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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 937 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liata in VIA ROSARIO SALVO 12 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SALEMI LUCREZIA NADIA, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
16/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 08/03/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
[...
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “le patologie accertate sono tali da ridurre singolarmente e nel loro complesso permanentemente a meno di un 1/3 la capacità lavorativa, della sig.r , di anni 64 Parte_1
in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, dal mese di aprile
2022” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi- tivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o dichiara che è invalida con riduzione a meno di un Parte_1 lecontainer terzo in modo permanente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 2.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 28/02/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 937 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liata in VIA ROSARIO SALVO 12 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SALEMI LUCREZIA NADIA, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
16/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 08/03/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
[...
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “le patologie accertate sono tali da ridurre singolarmente e nel loro complesso permanentemente a meno di un 1/3 la capacità lavorativa, della sig.r , di anni 64 Parte_1
in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, dal mese di aprile
2022” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi- tivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o dichiara che è invalida con riduzione a meno di un Parte_1 lecontainer terzo in modo permanente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 2.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 28/02/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile