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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/07/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 2.01.2025
Da
[ ] con il proc. e dom avv. Lucio Spampatti Parte_1 C.F._1
[ ], con studio in Mestre (Venezia), calle del Gambero 15, fax 041.5069327, C.F._2 pec per procura in calce su foglio congiunto al ricorso Email_1 introduttivo da ritenersi in calce ex art. 83, 3° comma c.p.c. appellante
Contro
(C.F. e P.I. ) – d'ora in avanti breviter anche Controparte_1 P.IVA_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. CP_1 CP_2
), con sede in Piazza Unità d'Italia n. 2 – 34121 Trieste, rappresentata e difesa, C.F._3 anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giulio Mosetti (C.F. ) C.F._4
e Daniele Compagnone (C.F. – pec: C.F._5
1 – ) del Foro di Gorizia e Paolo Penza (C.F. Email_2 P.IVA_2
del Foro di Udine, elettivamente domiciliata agli effetti del presente C.F._6 procedimento presso il loro Studio in Via di Tor Bandena n. 1, Trieste.
Appellata
appello avverso la sentenza del tribunale di Trieste n.201/2024 in RG 21/2023, pubblicata il
4.12.2024 e notificata il 6 dicembre 2024;
In punto: pagamento somma
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Accertata la sussistenza tra e di un rapporto di lavoro a tempo Parte_1 CP_1 determinato nei termini di cui al contratto ed agli accordi sottoscritti indicati in ricorso e la valida messa in mora alla datrice di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa, condannarsi la medesima società a pagare al ricorrente la somma di Euro 20.000,00, con gli interessi legali nella misura stabilita dall'art. 1284, 4° comma c.c., dalla domanda al saldo, previa rivalutazione monetaria del credito dalle singole scadenze, con la rifusione delle spese e del compenso professionale di cui chiede la distrazione dichiarandosi antistatario.
Per parte appellata:
In via principale nel merito:
Rigettarsi il ricorso in appello promosso dal sig. e confermare integralmente la sentenza n. Pt_1
201/2024 pubblicata il 04.12.2024 dal Tribunale di Trieste, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Paolo Ancora e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa.
In ogni caso:
Spese di causa interamente rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste rigettava le domande proposte da
[...]
nei confronti della società ( d'ora in poi per brevità , compensando le Parte_1 CP_1 CP_1 spese di lite.
lamentava di aver sottoscritto con la società un contratto a tempo determinato in data Pt_1 CP_1
7.4.22 in qualità di dirigente- manager di un locale di prossima apertura in località “ Portopiccolo”; contratto avente scadenza naturale alla data del 30.11.22, prevedente un compenso complessivo di
20.000 euro;
di non essere mai stato chiamato ad operare come direttore, tanto che il 15 maggio 2022
2 aveva messo in mora la società invitandola ad eseguire il contratto;
all'esito di scambi epistolari con la società che era rimasta inadempiente, l' era stato pertanto costretto ad adire il giudice Pt_1 per ottenere il pagamento di quanto concordato.
Il Giudice di prime cure evidenziava che in data 7 aprile 2022 non era stato concluso alcun contratto perché la società si era limitata a consegnare al lavoratore la propria proposta, sottoscritta dalla sola società, con l'impegno da parte dell' di restituire copia sottoscritta dal lavoratore. Pt_1
Copia pervenuta secondo il giudice, tardivamente, valorizzando il tribunale la data del 6 maggio 2022 quale giorno di spedizione di lettera raccomandata che controparte non aveva contestato o comunque provato di non aver ricevuto. Ricezione tardiva atteso che, a quella data, le parti avevano deciso di non dare seguito alle trattative poiché, come confermato dai testimoni escussi, in particolare e , in data 15.4.22 a causa di disaccordi insorti tra le parti, definivano in via Tes_1 Tes_2 economica la consulenza occasionale per l'apertura del locale svolta dal ricorrente fino a quella data, con l'impegno da parte della società di pagamento dell'importo di euro 3000. Somma regolarmente corrisposta dalla società; pertanto a fronte di questa diversa volontà secondo il giudice l' accettazione postuma del lavoratore era irrilevante.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l' che instava per la riforma integrale della Pt_1 decisione e la condanna della società al pagamento di quanto previsto nel contratto di lavoro sottoscritto con la società.
Si costituiva la società che contrastava l'impugnazione di cui chiedeva il rigetto integrale.
3. La Corte di Appello di Trieste all'udienza del 23 aprile 2025 invitava le parti ad un componimento bonario della vicenda secondo la proposta ragionata elaborata dal Collegio;
indi, constatato l'esito negativo della conciliazione, all'udienza del 26 giugno 2025, dopo la discussione orale, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. contestava la pronuncia di primo grado con tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo contestava l'errata ricostruzione da parte del giudice del fatto in merito alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro a termine e la violazione delle norme di cui agli artt. 2697 cc,
116 e 115 c.p.c..
L'appellante contestava in particolare l'asserita mancata prova della sottoscrizione del contratto in data 7 aprile 2022, ritenuto che l' aveva prodotto in giudizio il contratto riportante la data Pt_1
e l'indicazione della decorrenza dal 7.4.22. Eccepiva l'appellante che la raccomandata che il giudice
3 riteneva inviata e ricevuta il 7.5.22, recava copia del contratto già sottoscritto dal lavoratore in precedenza.
A sostegno della propria interpretazione elencava una serie di presunzioni:
a) il fatto che la società non avesse mai inviato comunicazioni alla residenza del lavoratore;
b) il fatto che la decorrenza del rapporto fosse prevista dal 7.4.22 e non successiva;
c) la circostanza che l'accettazione non recasse data diversa;
d) il contenuto della propria raccomandata del 15 maggio in cui evidenziava di aver inviato il contratto sottoscritto in aprile;
e) la circostanza che insieme al contratto ci fossero due accordi integrativi che avrebbero dovuto essere egualmente trasmessi con il contratto;
inoltre il patto sullo straordinario recava data autografa apposta dal legale rappresentante della società in data 7.4.22.
Con il secondo motivo censurava l'errore commesso dal giudice nel valutare quanto accaduto nell'incontro del 15 aprile 2022.
Contestava in particolare che le parti avessero deciso di non dare più esecuzione all'accordo di lavoro del 7 aprile 2022 che era già stato concluso;
contestava che la società avesse provato che si era verificata la revoca della proposta non ancora accettata. Eccepiva che il contratto di lavoro a tempo determinato si era già perfezionato e che l'accordo del 15 aprile ineriva esclusivamente il compenso per l'attività consulenziale svolta fino al mese di aprile 2022 dal lavoratore prima di essere assunto.
Contestava che la condotta delle parti potesse essere interpretata come risoluzione consensuale del rapporto a termine in carenza di elementi univoci e coincidenti.
Con terzo motivo censurava la ricostruzione dei fatti alla luce delle prove orali valorizzate dal giudice poiché si trattava di soggetti che non erano presenti al colloquio del 15 aprile e di testimonianze de relato;
eccepiva l'inattendibilità della testimone comunque non presente. A fronte della prova Tes_3 documentale e della costituzione in mora instava per il pagamento della somma stabilita dal contratto di lavoro, riproponendo tutte le eccezioni del primo grado ex art. 346 c.p.c..
5. La società nel costituirsi in giudizio contrastava l'appello alla luce della ricostruzione del giudice;
eccepiva che in data 7.4.2022, di fronte alla proposta contrattuale sottoscritta dalla società, il lavoratore si era riservato di firmarla dopo l'esame del proprio consulente soprattutto per l'aspetto fiscale.
Contestava la consistenza di presunzioni idonee a provare la sottoscrizione contestuale, valorizzando che nello stesso contratto le parti avevano inserito la formula “voglia restituirci copia sottoscritta del contratto”.
D'altra parte anche gli scambi di messaggi telefonici versati agli atti deponevano per una interruzione della prestazione da parte dell' con cui era sorto disaccordo per la figura del barman da Pt_1 assumere in quanto quello proposto dall'odierno appellante non era di gradimento della società.
4 Valorizzava la società a sostegno della corretta interpretazione del giudice di primo grado il CP_1 contenuto della messaggistica in cui l' dichiarava di non voler lavorare più per la in Pt_1 CP_1 data successiva all'incontro del 7 aprile 2022 e antecedente al 15 aprile 2022.
Eccepiva che i testimoni avevano riferito che l' non era stato assunto alla data del 7 aprile Pt_1
2022 e che anche gli accordi integrativi erano stati consegnati al lavoratore per essere sottoscritti al pari del contratto di lavoro.
Quanto alla raccomandata contenente copia del contratto sottoscritto, pur contestando la prova della ricezione della missiva in data 7 maggio 2022, in ogni caso la riteneva irrilevante considerato che a quella data le parti avevano già concordato la cessazione di ogni rapporto contrattuale con la sottoscrizione dell'accordo di pagamento dell'importo di euro 3000,00 alla data del 15 aprile 2022; eccepiva che dopo il 15 aprile l' non aveva più svolto alcuna attività lavorativa in suo Pt_1 favore.
La società appellata eccepiva che anche a voler ritenere concluso il contratto in data 7 aprile 2022, comunque il negozio conteneva la previsione di un periodo di prova di 150 giorni con possibilità per la parte di recedere ad nutum senza limiti e obbligo retributivo. CP_1
Evidenziava che il pagamento del 15 aprile 2022 era stato pienamente satisfattivo per il dipendente che dopo quella data non aveva più prestato attività neppure consulenziale e di lavoro autonomo.
Eccepiva che il recesso ad nutum non aveva vincoli formali e quindi poteva essere operato, durante il periodo di prova, anche in forma orale.
Ribadiva che post 15 aprile 2022 nessuna prestazione era stata svolta dall' . Pt_1
6. Il proposto appello va rigettato per le dirimenti ragioni che seguono.
La questione controversa riguarda la conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato come
Manager di primo livello tra e la società contratto avente decorrenza Parte_1 CP_1 dal 7.04.22 al 30.11.22, prevedente un compenso complessivo netto di euro 20.000,00 , oltre ad un periodo di prova di 150 giorni di effettivo lavoro.
Il testo negoziale conteneva la clausola di consegna di copia dello stesso sottoscritta dal lavoratore alla società e secondo la prospettazione della società non era stato sottoscritto in data 7 aprile 2022 dall' ( il quale si era riservato di far visionare il contratto al proprio commercialista), ma Pt_1 soltanto dal legale rappresentante della società.
Per contro l'odierno appellante assumeva che il negozio era stato sottoscritto e concluso in pari data, tanto che contestualmente erano stati sottoscritti un accordo disciplinante l'elemento integrativo della retribuzione e un compenso per il pagamento del lavoro straordinario ( cfr. docc. 3,4,,5 parte ricorrente in primo grado).
5 Parte attrice in ragione della conclusione dell'accordo in data 7.04.22 ha quindi sostenuto il diritto alla corresponsione di quanto pattuito in ragione dell'inadempimento della società che, nonostante l'offerta della prestazione formalizzata dall'interessato in data 15 maggio 2022 ( cfr. doc. 9 parte ricorrente), non aveva consentito- in modo immotivato- al dipendente di svolgere la propria prestazione.
Domanda contestata dalla società che oltre ad assumere la mancata sottoscrizione contestuale del contratto alla data in esso riportata, evidenziava che a causa di disaccordi insorti tra le parti in merito alla scelta del personale da utilizzare come barman nel locale, le parti si erano accordate diversamente qualificando le prestazioni rese dall' fino al 15 aprile 2022 come prestazioni di tipo Pt_1 occasionale e concordando un compenso unico forfettario lordo quale pagamento delle prestazioni di consulenza ultimate a quella data( cfr. doc.7 parte ricorrente in primo grado). Pagamento regolarmente avvenuto e accettato senza contestazione dall' . Pt_1
7. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda valorizzando che il ricorrente aveva riconosciuto di aver inviato copia del contratto sottoscritto alla società soltanto in data 6.5.22 ( cfr doc. 8 parte ricorrente in primo grado, schermata attestante invio di lettera raccomandata).
Inoltre dalle prove orali era emerso che l' non era stato assunto e non aveva operato- dal 7 Pt_1 aprile come dipendente presso il locale- sede di lavoro- ma aveva operato in modo discontinuo a distanza, e- a seguito dei contrasti insorti tra le parti in merito alla scelta del personale da utilizzare nel locale- l'unico accordo raggiunto dalle parti era stato quello sul pagamento delle prestazioni rese fino alla data del 15 aprile 2022, qualificate dagli interessati come “ prestazione occasionale di consulenza”.
Valorizzava il giudice in via ulteriore che dopo il 15 aprile 2022 l' non aveva più svolto Pt_1 alcuna prestazione in favore della società, né si era recato in Trieste, e che le prove orali ed anche la messaggistica versata in atti dalle parti, deponeva per una condotta concludente comprovante la diversa volontà delle parti di non dare corso ad un contratto che in ogni caso a quella data non si era perfezionato.
8. Questo Collegio concorda con le conclusioni del primo giudice in merito all'insussistenza di un diritto di credito dell' . Pt_1
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati per le ragioni che seguono.
Le prove documentali offerte dal ricorrente in primo grado ( contratto del 7 aprile e relativi accordi integrativi), depongono per una apparente volontà comune delle parti di costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato che è stata modificata dalle stesse a seguito dell'evoluzione del rapporto.
6 Infatti l'allegazione del ricorrente di primo grado secondo cui “5. Che dopo l'assunzione il ricorrente si è occupato quotidianamente degli ultimi preparativi per l'apertura del ristorante, con riunioni con gli altri dipendenti, proponendo alla società gli ultimi accordi con fornitori e infine l'assunzione di un barman esperto, sul quale però è avvenuta una divergenza di opinioni con Tes_4
l'amministratore delegato, che però si è prontamente appianata tanto che, su richiesta dello stesso ricorrente, ha fissato una riunione al 15.4.2022 per definire i dettagli del programma di apertura dell'esercizio (doc. 6).”(ricorso di primo grado), è superata e contrastata dalle emergenze istruttorie da cui risulta provato che tutta l'attività preparatoria e consulenziale svolta dall' per Pt_1
l'apertura del locale ( cfr. docc. 2 parte appellante), è definitivamente cessata con la conclusione dell'accordo del 15 aprile 2022 avente ad oggetto “ accordo economico prestazione occasionale aprile 2022”.
Contratto nel quale le parti testualmente convenivano quanto segue :”..a seguito di accordi verbali intercorsi con la presente scrittura le comunichiamo le condizioni economiche relative al periodo aprile 2022 per la prestazione occasionale di consulenza ad oggi ultimate. Importo forfettario omnicomprensivo pari ad euro 3000,00 al lordo delle ritenute d'acconto di legge omissis” ( cfr. doc.
4 parte convenuta in primo grado).
Pagamento realizzato dalla società in data 30 aprile 2022 senza alcuna contestazione da parte dell'interessato, che non ha mai imputato la somma come acconto per il maggior importo dovuto e per cui è causa;
d'altra parte l' ha contestato la condotta inadempiente della società soltanto Pt_1 in data 15 maggio 2022, senza aver posto in essere – fino a quella data- ulteriori prestazioni in favore della ( cfr. doc. 9 parte ricorrente in primo grado). CP_1
8.1. Inoltre la raccomandata del 6 maggio 2022 di cui la società aveva contestato la ricezione, conteneva al più copia del contratto del 7 aprile 2022 sottoscritto dall' e che – in ragione di Pt_1 quanto previsto dalle parti nello stesso accordo- avrebbe dovuto essere restituita in copia sottoscritta alla società ( cfr. doc. 3 parte ricorrente in primo grado); comunicazione ormai tardiva atteso il diverso accordo raggiunto dalle parti in data 15.04.2022.
9. Quanto esposto trova conforto nella messaggistica depositata dalle parti nella quale l' , a Pt_1 fronte della impossibilità per la società di concordare sull'assunzione del barman Tes_4 proposto dall'odierno appellante, manifestava alla con cui aveva intrattenuto fino a quel Pt_2 momento regolari contatti, la propria volontà di interrompere il rapporto scrivendo testualmente trovatevi un'altra persona al mio posto grazie ( cfr. doc. 6 ed in particolare messaggistica intercorsa tra le parti in data 12 aprile 2022 ore 19.48), tanto che la in data 14 aprile scriveva Pt_2 all'interessato “ . Non l'ho più sentita. Devo interpretare in modo ufficiale la Per_1 Parte_1
7 sua intenzione di non voler più collaborare con noi?” ( cfr. doc. 6 cit,); comunicazioni significative dell'inesistenza di un contratto di lavoro in essere tra le parti.
D'altra parte la responsabile delle risorse umane in data 14 aprile 2022 alla specifica Per_2 richiesta del proprio consulente del lavoro in merito alle assunzioni da annotare del personale del e in particolare dell' , replicava quanto segue:”.. confermo dal 13 aprile. Pt_3 Pt_1 Tes_1 perché non sappiamo ancora se accetterà la proposta. (…) A breve ti invio le Parte_4 assunzioni per cucina MAXIS a partire dal 20 aprile (cfr. doc. 3 parte convenuta in primo grado).
10. Analogamente le prove orali depongono per la fondatezza delle difese della società: il testimone di parte ricorrente assunto a conferma della circostanza sub. 5 riportata al punto 8, riferiva Tes_1 quanto segue:” io so che l' non è stato assunto. C'è stata una riunione con la proprietà Pt_1 della società nel corso della quale sono emersi contrasti con la stessa. Siamo montati in macchina e siamo tornati a Noventa. Io avendo firmato il contratto sono rimasto a lavorare lì”.
Lo stesso testimone sulle ulteriori circostanze 6 e 7 1ammesse dal giudice, riferiva quanto segue:”
Sul capitolo 6: “Non ne sono a conoscenza”. Sul capitolo 7: “Mi riporto a quanto già dichiarato”.
Analogamente l'altro testimone attoreo ( pur confermando l'attività di preparazione svolta Tes_2 dall' per l'apertura del locale e la riunione del 15 aprile di cui al capitolo 5, sulle ulteriori Pt_1 circostanze riferiva così:”.. Sul capitolo 6: “nulla so”. Sul capitolo 7: “non posso confermare la circostanza. Anzi si iniziò a capire, in quel frangente, che vi erano disaccordi fra la proprietà ed il signor ”. ADR: “La società non mi ha riferito nulla in merito ad un'eventuale continuazione Pt_1 del rapporto di lavoro del signor ”. Pt_1
10.1.I testimoni di parte convenuta a propria volta hanno confermato la cessazione di ogni rapporto Tes_ contrattuale dopo la riunione del 15 aprile svoltasi tra l' , il e la separatamente Pt_1 Pt_2 rispetto agli altri lavoratori interessati all'apertura del locale, riferendo che :”.. Al termine della Tes_ riunione con vennero da noi Da e icendoci che non ci sarebbe stata più nessuna Pt_1 Per_3 collaborazione con il sig. e che quindi avremmo continuato senza di lui”( cfr. dep. Pt_1 [...]
; Tes_6 La in particolare con riferimento all'accordo economico del 15 aprile riferiva quanto Tes_3 segue:”…Sul capitolo 21: “Confermo la circostanza”. Sul capitolo 22: “Ho scritto di mio pugno
l'accordo fra le parti, con il quale la società compensava il signor per l'attività prestata Pt_1 fra marzo ed aprile 2022”. Sul capitolo 23 e 24: “Confermo che l'accordo era tombale. Fu la d.ssa
a dirmi di redigere il documento in tali termini”. Sul capitolo 25: “Non sono a conoscenza Per_4 della circostanza”.
Circostanze puntuali come si legge a pag. 6 e 7 della memoria di costituzione di primo grado della
CP_3
La coerenza delle deposizioni citate consente di confermarne l'attendibilità e la rilevanza delle dichiarazioni in merito alle circostanze riferite dai testimoni per scienza diretta.
11. Risulta provato pertanto che la volontà negoziale delle parti si sia modificata dalla fase iniziale di proposta di assunzione come direttore del 7 aprile 2022 e lavoratore dipendente, a quella di mero collaboratore e consulente cui era liquidato il compenso omnicomprensivo al fine di definire tutti i rapporti precedenti. 2 21. Il 15 aprile, nel corso dell'incontro chiarificatore di cui sopra, dopo un'accesa discussione, alla Tes_ presenza della sig.ra della sig.ra del sig. - il sig. e Per_5 Per_2 Pt_1 l'Amministratore Delegato di decidevano congiuntamente che alcun rapporto di lavoro avrebbe CP_1 potuto aver luogo, da un lato alla luce delle dichiarazioni del sig. che aveva ammesso di Pt_1 aver stracciato e cestinato, in preda al risentimento, il contratto di assunzione sottoscritto solo dalla Società, dall'altro a causa della differenza di vedute in merito all'organizzazione dei lavori e all'assunzione del personale (e in particolare del sig. . Tes_4 22. Pertanto, alla riunione del 15 aprile organizzata per la programmazione delle attività di avviamento del locale Maxis, veniva comunicato ufficialmente ai collaboratori presenti (sig.ra Per_2
sig. , sig. sig. sig. , sig.
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
, sig. ), mentre intravedevano il sig. allontanarsi dagli Persona_10 Parte_5 Pt_1 uffici della dal sig. e dall'Amministratore Delegato di che, con accordo CP_1 Per_11 CP_1 consensuale tra le parti, e malgrado le precedenti interlocuzioni, la Società non avrebbe intrapreso alcuna collaborazione con il sig. . Conseguentemente, l'Amministratore Delegato Pt_1 provvedeva anche a rimuovere il ricorrente dalle chat di gruppo, create solo qualche giorno prima per meglio dialogare tra tutti coloro che, a vario titolo, erano interessati alla riapertura del Pt_3
23. Il sig. , ad ogni modo, richiedeva, al fine di chiudere bonariamente ogni rapporto, il Pt_1 riconoscimento di un corrispettivo per le attività asseritamente svolte a favore della Società tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2022, nonché per gli incontri ai quali aveva partecipato.
24. La Società in persona dell'Amministratore Delegato, al solo fine (purtroppo vano…) di chiudere ogni possibile pendenza col ricorrente, decideva di corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 3.000, a titolo di “prestazione occasionale aprile 2022”, “per la prestazione occasionale di consulenza a oggi ultimate”, come da accordo economico sottoscritto da entrambe le parti nel corso dell'incontro chiarificatore ora citato, e quindi in data 15 aprile 2022.
25. Infatti, sempre nell'incontro del 15 aprile, il sig. sottoscriveva l'accordo di prestazione Pt_1 occasionale, dichiarando appunto che, con il pagamento della somma in questione, nulla avrebbe avuto ulteriormente a pretendere per l'attività svolta.
9 12. Peraltro, come eccepito dalla parte appellata, anche a voler ritenere concluso il contratto alla data del 7 aprile 2022 e pertanto volendo aderire alla tesi dell' secondo il quale le prestazioni Pt_1 preparatorie rese dal 7 aprile in poi costituivano adempimento del contratto di lavoro come direttore, trattavasi comunque di contratto prevedente un periodo di prova;
periodo temporale durante il quale, come è noto, il datore di lavoro può effettuare il recesso ad nutum, senza vincoli di forma e di motivazione ( cfr. tra le altre Cass. 26679/2018).
L'appellante che ha invocato la validità del contratto nulla ha opposto in merito alla clausola negoziale de qua, né- tanto meno- ha contestato la risoluzione del rapporto, assumendo di essere rimasto in attesa di chiamata su indicazione della società.
Circostanza che però- per quanto esposto nel precedente punto motivazionale- non ha trovato conferma nella istruttoria orale di primo grado.
13. Pertanto considerata la condotta tenuta dalle parti dopo il 7 aprile 2022, deve escludersi che sussistesse un obbligo da parte della società di proseguire i rapporti contrattuali con l' Pt_1 trattandosi di rapporti definitivamente cessati alla data del 15 aprile 2022.
Le emergenze istruttorie univoche consentono di superare la prova documentale offerta dal ricorrente e sempre contestata dalla società che aveva escluso che la sottoscrizione contestuale delle parti fosse avvenuta in data 7 aprile 2022, ritenuta la clausola contrattuale secondo la quale l' avrebbe Pt_1 dovuto restituire copia del contratto sottoscritta alla società che si era limitata pertanto a formulare una proposta di assunzione che non era mai stata accettata utilmente dalla controparte.
14. All'esito del giudizio di appello l'impugnazione dell' va rigettata con conferma della Pt_1 decisione di primo grado. Le spese di lite del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate in ragione del valore della domanda ( fascia 5200-26000), secondo i criteri di cui al DM
55/14 e ss. modificazioni.
Al rigetto consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante l'ulteriore onere del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida per compensi professionali in complessivi euro 3966,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
10 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
6. Che alla mattina del 15.4.2022 il ricorrente ha ricevuto dall'amministratore delegato un messaggio Wathsapp con l'invito a passare prima della riunione nell'ufficio del vicepresidente della società, sig. Tes_
(doc. 6) con il quale il ricorrente ha concordato il compenso per l'attività di consulenza prestata antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro dipendente, per un importo pari a € 3.000,00 (doc. 7), che gli è stato pagato a titolo di prestazione occasionale in data 30.4.2022 a mezzo bonifico bancario.
7. Che dopo tale incontro, visto che tutto era stato definito e pronto per l'apertura del bar e del ristorante, il vicepresidente ha invitato il ricorrente ad attendere l'indicazione della data di effettiva apertura dei locali e quindi egli è rimasto in attesa della chiamata da parte della società per l'inizio dell'attività lavorativa.
8
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 2.01.2025
Da
[ ] con il proc. e dom avv. Lucio Spampatti Parte_1 C.F._1
[ ], con studio in Mestre (Venezia), calle del Gambero 15, fax 041.5069327, C.F._2 pec per procura in calce su foglio congiunto al ricorso Email_1 introduttivo da ritenersi in calce ex art. 83, 3° comma c.p.c. appellante
Contro
(C.F. e P.I. ) – d'ora in avanti breviter anche Controparte_1 P.IVA_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. CP_1 CP_2
), con sede in Piazza Unità d'Italia n. 2 – 34121 Trieste, rappresentata e difesa, C.F._3 anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giulio Mosetti (C.F. ) C.F._4
e Daniele Compagnone (C.F. – pec: C.F._5
1 – ) del Foro di Gorizia e Paolo Penza (C.F. Email_2 P.IVA_2
del Foro di Udine, elettivamente domiciliata agli effetti del presente C.F._6 procedimento presso il loro Studio in Via di Tor Bandena n. 1, Trieste.
Appellata
appello avverso la sentenza del tribunale di Trieste n.201/2024 in RG 21/2023, pubblicata il
4.12.2024 e notificata il 6 dicembre 2024;
In punto: pagamento somma
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Accertata la sussistenza tra e di un rapporto di lavoro a tempo Parte_1 CP_1 determinato nei termini di cui al contratto ed agli accordi sottoscritti indicati in ricorso e la valida messa in mora alla datrice di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa, condannarsi la medesima società a pagare al ricorrente la somma di Euro 20.000,00, con gli interessi legali nella misura stabilita dall'art. 1284, 4° comma c.c., dalla domanda al saldo, previa rivalutazione monetaria del credito dalle singole scadenze, con la rifusione delle spese e del compenso professionale di cui chiede la distrazione dichiarandosi antistatario.
Per parte appellata:
In via principale nel merito:
Rigettarsi il ricorso in appello promosso dal sig. e confermare integralmente la sentenza n. Pt_1
201/2024 pubblicata il 04.12.2024 dal Tribunale di Trieste, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Paolo Ancora e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa.
In ogni caso:
Spese di causa interamente rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste rigettava le domande proposte da
[...]
nei confronti della società ( d'ora in poi per brevità , compensando le Parte_1 CP_1 CP_1 spese di lite.
lamentava di aver sottoscritto con la società un contratto a tempo determinato in data Pt_1 CP_1
7.4.22 in qualità di dirigente- manager di un locale di prossima apertura in località “ Portopiccolo”; contratto avente scadenza naturale alla data del 30.11.22, prevedente un compenso complessivo di
20.000 euro;
di non essere mai stato chiamato ad operare come direttore, tanto che il 15 maggio 2022
2 aveva messo in mora la società invitandola ad eseguire il contratto;
all'esito di scambi epistolari con la società che era rimasta inadempiente, l' era stato pertanto costretto ad adire il giudice Pt_1 per ottenere il pagamento di quanto concordato.
Il Giudice di prime cure evidenziava che in data 7 aprile 2022 non era stato concluso alcun contratto perché la società si era limitata a consegnare al lavoratore la propria proposta, sottoscritta dalla sola società, con l'impegno da parte dell' di restituire copia sottoscritta dal lavoratore. Pt_1
Copia pervenuta secondo il giudice, tardivamente, valorizzando il tribunale la data del 6 maggio 2022 quale giorno di spedizione di lettera raccomandata che controparte non aveva contestato o comunque provato di non aver ricevuto. Ricezione tardiva atteso che, a quella data, le parti avevano deciso di non dare seguito alle trattative poiché, come confermato dai testimoni escussi, in particolare e , in data 15.4.22 a causa di disaccordi insorti tra le parti, definivano in via Tes_1 Tes_2 economica la consulenza occasionale per l'apertura del locale svolta dal ricorrente fino a quella data, con l'impegno da parte della società di pagamento dell'importo di euro 3000. Somma regolarmente corrisposta dalla società; pertanto a fronte di questa diversa volontà secondo il giudice l' accettazione postuma del lavoratore era irrilevante.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l' che instava per la riforma integrale della Pt_1 decisione e la condanna della società al pagamento di quanto previsto nel contratto di lavoro sottoscritto con la società.
Si costituiva la società che contrastava l'impugnazione di cui chiedeva il rigetto integrale.
3. La Corte di Appello di Trieste all'udienza del 23 aprile 2025 invitava le parti ad un componimento bonario della vicenda secondo la proposta ragionata elaborata dal Collegio;
indi, constatato l'esito negativo della conciliazione, all'udienza del 26 giugno 2025, dopo la discussione orale, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. contestava la pronuncia di primo grado con tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo contestava l'errata ricostruzione da parte del giudice del fatto in merito alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro a termine e la violazione delle norme di cui agli artt. 2697 cc,
116 e 115 c.p.c..
L'appellante contestava in particolare l'asserita mancata prova della sottoscrizione del contratto in data 7 aprile 2022, ritenuto che l' aveva prodotto in giudizio il contratto riportante la data Pt_1
e l'indicazione della decorrenza dal 7.4.22. Eccepiva l'appellante che la raccomandata che il giudice
3 riteneva inviata e ricevuta il 7.5.22, recava copia del contratto già sottoscritto dal lavoratore in precedenza.
A sostegno della propria interpretazione elencava una serie di presunzioni:
a) il fatto che la società non avesse mai inviato comunicazioni alla residenza del lavoratore;
b) il fatto che la decorrenza del rapporto fosse prevista dal 7.4.22 e non successiva;
c) la circostanza che l'accettazione non recasse data diversa;
d) il contenuto della propria raccomandata del 15 maggio in cui evidenziava di aver inviato il contratto sottoscritto in aprile;
e) la circostanza che insieme al contratto ci fossero due accordi integrativi che avrebbero dovuto essere egualmente trasmessi con il contratto;
inoltre il patto sullo straordinario recava data autografa apposta dal legale rappresentante della società in data 7.4.22.
Con il secondo motivo censurava l'errore commesso dal giudice nel valutare quanto accaduto nell'incontro del 15 aprile 2022.
Contestava in particolare che le parti avessero deciso di non dare più esecuzione all'accordo di lavoro del 7 aprile 2022 che era già stato concluso;
contestava che la società avesse provato che si era verificata la revoca della proposta non ancora accettata. Eccepiva che il contratto di lavoro a tempo determinato si era già perfezionato e che l'accordo del 15 aprile ineriva esclusivamente il compenso per l'attività consulenziale svolta fino al mese di aprile 2022 dal lavoratore prima di essere assunto.
Contestava che la condotta delle parti potesse essere interpretata come risoluzione consensuale del rapporto a termine in carenza di elementi univoci e coincidenti.
Con terzo motivo censurava la ricostruzione dei fatti alla luce delle prove orali valorizzate dal giudice poiché si trattava di soggetti che non erano presenti al colloquio del 15 aprile e di testimonianze de relato;
eccepiva l'inattendibilità della testimone comunque non presente. A fronte della prova Tes_3 documentale e della costituzione in mora instava per il pagamento della somma stabilita dal contratto di lavoro, riproponendo tutte le eccezioni del primo grado ex art. 346 c.p.c..
5. La società nel costituirsi in giudizio contrastava l'appello alla luce della ricostruzione del giudice;
eccepiva che in data 7.4.2022, di fronte alla proposta contrattuale sottoscritta dalla società, il lavoratore si era riservato di firmarla dopo l'esame del proprio consulente soprattutto per l'aspetto fiscale.
Contestava la consistenza di presunzioni idonee a provare la sottoscrizione contestuale, valorizzando che nello stesso contratto le parti avevano inserito la formula “voglia restituirci copia sottoscritta del contratto”.
D'altra parte anche gli scambi di messaggi telefonici versati agli atti deponevano per una interruzione della prestazione da parte dell' con cui era sorto disaccordo per la figura del barman da Pt_1 assumere in quanto quello proposto dall'odierno appellante non era di gradimento della società.
4 Valorizzava la società a sostegno della corretta interpretazione del giudice di primo grado il CP_1 contenuto della messaggistica in cui l' dichiarava di non voler lavorare più per la in Pt_1 CP_1 data successiva all'incontro del 7 aprile 2022 e antecedente al 15 aprile 2022.
Eccepiva che i testimoni avevano riferito che l' non era stato assunto alla data del 7 aprile Pt_1
2022 e che anche gli accordi integrativi erano stati consegnati al lavoratore per essere sottoscritti al pari del contratto di lavoro.
Quanto alla raccomandata contenente copia del contratto sottoscritto, pur contestando la prova della ricezione della missiva in data 7 maggio 2022, in ogni caso la riteneva irrilevante considerato che a quella data le parti avevano già concordato la cessazione di ogni rapporto contrattuale con la sottoscrizione dell'accordo di pagamento dell'importo di euro 3000,00 alla data del 15 aprile 2022; eccepiva che dopo il 15 aprile l' non aveva più svolto alcuna attività lavorativa in suo Pt_1 favore.
La società appellata eccepiva che anche a voler ritenere concluso il contratto in data 7 aprile 2022, comunque il negozio conteneva la previsione di un periodo di prova di 150 giorni con possibilità per la parte di recedere ad nutum senza limiti e obbligo retributivo. CP_1
Evidenziava che il pagamento del 15 aprile 2022 era stato pienamente satisfattivo per il dipendente che dopo quella data non aveva più prestato attività neppure consulenziale e di lavoro autonomo.
Eccepiva che il recesso ad nutum non aveva vincoli formali e quindi poteva essere operato, durante il periodo di prova, anche in forma orale.
Ribadiva che post 15 aprile 2022 nessuna prestazione era stata svolta dall' . Pt_1
6. Il proposto appello va rigettato per le dirimenti ragioni che seguono.
La questione controversa riguarda la conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato come
Manager di primo livello tra e la società contratto avente decorrenza Parte_1 CP_1 dal 7.04.22 al 30.11.22, prevedente un compenso complessivo netto di euro 20.000,00 , oltre ad un periodo di prova di 150 giorni di effettivo lavoro.
Il testo negoziale conteneva la clausola di consegna di copia dello stesso sottoscritta dal lavoratore alla società e secondo la prospettazione della società non era stato sottoscritto in data 7 aprile 2022 dall' ( il quale si era riservato di far visionare il contratto al proprio commercialista), ma Pt_1 soltanto dal legale rappresentante della società.
Per contro l'odierno appellante assumeva che il negozio era stato sottoscritto e concluso in pari data, tanto che contestualmente erano stati sottoscritti un accordo disciplinante l'elemento integrativo della retribuzione e un compenso per il pagamento del lavoro straordinario ( cfr. docc. 3,4,,5 parte ricorrente in primo grado).
5 Parte attrice in ragione della conclusione dell'accordo in data 7.04.22 ha quindi sostenuto il diritto alla corresponsione di quanto pattuito in ragione dell'inadempimento della società che, nonostante l'offerta della prestazione formalizzata dall'interessato in data 15 maggio 2022 ( cfr. doc. 9 parte ricorrente), non aveva consentito- in modo immotivato- al dipendente di svolgere la propria prestazione.
Domanda contestata dalla società che oltre ad assumere la mancata sottoscrizione contestuale del contratto alla data in esso riportata, evidenziava che a causa di disaccordi insorti tra le parti in merito alla scelta del personale da utilizzare come barman nel locale, le parti si erano accordate diversamente qualificando le prestazioni rese dall' fino al 15 aprile 2022 come prestazioni di tipo Pt_1 occasionale e concordando un compenso unico forfettario lordo quale pagamento delle prestazioni di consulenza ultimate a quella data( cfr. doc.7 parte ricorrente in primo grado). Pagamento regolarmente avvenuto e accettato senza contestazione dall' . Pt_1
7. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda valorizzando che il ricorrente aveva riconosciuto di aver inviato copia del contratto sottoscritto alla società soltanto in data 6.5.22 ( cfr doc. 8 parte ricorrente in primo grado, schermata attestante invio di lettera raccomandata).
Inoltre dalle prove orali era emerso che l' non era stato assunto e non aveva operato- dal 7 Pt_1 aprile come dipendente presso il locale- sede di lavoro- ma aveva operato in modo discontinuo a distanza, e- a seguito dei contrasti insorti tra le parti in merito alla scelta del personale da utilizzare nel locale- l'unico accordo raggiunto dalle parti era stato quello sul pagamento delle prestazioni rese fino alla data del 15 aprile 2022, qualificate dagli interessati come “ prestazione occasionale di consulenza”.
Valorizzava il giudice in via ulteriore che dopo il 15 aprile 2022 l' non aveva più svolto Pt_1 alcuna prestazione in favore della società, né si era recato in Trieste, e che le prove orali ed anche la messaggistica versata in atti dalle parti, deponeva per una condotta concludente comprovante la diversa volontà delle parti di non dare corso ad un contratto che in ogni caso a quella data non si era perfezionato.
8. Questo Collegio concorda con le conclusioni del primo giudice in merito all'insussistenza di un diritto di credito dell' . Pt_1
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati per le ragioni che seguono.
Le prove documentali offerte dal ricorrente in primo grado ( contratto del 7 aprile e relativi accordi integrativi), depongono per una apparente volontà comune delle parti di costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato che è stata modificata dalle stesse a seguito dell'evoluzione del rapporto.
6 Infatti l'allegazione del ricorrente di primo grado secondo cui “5. Che dopo l'assunzione il ricorrente si è occupato quotidianamente degli ultimi preparativi per l'apertura del ristorante, con riunioni con gli altri dipendenti, proponendo alla società gli ultimi accordi con fornitori e infine l'assunzione di un barman esperto, sul quale però è avvenuta una divergenza di opinioni con Tes_4
l'amministratore delegato, che però si è prontamente appianata tanto che, su richiesta dello stesso ricorrente, ha fissato una riunione al 15.4.2022 per definire i dettagli del programma di apertura dell'esercizio (doc. 6).”(ricorso di primo grado), è superata e contrastata dalle emergenze istruttorie da cui risulta provato che tutta l'attività preparatoria e consulenziale svolta dall' per Pt_1
l'apertura del locale ( cfr. docc. 2 parte appellante), è definitivamente cessata con la conclusione dell'accordo del 15 aprile 2022 avente ad oggetto “ accordo economico prestazione occasionale aprile 2022”.
Contratto nel quale le parti testualmente convenivano quanto segue :”..a seguito di accordi verbali intercorsi con la presente scrittura le comunichiamo le condizioni economiche relative al periodo aprile 2022 per la prestazione occasionale di consulenza ad oggi ultimate. Importo forfettario omnicomprensivo pari ad euro 3000,00 al lordo delle ritenute d'acconto di legge omissis” ( cfr. doc.
4 parte convenuta in primo grado).
Pagamento realizzato dalla società in data 30 aprile 2022 senza alcuna contestazione da parte dell'interessato, che non ha mai imputato la somma come acconto per il maggior importo dovuto e per cui è causa;
d'altra parte l' ha contestato la condotta inadempiente della società soltanto Pt_1 in data 15 maggio 2022, senza aver posto in essere – fino a quella data- ulteriori prestazioni in favore della ( cfr. doc. 9 parte ricorrente in primo grado). CP_1
8.1. Inoltre la raccomandata del 6 maggio 2022 di cui la società aveva contestato la ricezione, conteneva al più copia del contratto del 7 aprile 2022 sottoscritto dall' e che – in ragione di Pt_1 quanto previsto dalle parti nello stesso accordo- avrebbe dovuto essere restituita in copia sottoscritta alla società ( cfr. doc. 3 parte ricorrente in primo grado); comunicazione ormai tardiva atteso il diverso accordo raggiunto dalle parti in data 15.04.2022.
9. Quanto esposto trova conforto nella messaggistica depositata dalle parti nella quale l' , a Pt_1 fronte della impossibilità per la società di concordare sull'assunzione del barman Tes_4 proposto dall'odierno appellante, manifestava alla con cui aveva intrattenuto fino a quel Pt_2 momento regolari contatti, la propria volontà di interrompere il rapporto scrivendo testualmente trovatevi un'altra persona al mio posto grazie ( cfr. doc. 6 ed in particolare messaggistica intercorsa tra le parti in data 12 aprile 2022 ore 19.48), tanto che la in data 14 aprile scriveva Pt_2 all'interessato “ . Non l'ho più sentita. Devo interpretare in modo ufficiale la Per_1 Parte_1
7 sua intenzione di non voler più collaborare con noi?” ( cfr. doc. 6 cit,); comunicazioni significative dell'inesistenza di un contratto di lavoro in essere tra le parti.
D'altra parte la responsabile delle risorse umane in data 14 aprile 2022 alla specifica Per_2 richiesta del proprio consulente del lavoro in merito alle assunzioni da annotare del personale del e in particolare dell' , replicava quanto segue:”.. confermo dal 13 aprile. Pt_3 Pt_1 Tes_1 perché non sappiamo ancora se accetterà la proposta. (…) A breve ti invio le Parte_4 assunzioni per cucina MAXIS a partire dal 20 aprile (cfr. doc. 3 parte convenuta in primo grado).
10. Analogamente le prove orali depongono per la fondatezza delle difese della società: il testimone di parte ricorrente assunto a conferma della circostanza sub. 5 riportata al punto 8, riferiva Tes_1 quanto segue:” io so che l' non è stato assunto. C'è stata una riunione con la proprietà Pt_1 della società nel corso della quale sono emersi contrasti con la stessa. Siamo montati in macchina e siamo tornati a Noventa. Io avendo firmato il contratto sono rimasto a lavorare lì”.
Lo stesso testimone sulle ulteriori circostanze 6 e 7 1ammesse dal giudice, riferiva quanto segue:”
Sul capitolo 6: “Non ne sono a conoscenza”. Sul capitolo 7: “Mi riporto a quanto già dichiarato”.
Analogamente l'altro testimone attoreo ( pur confermando l'attività di preparazione svolta Tes_2 dall' per l'apertura del locale e la riunione del 15 aprile di cui al capitolo 5, sulle ulteriori Pt_1 circostanze riferiva così:”.. Sul capitolo 6: “nulla so”. Sul capitolo 7: “non posso confermare la circostanza. Anzi si iniziò a capire, in quel frangente, che vi erano disaccordi fra la proprietà ed il signor ”. ADR: “La società non mi ha riferito nulla in merito ad un'eventuale continuazione Pt_1 del rapporto di lavoro del signor ”. Pt_1
10.1.I testimoni di parte convenuta a propria volta hanno confermato la cessazione di ogni rapporto Tes_ contrattuale dopo la riunione del 15 aprile svoltasi tra l' , il e la separatamente Pt_1 Pt_2 rispetto agli altri lavoratori interessati all'apertura del locale, riferendo che :”.. Al termine della Tes_ riunione con vennero da noi Da e icendoci che non ci sarebbe stata più nessuna Pt_1 Per_3 collaborazione con il sig. e che quindi avremmo continuato senza di lui”( cfr. dep. Pt_1 [...]
; Tes_6 La in particolare con riferimento all'accordo economico del 15 aprile riferiva quanto Tes_3 segue:”…Sul capitolo 21: “Confermo la circostanza”. Sul capitolo 22: “Ho scritto di mio pugno
l'accordo fra le parti, con il quale la società compensava il signor per l'attività prestata Pt_1 fra marzo ed aprile 2022”. Sul capitolo 23 e 24: “Confermo che l'accordo era tombale. Fu la d.ssa
a dirmi di redigere il documento in tali termini”. Sul capitolo 25: “Non sono a conoscenza Per_4 della circostanza”.
Circostanze puntuali come si legge a pag. 6 e 7 della memoria di costituzione di primo grado della
CP_3
La coerenza delle deposizioni citate consente di confermarne l'attendibilità e la rilevanza delle dichiarazioni in merito alle circostanze riferite dai testimoni per scienza diretta.
11. Risulta provato pertanto che la volontà negoziale delle parti si sia modificata dalla fase iniziale di proposta di assunzione come direttore del 7 aprile 2022 e lavoratore dipendente, a quella di mero collaboratore e consulente cui era liquidato il compenso omnicomprensivo al fine di definire tutti i rapporti precedenti. 2 21. Il 15 aprile, nel corso dell'incontro chiarificatore di cui sopra, dopo un'accesa discussione, alla Tes_ presenza della sig.ra della sig.ra del sig. - il sig. e Per_5 Per_2 Pt_1 l'Amministratore Delegato di decidevano congiuntamente che alcun rapporto di lavoro avrebbe CP_1 potuto aver luogo, da un lato alla luce delle dichiarazioni del sig. che aveva ammesso di Pt_1 aver stracciato e cestinato, in preda al risentimento, il contratto di assunzione sottoscritto solo dalla Società, dall'altro a causa della differenza di vedute in merito all'organizzazione dei lavori e all'assunzione del personale (e in particolare del sig. . Tes_4 22. Pertanto, alla riunione del 15 aprile organizzata per la programmazione delle attività di avviamento del locale Maxis, veniva comunicato ufficialmente ai collaboratori presenti (sig.ra Per_2
sig. , sig. sig. sig. , sig.
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
, sig. ), mentre intravedevano il sig. allontanarsi dagli Persona_10 Parte_5 Pt_1 uffici della dal sig. e dall'Amministratore Delegato di che, con accordo CP_1 Per_11 CP_1 consensuale tra le parti, e malgrado le precedenti interlocuzioni, la Società non avrebbe intrapreso alcuna collaborazione con il sig. . Conseguentemente, l'Amministratore Delegato Pt_1 provvedeva anche a rimuovere il ricorrente dalle chat di gruppo, create solo qualche giorno prima per meglio dialogare tra tutti coloro che, a vario titolo, erano interessati alla riapertura del Pt_3
23. Il sig. , ad ogni modo, richiedeva, al fine di chiudere bonariamente ogni rapporto, il Pt_1 riconoscimento di un corrispettivo per le attività asseritamente svolte a favore della Società tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2022, nonché per gli incontri ai quali aveva partecipato.
24. La Società in persona dell'Amministratore Delegato, al solo fine (purtroppo vano…) di chiudere ogni possibile pendenza col ricorrente, decideva di corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 3.000, a titolo di “prestazione occasionale aprile 2022”, “per la prestazione occasionale di consulenza a oggi ultimate”, come da accordo economico sottoscritto da entrambe le parti nel corso dell'incontro chiarificatore ora citato, e quindi in data 15 aprile 2022.
25. Infatti, sempre nell'incontro del 15 aprile, il sig. sottoscriveva l'accordo di prestazione Pt_1 occasionale, dichiarando appunto che, con il pagamento della somma in questione, nulla avrebbe avuto ulteriormente a pretendere per l'attività svolta.
9 12. Peraltro, come eccepito dalla parte appellata, anche a voler ritenere concluso il contratto alla data del 7 aprile 2022 e pertanto volendo aderire alla tesi dell' secondo il quale le prestazioni Pt_1 preparatorie rese dal 7 aprile in poi costituivano adempimento del contratto di lavoro come direttore, trattavasi comunque di contratto prevedente un periodo di prova;
periodo temporale durante il quale, come è noto, il datore di lavoro può effettuare il recesso ad nutum, senza vincoli di forma e di motivazione ( cfr. tra le altre Cass. 26679/2018).
L'appellante che ha invocato la validità del contratto nulla ha opposto in merito alla clausola negoziale de qua, né- tanto meno- ha contestato la risoluzione del rapporto, assumendo di essere rimasto in attesa di chiamata su indicazione della società.
Circostanza che però- per quanto esposto nel precedente punto motivazionale- non ha trovato conferma nella istruttoria orale di primo grado.
13. Pertanto considerata la condotta tenuta dalle parti dopo il 7 aprile 2022, deve escludersi che sussistesse un obbligo da parte della società di proseguire i rapporti contrattuali con l' Pt_1 trattandosi di rapporti definitivamente cessati alla data del 15 aprile 2022.
Le emergenze istruttorie univoche consentono di superare la prova documentale offerta dal ricorrente e sempre contestata dalla società che aveva escluso che la sottoscrizione contestuale delle parti fosse avvenuta in data 7 aprile 2022, ritenuta la clausola contrattuale secondo la quale l' avrebbe Pt_1 dovuto restituire copia del contratto sottoscritta alla società che si era limitata pertanto a formulare una proposta di assunzione che non era mai stata accettata utilmente dalla controparte.
14. All'esito del giudizio di appello l'impugnazione dell' va rigettata con conferma della Pt_1 decisione di primo grado. Le spese di lite del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate in ragione del valore della domanda ( fascia 5200-26000), secondo i criteri di cui al DM
55/14 e ss. modificazioni.
Al rigetto consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante l'ulteriore onere del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida per compensi professionali in complessivi euro 3966,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
10 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
6. Che alla mattina del 15.4.2022 il ricorrente ha ricevuto dall'amministratore delegato un messaggio Wathsapp con l'invito a passare prima della riunione nell'ufficio del vicepresidente della società, sig. Tes_
(doc. 6) con il quale il ricorrente ha concordato il compenso per l'attività di consulenza prestata antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro dipendente, per un importo pari a € 3.000,00 (doc. 7), che gli è stato pagato a titolo di prestazione occasionale in data 30.4.2022 a mezzo bonifico bancario.
7. Che dopo tale incontro, visto che tutto era stato definito e pronto per l'apertura del bar e del ristorante, il vicepresidente ha invitato il ricorrente ad attendere l'indicazione della data di effettiva apertura dei locali e quindi egli è rimasto in attesa della chiamata da parte della società per l'inizio dell'attività lavorativa.
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