CA
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1324 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 23.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), vertente
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Andrea Fioretti (c.f.:
), domiciliatario in Roma, al Lungotevere Arnaldo de Brescia n. 9; C.F._1 appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., CP_1 Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola de Marco (c.f.: ), C.F._2 domiciliatario in Napoli, alla via del Rione Sirignano n. 5;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1376/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11.2.2021, nel proc. di primo grado n.10580/2016 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la (per Parte_3 brevità convenne in giudizio la Espose parte attrice CP_1 Parte_1 che, in data 30.1.2007 (valuta 5.2.2007) e in data 30.1.2009 (valuta 11.2.2009), la le Pt_1 aveva addebitato sul conto Addebiti per operazioni su prodotti derivati per il complessivo importo di € 125.418, 56 e che tali operazioni erano avvenute in difetto di un contratto redatto in forma scritta, in violazione dell'art. 23 d. lgs. n. 58/1988 e dell'art. 26 reg. Consob n.
11522/1998; chiese, dunque, la declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma e la restituzione degli indicati addebiti. In subordine, previo accertamento della violazione da parte della banca degli artt. 21, 26, 27, 28, 29 del Reg. n. 11522/1998, invocò la CP_2 responsabilità contrattuale o anche precontrattuale della banca e ne chiese la condanna al risarcimento del danno parametrato agli illegittimi addebiti indicati, per non aver fornito adeguate informazioni sull'operazione, per aver agito in conflitto di interessi, per non essersi astenuta dal porre in essere operazioni inadeguate per una società operante nel settore alberghiero e non adusa alla negoziazione finanziaria.
Espose poi l'attrice di aver stipulato un contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati solo in data successiva (18.2.2008, contratto quadro all. n. 6 alla citazione), seguìto da una conferma, in pari data, avente ad oggetto un cd. swap (sia pur formalmente denominato Collar) ovverosia uno strumento finanziario derivato, disciplinato dagli artt. 1 e 3 del d. lgs. n. 51/1998, con efficacia dal 30.6.2008 al 31.12.2019, alle condizioni meglio descritte nell'atto introduttivo;
illustrò il collegamento di tale secondo contratto quadro con un finanziamento in precedenza ottenuto dall'istituto di credito convenuto (atto per notar Per_1 del 4.12.2007), alle condizioni analiticamente indicate in citazione, e con l'atto denominato
Atto integrativo e di quietanza di finanziamento che regolava le relative rate di rimborso del
18.12.2007. Chiese l'attore di dichiarare nullo anche tale secondo contratto swap per difetto di causa in astratto (mancanza di alea contrattuale) sia ai sensi dell'art. 1418 c.c. sia per violazione dell'art. 8 del contratto quadro e dell'art. 23 co. 5 del d. lgs. cit.; chiese la condanna della convenuta a restituire € 409.901,97, stornando la somma di € 92.522,70 “pari agli addebiti in attesa di pagamento”; in subordine, chiese la declaratoria di nullità del contratto per difetto di causa in concreto, essendo stato il contratto strutturato solo con l'apparente funzione di copertura delle esposizioni debitorie;
in via di ulteriore subordine, anche per lo swap dedusse la violazione degli obblighi informativi, il difetto di adeguatezza
(per quanto già rilevato per i primi addebiti) e chiese i danni conseguenti. In estremo subordine, l'attore prospettò la violazione della normativa antiusura, in relazione all'extra- tasso applicato e, in caso di superamento delle soglie, chiese la restituzione dei tassi in
2 eccedenza versati;
chiese, infine, il risarcimento dei danni patiti a causa della illegittima segnalazione alla centrale rischi.
Si costituì tempestivamente la banca convenuta deducendo che entrambi i contratti derivati, dei quali illustrò il funzionamento, erano stati stipulati per iscritto: il primo in data
26.1.2006, con finalità di copertura del rischio derivante in via generale dalle esposizioni debitorie del cliente (esposto per tre milioni di euro al momento della stipula); il secondo (cd. contratto di copertura) il 12.2.2008, con finalità di copertura del rischio riferibile alle variazioni del tasso di interesse derivante da uno specifico finanziamento ottenuto in data
4.12.2007; dedusse di aver osservato gli obblighi informativi e che l'eccezione di applicazione di interessi usurari era indimostrata;
chiese il rigetto di ogni domanda.
Alla prima udienza di trattazione l'attore estese l'eccezione di difetto di causa anche al primo contratto e disconobbe le sottoscrizioni apposte ai documenti prodotti ed affoliati dalla
Banca ai nn. 2, 4 e 8 della produzione;
quest'ultima ne chiese la verificazione.
Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attore, previa reiterazione anche dell'actio nullitatis al primo contratto, ne domandò la nullità per difetto di causa, come già richiesto nel corso della prima udienza.
Disposta c.t.u. grafologica (che accertò l'autenticità delle firme disconosciute) e c.t.u. contabile, rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata decisa con sentenza n. 1376 del
2021 depositata l'11.2.2021, con la quale il tribunale di Napoli: - ha dichiarato la nullità del primo contratto del 26 gennaio 2006 per mancanza di causa ed ha condannato la banca a restituire l'importo di € 125.418,56, oltre interessi come da dispositivo;
- ha accolto la domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi, in riferimento al secondo contratto del 12.2.2008, ed ha condannato la banca a versare € 479.273, 93; - ha condannato la banca al pagamento delle spese legali liquidate in € 21.000,00 oltre € 518,00 per spese;
- ha posto le spese della consulenza grafologica a carico dell'attrice quelle della consulenza contabile a carico della convenuta.
Avverso questa sentenza ha proposto appello la affidato a n. 6 motivi che avanti Pt_1 si illustreranno ed ha resistito la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 23.4.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20).
2.Con il primo motivo, riferibile alla sorte del primo contratto, la appellante Pt_1 censura la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) in riferimento alle modifiche alla domanda formulate dall'attore nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
3 Espone l'appellante che l'attore in citazione non aveva domandato la nullità anche del primo contratto per difetto di causa in astratto o in concreto;
solo nella prima memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. l'attore aveva modificato in tal senso la domanda originaria di nullità per difetto di forma, ma era da dichiararsi inammissibile la descritta mutatio libelli, avvenuta anche con l'introduzione della questione nuova del difetto di meritevolezza dell'operazione negoziale.
2.1-Il tribunale, in riferimento al primo contratto stipulato il 26.1.2006, rigettata la domanda di nullità per difetto di forma (essendo stato depositato dalla il contratto Pt_1 concluso rispettando la necessaria forma scritta), lo ha dichiarato nullo per difetto di causa senza affrontare la questione della ritualità o meno della proposizione di tale domanda da parte dell'attore.
Premesso che già nel corso della prima udienza di trattazione l'attore, in conseguenza delle difese del convenuto, ha prospettato il difetto di meritevolezza del contratto, va evidenziato che nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., applicabile ratione temporis,
l'attore ha domandato la nullità del contratto per mancanza di causa, integrando tale evenienza mutatio consentita alla luce dei principi dettati in materia dalla Corte di Cassazione nella sentenza resa a sezioni unite del 2015 n. 12310 (La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali).
In ogni caso, assorbe ogni questione l'evenienza che il difetto di causa integra una nullità rilevabile d'ufficio che, nella specie, si fonda su fatti finanche tempestivamente allegati nei termini deputati alla precisazione e modifica della domanda e sui quali la controparte ha ampiamente contro dedotto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità del contratto per difetto di causa (o per causa illecita) può essere rilevata d'ufficio dal giudice ex art. 1421 cod. civ.; a tal fine non è necessaria la richiesta di parte, purché gli elementi di fatto che giustificano la nullità siano già acquisiti agli atti del giudizio ed emergano dai documenti ritualmente prodotti, anche a prescindere dalla specifica allegazione (Cass. SS.UU., 2013, n. 10531; Cass.
2024, n. 4867). Peraltro, come esposto, nel caso di specie sono state rispettate le generali barriere preclusive, sia quanto alle prove che quanto alle allegazioni (Cass. 2025, n. 22102).
2. Il secondo ed il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente perché connessi.
4 Con il secondo motivo, l'appellante, sempre in riferimento al primo contratto, censura la sentenza deducendo la violazione dell'art. 1372 c.c. e dell'art. 23 t.u.f. Si duole l'appellante della mancanza di un accertamento effettivo sulla idoneità del contratto ad assolvere lo scopo di copertura delle esposizioni debitorie del cliente, per cui era stato stipulato, reiterando le difese della comparsa di costituzione;
insiste l'appellante sul rilievo che l'indagine del tribunale doveva focalizzarsi sulla funzione del contratto con valutazione ex ante, laddove la sentenza aveva aderito sul punto alla conclusioni del c.t.u., fondate su una inammissibile valutazione ex post della funzione contrattuale.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione delle regole di distribuzione dell'onere probatorio. Assume la banca appellante che, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, non era suo onere dimostrare l'esposizione debitoria del cliente (che era presupposto della prova positiva della giustificazione causale del contratto) ma del cliente;
aggiunge che l'esistenza della debitoria, oltre a non essere mai stata contestata, era in atti documentata.
2.1-I motivi sono infondati.
Il Tribunale, premesso che dalle clausole negoziali emergeva che il derivato in esame perseguiva la finalità di copertura del rischio non di un singolo finanziamento, ma di una posizione debitoria complessiva del cliente indicata in tre milioni di euro, ha esposto che Per conferire una valida giustificazione causale alla sottoscrizione del contratto, la BNL avrebbe, quindi, dovuto in primo luogo dimostrare l'effettiva esistenza della situazione debitoria complessiva a copertura della quale aveva concluso il contratto, trattandosi di circostanze espressamente contestate dall'attrice; tuttavia, prosegue il tribunale, in atti non erano presenti bilanci, estratti conto o altra documentazione contabile idonea a comprovare la presenza del suddetto indebitamento;
ulteriormente aggiungendo: Questa circostanza sarebbe da sola sufficiente a far dichiarare la nullità del contratto per assenza di causa.
Con ulteriore argomento, il tribunale così motiva: Per mero scrupolo va comunque evidenziato che, anche quand'anche la convenuta avesse dimostrato l'esistenza del debito a garanzia del quale era stato concluso il derivato, il contratto non si esimerebbe dal medesimo profilo di nullità. Ed infatti, dopo aver analizzato le caratteristiche del derivato, il CTU ha accertato che la suddetta funzione di copertura finanziaria non poteva essere assolta dal derivato in oggetto perché esso in realtà garantiva alla solo una leggerissima CP_1 riduzione dei tassi… viceversa, in presenza di variazioni al rialzo significative dei tassi…. aumentava il costo dell'indebitamento in misura significativa… o addirittura annullava
5 completamente gli effetti positivi della riduzione dei tassi in presenza di variazioni significative al ribasso.
2.2-Come è evidente, il Tribunale ha fondato la decisione sulla mancanza di causa del contratto su due distinte rationes decidendi: difetto di prova della esposizione debitoria presupposta;
difetto di meritevolezza della operazione finanziaria.
Ebbene, pur volendo ritenere pacificamente esistente la debitoria presupposta di tre milioni di euro (così elidendo la prima motivazione a sostegno del difetto di causa), la ulteriore motivazione del tribunale sulla meritevolezza resiste a censura.
Invero, non è fondata la doglianza sull'avvenuta indagine ex post della meritevolezza della causa.
Il Tribunale, come esposto, ha ritenuto che la causa contrattuale non fosse meritevole di tutela, aderendo alle conclusioni del c.t.u. sul punto il quale, come desumibile dalla lettura della consulenza, ha esaminato la operatività delle pattuizioni ex ante ed in concreto fornendo finanche esempi di calcolo e di operatività in base agli accordi.
Il c.t.u., previa descrizione analitica del contratto e delle pattuite clausole (contratto denominato IRS double float up & down N. 152989 5, stipulato in data 26.1.2006) ha esposto che le parti avevano pattuito un prodotto complesso costituito dalla combinazione di un IRS e di un'opzione di tipo Barrier;
che si trattava di un contratto che rientrava nella categoria swap
IRS in cui le parti concordavano di scambiare flussi di pagamento a date future che dipendevano dall'andamento di uno o più tassi di interesse;
che nella specie il derivato aveva una durata di tre anni (fino al 30 gennaio 2009), un capitale di riferimento di tre milioni di euro e le parti si erano accordate per scambiare i flussi di pagamenti a date future in funzione dell'andamento del tasso Euribor a tre mesi.
Ha evidenziato il c.t.u. che, nello specifico, il derivato aveva finalità di copertura del rischio non di un singolo finanziamento ma di una posizione debitoria complessiva dell'azienda/cliente; ha illustrato analiticamente il piano di ammortamento;
ha formulato di seguito degli esempi di funzionamento/operatività delle previsioni contrattuali con illustrazione delle ipotesi in cui la avrebbe potuto veder aggravate le sue posizioni CP_1 debitorie da quelle in cui avrebbe potuto trarre beneficio dalla riduzione dei tassi;
ha concluso, quindi, nel senso che la funzione di copertura finanziaria non poteva essere assolta dal derivato scelto perché era finalizzato a garantire solo una leggerissima riduzione dei tassi, mentre il costo dell'indebitamento aumentava notevolmente in presenza di significative variazioni al rialzo dei tassi, fino ad annullare completamente i benefici derivanti dalla loro riduzione.
6 In definitiva, il c.t.u., con metodologia di verifica ex ante, desumibile dagli accertamenti svolti e sopra descritti, ha concluso, con argomenti condivisibili e chiarissimi, nel senso che, esaminando la struttura del contratto, emergeva che il patto era stato strutturato dalla banca più per conseguire un'ottimizzazione dei tassi con riduzione del costo che un'effettiva funzione di copertura finanziaria per il cliente;
il che altro non significa che tale contratto, apparentemente caratterizzato da una finalità di copertura della variazione dei tassi di interesse sull'esposizione debitoria del cliente, di fatto assolveva ad una funzione di tipo speculativo (in tal senso vedi anche Cass. 2021, n. 33595).
Ne consegue che il richiamo del tribunale a tali logiche e condivisibili conclusioni del c.t.u. resiste al motivo di appello.
3.Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per motivazione apparente in conseguenza del recepimento “acritico” delle conclusioni del c.t.u.
Il motivo è infondato.
Secondo concorde giurisprudenza di legittimità, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Il giudice non è, quindi, chiamato a motivare sul contenuto della relazione peritale se non per quanto necessario a delineare il percorso logico-giuridico da lui seguito (Cass. 2018, n. 21504; 2019, n. 4352).
Va anche considerato che le osservazioni formulate da parte appellante in primo grado alle conclusioni del c.t.u. hanno riguardato esclusivamente il secondo contratto, non il primo;
in ogni caso, pur volendo ritenere ammissibili rilievi successivi alle conclusioni del consulente, in assenza di previsione di perentorietà dei termini per sollevare critiche ai contenuti di merito dell'elaborato peritale, preme evidenziare che il motivo di appello non contiene l'indicazione di elementi di tale peso e concretezza da portare ad un ribaltamento delle riportate conclusioni o ad una soluzione alternativa della vicenda.
4.Con il quinto motivo, riferibile alla sorte del secondo contratto quadro, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ritiene assolti gli obblighi informativi;
assume di contro la banca appellante che il cliente aveva sottoscritto il questionario di profilatura ed aveva anche sottoscritto espressa dichiarazione di operatore qualificato, nella quale aveva dato atto di avere già in passato posto in essere simili operazioni su strumenti finanziari;
evenienze che la esoneravano da ulteriori verifiche ai sensi dell'art. 31 del Reg. n. CP_2
11522 del 1998.
7 Con ulteriore censura, la si duole della sentenza nella parte in cui argomenta che Pt_1 la mancanza di indicazione del MtM (mark to market: indice che consente di determinare il valore teorico di un contratto, di prevedere i costi e di calcolare profitti e perdite) aveva impedito alla di valutare preventivamente il costo del derivato e l'equilibrio dei flussi CP_1 ipotetici, omissione che incideva sulla osservanza degli obblighi informativi in violazione dell'art. 21 t.u.f.; assume di contro l'appellante che tale indice non aveva alcun valore prognostico sull'andamento del contratto. Conclude l'appellante nel senso che il cliente, oltre ad aver sottoscritto la specifica dichiarazione di cui sopra, aveva ricevuto tutte le necessarie informazioni sull'operatività del contratto e sulle possibili perdite, di talché esso intermediario non aveva violato alcun obbligo informativo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
4.1-Il motivo è infondato.
L'art 31, co.1 reg. Consob n. 11522/1998 dispone che tra intermediari autorizzati ed operatori qualificati non trovano applicazione alcune disposizioni del regolamento: per quanto rileva nel caso di specie, le norme che impongono precise regole di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento.
Il comma 2 individua come operatore qualificato «ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante».
Da tale qualifica, come accennato, discende l'inapplicabilità di numerose prescrizioni, come dispone l'art. 31, comma 1, del citato regolamento, vale a dire la previsione della forma scritta ex art. 23 d. lgs. n. 58/1998, la disciplina del conflitto di interessi (art. 27 reg. , CP_2 gli obblighi di informazione attiva e passiva (art. 28 reg. , le previsioni in tema di CP_2 operazioni inadeguate (art. 29 reg. . CP_2
La ratio dell'esonero sta nel rilievo che la legge prevede forme di tutela differenziata, da graduare il base alla tipologia di clientela, soprattutto nei casi in cui il cliente sia considerato in grado di riconoscere e valutare le caratteristiche di rischio dell'operazione finanziaria proposta dall'intermediario.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all'art. 31, comma 2, invocata dall'appellante, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari
8 emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse (Cass. civ., sez. I, 4 aprile
2018, n. 8343).
Posto che l'espressa dichiarazione prestata dal cliente, idonea a qualificarlo cliente come professionale, comporta la sostanziale rinuncia ad una serie di diritti che all'investitore sono riconosciuti in tema di servizi finanziari, la giurisprudenza ne ha sottolineato l'estrema rilevanza e la necessità di valutarla, anche nei contenuti, con estrema attenzione, in quanto il cit. art. 31 esige una dichiarazione espressa su competenze specifiche, che non può ricavarsi da indicazioni poco dettagliate (arg. Cass. 2024, n. 7412).
Il Tribunale non ha preso una specifica posizione sul valore di tale dichiarazione, argomentando che la non fosse comunque esentata dagli obblighi informativi in Pt_1 ragione della complessità e rischiosità del prodotto.
4.2-Nel caso in esame vi sono plurimi elementi che non consentono di attribuire alla dichiarazione del 26.1.2006 il valore di esonero che la gli attribuisce, quanto Pt_1 all'osservanza dei necessari obblighi informativi.
Va evidenziato che la dichiarazione di “operatore qualificato” invocata dalla Pt_1 risulta sottoscritta il 26.1.2006; invece, il questionario specifico di profilatura del cliente è stato sottoscritto in data 5.12.2007 e, nella parte in cui deve essere classificato il cliente in base al Mifid, si legge: CLIENTE AL , non operatore qualificato. Per_2
Inoltre, il contratto in contestazione è del 12.2.2008 e, nella parte finale, segnala la necessitò di contenere LE PERDITE EFFETTIVE E POTENZIALI nella soglia del 10%,
Da tali evenienze emerge, in primo luogo, che la dichiarazione di operatore qualificato invocata a sostegno dell'esonero degli obblighi di protezione di cui si è detto, non è stata resa al momento – e con specifico riguardo – al contratto in esame.
In secondo luogo, la generica dichiarazione resa dal legale rappresentante della società
(ha effettuato ed effettua in maniera ricorrente operazioni di investimento in strumenti finanziari ed ha pertanto una specifica competenza ed esperienza) non implica affatto che questa fosse un operatore esperto nello specifico settore dei contratti derivati.
Infine, il questionario collegato alla operazione in contestazione non profila la CP_1 come operatore qualificato ma come cliente “al dettaglio”.
9 Per tutto quanto esposto, la dichiarazione in esame, sia sotto il profilo temporale sia contenutistico, non soddisfa i requisiti richiesti: è generica sulla specifica conoscenza in ordine alla operatività degli strumenti derivati, per loro natura ad altissimo rischio;
non è temporalmente collegata allo specifico contratto contestato;
è contraddetta dalla qualifica della nel questionario come cliente al dettaglio. CP_1
4.4-Così integrata la motivazione censurata, è evidente il deficit informativo sul prodotto, di fatto ammesso dalla che invoca l'esonero di cui si discute, senza fornire Pt_1 prova ulteriore di adeguata informazione;
anzi, la indicazione della soglia massima delle perdite (10%) contrasta con le risultanze dell'elaborato peritale sul grave pregiudizio economico patito dal cliente;
così come la profilatura risulta del tutto generica.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità In tema d'intermediazione finanziaria,
l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni CP_2 caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass. 2020, n. 18153; vedi anche Cass. 2022, n. 35789).
Le specifiche caratteristiche dello strumento finanziario e la sua intrinseca rischiosità sono notizie indispensabili per consentire che la scelta d'investimento sia consapevole. La mancata informazione su tali aspetti costituisce sempre un inadempimento non colmato dall'eventuale valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario sull'investimento mobiliare richiestogli dal cliente o dalla generica presenza della profilatura. Obbligo informativo dal quale l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso a operazioni finanziarie a rischio elevato che pur risultino dalla sua condotta pregressa (Cass.
2024 n. 8458).
5.Con il sesto motivo la sentenza è censurata nella parte in cui i danni sono stati liquidati nell'importo pari ai differenziali negativi, così equiparando la domanda di danno a quella della “gravità” risolutoria;
ha poi contestato i calcoli del c.t.u. sul punto.
5.1-Le censure non sono fondate.
La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. 2022, n. 7288); precisando che In materia di contratti di
10 intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui
è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati (Cass. 2023, n. 12990).
5.2-Il Tribunale ha ritenuto di liquidare il danno nella misura corrispondente ai maggiori addebiti calcolati da c.t.u. (flussi differenziali a debito versati); si tratta di liquidazione parametrica di un danno in diretta derivazione causale dallo strumento finanziario in esame, determinata in osservanza dei principi di diritto sulla causalità e prova del danno che regolano la materia.
I calcoli del c.t.u. sul punto, oltre ad essere stati compiutamene illustrati nella prima consulenza depositata ed in quella integrativa, non sono stati adeguatamente contestati dall'appellante ed integrano un parametro di liquidazione del danno logico e coerente.
Il tribunale ha poi aggiunto all'importo differenziale calcolato dal c.t.u., gli ulteriori
“addebiti differenziali negativi….riconosciuti espressamente dalla convenuta nella comparsa di costituzione (cfr. schema a pag. 12 della comparsa)….”.
La difesa della Banca in base alla quale non può attribuirsi valore di ammissione a tale schema riepilogativo degli interessi versati non coglie nel segno, trattandosi di valori e di calcoli indicati e, dunque, ammessi dallo stesso intermediario nelle proprie difese.
6.Con il settimo motivo, l'appellante si duole del capo riferibile alle spese di lite, non condividendo la presupposta soccombenza.
Il motivo è inammissibile per mancanza assoluta di specificità della censura, in presenza di evidente soccombenza in primo grado della banca.
L'appello va, dunque, rigettato
7. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 520.000,01- 1.000,000,00), nell'importo di € 5.706,00 per la fase di studio, di € 3.318.00 per la fase introduttiva, di €
3.822,00 per la trattazione (per la fase della trattazione e istruttoria, importo medio abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 9.487,00 per la fase decisoria.
11 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 22.333,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
12