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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del
15 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 33477/2023
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Di Stefano e Parte_1
Gian Marco Di Stefano, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Lungotevere Flaminio n. 66; ricorrente e resistente in riconvenzionale
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida CP_1
Scanu e Antonio Caparrotta, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 80; resistente e ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.23 e ritualmente notificato alla resistente, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 17.7.18 al 18.8.23 alle dipendenze della resistente, presso il ristorante pizzeria “Casale 900” sito in Roma alla via di Selva
Candida n. 243, con mansioni di cuoco appartenenti al IV livello del CCNL Turismo –
Pubblici Esercizi;
di essere stato sottoposto alle direttive della titolare;
di aver osservato un orario di lavoro dalle 10,30 alle 15,30 e dalle 18,00 alle 23,00 il martedì, mercoledì e sabato, dalle 16,00 alle 23,00 il venerdì e la domenica, dalle 10,30 alle 15,30 il giovedì, per sei giorni alla settimana, con riposo il lunedì e meno di mezz'ora di pausa per ciascun pasto;
di essere stato regolarizzato solo dal settembre 2019, con fittizio inquadramento nel V livello del CCNL e fittizio orario part time;
di aver avuto una sospensione dell'attività lavorativa dal 2.3.20 al 17.5.20, durante la pandemia Covid;
di essere stato licenziato il 19.8.23 a seguito di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata;
di aver percepito una retribuzione mensile di € 2.000,00, comprensiva di fuori busta, inadeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
di non aver percepito interamente la retribuzione di luglio 2023 né quella di agosto 2023 per i giorni lavorati, né tutto quanto dovutogli a titolo di 13^ e 14^ mensilità, compenso per il lavoro straordinario e festivo,
l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, ed il TFR.
Tutto quanto premesso ha chiesto accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nel IV livello del CCNL
Turismo – Pubblici Esercizi, con la durata e gli orari indicati e condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 17.300,12 per le causali di cui in premessa ed in base ai conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spede di lite, da distrarsi.
La resistente si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Spiegando domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla per il versamento del ticket licenziamento CP_1
nella misura di € 1.809,32, al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, in misura di € 975,00, al risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine subito dalla società per il comportamento tenuto dall' che ne aveva causato il licenziamento, in Pt_1
misura di € 2.000,00, tenuto conto della scontistica (€ 1.200,00) applicata agli avventori del ristorante a causa dell'abbandono del posto di lavoro da parte del ricorrente in data
18.08.2023 e per la lesione all'immagine (€ 800,00) subita a seguito della prestazione del servizio al di sotto degli abituali standard del ristorante. Il tutto, quindi per la complessiva somma di € 4.784,32, da portare in compensazione diretta con le somme dovute dalla società al ricorrente a titolo di indennità di fine rapporto e crediti di imposta.
Quindi, espletata la prova per testi, concesso termine per note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 15.1.25 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è in parte fondata, e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Sono documentalmente provati, attraverso il contratto di assunzione, le buste paga e la lettera di licenziamento in atti, l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, pur se con decorrenza dal 4.9.19 e fino al 17.10.23, con inquadramento nel V livello del CCNL Pubblici Esercizi, ed orario part time del 60%, poi elevato al 90% (docc. 2, 3 e 4).
Tuttavia la precedente data di inizio del rapporto, le mansioni di cuoco ed il superiore orario lavorativo osservato dal ricorrente, almeno corrispondente ad un tempo pieno, possono ritenersi provati alla stregua delle dichiarazioni dei testi
[...]
, , Testimone_1 MO Testimone_3
e Il teste , in particolare, ha riferito Persona_1 Testimone_1
di essere cliente del ristorante dal 2017, e di avervi conosciuto il ricorrente che gli era stato presentato come cuoco dopo che il teste si era complimentato per le pietanze che gli erano state servite. Ha riferito di averlo visto lavorare almeno fino all'inizio della pandemia Covid, specificando di averlo trovato al lavoro sia a pranzo che a cena, da solo,
o insieme ad un altro cuoco egiziano di nome occupandosi di preparare antipasti, Per_2
primi e secondi. Il suddetto teste ha affermato che inoltre vi era anche un pizzaiolo. Il teste , figlio del ricorrente, ha riferito di essere Testimone_3
andato nel 2018 a vedere il locale dove il padre aveva iniziato a lavorare da agosto di tale anno, e di averlo a volte accompagnato al lavoro o di esserlo andato a prendere negli ultimi due anni quando finiva di lavorare tra le 22,00 e le 23,00. La teste MO
, attualmente dipendente della convenuta con mansioni di cameriera, nulla ha
[...]
potuto dire sulla data di inizio del rapporto del ricorrente, avendo la stessa iniziato a lavorare nel ristorante da giugno 2021. La suddetta ha però confermato le mansioni di cuoco dell' , addetto alla preparazione di primi e secondi, precisando che nel Pt_1
ristorante vi sono tre cuochi, di cui uno addetto all'organizzazione del lavoro anche degli altri due, ma che a pranzo in genere dal lunedì al giovedì vi era un solo cuoco presente, mentre a cena due e nei fine settimana tre. La teste ha quindi sostanzialmente confermato anche gli orari di lavoro indicati dal ricorrente, riferendo che il turno dei cuochi della mattina era dalle 10,30 alle 15,00, con un unico cuoco dal lunedì al giovedì, mentre nel pomeriggio l'orario era dalle 16,00 alle 23,00, con due cuochi, e che nel fine settimana erano invece presenti tutti e tre i cuochi, sia la mattina che il pomeriggio. Anche l'altro teste di parte resistente dipendente della convenuta dal 2021come aiuto Persona_1
cuoco, nulla ha potuto riferire sulla data di inizio del rapporto lavorativo del ricorrente, mentre, seppur in maniera confusionaria, quanto a mansioni ed orario osservati dal ricorrente ha riferito che “…In cucina eravamo cinque persone circa a cucinare La domenica se c'era molto lavoro eravamo presenti tutti, la mattina, e meno persone la sera, in base al lavoro. Gli altri giorni io lavoravo tre volte la mattina e sei giorni la sera. Avevo un giorno di riposo. Il ricorrente faceva anche lui sei giorni pieni e tre giorni solo la mattina. Dal lunedì al giovedì la mattina c'era uno solo che cucinava. La sera eravamo sempre in quattro o cinque, tutti i giorni della settimana. La mattina si lavorava dalle 10,30 alle 15,00 e la sera dalle 18,00 alle 23,00, se avevamo lavorato anche la
Per_ mattina, oppure dalle 16,00 alle 23,00. In cucina c'era uno chef di nome , , Per_4
Per_ uno di nome , indiano, poi c'ero io ed un altro indiano. Non ricordo fino a quando il ricorrente ha lavorato. Non conosco la sua retribuzione. Lo stipendio ci viene versato sul conto corrente. Qualche volta abbiamo dei soldi ulteriori rispetto a quelli della busta
Per_ paga. Ci vengono dati in contanti. In cucina c'è lo chef che organizza i turni, per il resto cucina come noi. Il menù è lo stesso da molti anni. Il principale stabilisce quello che bisogna comprare. Io ed il ricorrente e tutti gli altri facciamo in cucina lo stesso lavoro. Tutti prepariamo primi, secondi, ecc., senza differenza”. Per quanto siffatte dichiarazioni non risultino molto precise, dal loro contesto emerge comunque con chiarezza che sul piano del tipo di lavoro da svolgere tutti coloro che lavoravano in cucina si occupavano in definitiva di preparare autonomamente le varie pietanze, mentre il ruolo di quello che viene definito chef differiva solo per l'aspetto di coordinamento nell'organizzazione dei turni, consistendo per il resto, come per gli altri cuochi addetti alla cucina, nella preparazione di primi e secondi. Così come dalla descrizione dei turni di lavoro degli addetti alla cucina emerge chiaramente che il ricorrente era presente costantemente in cucina, sicuramente tutti i fine settimana, ed anche durante gli altri giorni, nel turno della mattina o in quello della sera, o anche in entrambi. Sicchè egli quantomeno osservava un orario di lavoro a tempo pieno. In assenza di indicazioni precise da parte dei testi sugli specifici turni osservati dall' non può invece Pt_1
ritenersi adeguatamente raggiunta la prova sul numero di ore di straordinario effettivamente da questo svolte, la cui dimostrazione avrebbe dovuto essere puntuale.
L'insieme delle dichiarazioni dei testi escussi consente quindi di affermare che il ricorrente abbia prestato effettivamente la propria attività lavorativa con le mansioni indicate in ricorso, dal 17.7.18 e fino alla data del 18.8.23, in cui è pacifico che si sia allontanato dal lavoro definitivamente, fino al licenziamento intervenuto con effetto dal
17.10.23.
Non può invece ritenersi provato il mancato godimento dei permessi, ed il lavoro prestato nelle festività, non avendo i testi potuto riferire in proposito su tutto il periodo lavorato, ed in assenza di tutte le busta paga da cui emerga il relativo numero.
Alla luce dei fatti dimostrati, ed in mancanza di prova, il cui onere gravava sulla resistente, di aver corrisposto al lavoratore tutto quanto dovutogli per i titoli dedotti in ricorso, vanno pertanto riconosciuti al ricorrente la differenza tra retribuzione corrispostagli, come indicata nei conteggi allegati al ricorso, e quella minima dovutagli in forza dell'inquadramento nel IV livello del CCNL invocato, cui appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: …cuoco di cucina …. pizzaiolo…”. Laddove risulta sicuramente inadeguato l'inquadramento contrattualmente riconosciuto al ricorrente nel V livello, cui appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:… barista,… secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto…”. Nel caso in esame non è emerso che il ricorrente ricevesse da un superiore le indicazioni sulle modalità di preparazione delle pietanze, ma piuttosto che egli operasse autonomamente al pari degli altri cuochi presenti in cucina. Peraltro il contratto di assunzione indica come livello di inquadramento proprio il IV, mentre poi solo nelle buste paga viene in concreto applicato il livello V.
Al ricorrente spettano altresì la differenza su 13^ e 14^ mensilità ed il TFR.
Non possono infine essere riconosciute al lavoratore le competenze per permessi non goduti e festività, per le ragioni innanzi specificate.
Circa la quantificazione degli importi, i conteggi di parte ricorrente sono corretti, detratte le voci non riconosciute. Va tuttavia rilevato che, detraendo dalle somme annualmente richieste le voci non riconosciute, il ricorrente risulta adeguatamente retribuito per tutti gli anni, tenuto conto degli importi percepiti in busta paga e fuori busta, come riconosciuti dallo stesso ricorrente, residuando esclusivamente una differenza di € 484,06 per l'anno 2023, e la somma di € 8.928,68 per TFR.
Al ricorrente va pertanto riconosciuta la complessiva somma di € 9.412,74, oltre interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione come per legge.
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla società.
Si osserva in particolare, quanto alla richiesta di rimborso del ticket licenziamento
CP_ versato dalla all' per il ricorrente, che siffatto adempimento ricade sul CP_1 datore di lavoro;
quanto alla richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, che dall'allontanamento del lavoratore, risalente ad agosto 2023 ed il suo licenziamento, sono passati due mesi;
quanto alla richiesta di risarcimento del danno costituito dalla scontistica applicata ai clienti il giorno 18.8.23 per ovviare al comportamento asseritamente poco ortodosso tenuto dal ricorrente nel ristorante alla presenza dei clienti, che la circostanza, e soprattutto l'entità degli sconti praticati, è stata dedotta in maniera generica, laddove andava specificamente documentata con la produzione di copia dei relativi scontrini, contenenti l'indicazione dell'importo dovuto dal cliente e dello sconto applicato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in misura dei due terzi, e si compensano per il residuo, tenuto conto del complessivo esito della lite. Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 17.7.18 al 17.10.23, con inquadramento nel IV livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi, e condanna la in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento della complessiva somma di € 9.412,74 a favore di Parte_1
, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
[...]
- rigetta per il resto la domanda principale;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1
dei due terzi delle spese processuali, che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.695,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari. Compensa tra le parti il restante terzo.
Roma, 16 gennaio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del
15 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 33477/2023
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Di Stefano e Parte_1
Gian Marco Di Stefano, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Lungotevere Flaminio n. 66; ricorrente e resistente in riconvenzionale
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida CP_1
Scanu e Antonio Caparrotta, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 80; resistente e ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.23 e ritualmente notificato alla resistente, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 17.7.18 al 18.8.23 alle dipendenze della resistente, presso il ristorante pizzeria “Casale 900” sito in Roma alla via di Selva
Candida n. 243, con mansioni di cuoco appartenenti al IV livello del CCNL Turismo –
Pubblici Esercizi;
di essere stato sottoposto alle direttive della titolare;
di aver osservato un orario di lavoro dalle 10,30 alle 15,30 e dalle 18,00 alle 23,00 il martedì, mercoledì e sabato, dalle 16,00 alle 23,00 il venerdì e la domenica, dalle 10,30 alle 15,30 il giovedì, per sei giorni alla settimana, con riposo il lunedì e meno di mezz'ora di pausa per ciascun pasto;
di essere stato regolarizzato solo dal settembre 2019, con fittizio inquadramento nel V livello del CCNL e fittizio orario part time;
di aver avuto una sospensione dell'attività lavorativa dal 2.3.20 al 17.5.20, durante la pandemia Covid;
di essere stato licenziato il 19.8.23 a seguito di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata;
di aver percepito una retribuzione mensile di € 2.000,00, comprensiva di fuori busta, inadeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
di non aver percepito interamente la retribuzione di luglio 2023 né quella di agosto 2023 per i giorni lavorati, né tutto quanto dovutogli a titolo di 13^ e 14^ mensilità, compenso per il lavoro straordinario e festivo,
l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, ed il TFR.
Tutto quanto premesso ha chiesto accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nel IV livello del CCNL
Turismo – Pubblici Esercizi, con la durata e gli orari indicati e condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 17.300,12 per le causali di cui in premessa ed in base ai conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spede di lite, da distrarsi.
La resistente si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Spiegando domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla per il versamento del ticket licenziamento CP_1
nella misura di € 1.809,32, al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, in misura di € 975,00, al risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine subito dalla società per il comportamento tenuto dall' che ne aveva causato il licenziamento, in Pt_1
misura di € 2.000,00, tenuto conto della scontistica (€ 1.200,00) applicata agli avventori del ristorante a causa dell'abbandono del posto di lavoro da parte del ricorrente in data
18.08.2023 e per la lesione all'immagine (€ 800,00) subita a seguito della prestazione del servizio al di sotto degli abituali standard del ristorante. Il tutto, quindi per la complessiva somma di € 4.784,32, da portare in compensazione diretta con le somme dovute dalla società al ricorrente a titolo di indennità di fine rapporto e crediti di imposta.
Quindi, espletata la prova per testi, concesso termine per note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 15.1.25 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è in parte fondata, e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Sono documentalmente provati, attraverso il contratto di assunzione, le buste paga e la lettera di licenziamento in atti, l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, pur se con decorrenza dal 4.9.19 e fino al 17.10.23, con inquadramento nel V livello del CCNL Pubblici Esercizi, ed orario part time del 60%, poi elevato al 90% (docc. 2, 3 e 4).
Tuttavia la precedente data di inizio del rapporto, le mansioni di cuoco ed il superiore orario lavorativo osservato dal ricorrente, almeno corrispondente ad un tempo pieno, possono ritenersi provati alla stregua delle dichiarazioni dei testi
[...]
, , Testimone_1 MO Testimone_3
e Il teste , in particolare, ha riferito Persona_1 Testimone_1
di essere cliente del ristorante dal 2017, e di avervi conosciuto il ricorrente che gli era stato presentato come cuoco dopo che il teste si era complimentato per le pietanze che gli erano state servite. Ha riferito di averlo visto lavorare almeno fino all'inizio della pandemia Covid, specificando di averlo trovato al lavoro sia a pranzo che a cena, da solo,
o insieme ad un altro cuoco egiziano di nome occupandosi di preparare antipasti, Per_2
primi e secondi. Il suddetto teste ha affermato che inoltre vi era anche un pizzaiolo. Il teste , figlio del ricorrente, ha riferito di essere Testimone_3
andato nel 2018 a vedere il locale dove il padre aveva iniziato a lavorare da agosto di tale anno, e di averlo a volte accompagnato al lavoro o di esserlo andato a prendere negli ultimi due anni quando finiva di lavorare tra le 22,00 e le 23,00. La teste MO
, attualmente dipendente della convenuta con mansioni di cameriera, nulla ha
[...]
potuto dire sulla data di inizio del rapporto del ricorrente, avendo la stessa iniziato a lavorare nel ristorante da giugno 2021. La suddetta ha però confermato le mansioni di cuoco dell' , addetto alla preparazione di primi e secondi, precisando che nel Pt_1
ristorante vi sono tre cuochi, di cui uno addetto all'organizzazione del lavoro anche degli altri due, ma che a pranzo in genere dal lunedì al giovedì vi era un solo cuoco presente, mentre a cena due e nei fine settimana tre. La teste ha quindi sostanzialmente confermato anche gli orari di lavoro indicati dal ricorrente, riferendo che il turno dei cuochi della mattina era dalle 10,30 alle 15,00, con un unico cuoco dal lunedì al giovedì, mentre nel pomeriggio l'orario era dalle 16,00 alle 23,00, con due cuochi, e che nel fine settimana erano invece presenti tutti e tre i cuochi, sia la mattina che il pomeriggio. Anche l'altro teste di parte resistente dipendente della convenuta dal 2021come aiuto Persona_1
cuoco, nulla ha potuto riferire sulla data di inizio del rapporto lavorativo del ricorrente, mentre, seppur in maniera confusionaria, quanto a mansioni ed orario osservati dal ricorrente ha riferito che “…In cucina eravamo cinque persone circa a cucinare La domenica se c'era molto lavoro eravamo presenti tutti, la mattina, e meno persone la sera, in base al lavoro. Gli altri giorni io lavoravo tre volte la mattina e sei giorni la sera. Avevo un giorno di riposo. Il ricorrente faceva anche lui sei giorni pieni e tre giorni solo la mattina. Dal lunedì al giovedì la mattina c'era uno solo che cucinava. La sera eravamo sempre in quattro o cinque, tutti i giorni della settimana. La mattina si lavorava dalle 10,30 alle 15,00 e la sera dalle 18,00 alle 23,00, se avevamo lavorato anche la
Per_ mattina, oppure dalle 16,00 alle 23,00. In cucina c'era uno chef di nome , , Per_4
Per_ uno di nome , indiano, poi c'ero io ed un altro indiano. Non ricordo fino a quando il ricorrente ha lavorato. Non conosco la sua retribuzione. Lo stipendio ci viene versato sul conto corrente. Qualche volta abbiamo dei soldi ulteriori rispetto a quelli della busta
Per_ paga. Ci vengono dati in contanti. In cucina c'è lo chef che organizza i turni, per il resto cucina come noi. Il menù è lo stesso da molti anni. Il principale stabilisce quello che bisogna comprare. Io ed il ricorrente e tutti gli altri facciamo in cucina lo stesso lavoro. Tutti prepariamo primi, secondi, ecc., senza differenza”. Per quanto siffatte dichiarazioni non risultino molto precise, dal loro contesto emerge comunque con chiarezza che sul piano del tipo di lavoro da svolgere tutti coloro che lavoravano in cucina si occupavano in definitiva di preparare autonomamente le varie pietanze, mentre il ruolo di quello che viene definito chef differiva solo per l'aspetto di coordinamento nell'organizzazione dei turni, consistendo per il resto, come per gli altri cuochi addetti alla cucina, nella preparazione di primi e secondi. Così come dalla descrizione dei turni di lavoro degli addetti alla cucina emerge chiaramente che il ricorrente era presente costantemente in cucina, sicuramente tutti i fine settimana, ed anche durante gli altri giorni, nel turno della mattina o in quello della sera, o anche in entrambi. Sicchè egli quantomeno osservava un orario di lavoro a tempo pieno. In assenza di indicazioni precise da parte dei testi sugli specifici turni osservati dall' non può invece Pt_1
ritenersi adeguatamente raggiunta la prova sul numero di ore di straordinario effettivamente da questo svolte, la cui dimostrazione avrebbe dovuto essere puntuale.
L'insieme delle dichiarazioni dei testi escussi consente quindi di affermare che il ricorrente abbia prestato effettivamente la propria attività lavorativa con le mansioni indicate in ricorso, dal 17.7.18 e fino alla data del 18.8.23, in cui è pacifico che si sia allontanato dal lavoro definitivamente, fino al licenziamento intervenuto con effetto dal
17.10.23.
Non può invece ritenersi provato il mancato godimento dei permessi, ed il lavoro prestato nelle festività, non avendo i testi potuto riferire in proposito su tutto il periodo lavorato, ed in assenza di tutte le busta paga da cui emerga il relativo numero.
Alla luce dei fatti dimostrati, ed in mancanza di prova, il cui onere gravava sulla resistente, di aver corrisposto al lavoratore tutto quanto dovutogli per i titoli dedotti in ricorso, vanno pertanto riconosciuti al ricorrente la differenza tra retribuzione corrispostagli, come indicata nei conteggi allegati al ricorso, e quella minima dovutagli in forza dell'inquadramento nel IV livello del CCNL invocato, cui appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: …cuoco di cucina …. pizzaiolo…”. Laddove risulta sicuramente inadeguato l'inquadramento contrattualmente riconosciuto al ricorrente nel V livello, cui appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:… barista,… secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto…”. Nel caso in esame non è emerso che il ricorrente ricevesse da un superiore le indicazioni sulle modalità di preparazione delle pietanze, ma piuttosto che egli operasse autonomamente al pari degli altri cuochi presenti in cucina. Peraltro il contratto di assunzione indica come livello di inquadramento proprio il IV, mentre poi solo nelle buste paga viene in concreto applicato il livello V.
Al ricorrente spettano altresì la differenza su 13^ e 14^ mensilità ed il TFR.
Non possono infine essere riconosciute al lavoratore le competenze per permessi non goduti e festività, per le ragioni innanzi specificate.
Circa la quantificazione degli importi, i conteggi di parte ricorrente sono corretti, detratte le voci non riconosciute. Va tuttavia rilevato che, detraendo dalle somme annualmente richieste le voci non riconosciute, il ricorrente risulta adeguatamente retribuito per tutti gli anni, tenuto conto degli importi percepiti in busta paga e fuori busta, come riconosciuti dallo stesso ricorrente, residuando esclusivamente una differenza di € 484,06 per l'anno 2023, e la somma di € 8.928,68 per TFR.
Al ricorrente va pertanto riconosciuta la complessiva somma di € 9.412,74, oltre interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione come per legge.
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla società.
Si osserva in particolare, quanto alla richiesta di rimborso del ticket licenziamento
CP_ versato dalla all' per il ricorrente, che siffatto adempimento ricade sul CP_1 datore di lavoro;
quanto alla richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, che dall'allontanamento del lavoratore, risalente ad agosto 2023 ed il suo licenziamento, sono passati due mesi;
quanto alla richiesta di risarcimento del danno costituito dalla scontistica applicata ai clienti il giorno 18.8.23 per ovviare al comportamento asseritamente poco ortodosso tenuto dal ricorrente nel ristorante alla presenza dei clienti, che la circostanza, e soprattutto l'entità degli sconti praticati, è stata dedotta in maniera generica, laddove andava specificamente documentata con la produzione di copia dei relativi scontrini, contenenti l'indicazione dell'importo dovuto dal cliente e dello sconto applicato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in misura dei due terzi, e si compensano per il residuo, tenuto conto del complessivo esito della lite. Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 17.7.18 al 17.10.23, con inquadramento nel IV livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi, e condanna la in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento della complessiva somma di € 9.412,74 a favore di Parte_1
, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
[...]
- rigetta per il resto la domanda principale;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1
dei due terzi delle spese processuali, che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.695,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari. Compensa tra le parti il restante terzo.
Roma, 16 gennaio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole