Articolo 1 della Legge 5 luglio 1964, n. 639
Articolo 2
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5 agosto 1964
Art. 1.
I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione e corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.
Entrata in vigore il 5 agosto 1964
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