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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 405/2025 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Ancona via Calatafimi, presso lo studio dell'avv. rappresentata e difesa, CP_1
unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Isabella Forlani e dall'avv. Francesco Coli, come da mandato allegato al reclamo;
- reclamante-
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Controparte_2 C.F._1
e difeso dall'avv. Gianmarco Fanelli, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 10 nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Gualdo Tadino via R. Guerrieri presso lo studio dell'avv. Cinzia Frappini, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona del curatore pro tempore (c.f./p.i. Controparte_3
), contumace;
P.IVA_1
- reclamato-
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 21 del 6-25/3/2025 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la reclamante: Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello:
in via preliminare:
Inaudita altera parte e/o previa comparizione delle parti, disporre ex art.52 1° comma CCII la sospensione, in tutto o in parte o temporaneamente, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, tutti relativi alla liquidazione giudiziale della (p.i. ), già corrente in Pesaro, Via del Carso n. 27, dichiarata con Parte_1 P.IVA_2
sentenza n.21/2025, Rep. n.23/2025, pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 06.03.2025, depositata il 25.03.2025 e pubblicata in pari data;
nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.21/2025, Rep. n.23/2025, pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 06.03.2025, depositata il 25.03.2025 e pubblicata in pari data, revocare la liquidazione giudiziale della (p.i. Parte_1
), già corrente in Pesaro, Via del Carso n. 27, previa declaratoria della nullità sentenza di P.IVA_1
Liquidazione Giudiziale n. 21/2025, Rep. n. 23/2025, pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data
06.03.2025, depositata il 25.03.2025 e pubblicata in pari data, per la mancanza dei presupposti della liquidazione giudiziale di cui all'art. 121 CCII, con ogni conseguente statuizione.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori, in quanto antistatari.
Per il reclamato L'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, in via pregiudiziale, voglia rigettare CP_2
l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza e, in via pricipale nel merito, voglia rigettare il reclamo proposto avverso la sentenza stessa, poiché del tutto infondato, sia in fatto in diritto, per tutte le motivazioni spiegate nel presente atto, confermando, per l'effetto, in tutte le sue statuizioni la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n.21/2025 emessa dal Tribunale di
Pesaro.
In subordine voglia assumere le necessarie disposizioni affinché, anche mutando rito per via della contestata e non creduta carenza dei requisiti per la liquidazione giudiziale, non sia recato pregiudizio ai creditori ricorrenti ed incolpevoli, già vessati dai numerosi comportamenti scorretti messi in atto dal debitore. Tale domanda era già stata posta in via subordinata nel ricorsoe dunque resta viva perché qui riproposta.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per la reclamata Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, disattesa ogni contraria Pt_2
istanza, produzione e deduzione, inaudita altera parte
In via preliminare – in rito:
Rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;
In via principale, nel merito:
- Rigettare il reclamo per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte in narrativa e per l'effetto
- Confermare la Sentenza di liquidazione giudiziale n. 21/2025 del 25/03/2025 emessa dal Tribunale di
Pesaro;
In via subordinata, nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale:
pagina 3 di 10 - Mutare il rito da Liquidazione Giudiziale a Liquidazione controllata, al fine di non recare pregiudizio ai creditori ricorrenti che nulla hanno potuto avverso il comportamento della che si è sempre Pt_1
sottratta agli adempimenti contenuti nei provvedimenti giudiziali emessi nei suoi confronti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio e del precedente procedimento di liquidazione giudiziale, oltre Iva, C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge da distrarsi in favore della sottoscritta in quanto antistataria.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro, rilevata la regolarità della notifica ed accertata la propria competenza, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di accertando lo Parte_1
stato di insolvenza della predetta società sulla base dei pignoramenti negativi eseguiti a suo carico, del mancato pagamento dei crediti azionati in giudizio e sul rilievo che non risultavano depositati i bilanci dal 2017, pur risultando la società formalmente attiva. Ha altresì rilevato che la società debitrice non aveva fornito prova della assenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
ha proposto reclamo, articolando i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per violazione Parte_1
e falsa applicazione dell'art. 40 comma 7 ccii non risultando notificato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il pedissequo provvedimento di fissazione di udienza davanti al GD;
2)
erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 121
e 2, comma 1 lettera d) ccii, per carenza dei requisiti soggettivi per procedere all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ing. e hanno resistito al reclamo, chiedendone in via principale il rigetto. CP_2 CP_2 Parte_2
La procedura di liquidazione giudiziale di ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Parte_1
contumace
Il Procuratore Generale presso la intestata Corte di Appello, ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 10 I primo motivo di reclamo, con il quale si eccepisce la nulltià della relcamata sentenza per omessa notificazione del ricorso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza davanti al GD, non appare meritevole di accoglimento.
In punto di diritto occorre in via preliminare precisare che ai sensi dell'art. 56 d.lgs 136/2024 (che ha previsto l'applicabilità di detto decreto alle procedure di liquidazione giudiziale pendenti alla data della sua entrata in vigore -28/9/2024- ovvero instaurate successivamente), le notifiche alla società debitrice dovevano essere effettuate ai sensi del novellato settimo comma dell'art. 40 CCII, il quale dispone che
“Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta
possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono
notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi
telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata al codice Controparte_4
fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per
eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data
in cui il destinatario accede all'area riservata”. Alla luce del rilievo che precede del tutto inconferente appare l'argomento speso dalla reclamante società in relazione al richiamo all'art. 359 ccii, poi abrogato, contenuto nel provvedimento del Tribunale. La questione da porre a base della decisione è
quindi esclusivamente la verifica della regolatità della notifica così come disciplinata dai commi 6 e 7
del novellato art. 40 ccii.
Nel caso di specie risulta documentalmente provato che la reclamante società con protocollo n.
161110/2024 del 13/12/2024 ha cancellato il proprio indirizzo PEC (cfr. doc. sub A nel fascicolo del reclamato costituito), nel senso che, ancorché il protocollo rechi l'indicazione variazione, non vi è stata alcuna indicazione del nuovo indirizzo PE,C nonostante l'obbligo ex lege per tutti i soggetti commerciali di avere una propria personale casella PEC attiva e funzionante (cfr. art. 33 ccii, il quale stabilisce espressamente che "è obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio
pagina 5 di 10 elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC,
per un anno decorrente dalla cancellazione”).
Le notifice effettuate via PEC dalla cancelleria all'indirizzo PEC
risultante dal certificato camerale non aggiornato, hanno Email_1
comportato il messaggio SIECIC “assenza della PEC del debitore”, come affermato dalla stessa reclamante (cfr. doc. 3 nel suo fascicolo). Il messaggio de quo deve essere ricondotto indubitabilmente al punto 2 dell'elenco degli avvisi di mancata consegna di cui all'Informativa del Ministero della
Giustizia – Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica diramata in data 27.9.24 prodotta dalla reclamante sub doc. n. 4, il quale si riferisce all'ipotesi di “Casella inesistente”. Nessun altro significato infatti può attribuirsi all'espressione “assenza di PEC” se non quella di inesistenza di una
“Casella PEC” riconducibile al debitore. L'impossibilità della notifica è quindi da ricondurre a causa imputabile alla società debitrice.
Ciò posto, la Cancelleria ha provveduto all'inserimento in data 18/12/2024 e 10/1/2025 del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza “nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_4
, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal
[...]
portale e accessibile al destinatario”. Come accertato dal Tribunale la notificazione si deve ritenere per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento a norma dell'ultima parte del citato settimo comma dell'art. 40 ccii (vedi attestazioni di Cancelleria sub docc C e D nel fascicolo del reclamato costituito).
In senso contrario non appare rilevante la circostanza che nella specie vi siano due certificazioni, atteso che verosimilmente, anche alla luce della Pec inviata all'avv. Fanelli dalla Cancelleria in data
19/12/2024 (cfr. doc. 3 nel fascicolo della reclamante), la Cancelleria ha provveduto ad un nuovo tentativo di notifica.
Parimenti, è irrilevante la mancata allegazione di ulteriore documentazione alle certificazioni della
Cancelleria, atteso le stesse contengono l'attestazione di tutti gli elementi necessari al fine di verificare pagina 6 di 10 la correttezza del procedimento notificatorio e cioè l'impossibilità di procedere alla notificazione per causa imputabile al destinatario. A riguardo giova altresì rilevare che il messaggio in oggetto (che rimanda alla “dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegat”) è un testo redatto in automatico dal sistema quando si inseriscono le richieste di notificazione. Orbene, tali richieste e le connesse modalità operative prevedono il compimento di diverse fasi e il completamento di inserimento dati in diverse aree, sicché la dizione “allegata” fa riferimento, in relazione al concreto operare all'interno dell'area web e alla compilazione della richiesta, al fatto che prima di potere generare la certificazione che viene contestata, è inserita (e quindi in tal senso “allegata”) in una precedente schermata la mancata notifica in formato .eml, così come descritto nel medesimo portale nelle relative istruzioni (consultabili al seguente link https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/m_dg.DOG07.14112024.0043530.U_20241112_I
. Anche sotto tale profilo, il motivo appare pertanto infondato e Email_2
comunque non adeguatamente dedotto, atteso che la reclamante non ha neanche allegato l'impossibilità
di estratte le pagine web riguardanti il complessivo iter notificatorio compiuto dalla cancelleria e men che men provveduto alla stampa analogica e alla successiva allegazione telematica in questa sede- di dette pagine.
Infine, non meritevole di accoglimento è anche l'ultimo profilo di doglianza, con il quale la società
reclamante lamenta che “Il portale delle notifiche di cui all'art. 40 comma 7 C.C.I. può essere
consultato solamente mediante autenticazione cosiddetta “forte”, ovvero tramite il Sistema Pubblico di
Identità Giudiziale o la Carta di Identità Elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi, livelli che, per
ovvi motivi, non possono essere associati al codice fiscale dell'impresa poiché rilasciati solamente a
persone fisiche”. A riguardo il Collegio osserva che quello rappresentato è un problema di configurazione, tra le varie disponibili, delle modalità di accesso all'area web riservata, di cui non può
essere ritenuta responsabile la PA, essendo rimessa alla scelta discrezionale della stessa società
reclamante la richiesta di SPID Professionale.
pagina 7 di 10 E' infatti noto che l'identità, denominata “eIDup per la persona giuridica”, contiene non solo gli attributi della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc. – comuni a qualunque identità SPID), ma anche gli attributi che identificano l'ente presso il quale il soggetto opera. I soggetti giuridici collettivi possono stipulare accordi specifici con un IdP (gestore di identità SPID), a seguito dei quali vengono messi dall'IdP nella condizione di indicargli autonomamente a quali, fra i propri dipendenti o collaboratori, rilasciare a nome degli stessi un eIDup per la persona giuridica: In tal caso, sono i soggetti giuridici collettivi che realizzano il processo di verifica dell'identità, operando in analogia a una registration authority, mentre l'IdP convenzionato emette e gestisce l'eIDup, svolgendo il ruolo analogo a quello di certification authority.
Oppure, ove il soggetto giuridico collettivo effettui in autonomia la verifica dell'identità del richiedente
(identity proofing), l'IdP fornisce una dashboard all'organizzazione stessa, tramite la quale l'organizzazione individua una serie di utenti “privilegiati” (chiamati gestori) deputati a indicare all'IdP
i soggetti da dotare di un'eIDup per persona giuridica, fornendo i dati necessari per la creazione dell'identità digitale. In questo caso l'IdP eseguirà delle procedure necessarie per associare al soggetto indicato le credenziali di autenticazione, tramite un challenge, per abilitare e associare univocamente –
tramite autenticazioni a più fattori – l'eID del soggetto al proprio dispositivo mobile personale (col quale effettuare l'autenticazione), nonché la propria casella di posta elettronica.
Né in senso contrario appare condivisibile il rilievo per cui la notifica avrebbe dovuto essere effettuata dalla cancelleria inseerendo i codice fiscale del legale rappresentante della reclamante società,
trattandosi sempre (anche nelle s.r.l. unipersonali) di un soggetto nominato pro tempore e quindi passibile di variazione, circostanza questa che imporrebbe un onere di ricerca non previsto da alcuna disposizione normativa vieppiù in presenza di un soggetto giuridicamente esistente (e cioè la società) e identificabile mediante un proprio codice fiscale ed una propria partita IVA.
pagina 8 di 10 Parimenti non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di reclamo, con il quale la società
reclamante assume l'erroneità della decisione dovendo essa essere qualificata come impesa minore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) ccii.
In punto di fatto occorre innanzitutto rilevare che i bilanci depositati dalla società reclamante (relativi al periodo 31/12/2019-31/12/2024) non solo non sono stati depositati presso la Camera di Commercio
(cfr. visura CCIAA del 17/1/2025 nel fascicolo de resistente , ma non risultano neanche CP_2
approvati (nessun documento è stato a tal fine prodotto). Il rilievo consente di fare applicazione in questa sede del principio (cfr. Cass. ord. n. 33091 del 20/12/2018), consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui “… in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non
fallibilità di cui alla L. Fall., articolo 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è
tenuto a depositare, ai sensi della stessa L., articolo 15, sono quelli già approvati e depositati nel
registro delle imprese, ex articolo 2435 c.c.; sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano
ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo
l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v. Cass. n.
13746-17)”. Ed infatti anche a voler accedere all'orientamento di legittimità per cui il giudice di merito non può ritenere inattendibili i bilanci allegati in giudizio “solo perché non risultano essere stati
depositati presso il registro delle imprese” (cfr. Cass. ord. n. 16067 del 18/06/2018), la Corte di
Cassazione richiede comunque che il giudice di merito proceda allo specifico accertamento dell'avvenuta approvazione dei bilanci medesimi.
In ogni caso, anche a voler superare le considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che i bilanci prodotti in questa sede siano inattendibili.
Ed infatti, nei libri giornali prodotti a corredo dei bilanci de quibus non risulta riportato neppure uno dei crediti erariali di cui alle cartelle notificate alla società, quali si desumono dal certificato dell'Agenzia delle Entrate acquisito nella fase istruttoria tesa all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
pagina 9 di 10 Le considerazioni che precedono impongono l'integrale rigetto del reclamo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, nonché distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Stante la soccombenza integrale della reclamante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n. 21 del 6-25/3/2025 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al rimborso in favore dei reclamati costitutiti delle spese di lite, liquidate per ciascuno nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi quanto alla reclamata in favore dell'avv. Frappini che ha reso la dichiarazione di rito;
Pt_2
dichiara parte reclamante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/7/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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