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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione seconda civile
Il tribunale di NZ, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. ST CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3488/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cirò Marina (KR) alla Via P. Togliatti n. 77, presso lo studio degli Avv.ti Pasqualino Capalbo (c.f.: ) e C.F._2 Parte_2
(c.f.: ), che la rappresentano e difendono
[...] C.F._3 in giudizio, in virtù di procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
-attrice-
CONTRO
(p.i.: ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della memoria di costituzione, dagli Avv.ti Bruno Nisticò (c.f.: ) e C.F._4
FF PO (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._5 presso il loro studio, in NZ alla Via De Gasperi n. 62.
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in Parte_1 giudizio la , per ivi sentire Controparte_2 accertare e dichiarare il diritto al risarcimento delle lesioni subite a causa ed in occasione dell'intervento chirurgico di protesizzazione del ginocchio sinistro con protesi DePuy, cui veniva sottoposta in data 23.02.2010 ed imputabili, in base alla prospettazione attorea, alla condotta imprudente, imperita e negligente dei medici, che le avevano impiantato una protesi al nichel senza preventiva effettuazione di prove allergiche e, comunque, avevano eseguito in maniera errata l'intervento chirurgico, determinando un peggioramento delle sue condizioni di salute e delle abitudini di vita quotidiane.
Esponeva di avere, pertanto, esperito procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il collegio peritale aveva accertato “gli estremi di una condotta gravata da colpa, per condotta commissiva identificabile nella errata esecuzione dell'intervento”, con un danno biologico pari al 5%.
Sulla scorta di tali premesse, concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che i danni, biologico e morale, subiti dalla ricorrente, sono riconducibili alla condotta colposa consistita nella errata esecuzione dell'intervento chirurgico effettuato in data
23.02.2010 presso la Unità Operativa di Ortopedia della CP_3
CP_
di NZ e per l'effetto condannare la predetta
[...] CP_2 struttura al risarcimento del danno biologico subito, per la somma di €
8.671,16 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre al danno morale, da quantificarsi in via equitativa, nonché
Pagina 2 di 15 oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria. Il tutto entro il limite di €
26.000,00 entro il quale si contiene la domanda.
2. Porre definitivamente a carico della convenuta le spese per l'espletamento della C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo.
3. Con vittoria di spese e competenze, del presente giudizio nonché del giudizio per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio quale società titolare e di gestione CP_1 della , eccependo l'inammissibilità del Controparte_4 ricorso per omessa indicazione dell'azione di merito nel giudizio di ATP;
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8 della Legge
24/2017, con conseguente inutilizzabilità della espletata CTU;
la violazione dell'art. 696 bis c.p.c., in ragione del mancato compimento del tentativo di conciliazione. Nel merito, anche sulla scorta delle risultanze della propria consulenza tecnica di parte, evidenziava l'infondatezza dell'avversa domanda, sia in fatto che in diritto, in considerazione del diligente operato dei sanitari della struttura convenuta.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per gli esposti motivi di fatto e diritto: 1) dichiarare il ricorso inammissibile ovvero respingerlo perché infondato in fatto e diritto;
2) in via gradata, ma salvo rispettoso gravame, contenere la richiesta nella reale entità del danno ovvero nella misura ritenuta equa e giusta, anche in applicazione dei criteri di liquidazione del decreto LD e dell'art. 7 commi 3 e 4 della legge
n. 24/2017. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello per ATP”.
All'udienza del 24.09.2021 veniva disposto il mutamento del rito e, successivamente, assegnati i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c.
La causa, istruita a mezzo di prova testimoniale e con rinnovazione della
CTU, veniva introitata in decisione all'udienza del 28.10.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nelle seguenti forme: 20 giorni per
Pagina 3 di 15 il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. In via del tutto preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per omessa indicazione, nel ricorso per ATP, dell'azione di merito.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento posto che, tanto nel procedimento di ATP che nel presente giudizio di merito, parte attrice ha dedotto gli stessi profili di responsabilità della struttura sanitaria che la ebbe in cura, allegando la produzione di danni di natura non patrimoniale il cui ristoro, legittimamente, chiede nella presente sede.
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione, recentemente, ribadendo la netta separazione fra i due giudizi, ha inteso valorizzare l'autonomia del procedimento per ATP e la sua funzione tecnica e deflattiva rispetto al successivo ed eventuale giudizio di merito (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n.
11804 del 05.05.2025).
3. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione processuale di inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8 della L. 24/2017, con conseguente pretesa inutilizzabilità della consulenza tecnica espletata nel procedimento per
A.T.P. n. 3112/2019 R.G.
Al riguardo, si osserva che il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. oltre il termine di legge non rende né inammissibile né improcedibile l'odierna azione di merito.
Ritiene, infatti, questo giudice di aderire a quell'orientamento, già condiviso da questo Tribunale con precedenti pronunce (cfr. Trib. NZ, ordinanza resa nel giudizio n. 3706/2021 R.G.; Trib. NZ, sent. n.
1149/2022), secondo cui il termine di cui all'art. 8 della citata legge n.
24/2017 non deve intendersi come termine perentorio, di guisa che il superamento dello stesso non incide, escludendola, sulla procedibilità della domanda di merito introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Pagina 4 di 15 Secondo tale interpretazione, la norma in esame si limita a disciplinare l'avveramento della condizione di procedibilità, disponendo che essa si realizza con la conclusione del procedimento per ATP oppure con il decorso del termine di sei mesi, così che il termine di 90 giorni assolve unicamente alla funzione di ancorare gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta ex art. 702 bis c.p.c. al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Non da ultimo, va rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” (Corte Cost., n. 403/07;
Cass. civ., 967/2004) e, anzi, “devono essere interpretate in senso restrittivo” (Cass. civ., n. 26560/2014), “dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato” (Cass. Civ., n.
6130/2011).
Ne discende, quindi, sotto tale profilo, la piena acquisibilità della CTU espletata nel contraddittorio delle parti nell'ambito del procedimento di ATP
n. 3112/2019 R.G., la cui rinnovazione, disposta nel presente giudizio, trova fondamento in ragioni diverse dalla asserita violazione della norma in esame e, specificamente, nella necessità di dare corso ad ulteriori approfondimenti attraverso l'intervento di un consulente specialista in ortopedia.
4. Deve essere, infine, disattesa anche l'eccezione di parte resistente relativa alla pretesa inutilizzabilità della CTU espletata in seno al procedimento per ATP in relazione all'omesso esperimento del tentativo di conciliazione da parte del collegio peritale.
In disparte alla circostanza, già sopra menzionata, relativa all'espletamento di nuova consulenza tecnica nel presente giudizio, che rende del tutto superabile il rilievo della parte convenuta, si osserva, altresì, come nessuna sanzione di invalidità o inutilizzabilità della CTU espletata è prevista dalla legge nel caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione,
Pagina 5 di 15 realizzandosi, in tal caso, una delle due condizioni alternative di procedibilità della successiva domanda risarcitoria.
E infatti, dall'interpretazione letterale dell'art. 8 L. 24/2017 emerge come il tentativo di conciliazione non sia richiesto quale condizione di procedibilità, mentre a mente dell'art. 696 bis c.p.c. “il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”, con la conseguenza che detto tentativo deve effettuarsi laddove ve ne siano le condizioni.
Del resto, va pure evidenziato come la struttura sanitaria convenuta, pur dolendosi del mancato esperimento del tentativo di conciliazione, giammai ha dedotto di aver espresso la propria disponibilità a transigere la lite in sede di ATP. Piuttosto, nel presente procedimento ha contestato la fondatezza della domanda attorea anche nell'an, negando in radice la responsabilità dei propri sanitari.
5. Passando, ora, all'esame del merito della vicenda in esame, giova prioritariamente osservare che il fatto generatore della pretesa responsabilità medica, ossia l'intervento chirurgico cui parte attrice si è sottoposta, è precedente all'entrata in vigore della Legge 24/2017, sicché, dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, la fattispecie deve essere regolata dal pregresso quadro normativo e giurisprudenziale.
La responsabilità della struttura sanitaria, pertanto, deve considerarsi di natura contrattuale e può derivare o dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico ai sensi dell'art. 1218 c.c., o dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c., e tanto in virtù, non già di una colpa “in eligendo” o “in vigilando”, quanto in virtù del rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento di un'obbligazione.
Siffatto inquadramento giuridico produce importanti ricadute sul piano processuale e, segnatamente, di ripartizione dell'onere della prova. Ed
Pagina 6 di 15 infatti, il paziente cha agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista restando, invece, a carico dell'obbligato
– sanitario o struttura -, la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e gli esiti peggiorativi lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile (Cass. civ., n. 28991/2019).
Bisogna, però, pure aggiungere che l'onere gravante sull'attore di allegare i profili di colpa medica non si spinge fino al punto di indicare specifici aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore (Cass. civ., n. 9471/2004).
In merito al nesso di causalità che deve sussistere tra la condotta commissiva o omissiva della struttura o del sanitario e l'evento dannoso, come noto, nel processo civile non si applicano i parametri utilizzati nell'accertamento della responsabilità penale, atteso che la causalità civile non ha funzione sanzionatoria del comportamento colpevole, ma di riparazione di un danno.
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario, è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno. (Cass. civ., 27606/2019; Cass. civ.,
5128/2020).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che “In tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che,
Pagina 7 di 15 nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ., n. 16123/2010; Cass. SS.UU., n. 576/2008).
Pertanto, la relazione tra condotta ed evento deve accertarsi sulla base della regola del “più probabile che non” che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno.
Fatte queste necessarie premesse e venendo ora al caso in esame, occorre verificare se, nel concreto, l'operato dei sanitari della struttura convenuta sia stato corretto e se vi sia nesso di causalità tra il peggioramento delle condizioni di salute lamentato dall'attrice e la condotta tenuta degli stessi sanitari.
Parte ricorrente ha imputato alla struttura convenuta due distinti profili di responsabilità.
Il primo, consistente nell'aver impiantato alla paziente una protesi composta da nichel, materiale a cui la stessa è poi risultata allergica, senza sottoporla a preventivi test allergici;
la seconda, afferente alla errata esecuzione dell'intervento vero e proprio.
Ai fini della valutazione dell'operato dei sanitari, ritiene questo giudice di fare proprie le risultanze della consulenza tecnica espletata in seno al procedimento per ATP dai dottori e Persona_1 [...]
, limitatamente al primo profilo, in relazione al quale hanno Persona_2
Pagina 8 di 15 escluso la censurabilità dell'operato dei sanitari posto che “Le condizioni di salute generale erano buone come anche l'emocromo che, non faceva sospettare patologie allergiche, essendo il valore (0,1) dei granulociti eosinofili (aumentati nelle sindromi allergiche) normale, anzi basso” e che
“La perizianda firmava il consenso informato dando nel corso del colloquio tutte le informazioni sullo stato di salute senza alcun accenno a possibili allergie” (cfr. pag. 13 CCTTUU).
Vieppiù, il collegio peritale ha evidenziato come “Le linee guida del 2010 non prevedevano un patch test preoperatorio sul nichel” e “non vi fossero indicazioni nelle linee guida dell'epoca ad un'esecuzione di uno studio allergologico pre-intervento” (cfr. pagg. 13 e 15 CCTTUU), escludendo, così, l'allegata responsabilità.
Quanto, invece, al secondo profilo, ossia quello afferente alla tecnica operatoria utilizzata dai sanitari nell'intervento di artroprotesi di ginocchio, ritiene questo giudice di aderire alle conclusioni del collegio peritale nominato nel presente giudizio e composto dai dottori e CP_5
in ragione dell'approfondimento reso possibile dalla CP_6
CP_ specializzazione in ortopedia del dott. che, di fatto, ha confermato le valutazioni del precedente collegio peritale.
Ebbene, quanto dedotto da parte attrice in ordine ai dolori e disagi avvertiti nel post-operazione, la cui erroneità ha imposto un intervento correttivo di revisione con sostituzione della precedente protesi impiantata, ha trovato conferma nell'elaborato peritale depositato dai CCTTUU, alle cui conclusioni non ostano le osservazioni dei consulenti di parte convenuta cui
è stata fornita adeguata risposta (cfr. pagg 7, 8, 9 dell'elaborato).
Ed invero, il collegio peritale ha confermato che “I dati di rilievo clinico e medico legale, derivati dalla presente indagine, congiuntamente allo studio analitico delle risultanze degli accertamenti strumentali radiografici, di cui in atti, consentono di ritenere che l'intervento di protesizzazione del ginocchio sinistro fu gravato da un errore tecnico nella sua realizzazione.
Pagina 9 di 15 Nello specifico, ciò risulta d'evidenza oggettiva dal radiogramma eseguito nel post-operatorio, là dove s'evince che la componente tibiale si presentava in lieve varismo con una eccessiva inclinazione posteriore e con conseguente riduzione dello spazio femoro-rotuleo” (cfr. pag. 4 della consulenza).
Ha, quindi, ritenuto fondata la lamentata persistenza del dolore derivante dall'eccesiva inclinazione che “comporta l'anomalo slittamento posteriore del femore, provocando di fatto un'alterazione della flesso-estensione del ginocchio e dolore rotuleo anteriore persistente da iperpressione” (cfr. pag.
4 della consulenza), con conseguente non evitabilità del secondo intervento di revisione (“Pertanto, a tale malposizionamento della componente protesica tibiale, si è rapportata l'esigenza di procedere al secondo intervento di revisione chirurgica, quale atto necessario per determinare il giusto alloggiamento della componente protesica tibiale” – cfr. pag. 5).
Alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi che parte attrice abbia adempiuto l'onere di provare il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'evento dedotto nell'atto introduttivo, mentre parte convenuta non ha fornito elementi probatori sufficienti ad escludere tale nesso eziologico o a dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'errore, né la particolare difficoltà tecnica dell'intervento.
Sul punto, appare utile rammentare che ove il giudice di merito “condivida
i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare
Pagina 10 di 15 dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese” (cfr. Cass. civ., n. 27910/2020).
Così accertato l'errore medico, può ora passarsi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice.
Si precisa che il danno non patrimoniale da lesione della salute ricomprende sia il pregiudizio da inabilità temporanea, e cioè l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui, sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute, comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto illecito del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e, quindi, liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea. Esso, peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, pregiudizi autonomamente risarcibili, ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva, delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. civ, sez. un., 11.11.08, n. 26972).
Nel caso di specie, ricorre un'ipotesi di danno biologico differenziale, definibile quale quel pregiudizio alla salute, collegato all'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente, ascrivibile alla colpa di un terzo od a cause naturali, con conseguente applicazione del principio secondo cui
“in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come
Pagina 11 di 15 percentuale di invalidità quella effettivamente risultate, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (cfr. Cass. civ., n. 28986/2019).
Ai fini della liquidazione del danno alla salute derivato da malpractice sanitaria occorre, dunque, tenere conto che la legge c.d. LD (art. 3, comma 3 del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 20129), stabiliva che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e
139 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), per come pure ribadito dalla legge n. 24/2017.
Pertanto, trattandosi di lesioni micro-permanenti (inferiori a dieci punti percentuali) vanno utilizzati i parametri di cui all'art. 139 del d.lgs. n.
209/2005.
Al riguardo, la c.t.u. ha accertato una inabilità temporanea assoluta di giorni
60, una inabilità temporanea parziale al 60% di giorni 30 e una inabilità temporanea parziale al 40% di giorni 30 nonché un danno permanente nella misura del 5%, rifacendosi alla percentuale già accertata dagli ausiliari incaricati nella fase di ATP sulla scorta della “criteriologia medico-legale di analogia e proporzionalità e con riferimento ai della R.C. Pt_3 comprensivo del danno differenziale anatomico, funzionale ed estetico” (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale redatto in sede di istruzione preventiva).
All'attrice, di anni 66 al momento dell'evento dannoso, deve essere, quindi, liquidata la somma complessiva di € 10.089,66, di cui € 5.202,36 per IP, €
3.370,80 per ITA (60 gg), € 1.011,00 per ITP (30 gg al 60%), € 505,50 per
ITP (30 gg al 40%).
La predetta somma rappresenta un debito di valore e, pertanto, deve essere maggiorata con interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo (23.02.2010) e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT FOI.
Pagina 12 di 15 Dalla data di pubblicazione della sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Non può, invece, trovare riconoscimento il danno morale richiesto dall'attrice.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza, infatti, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., 10912/2018).
Nel caso di specie, gli esiti derivanti dalla condotta incongrua dei sanitari integrano una modesta riduzione dell'integrità fisica dell'attrice sicché, in mancanza di prova circa più intense o peculiari ripercussioni sulle abitudini di vita e di svago, non può esservi spazio per alcun incremento personalizzante della liquidazione tabellare.
Sebbene, infatti, anche nel caso in cui dall'evento dannoso siano derivate lesioni di lieve entità, sia consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 del Cod. Ass., tale ulteriore componente del pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto non è considerata in re ipsa, ma deve essere allegata e provata anche in via presuntiva.
Tale onere di allegazione e prova non risulta, invero, assolto.
La prova testimoniale assunta all'udienza del 06.06.2023 si è, infatti, limitata a confermare che, nonostante l'intervento, l'attrice ha continuato ad avvertire dolori al ginocchio che le hanno impedito lo svolgimento di attività quali fare la spesa e guidare la macchina.
Tuttavia, in difetto di puntuali allegazioni, che non si esauriscano in mere clausole stilistiche (si ribadisce che l'attrice ha lamentato, nel libello
Pagina 13 di 15 introduttivo, un peggioramento delle proprie abitudini di vita e l'insorgenza di uno stato depressivo dovuto alla delusione delle aspettative circa il buon esito dell'intervento chirurgico), nulla può essere riconosciuto a ristoro di tale voce di danno, al pari del pregiudizio di natura psichica e del nesso causale tra il danno lamentato e la condotta dei sanitari.
Del resto, anche i certificati medici del CSM di Crotone prodotti in giudizio
(cfr. all. ti 2 e 3 fascicolo parte attrice) evidenziano un disturbo depressivo cronico, senza alcuna menzione della derivazione causale di esso al trattamento sanitario cui l'attrice si è sottoposta.
Non vi sono, invece, spese mediche documentate.
6. Le spese processuali (comprensive delle spese legali relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.) seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei valori minimi (in ragione della non particolare difficoltà delle questioni trattate) di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio determinato in base al c.d. decisum (Cass. civ, n. 23875/2025).
7. Le spese di CC.TT.UU., liquidate con separati decreti, sia per il procedimento di ATP che per il presente giudizio, in base al principio di soccombenza, vengono poste definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
Il tribunale di NZ, in composizione monocratica in persona del dott.
ST CO, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie la domanda attorea nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della
[...] somma di € 10.089,66 oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo e poi rivalutata annualmente in base agli indici
Pagina 14 di 15 Istat FOI, nonché oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna la in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano, per la fase di ATP ex art. 696 bis c.p.c., in € 174,00 per spese vive ed € 1.315,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente giudizio di merito, in € 145,50 per spese vive ed €
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte attrice;
3. pone definitivamente a carico della Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante p.t. le spese di
[...] entrambe le CC.TT.UU., già liquidate con separati decreti.
NZ, 17/12/2025
Il giudice
Dott. ST CO
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