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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 655/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 655 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Simona Nasso ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Castelfidardo, via Matteotti n. 36; ricorrente contro
Controparte_1
convenuta
OGGETTO: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “emettere sentenza per cessazione della materia del contendere stante il decesso della SI.ra con espressa rinuncia dei termini di cui all'art. 473 Controparte_1
bis 28 c.p.c.”.
* * * *
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto ad Osimo il 25.6.2005. Parte_1
2. Il ricorso è stato regolarmente comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c.
3. Alla prima udienza del 7.5.2025 il difensore del ricorrente ha rappresentato che la signora
è deceduta il 3.5.2025, circostanza poi documentata mediante il deposito nel fascicolo CP_1
telematico del certificato di morte.
Pertanto, non essendo ancora stata adottata alcuna pronuncia sul vincolo matrimoniale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status ai sensi dell'art. 149 cod. civ..
4. Nulla sulle spese di lite, considerato che in ragione dell'esito del giudizio e della mancata costituzione della convenuta non è possibile individuare una effettiva situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 655 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Simona Nasso ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Castelfidardo, via Matteotti n. 36; ricorrente contro
Controparte_1
convenuta
OGGETTO: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “emettere sentenza per cessazione della materia del contendere stante il decesso della SI.ra con espressa rinuncia dei termini di cui all'art. 473 Controparte_1
bis 28 c.p.c.”.
* * * *
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto ad Osimo il 25.6.2005. Parte_1
2. Il ricorso è stato regolarmente comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c.
3. Alla prima udienza del 7.5.2025 il difensore del ricorrente ha rappresentato che la signora
è deceduta il 3.5.2025, circostanza poi documentata mediante il deposito nel fascicolo CP_1
telematico del certificato di morte.
Pertanto, non essendo ancora stata adottata alcuna pronuncia sul vincolo matrimoniale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status ai sensi dell'art. 149 cod. civ..
4. Nulla sulle spese di lite, considerato che in ragione dell'esito del giudizio e della mancata costituzione della convenuta non è possibile individuare una effettiva situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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