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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dr. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5490/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Aiello, come da procura in atti
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. IO Maiorino, come Controparte_1 da procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Parte_4
Rusticale, come da procura in atti
, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_5
Giusto, come da procura in atti
CONVENUTI
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in intestazione, in proprio e quali eredi della madre defunta nata a [...] il Persona_1
10.08.1957, convenivano in giudizio gli intestati convenuti, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al sinistro occorso in data 31.08.2011 in Scafati (SA) ove la compianta perse la vita. Gli attori esponevano che il tragico evento avvenne in Persona_1 data 31.08.2011, alle ore 13.35 circa in Scafati (SA), all'incrocio VI RD – VI
1
S. IO BA – VI AD. Nell'occasione, la IG.ra nel Persona_1 mentre percorreva VI Sant'IO BA in direzione Scafati (SA), quindi da sud a nord, in sella al proprio ciclomotore tipo “Garelli” di proprietà della stessa, una volta giunta all'incrocio ivi posto con via Guglielmo RD ed essersi assicurata che l'incrocio non fosse già impegnato da altri veicoli, si immetteva sulla predetta intersezione al fine di proseguire la sua direzione di marcia verso via P. AD.
Dopo essersi immessa su via G. RD giunta al centro dell'incrocio, nonostante avesse tentato una manovra di emergenza, non riuscì ad evitare la violenta collisione con la “Opel Corsa C” di colore grigio tg.CG531JG, di proprietà del IG. CP_1
che, si trovava alla guida proveniente da sx, il quale percorreva VI RD
[...]
a velocità sostenuta in direzione Angri (SA). A seguito ed in conseguenza del violento urto, la IG.ra , dapprima venne disarcionata dal ciclomotore Persona_1 del quale era alla guida e, successivamente, dopo essere stata catapultata sulla corsia opposta, cadde rovinosamente al suolo e finì per essere investita da un autocarro
“Fiat 190”, tg. BH211CM di proprietà del IG. condotto Controparte_2 nell'occorso dal IG. che, percorreva anch'esso a velocità sostenuta Parte_6
VI G. RD in direzione Pompei (NA). Entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, si fermarono per prestare i primi soccorsi, tuttavia la IG.ra , Persona_1 nel fortissimo impatto, subì un arresto cardio-circolatorio secondario, per effetto di un gravissimo politrauma da schiacciamento, la cui entità, le cagionò irrimediabilmente la morte sul colpo. In loco, intervenne anche la Polizia Municipale di Scafati (SA) che provvide alla redazione di apposito verbale, contenente rilievi fotografici e planimetrici del luogo teatro del sinistro.
Costituitisi in giudizio, le due compagnie assicurative dei veicoli antagonisti coinvolti, nonchè il IG. , chiedevano il rigetto della domanda, atteso Controparte_1 che la non si era fermata allo Stop, impegnando l'incrocio senza Persona_1 rallentare e causando per sua esclusiva responsabilità il sinistro stradale, in cui ebbe a perdere la vita.
Non si costituiva in giudizio proprietario dell'autocarro Fiat Controparte_2
190 tg. BH211CM, di cui veniva dichiarata la contumacia.
Assunta la prova testimoniale, espletata ctu tesa all'accertamento della dinamica del sinistro, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è solo in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Sotto il profilo processuale, va osservato che la domanda è perfettamente procedibile, validamente proposta oltre che pienamente ammissibile dal momento che gli attori hanno adempiuto a tutte le formalità previste dagli artt. 145, 148, 283
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e 287 del D. lgs. 209/05. Ed invero, l'azione risarcitoria è stata proposta solo dopo il decorso dei novanta giorni dall'invio della prima richiesta di risarcimento dei danni con lettere racc. a/r, ricevute dalle convenute compagnie
[...]
e quali compagnie Parte_4 Parte_5 assicurative per la r.c.a. di entrambi i veicoli coinvolti nel tragico evento, in data 20-
22.09.2011; successivamente integrate con racc. ar. del 26.10.2011 e 09.11.2011 ove fu inviata la documentazione reddituale (ultima busta paga e ultima dichiarazione dei redditi della vittima ); ancora con racc. ar. del 26-27.04.2012; con Persona_1 racc. ar. del 19.07.2013 e 18.09.2013 ed infine con racc. ar. del 18.02.2015 di invito a negoziazione assistita.
Sempre in via preliminare, va osservato che gli attori hanno dato piena e rigorosa prova della legittimazione attiva e passiva, documentalmente provata con la produzione dei certificati anagrafici di stato di famiglia della vittima Persona_1 rilasciati dal Comune di Scafati in data 05.10.2011 e in data 17.10.2011; e dalla produzione dei certificati cronologici estratti dal Pubblico Registro Automobilistico
(PRA) - Ufficio Provinciale di Salerno, in data 14.01.2015.
La legittimazione processuale delle due compagnie assicurative
[...]
e quali compagnie Parte_4 Parte_5 assicurative per la r.c.a. dei due veicoli (Opel Corsa e Fiat 190 F38 83HP) coinvolti nel tragico evento, risulta assolutamente pacifica e non contestata.
Sempre preliminarmente giova rilevare l'autonomia del giudizio civile da quello penale, per cui correttamente il precedente giudice istruttore non ha sospeso il presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale instaurato a carico dei conducenti dei due autoveicoli coinvolti nel sinistro, conclusosi in primo grado con sentenza penale di assoluzione ex art. 530 c.p.p. (sent. penale Trib. Nocera
Inferiore – Dott. Franco Russo Guarro n. 1536/2021 del 5.10.21 dep. 8.10.21).
Invero il giudizio civile risponde a regole diverse dal giudizio penale, sia riguardo all'onere della prova (art. 2697 c.c.) che alla presunzione di pari colpa salvo prova contraria ovvero alla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 c.c.), da parte dei proprietari (ed eventualmente dei conducenti) dei condecenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale.
I convenuti, all'esito di tale sentenza, hanno insistito nell'evidenziare che il giudice penale ha statuito che il conducente dell'autocarro, e lo , Pt_6 CP_1 conducente dell'autovettura, si ritrovarono il ciclomotore della vittima di colpo davanti senza possibilità di evitare l'investimento. Nelle richiamate consulenze tecniche, citate dal giudice penale, si ipotizza una velocità dell'autocarro pari a 29
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km/h proprio in base all'analisi del cronotachigrafo, in virtù della decurtazione di 6 km/h (regolamento CEE n. 3821/1985), di fatto pienamente aderenti a quanto osservato al ctu in sede civile da parte dal consulente , Prof. anche Pt_5 Per_2
e segnatamente per quanto attiene al tempo psico tecnico di reazione. La prova testimoniale assunta nel penale, secondo i convenuti, avrebbe confermato la velocità
a “passo d'uomo” dei veicoli condotti dai presunti responsabili ed il giudice ha ritenuto la condotta della vittima totalmente assorbente in punto di colpa: omessa precedenza ad alta velocità che vede la il ciclomotore condotto dalla de cuius terminare contro il veicolo Opel, che a sua volta lo sospinge contro autocarro.
Secondo il giudice penale, il conducente di quest'ultimo, di certo non avrebbe potuto mettere in atto alcuna manovra efficace, a fronte di un corpo che venne proiettato contro esso autocarro. Condotta, quella del conducente dell'autocarro, che viene giudicata priva di qualsivoglia addebito di colpa, finanche residuale, anche per la moderata e prudente velocità con la quale impegnò l'incrocio tra strade.
Orbene, in sede civile, possono essere fatte autonome valutazioni alla luce delle testimonianze e della ctu acquisite in giudizio.
Invero i testi di parte attrice, IG.ri e , e quello di Testimone_1 Testimone_2 parte convenuta , i quali videro personalmente il sinistro da Controparte_3 vicino, hanno pienamente confermato e precisato la dinamica dell'evento, come narrato in citazione dagli attori. Il teste IG. , assolutamente Testimone_1 indifferente alla causa, ha dichiarato: “Ricordo che nel 31.08.2011 all'incrocio in Scafati tra quattro strade posto alla fine della villa comunale con la strada che và dalla Piazza di Scafati e va verso S.IO BA, io ero a piedi con mia figlia ero alla via AD e ho visto che c'era una IGnora con un motorino datato nel tempo, procedeva molto piano, e mentre era in mezzo all'incrocio arrivò una macchina opel corsa grigia che la colpì alla parte posteriore, la IG.ra aveva ormai passato l'incrocio, facendola sobbalzare sulla corsia da dove proveniva un camion che quindi la travolse, fu frazione di secondi. Pochi secondi sono passati da quando la IG.ra cadde in corsia occupata dal camion fino al momento dell'impatto; la IG.ra quando si rese conto della macchina che sopraggiungeva cercò di sterzare con una manovra di emergenza ma la macchina le fu subito addosso;
L'Opel corsa andò diritto, non vidi alcuna sua manovra per sterzare;
Il camion procedeva in direzione opposta a quella della macchina;
Non ricordo se la strada da cui procedeva la IGnora fosse gravata da segnale di stop;
La IG.ra per effetto dell'urto perse la vita;
Venne una autoambulanza e i vigili urbani, io dopo poco essendo in compagnia di mia figlia mi allontanai;
Quando mi sono avvicinato sul luogo del sinistro la
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macchina era spostata più in là rispetto al luogo dell'impatto; La IG.ra per effetto dell'urto con l'auto ebbe a finire sulla sede stradale dove procedeva il camion;
Tra il camion e il luogo dove cadde la IG.ra vi erano un paio di metri”. Le audizioni dei testi e hanno sostanzialmente Testimone_2 Controparte_3 confermato tale dinamica. Spetta poi al giudice valutare le attribuzioni di responsabilità.
In tale compito questo giudicante si avvale di ogni prova documentale e dichiarativa acquisita al giudizio, tra cui il rapporto di intervento redatto dalla Polizia
Municipale intervenuta nell'immediatezza del sinistro, nonché del mezzo di valutazione delle prove costituito dalla ctu dell'ing. . Persona_3
Orbene, quest'ultimo, con relazione di consulenza che questo giudice ritiene approfondita e bene e logicamente motivata, anche in risposta ai rilievi e alle osservazioni di parte, ha così ricostruito il sinistro: “Il 31 Agosto dell'anno 2011 alle ore 13.25 circa si verificava un incidente stradale con esito mortale in Scafati (Sa) nell'incrocio di VI Guglielmo RD – VI S. IO BA – VI Pietro AD. Nell'incidente venivano coinvolti tre veicoli: un'autovettura, un autocarro e un ciclomotore. L'autovettura tipo Opel Corsa-C DD11, targata CG531JG, era condotta dal proprietario IG. . L'autocarro tipo Fiat Controparte_1
190 F38 83HP, targato BH211CM, era condotto dal IG. e di Parte_6 proprietà del IG. Il ciclomotore tipo Garelli Vip degli anni '80, Controparte_2 con minitarga 5VBHG intestata ad , era condotto dalla Controparte_4 IG.ra che perdeva la vita nel sinistro stradale. Come si evince dal Persona_1 rilievo redatto dalla P. G. il sinistro avveniva su un incrocio a quattro bracci formato da VI G. RD (doppio senso di circolazione) VI S. IO BA
(doppio senso di circolazione) VI P. AD (senso unico di circolazione) (cfr.
Allegato 3 – Misurazioni effettuate dalla P. G. Prot. N. 180 del 31.08.2011 - scala
1:150 -). Al momento dell'incidente il luogo del sinistro presentava una buona visuale, manto di asfalto stradale asciutto e in buono stato. Inoltre le condizioni di luce e del traffico erano normali e quelle meteo serene. In corrispondenza dell'incrocio VI G. RD presentava una carreggiata larga circa 6,50 metri mentre VI S. IO BA circa 7,00 metri. Riguardo la segnaletica stradale su
VI G. RD in ambedue le direzioni di marcia era presente il segnale di
“Intersezione con diritto di precedenza” (fig. II.43/a art. 112 del Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada), per chi proviene da VI S. IO BA era presente segnale di “STOP” ovvero “Fermarsi e dare precedenza” (fig. II.37 art.
107 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada). Infine VI P. AD
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era percorribile a senso unico di circolazione ovvero con segnale di “Senso unico parallelo” (fig. II.348 art. 135 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) per chi vi si immette dall'incrocio. Inoltre su VI G. RD e su VI S. IO BA era presente segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale in prossimità ed in corrispondenza dell'intersezione. Secondo quanto riportato nel
“Verbale di accertamenti urgenti sui luoghi” redatto dagli agenti del Settore di
Polizia Locale del si apprende: “Dalla prima analisi dei rilievi Controparte_5 compiuti, dall'esame dei danni riportati dai veicoli coinvolti, dalla posizione statica finale assunta dai veicoli e dalla persona deceduta dopo l'urto, si può presumere che l'incidente stradale in questione possa essersi verificato come segue: Il ciclomotore targato 5VBHG condotto da procedeva su VI S. IO Persona_1
BA (gravato dal segnale STOP), con direzione di marcia da Sud a Nord, nella fase di attraversamento dell'incrocio con VI RD, intenzionata probabilmente a proseguire diritto verso VI P. AD, veniva a collisione con la Opel Corsa targata CG531JG condotta da che gli proveniva da sinistra, e cioè Controparte_1 procedeva su VI RD con direzione di marcia da Ovest a Est diretta verso
Angri; in conseguenza all'urto avvenuto tra il lato anteriore della e il CP_6 laterale sinistro del ciclomotore, quest'ultimo veniva sbalzato sotto l'autocarro targato BH211CM condotto da , che procedeva su VI RD con Parte_6 direzione di marcia da Est a Ovest diretto verso S. Maria La Carità”. “Tanto premesso, si può affermare che la IG.ra , che giungeva alla guida del Persona_1 ciclomotore da VI S. IO BA e forse intenzionata a proseguire in VI P.
AD, nel mentre attraversava l'incrocio veniva investita dall'autovettura condotta dal IG. che sopraggiungeva da VI G. RD in Controparte_1 direzione Angri. L'autovettura impattava la vittima sul lato sinistro del corpo. Segno del contatto era la ferita riscontrata alla regione malleolare interna del piede sinistro, rimasto verosimilmente schiacciato tra il paraurti anteriore dell'auto e le strutture metalliche del ciclomotore. Il corpo della veniva così caricato Per_1 prima sul cofano anteriore dell'auto poi sul piantone anteriore sinistro del tetto per sbalzare sulla corsia opposta di VI G. RD dove sopraggiungeva l'autocarro
Fiat 190 condotto dal IG. che proseguiva in direzione di VI S. Maria Parte_6
La Carità. Nel secondo impatto il corpo urtava presumibilmente contro il gruppo ottico destro dell'autocarro per poi essere travolto dalla sua ruota anteriore destra mentre il ciclomotore finiva sotto il lato sinistro del veicolo che incastrandosi lo trascinava in avanti per diversi metri. Si è accertato che l'urto tra l'auto e la vittima non determinò lesioni mortali ed il decesso è da ascriversi all'investimento, ossia
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ad un sormontamento parziale del corpo della da parte dell'autocarro, che Per_1 procedeva ad una velocità di 38 km/h, così come assodato dal disco cronotachigrafo. La posizione finale della vittima e del ciclomotore fa presumere al momento dell'impatto con l'autovettura un moto IGnificativo del ciclomotore in direzione trasversale a quello dell'automobile. Tale impatto presumibilmente avveniva nei pressi del margine est dell'intersezione dove il sostenuto moto trasversale del ciclomotore e quello longitudinale dell'autovettura faceva si che ciclomotore e conduttrice finissero nella corsia opposta a quella dell'autovettura per poi essere sormontati dall'autocarro. Si è inoltre accertato che l'autovettura nella parte anteriore riportava danni poco rilevanti. Nell'urto col ciclomotore si generava una reazione con componente poco IGnificativa lungo la direzione longitudinale dell'autovettura stessa sia per l'eIGua massa del ciclomotore e suo conducente che per la contenuta velocità dell'autovettura al momento dell'impatto.
Oltre a ciò è da evidenziare che presumibilmente il moto trasversale del ciclomotore non poteva essere stato frutto di una forte accelerazione viste le scarse doti del mezzo. Ciò porta ad assumere che il ciclomotore non abbia rispettato lo STOP presente alla fine di VI S. IO BA e impegnato l'incrocio con velocità sostenuta. Infine è importante evidenziare che VI G. RD costeggia il corso
d'acqua Rio Sguazzatorio che si immette nel fiume Sarno e che il tratto finale di VI S. IO BA termina con un ponte sullo stesso. Il margine sud della carreggiata di VI G. RD e quelli del tratto finale di VI S. IO BA erano e sono delimitati da un parapetto metallico posto su un cordolo in muratura con altezza complessiva pari a 1,30 metri (parapetto metallico di 1,00 metro su cordolo di 30 centimetri) che ostruiscono parzialmente il triangolo di visibilità e non hanno consentito al ciclomotore e all'autovettura di vedersi reciprocamente. Tale circostanza fa presumere che il conducente dell'autovettura abbia avvistato il ciclomotore con ritardo. Allo stato, non è stato possibile accertare la verosimile velocità alla quale viaggiava l'autovettura guidata da e quella del Controparte_1 ciclomotore condotto da e quindi la verosimile cinematica del sinistro Persona_1 stradale per le seguenti principali motivazioni: - Non è stato possibile visionare i veicoli coinvolti nel sinistro stradale (analizzare i danni riportati, l'entità delle deformazioni delle carrozzerie e in generale delle parti metalliche, lo stato di usura dei pneumatici, tipologia di impianto frenante e sua efficienza, eccetera), - Assenza di segni (come tracce di frenata lasciate da pneumatici) necessari per individuare il punto d'impatto tra autovettura e ciclomotore e tra autocarro e conducente del ciclomotore, - L'autovettura non è stata rinvenuta dalla P. G. nella sua posizione
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statica dopo l'impatto col ciclomotore ma ritrovata collocata in avanti a diversi metri dal luogo del sinistro, - La posizione statica assunta dal corpo della e Per_1 dal ciclomotore dopo il primo impatto è stata mutata dall'impatto successivo con l'autocarro, - Le dichiarazioni rese dai testi in udienza non sono del tutto congruenti tra loro. Pertanto, sulla scorta di quanto detto in precedenza e secondo una regola di buon senso si ritiene attribuire le percentuali di responsabilità di colpa nel modo che segue: - 70% alla vittima che ometteva di fermarsi al segnale di Persona_1
“STOP” ovvero “Fermarsi e dare precedenza” (fig. II.37 art. 107 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) presente alla fine di VI S. IO BA prima di immettersi sull'intersezione in questione, - 15% al conducente dell'autovettura Opel Corsa IG. che pur in presenza di segnale di Controparte_1
“Intersezione con diritto di precedenza” (fig. II.43/a art. 112 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) e in presenza di una serie di “Attraversamenti pedonali” segnalati sul manto di asfalto stradale viaggiava ad una velocità tale da non consentirgli di evitare l'impatto col ciclomotore, - 15% al conducente dell'autocarro Fiat 190 IG. che pur in presenza di segnale di Parte_6
“Intersezione con diritto di precedenza” (fig. II.43/a art. 112 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) e in presenza di una serie di “Attraversamenti pedonali” segnalati sul manto di asfalto stradale viaggiava ad una velocità tale da non consentirgli di evitare l'impatto col ciclomotore e il corpo della IG. Per_1 che trovava la morte. Inoltre, la velocità accertata pari a 38 km/h, anche se
[...] inferiore al limite consentito, era inadeguata per l'elevata massa del mezzo peraltro carico. Concludendo, il sinistro verificatosi ha prodotto un esito mortale in primis per il mancato rispetto del segnale di STOP da parte della;
a ciò si aggiunge Per_1 anche l'imprudenza da parte del conducente dell'autovettura che ha omesso di regolare la propria velocità nell'approssimarsi all'incrocio segnalato nella sua direzione di marcia. Lo stesso vale anche per il conducente dell'autocarro, infatti dal cronotachigrafo in atti non sono visibili decrementi di velocità nell'atto di raggiungere l'intersezione. Pertanto l'esito del sinistro è stato determinato dalla concomitante inottemperanza al codice della strada da parte dei conducenti dei tre veicoli coinvolti”.
Tali conclusioni sono condivise in pieno da questo giudice, che, quale peritus peritorum, le valuta misurate, corrette ed equilibrate, ma soprattutto conformi alla dinamica del sinistro come accertata sia in sede penale, che civile. Avere il diritto di precedenza in un incrocio a visibilità limitata, in quanto sito in pieno centro abitato, nei pressi di esercizi pubblici, scuole e con passaggi pedonali ben visibili, imponeva
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ai due autoveicoli una velocità particolarmente moderata e comunque in rallentamento in prossimità dell'intersezione stradale, in modo tale da poter accorgersi in tempo di veicoli o pedoni sopravvenienti e poterli evitare con frenate ed altre manovre idonee al caso. Il fatto che l'autovettura Opel e l'autocarro non siano stati in grado di avvedersi del ciclomotore che sopravveniva senza fermarsi allo Stop e senza minimamente rallentare, IGnifica che essi non si comportarono in modo prudente, contribuendo con colpa alla verificazione del letale evento. La presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c. è così superata, con attribuzione del 70% della colpa alla e del 30% della residuale e concorrente colpa, nella Per_1 misura del 15% ciascuno, allo e al CP_1 Pt_6
Passando alla quantificazione dei danni patiti dagli attori, per ciò che riguarda il danno da perdita del rapporto parentale, esso va certamente liquidato agli attori, sulla scorta delle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, ritenute le più corrette (cfr. sent. n. 33005 del 10.11.2021 della Terza sezione civile del Supremo Collegio).
Orbene, considerato che la al momento della morte aveva 54 anni, per Per_1
, di 67 anni, coniuge e convivente della vittima, in un nucleo Parte_1 familiare in cui sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela: Valore del Punto Base € 9.806,70; Punti riconosciuti per il grado di parentela 18; Punti in base all'età della vittima 3; Punti in base all'età del figlio 4; Punti per la convivenza tra la vittima e la figlia 4; Punti totali riconosciuti
29 = importo totale risarcibile euro 284.394,30.
Per trattasi di congiunto di 40 anni, figlia e convivente della Parte_2 vittima: Valore del Punto Base € 9.806,70; Punti riconosciuti per il grado di parentela 18; Punti in base all'età della vittima 3; Punti in base all'età del figlio 4;
Punti per la convivenza tra la vittima e la figlia 4; Punti totali riconosciuti 29 =
Importo risarcibile totale € 284.394,30.
Per , trattasi di congiunto di 32 anni, figlio e convivente della Parte_3 vittima: Valore del Punto Base € 9.806,70; Punti riconosciuti per il grado di parentela 18; Punti in base all'età della vittima 3; Punti in base all'età del figlio 4;
Punti per la convivenza tra la vittima e il figlio 4; Punti totali riconosciuti 29 = importo totale risarcibile € 284.394,30.
Considerato il concorso di colpa al 70% della nella causazione del Per_1 sinistro, ad agni singolo attore spetta il 30% della somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, e quindi euro 85.318,29 ciascuno, di cui il 50% in solido a ciascun proprietario dei veicoli antagonisti coinvolti del sinistro e alle relative compagnie assicurative per la RCA.
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Considerata l'età degli attori e della stretta congiunta al momento del sinistro, alla luce della dichiarazione dei redditi del 2010), non si ritiene sussistente un danno da lucro cessante per ciascuno degli attori, attesa l'autonomia economica di ciascuno e della circostanza che il guadagno della serviva in toto per la propria Per_1 personale sussistenza. Va, peraltro, tenuto conto, come ammesso dagli attori, che l' ha già Controparte_7 provveduto a liquidare in favore degli attori, salvo il diritto di rivalsa, la somma di
€ 212.390,53 trattandosi di infortunio in itinere, somma che andrà quindi imputata per 1/3 a ciascuno degli attori, in totale soddisfazione del danno patrimoniale.
Atteso il parziale accoglimento delle domande attoree, sussistono giusti motivi per compensare per il 70% le spese di giudizio, ponendo il restante 30% a carico dei convenuti e precisamente nella misura del 15% per ciascun proprietario dei veicoli antagonisti coinvolti del sinistro e alle rispettive compagnie assicurative per la RCA.
Le spese vanno liquidate ad un valore della causa tra euro 260.001,00 ed euro
520.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, con aumento del 60% per il numero delle parti assistite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1)Accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara che il sinistro stradale per cui
è giudizio ebbe a verificarsi per concorso di colpa di per il 70%, di Persona_1
(conducente della Opel Corsa) per il 15% e di Controparte_1 Parte_6
(conducente dell'autocarro Fiat 190 di proprietà di per il 15%; Controparte_2
2) Condanna in solido e la al Controparte_1 Parte_4 pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 42.659,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31.08.2011 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
3) Condanna in solido e la al Controparte_2 Parte_5 pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 42.659,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31.08.2011 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
4) Rigetta ogni altra domanda
5) Compensa per il 70% le spese di giudizio tra attori e i convenuti
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6) Condanna in solido e la al Controparte_1 Parte_4 pagamento in favore degli attori del 15% delle spese di giudizio e cioè di euro
5.389,68 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, rimborso del 15% del contributo unificato e delle spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
6) Condanna in solido e la al Controparte_2 Parte_5 pagamento in favore degli attori del 15% delle spese di giudizio e cioè di euro
5.389,68 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, rimborso del 15% del contributo unificato e delle spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10.02.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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