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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 280/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Aniello Capuano e Danilo Albano, ed elettivamente domiciliato in Siano, in vicolo Arno n.57, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , in persona del legale rapp.te p.t., (contumace) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente società a far data dal 10.01.2023, chiede di dichiarare, in via principale, la nullità del licenziamento orale asseritamente disposto nei suoi confronti in data 30.09.2024; in via subordinata, contesta la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultante dal modello Unilav con data 30.9.2024 , con conseguente condanna della resistente alla reintegra ed al pagamento di un'indennità risarcitoria. La resistente è rimasta contumace (notifica via Pec del 28.01.2025).
2) Il ricorrente afferma di essere stato licenziato oralmente con allontanamento dal luogo di lavoro, e di aver riscontrato che nel modello Unilav compariva licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sul punto, in materia di licenziamento orale, “il lavoratore ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile
1 alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa… tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui
"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (così Cass. 26407/2022; Cass Ordinanza n.1336/2024).
Ancora, Cass. 149/2021: “In punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la
"estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo…la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale”.
Nel caso di specie, il ricorrente, che deduce di essere stato licenziato verbalmente ed allontanato dal luogo di lavoro su indicazione del datore di lavoro, non allega e non chiede di provare che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, e comunque che la vicenda si è svolta nei termini fattuali rappresentati.
3) Nella comunicazione Unilav del 30.09.2024 si legge che l'odierno ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, incombe sul datore di lavoro l'onere di allegazione e di prova della sussistenza delle ragioni del giustificato motivo oggettivo, oltre che l'impossibilità del cd. repêchage (cfr. Cass., n. 34051 del 2022; Cass. 4946/2019).
La contumacia del resistente non permette l'acquisizione dei necessari elementi di fatto.
Per tali ragioni, in parziale accoglimento della domanda subordinata, il ricorso va accolto, e va accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto con effetto dal 30 settembre 2024.
4) La tutela è quella prevista dall' 3 comma 1 del D.lgs 23/2015, a mente del quale il Giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
2 condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. A seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale (sentenza n. 194 del 26.09.2018) che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, co. 1, del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 nella parte in cui determina tale indennità in un importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, “le mensilità”, cui fa ora riferimento l'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 23 del 2015 sono da intendersi relative all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, così come si evince dal D.lgs. n. 23 del 2015 nel suo complesso, con riguardo alla commisurazione dei risarcimenti.
Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il Giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del D.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti individuabili nel numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti (Corte Costituzionale
194/2018; Corte Cost. 183/2022).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che l'indennità possa essere quantificata in quella di due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino all'effettivo soddisfo.
5) va condannata altresì al pagamento delle spese di lite che, ai Controparte_1
sensi del D.M 147/2022, vanno liquidate €#2.938#(duemilanovecentotrentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.280/2025 proposto da nei confronti di ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
3 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da a CP_1 [...]
ed oggetto di causa;
Parte_1
2) Dichiara estinto il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
3) Condanna al pagamento a favore di di una Controparte_1 Parte_1
indennità pari a due mensilità non assoggettate a contribuzione previdenziale e con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 Parte_1
, spese che liquida in complessivi €#2.938#(duemilanovecentotrentotto),
[...]
oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Avellino, 10 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 280/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Aniello Capuano e Danilo Albano, ed elettivamente domiciliato in Siano, in vicolo Arno n.57, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , in persona del legale rapp.te p.t., (contumace) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente società a far data dal 10.01.2023, chiede di dichiarare, in via principale, la nullità del licenziamento orale asseritamente disposto nei suoi confronti in data 30.09.2024; in via subordinata, contesta la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultante dal modello Unilav con data 30.9.2024 , con conseguente condanna della resistente alla reintegra ed al pagamento di un'indennità risarcitoria. La resistente è rimasta contumace (notifica via Pec del 28.01.2025).
2) Il ricorrente afferma di essere stato licenziato oralmente con allontanamento dal luogo di lavoro, e di aver riscontrato che nel modello Unilav compariva licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sul punto, in materia di licenziamento orale, “il lavoratore ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile
1 alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa… tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui
"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (così Cass. 26407/2022; Cass Ordinanza n.1336/2024).
Ancora, Cass. 149/2021: “In punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la
"estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo…la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale”.
Nel caso di specie, il ricorrente, che deduce di essere stato licenziato verbalmente ed allontanato dal luogo di lavoro su indicazione del datore di lavoro, non allega e non chiede di provare che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, e comunque che la vicenda si è svolta nei termini fattuali rappresentati.
3) Nella comunicazione Unilav del 30.09.2024 si legge che l'odierno ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, incombe sul datore di lavoro l'onere di allegazione e di prova della sussistenza delle ragioni del giustificato motivo oggettivo, oltre che l'impossibilità del cd. repêchage (cfr. Cass., n. 34051 del 2022; Cass. 4946/2019).
La contumacia del resistente non permette l'acquisizione dei necessari elementi di fatto.
Per tali ragioni, in parziale accoglimento della domanda subordinata, il ricorso va accolto, e va accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto con effetto dal 30 settembre 2024.
4) La tutela è quella prevista dall' 3 comma 1 del D.lgs 23/2015, a mente del quale il Giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
2 condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. A seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale (sentenza n. 194 del 26.09.2018) che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, co. 1, del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 nella parte in cui determina tale indennità in un importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, “le mensilità”, cui fa ora riferimento l'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 23 del 2015 sono da intendersi relative all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, così come si evince dal D.lgs. n. 23 del 2015 nel suo complesso, con riguardo alla commisurazione dei risarcimenti.
Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il Giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del D.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti individuabili nel numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti (Corte Costituzionale
194/2018; Corte Cost. 183/2022).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che l'indennità possa essere quantificata in quella di due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino all'effettivo soddisfo.
5) va condannata altresì al pagamento delle spese di lite che, ai Controparte_1
sensi del D.M 147/2022, vanno liquidate €#2.938#(duemilanovecentotrentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.280/2025 proposto da nei confronti di ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
3 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da a CP_1 [...]
ed oggetto di causa;
Parte_1
2) Dichiara estinto il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
3) Condanna al pagamento a favore di di una Controparte_1 Parte_1
indennità pari a due mensilità non assoggettate a contribuzione previdenziale e con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 Parte_1
, spese che liquida in complessivi €#2.938#(duemilanovecentotrentotto),
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oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Avellino, 10 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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