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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 937/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
PIERINI SILVIA e con elezione di domicilio in presso avv. PIERINI SILVIA;
ATTORE opponente
contro
:
e PER QUALE MANDATARIA CP_1 CP_2 Controparte_3
, (C.F. ) con il patrocinio DELL'AVV. Rossi Marco di
[...] P.IVA_1
RO
CONVENUTO opposto
E
(già e per essa quale mandataria Controparte_4 CP_1 [...]
, con il patrocinio DELL'AVV. Rossi Marco di RO CP_5
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I
N
CONCLUSIONI
L'opponente:
In via pregiudiziale di rito dichiarare inammissibile l'atto di precetto per incompetenza
in luogo del Tribunale di RO;
Controparte_6
In via pregiudiziale dichiarare nullo/inefficace il precetto in quanto manca il titolo esecutivo;
in via subordinata, ma pregiudizievole, dichiarare nullo/inefficace/inesistente il titolo perché non vi è prova circa il contratto di finanziamento, sulla comunicazione della cessione del credito dalla Banca del mezzogiorno alla e pertanto il credito CP_1
non è certo/liquido od esigibile;
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non ritenga fondata l'eccezione pregiudiziale, nel merito, Voglia accertare che il Sig. ha già Parte_1
versato tutto quanto dovuto, o eventualmente accertare che devo un importo inferiore rispetto a quanto richiesto con atto di precetto.
Con condanna alla e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.”
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O Il tutto con vittoria di compensi e rimborsi”.
L'opposto-intervenuto:
Nel merito:
2. nel merito, premesse le declaratorie tutte del caso, rigettare infondate in fatto e in diritto le domande tutte proposte dal sig. con Parte_1
l'atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 27/5/2024;
3. in via subordinata rispetto alla domanda sub II) e salvo gravame, premesse le declaratorie tutte del caso, accertare il credito dell'esponente nei confronti dell'opponente, derivante dal rapporto di cui causa e per l'effetto condannare il medesimo al pagamento delle somme dovute;
4. in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio
Motivi della decisione
Con citazione ex art. 615 primo co. cpc deduceva che gli Parte_1
veniva notificato il 7.5.24 atto di precetto con intimazione di pagamento di euro
34.424,42; veniva azionato il contratto di finanziamento a medio termine della Banca
Popolare del Mezzogiorno di originari 30.000.000 di lire e a garanzia di esso era stata concessa ipoteca il 7.5.98 su un immobile di e . Parte_1 Persona_1
Parte attrice eccepiva l'inammissibilità, nullità/inefficacia dell'atto di precetto: i) per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma come Giudice dell'esecuzione in favore del Tribunale di RO;
ii) per la mancanza del titolo esecutivo;
iii) per non essere il credito certo/liquido od esigibile nonché, nel merito, per avere versato il pagina 3 di 6 tutto quanto dovuto o, in subordine, per dovere un importo inferiore a quello Parte_1
richiesto con il precetto.
Si costituiva e per essa quale mandataria CP_1 Controparte_3
contestando gli assunti dell'opponente , con richiesta di rigetto dell'opposizione.
Veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Interveniva in giudizio ex art. 110 cpc e per essa quale mandataria Controparte_4
in quanto era stata incorporata in Controparte_5 CP_1 Controparte_4
Tale società subentrava in tutti i rapporti ex art. 2504 bis c.c.
[...]
La causa veniva trattenuta in decisione il 4.6.25 previa concessione dei termini ex art. 281 quinquies cpc .
L'opposizione è risultata infondata e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sostiene l'opponente che l'art. 480 cpc prescrive che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. Nel caso in esame il debitore risiede a
Fano e quindi giudice competente per l'esecuzione è quello di RO mentre ha CP_1
eletto domicilio , nel precetto, presso l'avv. Frediani di Quindi il precetto sarebbe CP_6
invalido per violazione delle norme inderogabili sulla competenza territoriale ex artt. 27
e ss. cpc.
E' da disattendersi tale eccezione di incompetenza in quanto “l'elezione di domicilio cd. "anomala" ( priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto – né ai fini della scelta del
pagina 4 di 6 giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (v. Cass. n. 30141/2017,
Cass. N. 42116/2021).
Nel merito, il contratto di finanziamento posto a fondamento dell'atto di precetto, rappresenta un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto idoneo a documentare l'effettiva avvenuta traditio delle somme in esso indicate, tenuto conto della quietanza rilasciata dal debitore direttamente nel contratto, come emerge dalla lettura dell'art. 2 contenuto nel medesimo (doc. 1 convenuta).
Si legge nel contratto: ..la banca consegna in vista di me notaio in moneta contante la somma di 30.000.000 di lire importo del finanziamento alla parte mutuataria che la incassa dopo averla riscontrata e ne rilascia ampia e finale quietanza dichiarando di non avere altri a pretendere o conseguire.
Ne discende che il credito azionato può considerarsi certo, liquido ed esigibile.
Infine, il credito precettato risulta determinato nel suo ammontare, essendo indicata la somma complessiva per cui si agisce, non essendo necessario indicare l'iter logico e il calcolo matematico che ha condotto alla somma domandata.
“L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022 e analogamente Cass.
4008/2013).
pagina 5 di 6 D'altra parte, spetta al debitore provare di avere pagato e nulla, al riguardo, l'attore ha prodotto o allegato di ulteriore rispetto a quello che parte convenuta ha dichiarato di avere già effettivamente incassato dalle varie procedure esecutive azionate.
Che non vi sia prova della comunicazione della cessione del credito dalla Banca del mezzogiorno alla è eccezione sollevata, peraltro in modo generico, solo in CP_1
comparsa conclusionale e quindi inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione;
Condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_4
(già e per essa quale mandataria le spese
[...] CP_1 Controparte_5
di lite, ivi comprese quelle della fase di sospensiva, che si liquidano complessivamente in € 5800,00 di cui euro 1700 per la fase di studio , euro 1200 per la fase introduttiva, euro 1400 per la fase di trattazione , euro 1500 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 06/06/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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