Decreto cautelare 18 marzo 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7944 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07944/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03266/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pafundi e Sergio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Potenza, via E. Ciccotti, 36/C;
contro
ME Pa, il Ministero della Giustizia e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione
- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, Area assistenti (Codice 02), pubblicata in data 28.01.2026, nella parte in cui non inserisce la ricorrente tra i vincitori del concorso in virtù del diritto alla riserva di cui alla L. 68/1999 e, in ogni caso, nella parte in cui omette di attribuire alla ricorrente il titolo di riserva (indicato con la lettera "R");
- del provvedimento implicito di rigetto formatosi sull'istanza di rettifica in autotutela, inviata dalla ricorrente a mezzo PEC in data 11.11.2025, con cui si chiedeva la correzione del mero errore materiale occorso nella compilazione della domanda di partecipazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per la condanna
- dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimità degli atti impugnati, anche per perdita di chance .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ME Pa, del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. VA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso in epigrafe indicato lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva rappresentato dal proprio stato di invalidità civile nella misura del 75%;
- in particolare, pur avendo dichiarato nella domanda di partecipazione di non essere in possesso di titoli di riserva, in data 11 novembre 2025 (dopo l’espletamento della prova scritta), ha inviato una comunicazione all’Amministrazione chiedendo di integrare la propria domanda di partecipazione con l’indicazione del titolo su menzionato;
- con quattro motivi di ricorso, ha quindi dedotto la violazione della l. n. 68/1999 (da interpretare, in senso sostanziale, quale normativa che richiederebbe la sola verifica del possesso del requisito a prescindere da rigidi formalismi), dei principi generali posti a tutela delle persone con disabilità previsti dalla l. n. 18/2009 e dal d.l. n. 76/2013 ed, infine, dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare il titolo di riserva, anche previo ricorso all’istituto del c.d. soccorso istruttorio;
- le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, concludendo per il rigetto del ricorso;
- con decreto presidenziale n. 1686/2026 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. in quanto la ricorrente “ nella domanda di partecipazione ha flaggato “no” accanto a “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici”, in tal modo espressamente dichiarando di non chiedere tale riserva ed assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato ”;
- all’udienza in camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale è infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento;
Ritenuto nel merito che il ricorso è infondato;
Considerato che la ricorrente, lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva;
Ritenuto pertanto che nel caso in esame devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium , corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis , l. n. 241/90;
Ritenuto altresì che l’Amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, dovendosi piuttosto applicare, nella fattispecie, quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, per cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il menzionato principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori nella compilazione della domanda, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum (Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334);
Ritenuto pertanto che il ricorso va respinto, stante l’infondatezza delle censure proposte;
Ritenuto infine che le spese della lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Valerio Bello, Primo Referendario
VA RO, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| VA RO | RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.