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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3263/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] is. B (Cod. Fisc. ), elett.te C.F._1 dom.to in Napoli alla via Mergellina n. 50, presso lo studio dell'Avv. Francesco Lauri (c.f. che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti C.F._2 in calce al presente atto. Le comunicazioni giudiziarie potranno essere inviate al n. fax 081/7616228 o all'indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. e P.Iva , con sede in San Vitaliano Controparte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via Nazionale delle Puglie, 349, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., Sig. rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura rilasciata su separato ed allegato foglio dall'Avv. Carmine Romano (C.F. ), del Foro di Torre Annunziata, con studio legale in C.F._3
Nola (NA), alla Via On. Francesco Napolitano n. 35, entrambi elettivamente domiciliati per il presente atto in Napoli, al Centro Direzionale - Isola E/3, presso lo studio legale l'avv. Genoveffa Sellitti, ovvero, digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.4.2016 presso il Tribunale di NOLA in funzione di Giudice del lavoro il ricorrente/odierno appellante in epigrafe indicato –
1 premesso di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 17.01.2000 al 30.11.2013, svolgendo le mansioni di cameriere;
di essere stato assunto con regolare contratto di lavoro solo a far data dal 10.09.2001; di aver osservato un orario di lavoro suddiviso su due turni: dalle 7.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 23.00 oppure un turno dalle ore 6.30 alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 a settimane alterne per sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale che variava- dedusse: di aver percepito le somme indicate nelle buste paga versate in atti (e, per il periodo di lavoro a nero, dal 17.01.2000 al 10.09.2001, una paga di Euro 800,00 mensili, mediante assegni bancari); di non aver mai percepito regolarmente la tredicesima e quattordicesima mensilità, ricevendo soltanto il 70% della somma effettivamente dovuta e nulla per gli anni 2011, 2012 e 2013; di non aver mai percepito alcunché a titolo di straordinario e di aver goduto di 15 giorni di ferie all'anno; di aver percepito, nel mese di maggio 2007, un anticipo sul TFR di Euro 3.300,00 (cfr. assegno bancario) e, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 30.11.2013 con lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo), nel 2014, un'ulteriore domma di euro 5.403,00 a titolo di TFR. Chiese accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 17.01.2000 fino al 30.11.2013 con qualifica, mansioni e livello così come rivendicati (5°livello – cameriere di sala del CCNL Turismo-alberghi); previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento qui rivendicato e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la società resistente, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 90.985,88 o di altra somma maggiore o minore che la Corte di Appello vorrà determinare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione al saldo;
accertare e dichiarare dovuto all'istante il residuo TFR pari ad euro € 20.310,75 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo e, per l'effetto, condannare la resistente, a corrispondere detta somma in favore del ricorrente;
condannare la società appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato il contraddittorio, all'esito di istruttoria orale, il Giudice adito con sentenza n. 1388/2024 pubbl. il 18/06/2024 rigettò il ricorso. Con atto depositato presso questa Corte in data 6.12.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi, nei motivi, dell'omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento e condanna della ditta al pagamento degli importi rivendicati a titolo di spettanze di fine rapporto e differenze retributive maturate. L'originario ricorrente, infatti, aveva rivendicato non solo il riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo dal 17.01.2000 al 30.11.2013 durante il quale non era stato formalmente inquadrato, bensì anche il pagamento del T.F.R. a saldo e delle spettanze di fine rapporto (ratei, ferie, festività, permessi), causali per le quali non aveva mai percepito alcunché; infine di tutte le differenze retributive maturate in virtù delle mansioni e degli orari di lavoro svolti. Ha osservato invece che il Tribunale aveva reso una sintetica motivazione incentrata esclusivamente sulla domanda di accertamento del periodo “a nero” e
2 sull'”eventuale svolgimento di lavoro straordinario”. Si è lamentato dell'erronea valutazione delle ricadute del principio di non contestazione oltre che del materiale istruttorio, ingiustamente reputato inidoneo a sostenere la pretesa azionata. Ha concluso chiedendo in riforma della impugnata sentenza, accogliere le domande rassegnate in primo grado;
vinte le spese, con attribuzione. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito, richiamando gli esiti delle prove testimoniali ed ha concluso per il rigetto del gravame. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, formulati con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio ed all'applicazione del principio di non contestazione, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro delle modalità di svolgimento della prestazione con riguardo ad orari e mansioni ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto sin da epoca anteriore alla formalizzazione del rapporto e del conseguimento delle differenze retributive rivendicate per tutto il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
2.Il Giudice di primo grado ha condotto una disamina delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, ritenendole inidonee a comprovare la sussistenza del rapporto di tipo subordinato nel periodo iniziale, di dedotto lavoro “a nero”. Ad avviso del collegio dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità e secondo gli orari descritti in ricorso sin da epoca anteriore alla formalizzazione: i testi escussi, infatti, avevano iniziato a lavorare per la società resistente in un periodo successivo a quello in cui era iniziato il rapporto di lavoro controverso (il teste nel 2012- ed infatti ha Tes_1 dichiarato: “Il ricorrente mi ha riferito di lavorare per la resistente già da molti anni ma non so da quando”; l'altro collega dal 2011 al 2013- ed infatti ha Tes_2 così riferito: quando sono andato lui già vi lavorava, per come mi diceva da dieci anni): nulla hanno potuto riferire circa il periodo dal 17-1-2000 al 20-9-2001. Né possono considerarsi decisivi gli assegni bancari in atti, atteso che resta ignota la modalità di svolgimento del prospettato rapporto tra le parti in quell'arco temporale. Incombe – come detto in premessa – sul ricorrente offrire l'allegazione e la prova degli elementi qualificanti di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nella specie tale adempimento è risultato carente ed insufficiente.
3 3.E' stata svolta l'istruttoria testimoniale con riguardo alle modalità di svolgimento del rapporto, nel periodo formalizzato, in relazione alle rivendicazioni economiche. Le deposizioni – anche negli stralci riportati nell'atto di appello, in quanto ritenuti idonei a comprovare la tesi – non hanno confermato la prospettazione. Il ricorrente lavorava come cameriere in sala. Il primo teste di parte ricorrente, alle dipendenze della resistente. Tes_3 come portiere di notte e di giorno, aveva lavorato per i primi due anni e mezzo alternando due settimane di giorno e due di notte;
poi fino ad aprile 2015, aveva svolto il turno diurno (7-15 oppure 15-23). La sua deposizione è limitata alle circostanze in cui – a seconda dei suoi turni - vedeva il ricorrente arrivare all'inizio del turno o andare via alla fine, ma non fornisce indicazioni precise sull'effettivo orario osservato dal nello svolgimento delle mansioni e Pt_1 sull'entità dell'eventuale eccedenza oraria. Anche l'altro teste è stato generico ed impreciso: ha ricordato che all'epoca c'erano tre camerieri che si alternavano su turni e che “talora il ricorrente copriva entrambi i turni giornalieri mentre altre volte faceva o il turno di mattina o il turno di pomeriggio. (…) Il ricorrente spesso lavorava l'intera giornata, in particolare ciò capitava di sabato o di domenica o nei giorni festivi”: con tale ultima affermazione il teste ha ecceduto anche rispetto alla prospettazione del ricorrente. Quanto alle ferie, il solo sempre genericamente, ha dichiarato di ricordare Tes_3 che il ricorrente ne aveva usufruito nel periodo estivo per circa 10, 15 giorni: l'indicazione, vaga ed incompleta, è rimasta anche priva di riscontri. Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea. Né tantomeno i testi hanno riferito sulle mansioni ai fini dell'inquadramento e di eventuali differenze retributive, anche ai sensi dell'art. 36 Cost.. Nulla è emerso dall'istruttoria relativamente alle modalità di pagamento ed all'entità delle somme erogate che sono da reputarsi quindi corrispondenti alle indicazioni delle buste pagate, in assenza di contestazione sul punto. Dal complesso della produzione di parte resistente risulta inoltre che tali documenti, di regola, sono stati espressamente sottoscritti dal lavoratore con varie diciture (per ricevuta;
per ricevuta della somma sopra indicata;
per quietanza) in merito alle quali nessuna contestazione è stata sollevata in ricorso. Delle eccedenze orarie non è stata offerta alcuna indicazione puntuale al fine di consentirne la quantificazione: sul punto, come è noto, il consolidato orientamento di legittimità è nel senso della sussistenza di un rigoroso onere probatorio a carico dell'attore. Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (v. C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4076 del 20/02/2018). Per le mensilità aggiuntive che, asseritamente, sarebbero state corrisposte soltanto al 70% ovvero affatto pagate, le buste paga versate in atti dei mesi di dicembre e luglio sono comprensive rispettivamente della 13^ e della 14^; per l'anno 2013, le voci 13^ e 14^ sono accorpate nella busta paga di dicembre, sottoscritta per “ricevuta della somma sopra indicata”. I testi non hanno fatto riferimento alcuno alla tredicesima e quattordicesima mensilità e quindi non è
4 stata confermata la tesi della non conformità delle somme erogate a tale titolo a quelle indicate nei documenti contabili. Non può infine invocarsi il principio di non contestazione, in quanto controparte ha sin dal principio affermato lo svolgimento del rapporto secondo l'orario contrattuale ed il pagamento del dovuto come da buste paga. 4.Infine resta da esaminare il TFR: in proposito il ricorrente ha rivendicato una differenza ancora spettantegli, quantificata con riguardo all'intero rapporto, compreso il periodo a nero. La questione va circoscritta al periodo formalizzato, in difetto di prova della natura subordinate del rapporto nel pregresso. Al riguardo la società ha prodotto i CUD attestanti il TFR accantonato, sottoscritti dal;
risulta inoltre la prova documentale del pagamento. Pt_1
Il lavoratore aveva già agito in via monitoria per questo titolo, invocando il pagamento del TFR per il rapporto svoltosi con il resistente dal 17.1.2000 al 30.11.2013, quantificandolo in euro 5.403,03 come indicato nel CUD 2013: il dichiarato intento era quello di “ottenere immediatamente il suddetto TFR”, quindi in misura integrale, riservandosi di rivendicare in separata sede le ulteriori differenze retributive, evidentemente relative a diverse voci del trattamento economico. In accoglimento del ricorso era stato emesso decreto ingiuntivo del 7.5.2024 del Giudice del lavoro di NOLA sulla base della prova scritta del licenziamento e del credito, rappresentata dal CUD 2013, per la somma come rivendicata a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione: in esecuzione della condanna, la società aveva corrisposto per tale causale la somma di euro 390,00+ euro 5.483,91 (come documentato, con assegni in data 1.10.2014, in atti). Tale somma deve quindi intendersi corrisposta a saldo, in conformità con la pretesa avanzata con ricorso per D.I., all'esito di un anticipo pacificamente già percepito nel maggio 2007. L'appello va respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie – con riguardo alle contrapposte impugnazioni - è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
5 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3263/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] is. B (Cod. Fisc. ), elett.te C.F._1 dom.to in Napoli alla via Mergellina n. 50, presso lo studio dell'Avv. Francesco Lauri (c.f. che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti C.F._2 in calce al presente atto. Le comunicazioni giudiziarie potranno essere inviate al n. fax 081/7616228 o all'indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. e P.Iva , con sede in San Vitaliano Controparte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via Nazionale delle Puglie, 349, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., Sig. rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura rilasciata su separato ed allegato foglio dall'Avv. Carmine Romano (C.F. ), del Foro di Torre Annunziata, con studio legale in C.F._3
Nola (NA), alla Via On. Francesco Napolitano n. 35, entrambi elettivamente domiciliati per il presente atto in Napoli, al Centro Direzionale - Isola E/3, presso lo studio legale l'avv. Genoveffa Sellitti, ovvero, digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.4.2016 presso il Tribunale di NOLA in funzione di Giudice del lavoro il ricorrente/odierno appellante in epigrafe indicato –
1 premesso di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 17.01.2000 al 30.11.2013, svolgendo le mansioni di cameriere;
di essere stato assunto con regolare contratto di lavoro solo a far data dal 10.09.2001; di aver osservato un orario di lavoro suddiviso su due turni: dalle 7.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 23.00 oppure un turno dalle ore 6.30 alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 a settimane alterne per sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale che variava- dedusse: di aver percepito le somme indicate nelle buste paga versate in atti (e, per il periodo di lavoro a nero, dal 17.01.2000 al 10.09.2001, una paga di Euro 800,00 mensili, mediante assegni bancari); di non aver mai percepito regolarmente la tredicesima e quattordicesima mensilità, ricevendo soltanto il 70% della somma effettivamente dovuta e nulla per gli anni 2011, 2012 e 2013; di non aver mai percepito alcunché a titolo di straordinario e di aver goduto di 15 giorni di ferie all'anno; di aver percepito, nel mese di maggio 2007, un anticipo sul TFR di Euro 3.300,00 (cfr. assegno bancario) e, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 30.11.2013 con lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo), nel 2014, un'ulteriore domma di euro 5.403,00 a titolo di TFR. Chiese accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 17.01.2000 fino al 30.11.2013 con qualifica, mansioni e livello così come rivendicati (5°livello – cameriere di sala del CCNL Turismo-alberghi); previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento qui rivendicato e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la società resistente, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 90.985,88 o di altra somma maggiore o minore che la Corte di Appello vorrà determinare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione al saldo;
accertare e dichiarare dovuto all'istante il residuo TFR pari ad euro € 20.310,75 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo e, per l'effetto, condannare la resistente, a corrispondere detta somma in favore del ricorrente;
condannare la società appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato il contraddittorio, all'esito di istruttoria orale, il Giudice adito con sentenza n. 1388/2024 pubbl. il 18/06/2024 rigettò il ricorso. Con atto depositato presso questa Corte in data 6.12.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi, nei motivi, dell'omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento e condanna della ditta al pagamento degli importi rivendicati a titolo di spettanze di fine rapporto e differenze retributive maturate. L'originario ricorrente, infatti, aveva rivendicato non solo il riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo dal 17.01.2000 al 30.11.2013 durante il quale non era stato formalmente inquadrato, bensì anche il pagamento del T.F.R. a saldo e delle spettanze di fine rapporto (ratei, ferie, festività, permessi), causali per le quali non aveva mai percepito alcunché; infine di tutte le differenze retributive maturate in virtù delle mansioni e degli orari di lavoro svolti. Ha osservato invece che il Tribunale aveva reso una sintetica motivazione incentrata esclusivamente sulla domanda di accertamento del periodo “a nero” e
2 sull'”eventuale svolgimento di lavoro straordinario”. Si è lamentato dell'erronea valutazione delle ricadute del principio di non contestazione oltre che del materiale istruttorio, ingiustamente reputato inidoneo a sostenere la pretesa azionata. Ha concluso chiedendo in riforma della impugnata sentenza, accogliere le domande rassegnate in primo grado;
vinte le spese, con attribuzione. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito, richiamando gli esiti delle prove testimoniali ed ha concluso per il rigetto del gravame. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, formulati con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio ed all'applicazione del principio di non contestazione, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro delle modalità di svolgimento della prestazione con riguardo ad orari e mansioni ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto sin da epoca anteriore alla formalizzazione del rapporto e del conseguimento delle differenze retributive rivendicate per tutto il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
2.Il Giudice di primo grado ha condotto una disamina delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, ritenendole inidonee a comprovare la sussistenza del rapporto di tipo subordinato nel periodo iniziale, di dedotto lavoro “a nero”. Ad avviso del collegio dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità e secondo gli orari descritti in ricorso sin da epoca anteriore alla formalizzazione: i testi escussi, infatti, avevano iniziato a lavorare per la società resistente in un periodo successivo a quello in cui era iniziato il rapporto di lavoro controverso (il teste nel 2012- ed infatti ha Tes_1 dichiarato: “Il ricorrente mi ha riferito di lavorare per la resistente già da molti anni ma non so da quando”; l'altro collega dal 2011 al 2013- ed infatti ha Tes_2 così riferito: quando sono andato lui già vi lavorava, per come mi diceva da dieci anni): nulla hanno potuto riferire circa il periodo dal 17-1-2000 al 20-9-2001. Né possono considerarsi decisivi gli assegni bancari in atti, atteso che resta ignota la modalità di svolgimento del prospettato rapporto tra le parti in quell'arco temporale. Incombe – come detto in premessa – sul ricorrente offrire l'allegazione e la prova degli elementi qualificanti di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nella specie tale adempimento è risultato carente ed insufficiente.
3 3.E' stata svolta l'istruttoria testimoniale con riguardo alle modalità di svolgimento del rapporto, nel periodo formalizzato, in relazione alle rivendicazioni economiche. Le deposizioni – anche negli stralci riportati nell'atto di appello, in quanto ritenuti idonei a comprovare la tesi – non hanno confermato la prospettazione. Il ricorrente lavorava come cameriere in sala. Il primo teste di parte ricorrente, alle dipendenze della resistente. Tes_3 come portiere di notte e di giorno, aveva lavorato per i primi due anni e mezzo alternando due settimane di giorno e due di notte;
poi fino ad aprile 2015, aveva svolto il turno diurno (7-15 oppure 15-23). La sua deposizione è limitata alle circostanze in cui – a seconda dei suoi turni - vedeva il ricorrente arrivare all'inizio del turno o andare via alla fine, ma non fornisce indicazioni precise sull'effettivo orario osservato dal nello svolgimento delle mansioni e Pt_1 sull'entità dell'eventuale eccedenza oraria. Anche l'altro teste è stato generico ed impreciso: ha ricordato che all'epoca c'erano tre camerieri che si alternavano su turni e che “talora il ricorrente copriva entrambi i turni giornalieri mentre altre volte faceva o il turno di mattina o il turno di pomeriggio. (…) Il ricorrente spesso lavorava l'intera giornata, in particolare ciò capitava di sabato o di domenica o nei giorni festivi”: con tale ultima affermazione il teste ha ecceduto anche rispetto alla prospettazione del ricorrente. Quanto alle ferie, il solo sempre genericamente, ha dichiarato di ricordare Tes_3 che il ricorrente ne aveva usufruito nel periodo estivo per circa 10, 15 giorni: l'indicazione, vaga ed incompleta, è rimasta anche priva di riscontri. Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea. Né tantomeno i testi hanno riferito sulle mansioni ai fini dell'inquadramento e di eventuali differenze retributive, anche ai sensi dell'art. 36 Cost.. Nulla è emerso dall'istruttoria relativamente alle modalità di pagamento ed all'entità delle somme erogate che sono da reputarsi quindi corrispondenti alle indicazioni delle buste pagate, in assenza di contestazione sul punto. Dal complesso della produzione di parte resistente risulta inoltre che tali documenti, di regola, sono stati espressamente sottoscritti dal lavoratore con varie diciture (per ricevuta;
per ricevuta della somma sopra indicata;
per quietanza) in merito alle quali nessuna contestazione è stata sollevata in ricorso. Delle eccedenze orarie non è stata offerta alcuna indicazione puntuale al fine di consentirne la quantificazione: sul punto, come è noto, il consolidato orientamento di legittimità è nel senso della sussistenza di un rigoroso onere probatorio a carico dell'attore. Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (v. C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4076 del 20/02/2018). Per le mensilità aggiuntive che, asseritamente, sarebbero state corrisposte soltanto al 70% ovvero affatto pagate, le buste paga versate in atti dei mesi di dicembre e luglio sono comprensive rispettivamente della 13^ e della 14^; per l'anno 2013, le voci 13^ e 14^ sono accorpate nella busta paga di dicembre, sottoscritta per “ricevuta della somma sopra indicata”. I testi non hanno fatto riferimento alcuno alla tredicesima e quattordicesima mensilità e quindi non è
4 stata confermata la tesi della non conformità delle somme erogate a tale titolo a quelle indicate nei documenti contabili. Non può infine invocarsi il principio di non contestazione, in quanto controparte ha sin dal principio affermato lo svolgimento del rapporto secondo l'orario contrattuale ed il pagamento del dovuto come da buste paga. 4.Infine resta da esaminare il TFR: in proposito il ricorrente ha rivendicato una differenza ancora spettantegli, quantificata con riguardo all'intero rapporto, compreso il periodo a nero. La questione va circoscritta al periodo formalizzato, in difetto di prova della natura subordinate del rapporto nel pregresso. Al riguardo la società ha prodotto i CUD attestanti il TFR accantonato, sottoscritti dal;
risulta inoltre la prova documentale del pagamento. Pt_1
Il lavoratore aveva già agito in via monitoria per questo titolo, invocando il pagamento del TFR per il rapporto svoltosi con il resistente dal 17.1.2000 al 30.11.2013, quantificandolo in euro 5.403,03 come indicato nel CUD 2013: il dichiarato intento era quello di “ottenere immediatamente il suddetto TFR”, quindi in misura integrale, riservandosi di rivendicare in separata sede le ulteriori differenze retributive, evidentemente relative a diverse voci del trattamento economico. In accoglimento del ricorso era stato emesso decreto ingiuntivo del 7.5.2024 del Giudice del lavoro di NOLA sulla base della prova scritta del licenziamento e del credito, rappresentata dal CUD 2013, per la somma come rivendicata a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione: in esecuzione della condanna, la società aveva corrisposto per tale causale la somma di euro 390,00+ euro 5.483,91 (come documentato, con assegni in data 1.10.2014, in atti). Tale somma deve quindi intendersi corrisposta a saldo, in conformità con la pretesa avanzata con ricorso per D.I., all'esito di un anticipo pacificamente già percepito nel maggio 2007. L'appello va respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie – con riguardo alle contrapposte impugnazioni - è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
5 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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