Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 685 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA in persona del Parte_1
legale rappresentante in carica, con l'Avv. Paolo Canonaco ---- appellante
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Lucia Orsingher, Maria CP_1
Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Indebita percezione contributi comunitari AGEA e ARCEA.
Conclusioni per l'appellante:
413/2022 del 09.03.2022 così disporre:
Nel merito
• Accertare l'indebita percezione, da parte dell , delle Controparte_2
somme in pagamento da parte di AGEA e ARCEA in favore della Parte_2
per l'importo di € 19.098,60 o nel maggiore o minore importo risultante all'esito del
[...]
giudizio e che emergerà a seguito delle difese della parte resistente, salvo ulteriori addebiti che medio tempore verranno effettuati, in violazione dei presupposti di legge e della convenzione
somma in favore della Ditta ricorrente, maggiorata dalla rivalutazione e dagli interessi alla data dei singoli addebiti.
In ogni caso
• Con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellato CP_1
a. Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o irricevibilità del presente ricorso in parte qua (I
e IV trim. 2013).
b. Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in appello in partis quibus per la novità delle deduzioni, eccezioni e circostanze poste.
c. Confermarsi l'impugnata sentenza, rigettandosi tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto ovvero non provate.
d. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio e del precedente grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. L'appellante aveva chiesto al Tribunale Giudice del Lavoro di Cosenza che fosse accertata l'indebita percezione da parte dell' delle somme in pagamento da parte di CP_1
AGEA e ARCEA in suo favore, per l'importo di € 19.098,60, e che l'istituto fosse condannato alla restituzione della predetta somma.
2. Il Tribunale, esperita CTU aveva rigettato il ricorso, così argomentando: presente giudizio la chiede la riattribuzione della somma di Parte_2
€ 19.098,60 spettanti alla società a titolo di contributi comunitari e versati da AGEA e ARCEA CP_ ad per debiti contributivi per gli anni 2011-2012-2013-2016 in virtù di una convenzione stipulata con delibera n. 164 del 21.11.2017.
Deduce parte ricorrente che ai sensi dell'art.6 della convenzione AGEA e si impegnavano CP_1
a comunicare all'interessato l'avvenuta compensazione delle somme;
che nel caso di specie detta comunicazione non vi era stata con la conseguenza che la società, inconsapevole della compensazione operata, aveva provveduto a versare i contributi all che dunque aveva CP_1
ottenuto una duplicazione degli importi.
Ad assunto dell detta comunicazione era stata fatta da AGEA /ARCEA e che comunque CP_1
l'importo portato in compensazione era pari a € 18.705,99. Dagli atti di causa emerge che effettivamente la comunicazione prevista dall'art.6 della convenzione non è stata fatta alla società oggi ricorrente.
Ma detto dato rimane irrilevante ove si consideri che il CTU nella sua relazione ha evidenziato come non vi sia traccia di un cumulo di versamenti che vanno a duplicare quelli già compensati
a debito>>.
3. La ha interposto appello avverso detta sentenza: a) “per Parte_3
avere integralmente disatteso l'esame preliminare sul credito contributivo vantato da CP_1
rispetto al quale l'Ente ha giustificato il prelievo automatico sui contributi in pagamento dell'Ente Erogatore ”, evidenziando che il corrispondente quesito posto al CTU CP_3
non aveva avuto risposta, di talché viziata era la CTU che aveva innervato la sentenza e, per ricaduta, parimenti viziata era la sentenza che da detta relazione peritale aveva preso spunto;
ciò sul presupposto, peraltro, che il contributo documentale offerto dall' soggetto vicino CP_1
alla prova, era stato del tutto confusionario e fuorviante;
b) per avere omesso di valorizzare la violazione, da parte dell' dell'art. 01, comma 16, del D.L. n° 2/2006, siccome modificato CP_1
dall'art.
4-bis del D.L. n° 10/2007 (consistita nell'omessa comunicazione all'interessata dei dati relativi ai contributi previdenziali scaduti, impedendole così di attivare le verifiche del caso, prima che i suoi crediti venissero compensati con i presunti crediti , dalla CP_3 CP_1
quale era derivata una vera e propria nullità riguardante il procedimento recuperatorio intercorso tra ed . CP_1 CP_3
4. L' costituitosi anche in sede di gravame, ha eccepito l'inammissibilità dei nuovi CP_1
argomenti difensivi introdotti dalla solo in grado di appello e, Parte_1
nel merito, ha resistito.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 24 febbraio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è ammissibile, rispetto all'eccezione dell' giacché i motivi, quantunque CP_1
confezionati in forma di critica specifica alla sentenza del Tribunale, ripercorrono le linee argomentative dei correlativi motivi di ricorso di primo grado.
II.- Ciò premesso, l'impugnazione è infondata. II.1 Per ordine sistematico si esamina anticipatamente il secondo motivo di gravame, rispetto al quale la Corte osserva che il giudizio davanti al giudice del lavoro non è impugnatorio, ma verte sul rapporto.
Di talché, per sciogliere il nodo della controversia che ci occupa, non va esaminata, siccome manifestato dall'appellante, la regolarità del procedimento recuperatorio/ compensatorio operato dall' rispetto alle parti da esso interessate da un lato e la CP_1 CP_3
contribuente dall'altro), ma la corretta – o meno – compensazione dei due ordini di crediti
(ossia quello della contribuente rispetto agli Enti erogatori dei contributi comunitari spettantile nonché quello dell' rispetto alla contribuente), in ossequio alle disposizioni CP_1
normative all'uopo regolatrici1.
Tant'è vero che, proprio funzionalmente a quanto detto, in primo grado è stata disposta consulenza tecnica al fine di comprendere, in concreto, se i rapporti di dare/avere intercorsi tra tutte e tre le parti del complesso procedimento compensatorio fossero stati correttamente rispettati.
II.2 Ed è proprio la disamina dell'elaborato peritale acquisito in primo grado che può dare risposta tanto al secondo motivo di gravame, dianzi affrontato, quanto al primo motivo che, precipuamente, ha mosso critiche al metodo di indagine adottato dall'esperto ed all'anodina utilizzazione delle sue conclusioni, da parte del Tribunale.
II.3 Sicché, sottoposto ad attento vaglio il lavoro peritale posto in essere dal consulente è emerso che questi ha escluso la denunciata duplicazione.
E l'esito della verifica resiste alle censure dell'appellante, perché:
1) essa rivendica il pagamento degli aiuti comunitari che l' ha stornato per CP_1
compensare i propri crediti contributivi nei suoi confronti;
1 Decreto Legge del 10/01/2006 - N.
2. Art. 01, comma 16, nel testo vigente ratione temporis: agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo
18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale>>. 2) l' nel costituirsi in giudizio, ha giustificato la disposta compensazione CP_1
addebitando alla ricorrente di non aver integralmente pagato i contributi dovuti, in quanto datrice di lavoro agricolo, nel 2011 (terzo trimestre), nel 2012 (secondo e quarto trimestre), nel
2013 (primo e quarto trimestre), nel 2016 (primo trimestre);
3) l'esistenza dell'obbligazione contributiva per quei trimestri non è in contestazione. La ricorrente non nega di esserne gravata, ma allega di averla integralmente adempiuta, tanto da imputare all' di aver beneficiato di un duplice pagamento riferito a quella stessa CP_1
obbligazione: da parte sua e da parte dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura;
4) era dunque onere della ricorrente, in quanto debitrice, provare di aver pagato i contributi dovuti nei suddetti periodi per negare fondamento all'operazione di compensazione (con i suoi crediti agli “aiuti comunitari”) che l ha effettuato;
CP_1
5) ma il CTU ha verificato che la prova di quei pagamenti non c'è, perché mancano le ricevute – modelli F24 quietanzati – che, ovviamente, avrebbe dovuto produrre la ricorrente.
II.4 Ai fini della prova dell'adempimento dell'obbligazione contributiva, peraltro, non assume rilevanza la certificazione di regolarità (DURC) che l'appellante ha prodotto, perché
(1) da un canto, tale regolarità è stata assicurata dall'estinzione delle relative obbligazioni contributive che è scaturita dalle compensazioni operate dall' (2) d'altro canto, le CP_1
risultanze di quella certificazione, laddove contrastanti con quelle giudiziali (ed in particolare con la mancata prova dell'adempimento contributivo che formi oggetto di controversia), sono prive di efficacia in quanto il giudice è vincolato non già da una mera certificazione amministrativa, bensì dalla situazione di effettiva regolarità contributiva che quella certificazione dovrebbe attestare e che scaturisce dall'adempimento, da parte dell'interessato, degli obblighi contributivi a suo carico2: ciò di cui, nella fattispecie, l'appellante non ha però dato prova.
III.- Va dunque confermato il rigetto della domanda di accertamento della duplicazione degli adempimenti contributivi che fonda la conseguente domanda di “restituzione” degli aiuti comunitari che l'appellante lamenta di non aver percepito.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
con ricorso depositato in data 12 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale Parte_3
di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1724/2021, pubblicata in data 9/3/2022, così provvede:
1.- Rigetta l'appello;
2.- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in €
3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge;
3.- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 31 marzo 2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In dottrina: “è il giudice previdenziale che conosce del rapporto contributivo litigioso e che decide tale controversia ex art. 442 c.p.c., ove necessario, disapplicando i provvedimenti degli enti previdenziali, compreso quello concernente il DURC”.