Versione
5 agosto 1964
5 agosto 1964
Art. 1.
I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione e corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.
I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione e corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 1435Provvedimento: […] Avverso la sentenza proponeva appello la società, che, premesso che i propri prodotti rientravano nell'agevolazione prevista dall'art. 1 ex legge numero 639 del 1964 con restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni interne, in quanto ricompresi nella tabella come“materiale fisso da strade ferrate non nominato né compreso altrove”, esponeva i seguenti motivi di appello:Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- giurisdizione tributaria·
- impugnazione atto amministrativo·
- ne bis in idem·
- atto prodromico·
- diniego rimborso dazi·
- art. 19 DPR 546/1992·
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