Articolo 3 della Legge 4 novembre 1953, n. 855
Articolo 2
Versione
10 dicembre 1953
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 10 dicembre 1953