Articolo 28 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 27Articolo 29
Versione
14 marzo 1992
Art. 28. 1. Chiunque, essendo tenuto alla dichiarazione prevista dall'articolo 9, dichiari un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale dichiarato in eccedenza.
2. Se la falsa dichiarazione e' relativa ai dati di cui agli articoli 10 e 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire unmilione.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992