di locazione la somma annua lorda di Euro 8400,00, è titolare di un immobile in MI, via Giovio adibito a studio professionale e di due box;
è titolare di un conto corrente personale, di un conto cointestato con la moglie, di depositi bancari con saldi come in atti, nonché di numerosi veicoli quali automobili e moto;
considerato che
lo stesso resistente ha riferito di aver contribuito al soddisfacimento delle esigenze dell'intero nucleo con esborsi di circa Euro 3000,00 al mese, oltre le spese scolastiche e mediche per
Per_1
ritenuti, in ragione di tutto quanto sopra, non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.; considerate le esigenze di vita e formazione dei due figli rapportati all'elevato tenore di vita cui sono abituati;
considerato che
i figli vivono stabilmente con la madre e considerati i ridotti tempi di permanenza presso il padre, con i conseguenti ridotti oneri di mantenimento diretto;
ritenuto che
la copiosa documentazione relativa alla condizione patrimoniale e reddituale delle parti costituisca materiale probatorio sufficiente alla decisione delle questioni di carattere economico pendenti tra le parti e ritenuta la necessità di procedere all'acquisizione delle ultime dichiarazioni fiscali delle parti;
pagina 5 di 12 richiamato, sul punto, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535); ritenuto di non ammettere, perché superflui ai fini del decidere in considerazione delle ampie ed esaustive allegazioni, produzioni e dichiarazioni delle parti, i capitoli di prova orale articolati dalle parti;
ritenuto di disporre l'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis. 4 c.p.c.; Per_1 visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Dispone l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della Per_1
residenza anagrafica, presso la madre, nella casa familiare di MI, LA V IN nl 15;
2) Dispone che la frequentazione paterna abbia luogo previo accordo diretto padre-figlia, nel rispetto della volontà e delle esigenze della figlia minore;
3) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di Euro 1800,00 (Euro 900,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di MI del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
Firmato 4) Nulla dispone a titolo di mantenimento per il coniuge;
in via istruttoria:
1) Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
2) Ordina alle parti di depositare entro il 31 ottobre 2024 le ultime dichiarazioni fiscali;
Rinvia per esame della documentazione fiscale aggiornata e per l'ascolto di all'udienza del 30 Per_1
ottobre 2024 ore 14.30”.
A detta udienza si procedeva all'ascolto della minore all'esito il G.D. rinviava ex art. 127 ter Per_1
c.p.c. all'udienza del 5 marzo 2025 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Con provvedimento del 5 marzo 2024 il Giudice, viste le note di trattazione delle parti con le rispettive conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisone.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
pagina 6 di 12 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è completo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte.
Quanto alla responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato domande convergenti e la minore stata ascoltata dal Giudice delegato. Per_1
Sulle questioni economiche, la copiosa documentazione in atti consente al Tribunale una ricostruzione sufficientemente completa al fine di determinare i contributi al mantenimento per i figli.
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile a MI in data 16 giugno 2005 (dati iscrizione: Anno 2005; atto n.0960; parte I;
serie)
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 5.05.2006), maggiorenne, e Persona_3 Persona_4
(in data 18.02.2008), minorenne.
Dagli atti del processo è emerso chiaramente il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato il [...], maggiorenne, e di nata il [...], Per_2 Per_1
minorenne.
Non sono emersi, né sono stati segnalati, elementi di particolare criticità dei genitori o di pregiudizio per la minore tali da dover derogare al regime della bigenitorialità.
I genitori, pur permanendo un'accesa conflittualità, sono stati in grado di esercitare il loro ruolo genitoriale e di assumere, nell'interesse della figlia, decisioni condivise. ascoltata dal Giudice delegato all'udienza del 30.10.2024, pur dispiaciuta per la situazione tra i Per_1
genitori, ha riferito di aver un buon rapporto con entrambi che rappresentano figure affettive di riferimento.
Può essere, quindi, mantenuto l'affidamento condiviso di on collocamento prevalente, anche ai Per_1
fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa familiare di MI, LA V IN nl 15.
In considerazione dell'età di e delle consuetudini di vita della medesima, la frequentazione Per_1
padre-figlia avverrà previo accordo tra gli stessi.
pagina 7 di 12 Si provvede come da dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con il sopra riportato provvedimento ex art. 473 bis 22 c.p.c. è stato quantificato in Euro 1.800,00 al mese il contributo posto a carico del padre per il mantenimento indiretto dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie coma da Linee Guida di questo Tribunale.
La Corte d'Appello di MI, in sede di reclamo, con ordinanza del 17 ottobre 2024, ha integralmente confermato i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice delegato.
La madre ha chiesto che il contributo paterno ordinario indiretto a carico del padre venga aumentato ad euro 3.000,00 al mese ( Euro 1.500,00 per figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il padre ha chiesto la riduzione ad Euro 1.500,00 al mese del contributo a suo carico;
spese straordinarie al 50%.
Sulle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti si osserva quanto segue.
Si richiamano, preliminarmente, il provvedimento del Giudice delegato ed il successivo provvedimento della Corte di Appello.
La ricorrente, dall'ottobre del 2024, ha instaurato una collaborazione maggiormente strutturata con la
Fondazione del Memoriale della Shoah Onlus.
L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, essendo riferita all'anno precedente, non reca però ancora evidenza della nuova siutazione lavorativa di parte attrice i cui redditi si sono comunque incrementati passando da circa 500,00 Euro mensili ad Euro 900,00/1.000,00 circa (v. P.F. 2023 con reddito annuo lordo pari ad euro 6.572,00 e doc.54).
L'effettiva consistenza economica e patrimoniale della stessa è tuttavia solamente in minima parte derivante dai redditi da lavoro e dall'attività lavorativa dalla medesima svolta.
Come ampiamente emerso in corso di giudizio, la Signora proviene da una famiglia molto Pt_1
facoltosa che ha pacificamente garantito alla figlia e al suo nucleo familiare, anche tramite la messa a disposizione di prestigiose abitazioni, di un tenore di vita elevato.
Parte attrice è poi beneficiaria del Trust AJ ( ), regolato dalla Legge di Jersey e che è Parte_1
stato costituito appositamente in suo favore dai propri genitori che hanno assunto il ruolo di e di CP_4
mentre è invece il fratello quello di trustee. CP_5 CP_6
Si richiamano qui le ampie valutazioni rese dalla Corte d'Appello sulla facoltà riconosciuta alla Pt_1
di ritrarre utilità dalle risorse confluite in Trust in conformità alle sue previste finalità, con la conseguenza che, con dette risorse, dovrà provvedere anche al mantenimento dei figli minori con il contributo paterno di seguito quantificato.
pagina 8 di 12 Tra gli scopi per cui il trust è stato costituto figura per quanto qui di rilevanza all'art. 2) punto iv quello di assicurare alla beneficiaria i mezzi necessari per garantirle un benessere morale e materiale nonché il mantenimeto del suo abituale tenore di vita;
così come all'art. 38 di sopperire e far fronte ad ogni necessità ed esigenza si dovesse verificare mettendo a disposizione della stessa i mezzi economici e finanziari per provvedervi ( v. doc. 27 atto istitutivo del Trust AJ).
Quanto alla effettiva consistenza di tali risorse, al suo interno, risultano conferiti beni di diversa natura prevalentemente immobiliari e di partecipazione societaria.
IL Trust AJ è infatti proprietario per mezzo del Trustee e nell'interesse della beneficiaria della nuda proprietà di diversi beni immobili tutti ubicati in una zona centrale e di pregio a MI.
Vi sono infatti alcuni beni immobili in LA TT VE conferiti direttamente in trust dai genitori
(v. doc. 33 fascicolo parte attrice, atto di apporto di beni in trust); vi è poi il prestigioso immobile di
Via Telesio n. 1 in cui il nucleo familiare ha per molti anni vissuto nonchè quello di L.go UI IN successivamente conferito in Trust con atto del 23.11.2020 ( v. doc..) attualmente adibito a casa familiare dove vi abita la madre unitamente ai figli. È poi titolare della nuda proprietà di quote societarie;
si tratta in particolare del 50% della società BYTECH srl, la quale, a sua volta, è proprietaria di tre immobili in MI LA TT EV (cfr. visura catastale doc 36 prodotto da , e del CP_1
12,5% dell'Immobiliare Federica Srl, la quale è a sua volta proprietaria di oltre 20 immobili sempre situati in zone assolutamente centrali di MI (cfr. visura catastale doc 39).
è un libero professionista e lavora quale set designer con redditi che si sono mantenuti CP_1
negli anni sostanzialmente costanti, considerate le fisiologiche oscillazioni dell'attività autonoma esercitata.
Nell'anno di imposta del 2023, infatti, il medesimo ha dichiarato un reddito complessivo lordo di euro
127.125,00 di cui euro 8.400,00 da locazione con cedolare secca ( imposta cedolare secca euro
1.764,00 pari ad un netto mensile di circa 553,00 euro;
ed euro 118.775,00 da attività lavorativa che, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali per euro 19.375,00, determina un reddito imponibile di euro 99.400,00 che, detratte le imposte, è pari ad un importo netto di Euro 5100,00 al mese calcolato su dodici mensilità; cfr. P.F. 2022). Per l'anno di imposta successivo, invece, ha dichiarato un reddito complessivo di euro 146.789,00 di cui sempre euro 8.400,00 da locazione con cedolare secca;
ed euro
138.389,00 dall'attività lavorativa autonoma (pari alla differenza tra i compensi percepiti per euro
208.285,00 e il totale delle spese per euro 69.896,00) che considerati i contributi previdenziali ed assistenziali per euro 36.807, determina un reddito imponibile di euro 101.582,00 che, detratte le imposte, è pari ad un importo netto su dodici mensilità di euro 5.200,00 in linea con quello dell'anno precedente. (v. P.F. 2024).
pagina 9 di 12 Vive nell'appartamento di sua proprietà in MI, via Marghera, non gravato da mutuo;
è altresì titolare di un altro immobile ove esercita la sua attività professionale situato in MI, via Paolo
Giovio.
La sua situazione economico reddituale è rimasta quindi sostanzialmente immutata a quella già valutata.
Valutati tutti gli elementi emersi e considerata la sostanziale assenza di elementi di significativa novità rispetto al momento della emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice delegato, valutate le esigenze di vita e formazione die figli, rapportate all'età degli stessi, considerati i ridotti oneri di mantenimento diretto del padre, reputa il Collegio equo e congruo confermare l'entità del contributo paterno al mantenimento dei figli in complessivi € 1.800,00 (euro 900,00 per figlio) importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di MI il 14 novembre 2017 da intendersi qui richiamate.
Si provvede come da dispositivo.
Le spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, rilevata la natura necessaria del giudizio in ordine alla domanda di status, la concorde richiesta delle parti di affidamento condiviso della figlia minore e la parziale reciproca soccombenza in punto quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, valutata, però, nel complesso la soccombenza virtuale di parte attrice in considerazione del fatto che le domande di addebito e mantenimento per sé contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., con tutte le relative istanze istruttorie, non sono state riproposte, intendendosi come implicitamente rinunciate, solo nelle note del 30/12/24, sussistono a parere del
Collegio giustificati motivi per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e condannare Parte_1
alla rifusione della residua parte (2/3) in favore di liquidate come in
[...] Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1.DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile a MI in data 16 giugno 2005 Controparte_1
(dati iscrizione: Anno 2005; atto n.0960; parte I;
serie).
pagina 10 di 12
2. DISPONE l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della Per_1
residenza anagrafica, presso la madre, nella casa familiare di MI, LA V IN nl 15;
3. DISPONE che la frequentazione paterna abbia luogo previo accordo diretto padre-figlia, nel rispetto della volontà e delle esigenze della figlia minore;
4. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di Euro 1800,00 (Euro 900,00 per figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, (prima rivalutazione luglio 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di MI congiuntamente al
Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di
MI il 14 novembre 2017, che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 11 di 12 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. CONDANNA parte attrice a rifondere a parte convenuta Parte_1 Controparte_1
2/3 terzi delle spese di lite liquidate, per tale quota, in applicazione dei criteri di cui al d.m. n.
[...]
55/14, come modificato dal dm 147/22 (scaglione Euro 52.000- 260.000,00), in Euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione dei restanti due terzi.
8. MANDA alla Cancelleria per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1
Si comunichi
Così deciso in MI nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
IL GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA FULVIA DE LUCA IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA LAURA AMATO
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