Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 08/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1420/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/03/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. ASELLI MARCELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Le parti saranno libere di fissare la loro residenza dove riterranno opportuno, mentre la casa ove i coniugi hanno convissuto sita in
VIADANA MN Via Codebruni Ponente n. 60 di proprietà delle parti per quote indivise in ragione di ½ ciascuno, in ragione di quanto previsto al successivo punto n. 6, resta attribuita in proprietà esclusiva al IG. Parte_1 con gli arredi e i mobili di competenza e pertinenza tranne quelli che la IG.ra preleverà alla data di sottoscrizione del presente ricorso quali effetti Parte_2 personali e comunque in accordo con il marito.
2) attualmente in stato di gravidanza dichiara e attesta e riconosce Parte_2 volontariamente anche con la sottoscrizione del presente ricorso ad ogni effetto
[...] riconosciuto dal padre biologico IG. e che conseguentemente alcun Persona_1 obbligo di legge dovrà/potrà essere disposto a carico del marito nei confronti del nascituro.
3) E dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di alimenti e/o contribuzione al mantenimento, dichiarano di avere disciplinato ogni questione economica ad eccezione dei punti che seguono.
4) Riguardo ai finanziamenti contratti dai coniugi in corso di matrimonio gli stessi si accordano come segue: a) il finanziamento Findomestic con
[...]
anni due resterà in carico alla IG.ra , la quale si CP_1 Parte_2 obbliga a rimborsare a la rata mensile di euro 117,25. b) Parte_1 il prestito contratto per la ristrutturazione di euro 10.000 con rate mensili di euro
220,00 resterà in carico a Parte_1
5) dichiara di attribuire e di fatto attribuisce a Parte_1 Pt_2
la proprietà esclusiva del veicolo al medesimo intestato tipo
[...] [...]
targato FV522PN, carta circolazione n. 0209256, immatricolazione Pt_3
N. A006542MN19, veicolo attualmente in uso al marito e che sarà consegnato alla moglie entro tre mesi data Sentenza Separazione.
6) I coniugi che con la sottoscrizione del presente ricorso intendono definire i loro rapporti patrimoniali mediante attribuzione da parte della moglie nei confronti del marito di quota immobiliare ed in particolare : La IG.ra Parte_2 dichiara e promette di attribuire/assegnare senza pretesa di alcun corrispettivo od altra prestazione patrimoniale di sorta, ma esclusa ogni connotazione di liberalità, al marito che accetterà ad ugual titolo la sua Parte_1 quota di proprietà pari ad un mezzo del seguente immobile: appartamento posto al piano secondo per complessivi 7 vani catastali, con pertinenziali cantina al piano scantinato e autorimessa posta al piano scantinato, il tutto insistente sull'area tra coperta e scoperta individuata nel Catasto Terreni del Comune di Viadana (MN) nel foglio 85 particella 1, Ente Urbano di Are 14.35; appartamento composto da ingresso cucina soggiorno, corridoio tre camere da letto, due bagni
, spogliatoio e due balconi ed un vano cantina posto al piano scantinato, pertinenziale autorimessa posta al piano scantinato. Gli immobili risultano identificati nel Catasto dei fabbricati del Comune di Viadana MN: Foglio 85, mappale 1 sub.5, categoria A2, classe 2, vani 7, Superficie Catastale mq 127, totale escluse aree scoperte mq 125, Rendita Euro 415,75 via Codebruni Ponente
n. CM, Piano S1 -2. Foglio 85, mappale 1 sub.17, Categoria C6, Classe 2,
Consistenza mq 16, Rendita 20,66 via Codebruni Ponente n. CM, Piano S1. L'area su cui insistono gli immobili in oggetto confina nell'insieme con le particelle 16,17,5 e con strada comunale, tutto nel foglio 85 del Catasto Terreni del Comune di Viadana MN. Detto immobile è pervenuto ai IGnori e Parte_2 Parte_1 per acquisto fattone, in regime di separazione dei beni, con atto di
[...] compravendita ricevuto dal Notaio in data 25 agosto 2020 Persona_2
Repertorio n. 120 Raccolta n. 94, registrato a VERONA in data 02.09.2020 al n. 25521 Serie 1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di MANTOVA in
2 02.09.2020 al n. 8775 R.G. ed al n. 6041 R.P. I ricorrenti convengono che la stipula del rogito avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della quota parte pari ad ½ dell'immobile sopra descritto , avvenga presso Studio Notarile dott. entro tre mesi dalla data SENTENZA TRIBUNALE DI Persona_3
MANTOVA. Il relativo trasferimento sarà esente da ogni e qualsiasi imposta, tassa o tributo, trattandosi di atto relativo a procedimento di separazione personale fra coniugi, in applicazione estensiva dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 secondo quanto disposto: - con sentenza della corte costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154; - con circolare n. 6 del dì 11 febbraio
2000 della direzione regionale delle entrate della Lombardia;
- con circolare del ministero delle finanze - dipartimento delle entrate - n. 49/E del 16 marzo 2000; agevolazioni non soppresse a seguito della riformulazione dell'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 operata dall'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, modificato con l'articolo
1 comma 608 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), come confermato con circolare della agenzia delle entrate n. 2/E del 21 febbraio
2014. A tal fine i comparenti espressamente attestano e confermano detto trasferimento costituisce condizione economica patrimoniale essenziale del procedimento di separazione e che il relativo atto notarile, in quanto atto volto a definire in modo stabile la crisi coniugale mediante la previsione di trasferimenti immobiliari, deve intendersi a tutti gli effetti quale "atto relativo al procedimento separazione o divorzio" meritevole della esenzione di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nel testo conseguente alla pronuncia della corte costituzionale n. 154/1999 (sentenze della corte di cassazione n. 2111 del 3 febbraio 2016 e n. 3110 del 17 febbraio 2016). Il IG. Parte_1 dichiara accettare e correlativamente si obbliga all'integrale accollo del Mutuo contratto da entrambi i coniugi all'atto dell'acquisto immobiliare predetto, in particolare l'accollo del “MUTUO ACQUISTO TASSO FISSO LAST MINUTE” CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI” ( art.38 e seguenti e 120 quinquies e seguenti del D. Lgs 01.09.1993 n.385) di cui all'atto DOTT. atto Repertorio n.121 e raccolta n. 95 Persona_2 registrato Agenzia Entrate di Verona il 02.09.2020 al n. 25522 Serie IT, trascritto
Agenzia Territorio di Mantova il 02.09.2020 al n. 8776 R.G e al n. 1321 R.P., rate di mutuo pari ad euro 387,06 che continueranno pertanto ad essere pagate in via esclusiva dal IG. come da estratto a dicembre 2024 . Parte_1
7) Le parti, salvo quanto descritto ai punti 4 , 5 e 6 , si danno reciprocamente atto di avere definito integralmente ogni pregresso rapporto economico/patrimoniale tra gli stessi esistente, nessuno escluso od eccettuato, e di avere diviso e/o assegnato equamente e con reciproca soddisfazione tutti i beni di proprietà comune, e che ad avvenuto esatto adempimento agli accordi tra gli stessi intervenuti e di cui alle condizioni di separazione nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VOLTA MANTOVANA (MN) in data 07/05/2022 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 9, Parte II, Serie C, Anno
2022) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
3 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA MANTOVANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 08/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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