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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10494/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art.
337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO Parte_1 C.F._1
EMANUELA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ELMO
EMANUELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO Parte_2 C.F._2
EMANUELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ELMO
EMANUELA
ricorrenti con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 30.12.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il figlio in data 15.9.2017. R_
Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione al figlio minore come da ricorso congiunto, confermato nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.2.2025.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la R_ residenza presso l'abitazione della madre;
2) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspi-razioni del figlio;
3) trascorrerà con il padre 1 giorno a settimana (il martedì o il mercoledì), andandolo a R_ prendere all'uscita da scuola, fino al mattino successivo che lo riaccompagnerà a scuola. R_ trascorrerà inoltre con il padre una settimana il venerdì dall'uscita da scuola fino al sabato sera alle ore 19.00 quando verrà riaccompagnato a casa dalla madre ed una settimana dal sabato sera alle ore
19.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00, quando verrà riaccompagnato a casa dalla madre. Il giorno infrasettimanale ed il week end verranno concordati tra i genitori di settimana in settimana;
4) Il padre 2 volte a settimana, previo accordo telefonico, andrà a prendere con il quale R_ trascorrerà una mezz'oretta;
5) frequenta Karate nelle giornate di lunedì e mercoledì, e verrà accompagnato dal genitore R_ che lo ha con lui. Alle gare di karatè lo accompagneranno entrambi i genitori, o solo uno dei due in base agli impegni di entrambi;
6) Quanto alle vacanze Natalizie e Pasquali, verranno decise di anno in anno in base alle esigenze famigliari di ciascuno dei genitori;
7) Durante le vacanze estive potrà trascorrere dei periodi con i nonni materni e paterni. R_
Trascorrerà inoltre 2 settimane anche non consecutive con ogni genitore, da concordare ogni anno entro il mese di maggio;
8) frequenterà inoltre anche i campi estivi. Dal rientro dalle ferie di , qualora lo R_ R_ stesso non volesse andare al campo estivo, tra-scorrerà il proprio tempo tra i genitori ed i nonni, in base ad accordi che verranno presi settimanalmente;
9) Dall'inizio della scuola fino a quando l'orario sarà ridotto, ci sarà una gestione condivisa di;
R_
10) La madre o il padre faranno una settimana di vacanza con il figlio durante il periodo invernale;
11) Durante le vacanze estive e/o invernali di , il genitore che non ce l'ha con sé potrà R_ raggiungere il figlio per una visita, previo accordo. I genitori concordano che il costo delle vacanze estive ed invernali di verrà ripartito al 50%, così come pure il costo di eventuali viaggi che R_
farà con la mamma e/o il papà, purchè concordati;
R_
12) Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_2 economica del medesimo, versando alla Signora l'importo mensile di € 350.00, entro il Pt_1 giorno 10 di ogni mese a far tempo dal mese di dicembre 2023, tramite bonifico bancario sul l'IBAN [...] intestato alla Signora Su detta somma si Parte_1 applicherà annualmente la rivalutazione ISTAT a partire da dicembre 2024. I genitori concordano altresì che i buoni celiachia in favore di resteranno alla madre, e così pure l'Assegno Unico R_
pagina 2 di 3 Universale;
13) I genitori sosterranno in ragione del 50% tutte le spese straordinarie sostenute per , secondo R_ il seguente schema: - Spese straordinarie da non concordare preventiva quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: sono le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico- ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post - scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. - Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se questo ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), motivandolo adeguatamente. - Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatore avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. - La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
14) I genitori concordano altresì che le spese per l'abbigliamento e le scarpe di verranno R_ ripartite al 50%;
15) I genitori si impegnano, in caso di nuove relazioni stabili, a far si che la frequentazione tra R_ ed i nuovi partner avvenga in maniera graduale, e previo assenso dell'altro genitore;
16) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso i Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10494/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art.
337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO Parte_1 C.F._1
EMANUELA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ELMO
EMANUELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO Parte_2 C.F._2
EMANUELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ELMO
EMANUELA
ricorrenti con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 30.12.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il figlio in data 15.9.2017. R_
Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione al figlio minore come da ricorso congiunto, confermato nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.2.2025.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la R_ residenza presso l'abitazione della madre;
2) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspi-razioni del figlio;
3) trascorrerà con il padre 1 giorno a settimana (il martedì o il mercoledì), andandolo a R_ prendere all'uscita da scuola, fino al mattino successivo che lo riaccompagnerà a scuola. R_ trascorrerà inoltre con il padre una settimana il venerdì dall'uscita da scuola fino al sabato sera alle ore 19.00 quando verrà riaccompagnato a casa dalla madre ed una settimana dal sabato sera alle ore
19.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00, quando verrà riaccompagnato a casa dalla madre. Il giorno infrasettimanale ed il week end verranno concordati tra i genitori di settimana in settimana;
4) Il padre 2 volte a settimana, previo accordo telefonico, andrà a prendere con il quale R_ trascorrerà una mezz'oretta;
5) frequenta Karate nelle giornate di lunedì e mercoledì, e verrà accompagnato dal genitore R_ che lo ha con lui. Alle gare di karatè lo accompagneranno entrambi i genitori, o solo uno dei due in base agli impegni di entrambi;
6) Quanto alle vacanze Natalizie e Pasquali, verranno decise di anno in anno in base alle esigenze famigliari di ciascuno dei genitori;
7) Durante le vacanze estive potrà trascorrere dei periodi con i nonni materni e paterni. R_
Trascorrerà inoltre 2 settimane anche non consecutive con ogni genitore, da concordare ogni anno entro il mese di maggio;
8) frequenterà inoltre anche i campi estivi. Dal rientro dalle ferie di , qualora lo R_ R_ stesso non volesse andare al campo estivo, tra-scorrerà il proprio tempo tra i genitori ed i nonni, in base ad accordi che verranno presi settimanalmente;
9) Dall'inizio della scuola fino a quando l'orario sarà ridotto, ci sarà una gestione condivisa di;
R_
10) La madre o il padre faranno una settimana di vacanza con il figlio durante il periodo invernale;
11) Durante le vacanze estive e/o invernali di , il genitore che non ce l'ha con sé potrà R_ raggiungere il figlio per una visita, previo accordo. I genitori concordano che il costo delle vacanze estive ed invernali di verrà ripartito al 50%, così come pure il costo di eventuali viaggi che R_
farà con la mamma e/o il papà, purchè concordati;
R_
12) Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_2 economica del medesimo, versando alla Signora l'importo mensile di € 350.00, entro il Pt_1 giorno 10 di ogni mese a far tempo dal mese di dicembre 2023, tramite bonifico bancario sul l'IBAN [...] intestato alla Signora Su detta somma si Parte_1 applicherà annualmente la rivalutazione ISTAT a partire da dicembre 2024. I genitori concordano altresì che i buoni celiachia in favore di resteranno alla madre, e così pure l'Assegno Unico R_
pagina 2 di 3 Universale;
13) I genitori sosterranno in ragione del 50% tutte le spese straordinarie sostenute per , secondo R_ il seguente schema: - Spese straordinarie da non concordare preventiva quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: sono le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico- ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post - scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. - Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se questo ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), motivandolo adeguatamente. - Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatore avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. - La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
14) I genitori concordano altresì che le spese per l'abbigliamento e le scarpe di verranno R_ ripartite al 50%;
15) I genitori si impegnano, in caso di nuove relazioni stabili, a far si che la frequentazione tra R_ ed i nuovi partner avvenga in maniera graduale, e previo assenso dell'altro genitore;
16) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso i Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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