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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31458/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 31458/2024
tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Il 14/1/2025, alle ore 10.44, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. FRANCESCA GERINI;
per parte convenuta nessuno è comparso.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 31458/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Monza, via Parte_1 C.F._1
Parravicini n. 2, con l'Avv. FRANCESCA GERINI
ATTRICE contro
(C. F. ), residente a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato d'uso gratuito del 15/12/2016 stipulato tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Limbiate, via Buozzi n. 6, posto al piano T- S1, per scadenza del termine e, per l'effetto, condannare il Sig. a Controparte_1 rilasciare/restituire immediatamente, a favore dell'attrice/intimante, il predetto immobile, libero da persone e cose di proprietà del convenuto/intimato, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti. Con refusione di spese della procedura di mediazione n. 3430/2023 per € 68. 80, nonché refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 % per spese forfettarie, c. p. a. e i. v. a.”
Parte convenuta: conclusioni non depositate.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Parte_1
Tribunale, rappresentando di aver concesso in comodato al convenuto - con contratto del 15/12/2016 – un immobile sito a Limbiate, via Buozzi n. 6, e di averne successivamente chiesto la restituzione immediata ai sensi del primo comma dell'art. 1809 c. c. (con raccomandata A/R del 20/10/2023) per scadenza del termine convenuto (31/12/2022), ma senza ottenerne il rilascio. Ciò premesso, concludeva chiedendo la convalida dello sfratto per cessazione del contratto di comodato.
All'udienza di convalida del 9/9/2024 il giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetto irreperibile, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza del 14/1/2025, assegnando alle parti termine per l'integrazione degli atti ed il deposito di memorie e documenti.
Esaurita l'istruzione e trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
Il ricorso è fondato.
La parte attrice, con la produzione del contratto di comodato (per il periodo dal 1°/1/2017 al 31/12/2022 (doc. 2)) e della richiesta di restituzione del 20/10/2023 (doc. 3) posti a fondamento della domanda e rappresentando che parte convenuta continua ad abitare presso l'immobile ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di restituzione azionata, ai sensi dell'art. 2697 c. c.
Per quanto riguarda la parte convenuta, on si è costituito, così rinunciando Controparte_1
a dare prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
Ne consegue che parte convenuta non ha più alcun titolo che giustifichi l'attuale detenzione dell'immobile oggetto di causa che deve, pertanto, essere immediatamente restituito all'attrice.
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 31458/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a rilasciare immediatamente in favore di Controparte_1 Parte_1 libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Limbiate, via Buozzi n. 6;
2) condanna lla refusione in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 933, 41 (euro novecentotrentatre/41) per esborsi ed in € 3.400 (tremilaquattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed in € 68, 80 (euro sessantotto/80) per la procedura di mediazione.
3 Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della motivazione contestuale, con allegazione al verbale.
Milano, 14/1/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 31458/2024
tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Il 14/1/2025, alle ore 10.44, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. FRANCESCA GERINI;
per parte convenuta nessuno è comparso.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 31458/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Monza, via Parte_1 C.F._1
Parravicini n. 2, con l'Avv. FRANCESCA GERINI
ATTRICE contro
(C. F. ), residente a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato d'uso gratuito del 15/12/2016 stipulato tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Limbiate, via Buozzi n. 6, posto al piano T- S1, per scadenza del termine e, per l'effetto, condannare il Sig. a Controparte_1 rilasciare/restituire immediatamente, a favore dell'attrice/intimante, il predetto immobile, libero da persone e cose di proprietà del convenuto/intimato, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti. Con refusione di spese della procedura di mediazione n. 3430/2023 per € 68. 80, nonché refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 % per spese forfettarie, c. p. a. e i. v. a.”
Parte convenuta: conclusioni non depositate.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Parte_1
Tribunale, rappresentando di aver concesso in comodato al convenuto - con contratto del 15/12/2016 – un immobile sito a Limbiate, via Buozzi n. 6, e di averne successivamente chiesto la restituzione immediata ai sensi del primo comma dell'art. 1809 c. c. (con raccomandata A/R del 20/10/2023) per scadenza del termine convenuto (31/12/2022), ma senza ottenerne il rilascio. Ciò premesso, concludeva chiedendo la convalida dello sfratto per cessazione del contratto di comodato.
All'udienza di convalida del 9/9/2024 il giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetto irreperibile, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza del 14/1/2025, assegnando alle parti termine per l'integrazione degli atti ed il deposito di memorie e documenti.
Esaurita l'istruzione e trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
Il ricorso è fondato.
La parte attrice, con la produzione del contratto di comodato (per il periodo dal 1°/1/2017 al 31/12/2022 (doc. 2)) e della richiesta di restituzione del 20/10/2023 (doc. 3) posti a fondamento della domanda e rappresentando che parte convenuta continua ad abitare presso l'immobile ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di restituzione azionata, ai sensi dell'art. 2697 c. c.
Per quanto riguarda la parte convenuta, on si è costituito, così rinunciando Controparte_1
a dare prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
Ne consegue che parte convenuta non ha più alcun titolo che giustifichi l'attuale detenzione dell'immobile oggetto di causa che deve, pertanto, essere immediatamente restituito all'attrice.
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 31458/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a rilasciare immediatamente in favore di Controparte_1 Parte_1 libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Limbiate, via Buozzi n. 6;
2) condanna lla refusione in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 933, 41 (euro novecentotrentatre/41) per esborsi ed in € 3.400 (tremilaquattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed in € 68, 80 (euro sessantotto/80) per la procedura di mediazione.
3 Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della motivazione contestuale, con allegazione al verbale.
Milano, 14/1/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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