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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9000/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA nella causa vertente
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Circoscrizione consolare l'AJA, città OOTMARSUM OV, indirizzo VAN GHERNAERSTRAAT 16, cap 7631 JT, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Massimo Giuliano (c.f. ), presso il C.F._2
cui studio in Catania, Via Pietro Mascagni n. 62, è elettivamente domiciliato;
attore opponente
E
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in , Via Duca del Mare n. CP_1
57, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Carmelo Assennato (c.f.
, presso il cui studio in Catania, Via Napoli n. 116, è C.F._3
elettivamente domiciliata;
convenuta opposta
pagina 1 di 10 , (c.f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 curatore pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.
Alessandro Girbino (c.f. presso il cui studio in Catania, Via C.F._4
Asilo Sant'Agata n. 19, è elettivamente domiciliato;
convenuto opposto
, (c.f. nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._5
, (c.f. ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._6
25.3.1966 convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : “Ritenere e dichiarare la illegittimità, l'infondatezza, Parte_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità e/o in ogni caso l'invalidità dell'azione esecutiva incoata in danno del sig. innanzi al Tribunale Civile di Catania Parte_1
Sezioni Esecuzioni Immobiliari al n. RGE 962/2013;
- Ritenere e dichiarare la nullità, la improcedibilità della procedura esecutiva, per la evidente illegittimità della notifica dell'atto di pignoramento da parte del creditore procedente, adottando le relative statuizioni in merito;
- Ritenere e dichiarare che i creditori non hanno diritto di aggredire e sottoporre a vendita immobiliare i beni di proprietà del sig. Parte_1
dichiarando nullo e/o inesistente il relativo pignoramento così come tutti gli atti prodromici e conseguenti;
- Ritenere e dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva, o in subordine, la nullità e/o inesistenza del pignoramento e dei prodromici e successivi atti esecutivi compiuti dai creditori. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
pagina 2 di 10 Per “chiede il rigetto delle Controparte_1
avverse domande ad opponendum perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto come in diritto e del tutto carenti di prove opponibili all'esecutante.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.”
Per il : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dal per carenza di interesse;
in ogni caso, rigettare la domanda Pt_1
proposta ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29.7.2023, Pt_1
ha riassunto nel merito le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
[...]
Cont spiegate in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 962/2013 Rg. lamentando l'illegittimità della procedura per essere stato l'atto di pignoramento, e tutti gli altri atti esecutivi, notificati presso un indirizzo in cui lo stesso non risiedeva più; segnatamente, il aveva proposto una prima opposizione in data Pt_1
21.12.2022 e una successiva in data 10.1.2023.
In considerazione del susseguirsi delle opposizioni proposte da Pt_1
, sino al presente giudizio di merito, anche al fine di meglio comprendere la
[...]
presente vicenda processuale, è necessario ripercorrere brevemente i fatti.
La ha avviato la procedura Parte_2
esecutiva immobiliare n. 962/2013 r.g.es. in virtù del decreto ingiuntivo n.
135/2012 emesso dal Giudice di Pace di Giarre.
Effettuato l'avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c., hanno spiegato intervento , e il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
.
[...]
In data 9.1.2017 , quale debitore esecutato, ha depositato Parte_1
“opposizione avverso atto di pignoramento” deducendo di avere “casualmente saputo” dell'esistenza della procedura esecutiva in suo danno, non avendo pagina 3 di 10 ricevuto alcuna notifica relativa al pignoramento ( risultata effettuata a mezzo posta, mediante invio di copia conforme all'originale in piego raccomandato, spedito in data 27.6.2013, con avviso lasciato in data 02 luglio 2013, presso la residenza in Olanda, in via Parkstraat, civico n. 12, del Comune di Dinkelland,
7631 bj- Overijsell); ha precisato invero di risiedere in Olanda, in van
Ghernaerstraat 16 – 7631 JT Ootmarsum, e di aver lasciato la sua precedente residenza- sempre in Olanda- il 16.4.2013. Ha chiesto, pertanto, sospendersi l'esecuzione immobiliare.
Con ordinanza del 18.4.2018 il G.E. ha rilevato la tardività dell' opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non avendo l'opponente provato – com'era suo onere - l'epoca in cui sarebbe venuto a conoscenza di fatto dell'atto, al fine di consentire la verifica della tempestività o meno dell'opposizione medesima.
Ha ritenuto la notifica del pignoramento correttamente eseguita presso l'indirizzo indicato dallo stesso opponente e riportato presso il registro dell'AIRE e che l'atto, per come attestato, non fosse stato da questi ritirato: più in dettaglio in altro contenzioso (giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Catania- Sezione specializzata in materia di imprese), intercorso tra e il Parte_1 CP_2
lo stesso aveva indicato nella memoria di costituzione, datata
[...] Pt_1
8.7.2013, di essere residente proprio in Olanda, in via Parkstraat, civico n. 12, del
Comune di Dinkelland, 7631 bj- Overijsell;
tale indirizzo risultava, altresì, dal certificato di residenza AIRE, rilasciato dal Comune di Gravina di Catania, in data
28.2.2017.
L'istanza di sospensione è stata, pertanto, rigettata.
Successivamente, e precisamente in data 21.12.2022, ha Parte_1 riproposto l'“opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi” ribadendo l'eccezione di irregolarità delle notifiche del pignoramento e degli atti esecutivi, posto che, come da certificato di residenza AIRE rilasciato il 15.12.2022, l'opponente avrebbe risieduto nei Paesi Bassi, Circoscrizione consolare l'AJA, città OOTMARSUM OV, indirizzo VAN GHERNAERSTRAAT 16, cap 7631 JT, a far data dal 16.1.2013.
pagina 4 di 10 Di contro, il titolo esecutivo e il pignoramento erano stati notificati presso il vecchio indirizzo ovvero in Olanda, nella via Parkstraat, civico 12 del Comune di
Dinkelland, 7631 bj – Overijssel, nel luglio 2013, allorquando, secondo le deduzioni difensive dell'opponente, il on vi risiedeva più. Pt_1
Ha eccepito, altresì, la violazione dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. ritenendo che gli immobili staggiti fossero stati messi in vendita ad un prezzo pari al 30% del valore determinato dal CTU con la perizia di stima, sicché tenuto conto della sproporzione tra prezzo e stima e dell'impossibilità di un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie, la procedura avrebbe dovuto essere dichiarata estinta.
Il G.E. con decreto del 22.12.2022, ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, oltre che l'infondatezza della stessa in quanto il rimedio oppositivo costituiva riproposizione dell'opposizione già spiegata in data
9.1.2017, rigettata con ordinanza del 18.4.2018, ha dato atto del giudicato cautelare e rigettato la richiesta di sospensione dell'espropriazione immobiliare inaudita altera parte; ha inoltre fissato per la trattazione in contraddittorio dell'opposizione l'udienza del 3.5.2023 ex art. 127-ter c.p.c. oltre che il termine perentorio per la notifica dell'opposizione e del decreto alle controparti entro il
23.1.2023.
Avverso tale provvedimento, in data 10.1.2023, ha proposto Parte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo che l'opposizione fosse stata proposta su “un nuovo elemento probatorio che non era disponibile alla data della precedente opposizione”, ovvero il certificato AIRE rilasciato in data
15.12.2022 da cui sarebbe risultata l'effettiva residenza del a far data dal Pt_1
16.1.2013, diversa rispetto a quella del luogo in cui le notifiche del pignoramento e dei successivi atti sarebbero state eseguite, ovvero nel vecchio indirizzo, in via
Parkstraat, civico 12 del Comune di Dinkelland, 7631 bj – Overijssel.
Il G.E. con ordinanza del 13.1.2023 ha rigettato l'istanza di sospensione evidenziando la palese inammissibilità dell'opposizione perché avente ad oggetto un atto non opponibile e non reclamabile, ossia il decreto del 22.12.2022 che, rigettando l'istanza di sospensione inaudita altera parte, fissava l'udienza di pagina 5 di 10 comparizione delle parti al 3.5.2023 e il termine perentorio per la notifica anche di tale opposizione alle controparti entro il 12.2.2023.
All'udienza del 3.5.2023 il G.E. ha rilevato che non risultava l'avvenuta notifica dei due ricorsi in opposizione agli atti esecutivi e dei pedissequi decreti di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti entro il termine perentorio per legge, dallo stesso assegnato con decreti del 22.12.2022 e del 13.01.2023, rispettivamente entro il 23.1.2023 ed entro il 12.2.2023, di tal ché ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle istanze di sospensione, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel presente giudizio si sono costituiti la Controparte_1
e il , concludendo, entrambi, per
[...] Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione, ritenuta tardiva, infondata e, comunque, basata su questioni coperte dal giudicato cautelare.
Successivamente alla precisazione delle conclusioni e al deposito di comparse conclusionali e repliche, all'udienza del 7.2.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Controparte_3 [...]
che, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. CP_4
Per il resto, ritiene questo Decidente di doversi pronunciare in rito per improcedibilità dell'opposizione proposta da , tenendo conto dei Parte_1
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (condivisa da questo ufficio) sulla c.d. struttura bifasica delle opposizioni endo-esecutive.
Va, infatti, premesso che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione
è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista per la tutela non solo degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare pagina 6 di 10 svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (sul punto
Cass. n. 25170/2018). In ragione di ciò, la sentenza eventualmente resa nel merito risulterebbe nulla.
Ciò premesso, l'omessa notificazione del ricorso cautelare in opposizione esecutivo e del decreto di fissazione udienza nel termine perentorio stabilito dal
G.E. impedisce la regolare costituzione del contraddittorio e vale quale omissione della fase sommaria, con conseguente improponibilità della domanda di merito e improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
La Suprema Corte (Cass. n. 11291/2020) ha affermato il principio, ad oggi maggiormente condiviso, in base al quale in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé
l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché, ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini.
Venendo al caso di specie, l'opponente avrebbe dovuto notificare i ricorsi in opposizione- precisamente quello depositato il 21.12.2022 e il successivo depositato il 10.1.2023, e il pedissequo decreto di fissazione udienza entro i termini perentori assegnati dal G.E., rispettivamente con ordinanza del 22.12.2022
e con ordinanza del 13.1.2023.
L'opponente non solo non è comparso all'udienza del 3.5.2023 (non risultano, infatti, depositate le note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.), ma non ha fornito né la prova di una regolare notifica, né tanto meno giustificazione alcuna in ordine all'inosservanza dei termini perentori assegnatigli.
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. in questa sede riassunta da Parte_1
va, pertanto, dichiarata inammissibile.
pagina 7 di 10 Ad ogni buon conto, nel presente giudizio di merito l'opponente ha riproposto soltanto il motivo inerente alla irregolarità della notifica dell'atto pignoramento, che sarebbe stata effettuata presso la sua “vecchia” residenza.
L'opposizione è, comunque, ulteriormente inammissibile per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, sulla questione è sceso il giudicato cautelare, trattandosi di opposizione già proposta il 9.1.2017, rigettata dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 18.4.2018, che ha ritenuto la notifica del pignoramento eseguita correttamente presso la residenza del destinatario.
Nonostante fosse stato assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non ha inteso coltivarlo, né ha proposto reclamo avverso Parte_1
tale provvedimento di diniego della chiesta sospensiva.
Ne viene che è sceso il giudicato cautelare sicché l'opposizione basata sui medesimi motivi non può essere reiterata, dovendosi dichiarare inammissibile.
In secondo luogo, l'opposizione sarebbe tardiva poiché trattandosi di opposizione formale successiva ex art. 617 c.p.c., l'illegittimità dedotta avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme stabilite dallo stesso art. 617 c.p.c. e, dunque, entro il termine perentorio di venti giorni dal loro compimento o dalla loro conoscenza.
L'inosservanza di tale termine, dal punto di vista processuale, implica l'inammissibilità del rimedio azionato, la quale può essere dichiarata dal giudice anche ex officio, in ogni stato e grado del giudizio.
ha depositato la prima opposizione in data 9.1.2017 e, Parte_1
dunque, diversi anni dopo dalla notifica del pignoramento che sarebbe stata effettuata nel luglio 2013.
Orbene, è pacifico, per giurisprudenza consolidata, che il termine decorre dalla conoscenza legale o anche di fatto dell'atto che si assume illegittimo, ma grava sull'opponente fornire la prova di detta conoscenza;
onere che nel caso di specie non risulta affatto soddisfatto.
Va all'uopo ricordato il principio di diritto ripetutamente enunciato dalla
Suprema Corte secondo cui “in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
pagina 8 di 10 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cassazione civile sez. III, 19/07/2024, n.19932).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui al 3 comma dell'art. 96 c.p.c., così come introdotto dalla legge di riforma del 2009, la quale, avendo carattere sanzionatorio, può essere pronunziata a prescindere da una specifica istanza della parte totalmente vittoriosa e in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo, sulla sola scorta della temerarietà della lite, sub specie di inescusabile negligenza oggettiva.
Difatti, la palese infondatezza della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto l'opposizione nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto.
La Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass.
n. 18057/2016).
Va all'uopo rilevata la condotta processuale dell'opponente, che oltre ad aver proposto una opposizione manifestamente inammissibile e infondata, l'ha reiterata sia in sede cautelare, sia innanzi ad altri giudici della cognizione, oltre che in Cassazione ( per come è emerso dalla produzione documentale versata in atti dai convenuti opposti, la questione inerente alla presunta irregolarità della notifica effettuata in Olanda, nella via Parkstraat, civico 12 del Comune di Dinkelland,
pagina 9 di 10 7631 bj – Overijssel è stata oggetto anche del giudizio svoltosi innanzi alla Corte
d'Appello di Catania, proposto dallo stesso avverso la sentenza n. Parte_1
2792/2016 emessa dal Tribunale di Catania, sez. specializzate per le Imprese incoato dal Fallimento che ha rigettato il gravame con sentenza n. CP_2
2844/2019. Avverso tale provvedimento di seconde cure, ha Parte_1
proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, che, con ordinanza n.
10189/2024, ha, anch'essa, ritenuto che la notifica fosse stata correttamente eseguita. Per come dallo stesso opponente dichiarato -il quale non ha inteso arrestarsi continuando a proporre azioni giudiziarie- avverso l'ordinanza resa dalla
Suprema Corte è stato proposto ricorso per revocazione).
Conseguentemente, appare adeguata la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, pari ad € 2.000,00 per ciascuna delle parti costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
-condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle due Parte_1 parti costituite e del Controparte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.634,00 Controparte_2 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché al pagamento della somma di € 2.000,00
a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma, c.p.c.;
-nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Catania, 29.5.2025
Il Giudice dott.ssa Cristiana Delfa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA nella causa vertente
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Circoscrizione consolare l'AJA, città OOTMARSUM OV, indirizzo VAN GHERNAERSTRAAT 16, cap 7631 JT, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Massimo Giuliano (c.f. ), presso il C.F._2
cui studio in Catania, Via Pietro Mascagni n. 62, è elettivamente domiciliato;
attore opponente
E
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in , Via Duca del Mare n. CP_1
57, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Carmelo Assennato (c.f.
, presso il cui studio in Catania, Via Napoli n. 116, è C.F._3
elettivamente domiciliata;
convenuta opposta
pagina 1 di 10 , (c.f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 curatore pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.
Alessandro Girbino (c.f. presso il cui studio in Catania, Via C.F._4
Asilo Sant'Agata n. 19, è elettivamente domiciliato;
convenuto opposto
, (c.f. nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._5
, (c.f. ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._6
25.3.1966 convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : “Ritenere e dichiarare la illegittimità, l'infondatezza, Parte_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità e/o in ogni caso l'invalidità dell'azione esecutiva incoata in danno del sig. innanzi al Tribunale Civile di Catania Parte_1
Sezioni Esecuzioni Immobiliari al n. RGE 962/2013;
- Ritenere e dichiarare la nullità, la improcedibilità della procedura esecutiva, per la evidente illegittimità della notifica dell'atto di pignoramento da parte del creditore procedente, adottando le relative statuizioni in merito;
- Ritenere e dichiarare che i creditori non hanno diritto di aggredire e sottoporre a vendita immobiliare i beni di proprietà del sig. Parte_1
dichiarando nullo e/o inesistente il relativo pignoramento così come tutti gli atti prodromici e conseguenti;
- Ritenere e dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva, o in subordine, la nullità e/o inesistenza del pignoramento e dei prodromici e successivi atti esecutivi compiuti dai creditori. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
pagina 2 di 10 Per “chiede il rigetto delle Controparte_1
avverse domande ad opponendum perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto come in diritto e del tutto carenti di prove opponibili all'esecutante.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.”
Per il : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dal per carenza di interesse;
in ogni caso, rigettare la domanda Pt_1
proposta ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29.7.2023, Pt_1
ha riassunto nel merito le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
[...]
Cont spiegate in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 962/2013 Rg. lamentando l'illegittimità della procedura per essere stato l'atto di pignoramento, e tutti gli altri atti esecutivi, notificati presso un indirizzo in cui lo stesso non risiedeva più; segnatamente, il aveva proposto una prima opposizione in data Pt_1
21.12.2022 e una successiva in data 10.1.2023.
In considerazione del susseguirsi delle opposizioni proposte da Pt_1
, sino al presente giudizio di merito, anche al fine di meglio comprendere la
[...]
presente vicenda processuale, è necessario ripercorrere brevemente i fatti.
La ha avviato la procedura Parte_2
esecutiva immobiliare n. 962/2013 r.g.es. in virtù del decreto ingiuntivo n.
135/2012 emesso dal Giudice di Pace di Giarre.
Effettuato l'avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c., hanno spiegato intervento , e il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
.
[...]
In data 9.1.2017 , quale debitore esecutato, ha depositato Parte_1
“opposizione avverso atto di pignoramento” deducendo di avere “casualmente saputo” dell'esistenza della procedura esecutiva in suo danno, non avendo pagina 3 di 10 ricevuto alcuna notifica relativa al pignoramento ( risultata effettuata a mezzo posta, mediante invio di copia conforme all'originale in piego raccomandato, spedito in data 27.6.2013, con avviso lasciato in data 02 luglio 2013, presso la residenza in Olanda, in via Parkstraat, civico n. 12, del Comune di Dinkelland,
7631 bj- Overijsell); ha precisato invero di risiedere in Olanda, in van
Ghernaerstraat 16 – 7631 JT Ootmarsum, e di aver lasciato la sua precedente residenza- sempre in Olanda- il 16.4.2013. Ha chiesto, pertanto, sospendersi l'esecuzione immobiliare.
Con ordinanza del 18.4.2018 il G.E. ha rilevato la tardività dell' opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non avendo l'opponente provato – com'era suo onere - l'epoca in cui sarebbe venuto a conoscenza di fatto dell'atto, al fine di consentire la verifica della tempestività o meno dell'opposizione medesima.
Ha ritenuto la notifica del pignoramento correttamente eseguita presso l'indirizzo indicato dallo stesso opponente e riportato presso il registro dell'AIRE e che l'atto, per come attestato, non fosse stato da questi ritirato: più in dettaglio in altro contenzioso (giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Catania- Sezione specializzata in materia di imprese), intercorso tra e il Parte_1 CP_2
lo stesso aveva indicato nella memoria di costituzione, datata
[...] Pt_1
8.7.2013, di essere residente proprio in Olanda, in via Parkstraat, civico n. 12, del
Comune di Dinkelland, 7631 bj- Overijsell;
tale indirizzo risultava, altresì, dal certificato di residenza AIRE, rilasciato dal Comune di Gravina di Catania, in data
28.2.2017.
L'istanza di sospensione è stata, pertanto, rigettata.
Successivamente, e precisamente in data 21.12.2022, ha Parte_1 riproposto l'“opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi” ribadendo l'eccezione di irregolarità delle notifiche del pignoramento e degli atti esecutivi, posto che, come da certificato di residenza AIRE rilasciato il 15.12.2022, l'opponente avrebbe risieduto nei Paesi Bassi, Circoscrizione consolare l'AJA, città OOTMARSUM OV, indirizzo VAN GHERNAERSTRAAT 16, cap 7631 JT, a far data dal 16.1.2013.
pagina 4 di 10 Di contro, il titolo esecutivo e il pignoramento erano stati notificati presso il vecchio indirizzo ovvero in Olanda, nella via Parkstraat, civico 12 del Comune di
Dinkelland, 7631 bj – Overijssel, nel luglio 2013, allorquando, secondo le deduzioni difensive dell'opponente, il on vi risiedeva più. Pt_1
Ha eccepito, altresì, la violazione dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. ritenendo che gli immobili staggiti fossero stati messi in vendita ad un prezzo pari al 30% del valore determinato dal CTU con la perizia di stima, sicché tenuto conto della sproporzione tra prezzo e stima e dell'impossibilità di un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie, la procedura avrebbe dovuto essere dichiarata estinta.
Il G.E. con decreto del 22.12.2022, ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, oltre che l'infondatezza della stessa in quanto il rimedio oppositivo costituiva riproposizione dell'opposizione già spiegata in data
9.1.2017, rigettata con ordinanza del 18.4.2018, ha dato atto del giudicato cautelare e rigettato la richiesta di sospensione dell'espropriazione immobiliare inaudita altera parte; ha inoltre fissato per la trattazione in contraddittorio dell'opposizione l'udienza del 3.5.2023 ex art. 127-ter c.p.c. oltre che il termine perentorio per la notifica dell'opposizione e del decreto alle controparti entro il
23.1.2023.
Avverso tale provvedimento, in data 10.1.2023, ha proposto Parte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo che l'opposizione fosse stata proposta su “un nuovo elemento probatorio che non era disponibile alla data della precedente opposizione”, ovvero il certificato AIRE rilasciato in data
15.12.2022 da cui sarebbe risultata l'effettiva residenza del a far data dal Pt_1
16.1.2013, diversa rispetto a quella del luogo in cui le notifiche del pignoramento e dei successivi atti sarebbero state eseguite, ovvero nel vecchio indirizzo, in via
Parkstraat, civico 12 del Comune di Dinkelland, 7631 bj – Overijssel.
Il G.E. con ordinanza del 13.1.2023 ha rigettato l'istanza di sospensione evidenziando la palese inammissibilità dell'opposizione perché avente ad oggetto un atto non opponibile e non reclamabile, ossia il decreto del 22.12.2022 che, rigettando l'istanza di sospensione inaudita altera parte, fissava l'udienza di pagina 5 di 10 comparizione delle parti al 3.5.2023 e il termine perentorio per la notifica anche di tale opposizione alle controparti entro il 12.2.2023.
All'udienza del 3.5.2023 il G.E. ha rilevato che non risultava l'avvenuta notifica dei due ricorsi in opposizione agli atti esecutivi e dei pedissequi decreti di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti entro il termine perentorio per legge, dallo stesso assegnato con decreti del 22.12.2022 e del 13.01.2023, rispettivamente entro il 23.1.2023 ed entro il 12.2.2023, di tal ché ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle istanze di sospensione, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel presente giudizio si sono costituiti la Controparte_1
e il , concludendo, entrambi, per
[...] Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione, ritenuta tardiva, infondata e, comunque, basata su questioni coperte dal giudicato cautelare.
Successivamente alla precisazione delle conclusioni e al deposito di comparse conclusionali e repliche, all'udienza del 7.2.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Controparte_3 [...]
che, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. CP_4
Per il resto, ritiene questo Decidente di doversi pronunciare in rito per improcedibilità dell'opposizione proposta da , tenendo conto dei Parte_1
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (condivisa da questo ufficio) sulla c.d. struttura bifasica delle opposizioni endo-esecutive.
Va, infatti, premesso che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione
è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista per la tutela non solo degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare pagina 6 di 10 svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (sul punto
Cass. n. 25170/2018). In ragione di ciò, la sentenza eventualmente resa nel merito risulterebbe nulla.
Ciò premesso, l'omessa notificazione del ricorso cautelare in opposizione esecutivo e del decreto di fissazione udienza nel termine perentorio stabilito dal
G.E. impedisce la regolare costituzione del contraddittorio e vale quale omissione della fase sommaria, con conseguente improponibilità della domanda di merito e improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
La Suprema Corte (Cass. n. 11291/2020) ha affermato il principio, ad oggi maggiormente condiviso, in base al quale in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé
l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché, ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini.
Venendo al caso di specie, l'opponente avrebbe dovuto notificare i ricorsi in opposizione- precisamente quello depositato il 21.12.2022 e il successivo depositato il 10.1.2023, e il pedissequo decreto di fissazione udienza entro i termini perentori assegnati dal G.E., rispettivamente con ordinanza del 22.12.2022
e con ordinanza del 13.1.2023.
L'opponente non solo non è comparso all'udienza del 3.5.2023 (non risultano, infatti, depositate le note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.), ma non ha fornito né la prova di una regolare notifica, né tanto meno giustificazione alcuna in ordine all'inosservanza dei termini perentori assegnatigli.
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. in questa sede riassunta da Parte_1
va, pertanto, dichiarata inammissibile.
pagina 7 di 10 Ad ogni buon conto, nel presente giudizio di merito l'opponente ha riproposto soltanto il motivo inerente alla irregolarità della notifica dell'atto pignoramento, che sarebbe stata effettuata presso la sua “vecchia” residenza.
L'opposizione è, comunque, ulteriormente inammissibile per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, sulla questione è sceso il giudicato cautelare, trattandosi di opposizione già proposta il 9.1.2017, rigettata dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 18.4.2018, che ha ritenuto la notifica del pignoramento eseguita correttamente presso la residenza del destinatario.
Nonostante fosse stato assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non ha inteso coltivarlo, né ha proposto reclamo avverso Parte_1
tale provvedimento di diniego della chiesta sospensiva.
Ne viene che è sceso il giudicato cautelare sicché l'opposizione basata sui medesimi motivi non può essere reiterata, dovendosi dichiarare inammissibile.
In secondo luogo, l'opposizione sarebbe tardiva poiché trattandosi di opposizione formale successiva ex art. 617 c.p.c., l'illegittimità dedotta avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme stabilite dallo stesso art. 617 c.p.c. e, dunque, entro il termine perentorio di venti giorni dal loro compimento o dalla loro conoscenza.
L'inosservanza di tale termine, dal punto di vista processuale, implica l'inammissibilità del rimedio azionato, la quale può essere dichiarata dal giudice anche ex officio, in ogni stato e grado del giudizio.
ha depositato la prima opposizione in data 9.1.2017 e, Parte_1
dunque, diversi anni dopo dalla notifica del pignoramento che sarebbe stata effettuata nel luglio 2013.
Orbene, è pacifico, per giurisprudenza consolidata, che il termine decorre dalla conoscenza legale o anche di fatto dell'atto che si assume illegittimo, ma grava sull'opponente fornire la prova di detta conoscenza;
onere che nel caso di specie non risulta affatto soddisfatto.
Va all'uopo ricordato il principio di diritto ripetutamente enunciato dalla
Suprema Corte secondo cui “in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
pagina 8 di 10 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cassazione civile sez. III, 19/07/2024, n.19932).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui al 3 comma dell'art. 96 c.p.c., così come introdotto dalla legge di riforma del 2009, la quale, avendo carattere sanzionatorio, può essere pronunziata a prescindere da una specifica istanza della parte totalmente vittoriosa e in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo, sulla sola scorta della temerarietà della lite, sub specie di inescusabile negligenza oggettiva.
Difatti, la palese infondatezza della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto l'opposizione nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto.
La Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass.
n. 18057/2016).
Va all'uopo rilevata la condotta processuale dell'opponente, che oltre ad aver proposto una opposizione manifestamente inammissibile e infondata, l'ha reiterata sia in sede cautelare, sia innanzi ad altri giudici della cognizione, oltre che in Cassazione ( per come è emerso dalla produzione documentale versata in atti dai convenuti opposti, la questione inerente alla presunta irregolarità della notifica effettuata in Olanda, nella via Parkstraat, civico 12 del Comune di Dinkelland,
pagina 9 di 10 7631 bj – Overijssel è stata oggetto anche del giudizio svoltosi innanzi alla Corte
d'Appello di Catania, proposto dallo stesso avverso la sentenza n. Parte_1
2792/2016 emessa dal Tribunale di Catania, sez. specializzate per le Imprese incoato dal Fallimento che ha rigettato il gravame con sentenza n. CP_2
2844/2019. Avverso tale provvedimento di seconde cure, ha Parte_1
proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, che, con ordinanza n.
10189/2024, ha, anch'essa, ritenuto che la notifica fosse stata correttamente eseguita. Per come dallo stesso opponente dichiarato -il quale non ha inteso arrestarsi continuando a proporre azioni giudiziarie- avverso l'ordinanza resa dalla
Suprema Corte è stato proposto ricorso per revocazione).
Conseguentemente, appare adeguata la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, pari ad € 2.000,00 per ciascuna delle parti costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
-condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle due Parte_1 parti costituite e del Controparte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.634,00 Controparte_2 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché al pagamento della somma di € 2.000,00
a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma, c.p.c.;
-nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Catania, 29.5.2025
Il Giudice dott.ssa Cristiana Delfa
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