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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39942 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia e da: 2.OD US nato a [...] il [...] 3.OD RA nato a [...] il [...] 4.TI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 27/01/2025 udita la relazione del consigliere IA EL;
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto, in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, relativamente al capo 36) e all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e l’inammissibilità del ricorso nel resto;
in accoglimento parziale del ricorso di OD RA ha chiesto l’annullamento Penale Sent. Sez. 2 Num. 39942 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 30/10/2025 della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, relativamente alla confisca e all’aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. e l’inammissibilità del ricorso nel resto;
in accoglimento parziale del ricorso di OD US ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Brescia, relativamente alla confisca e l’inammissibilità del ricorso nel resto;
l’inammissibilità del ricorso di TI IO;
udite le conclusioni degli avv.ti Silvia Salvato e US Migale Ranieri difensori di OD US i quali si sono riportati ai motivi di ricorso ed ai motivi nuovi depositati con memoria in data 14/10/2025 chiedendone l’accoglimento; udite le conclusioni dell’avv. Luigi Colacino difensore di OD RA il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Luigi Scarcella difensore di TI RI, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 27/01/2025, in parziale riforma della sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 20/12/2023, ha assolto OD RA dal reato di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. (capo 9), per non aver commesso il fatto;
ha assolto TI RI dai reati di cui agli artt. 512-bis cod. pen. (capi 11 e 12) per non aver commesso il fatto;
ha assolto OD US dal reato di cui all’art 323 cod. pen. (capo 14) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;
ha ridotto l’importo della condotta distrattiva di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1), 223, commi 1 e 2, n. 2 L.F. (ora artt. 322, comma 2, n. 1, 326, comma 2, n. 1) e 329, comma e 2 lett. b), d.lgs. n. 14/2019 (capo 21); ha disposto la revoca delle confische relative a detti capi e, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha condannato OD US per i reati di cui all’art. 629 cod. pen., esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 15) e di cui all’art. 629 cod. pen., esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 35); ha riqualificato l’originaria imputazione ex art. 629 cod. pen. (capo 36), ai sensi dell’art. 612, secondo comma, cod. pen., con l’aggravante del metodo mafioso, esclusa quella dell’agevolazione mafiosa ed ha rideterminato le relative pene. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Brescia e gli imputati OD US, OD RA e TI IO articolando i seguenti motivi: 3. Ricorso del Procuratore generale. 3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione alla riqualificazione del fatto di cui al capo 36, nel delitto di minaccia grave e aggravata dal metodo mafioso (art. 612, secondo comma, cod. pen.) posta in essere da OD US in danno di ET DA. Il ricorrente contesta tale qualificazione giuridica dei fatti, già riqualificati dal Giudice dell’udienza preliminare come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ritenendo integrati gli estremi dell’estorsione, come in origine contestato. Sostiene il ricorrente che la motivazione della Corte di appello, secondo cui OD US esercitò una minaccia (grave ed aggravata dal metodo mafioso) consistita nel proferire la frase “ricordati che io con una telefonata ti faccio sparire tutto quello che hai una bella casa, il camper”, dopo che ET DA consegnò a OD US la somma di euro 500,00 pretesa dall’imputato per effettuare il pagamento di un operaio, sarebbe frutto di una lettura parcellizzata della vicenda che andava considerata nella sua dinamica complessiva e cioè valutando che la condotta minacciosa dell’imputato iniziò a manifestarsi ben prima della dazione denaro. Egli infatti, inizialmente, si presentò “inaspettatamente” a casa del ET e, non trovandolo, “spaventò” la moglie, richiedendo perentoriamente la presenza del marito e costringendo la donna a rintracciarlo affinchè rientrasse;
poi, al cospetto del ET, visto il tergiversare della persona offesa nel consegnargli il denaro, lo prese per il bavero, gli si mise “faccia contro faccia” e gli ordinò di dargli i soldi che aveva ancora in mano e, solo dopo, ET lanciò le banconote verso OD che proferì la frase minacciosa. Ad avviso del ricorrente la minaccia implicita verso la moglie del ET, soggetto terzo, e la violenza fisica spiegata da OD nei confronti di ET DA al fine di ottenere il pagamento di 500,00 euro, integrerebbero il delitto di estorsione. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 393, 612 cod. pen. e 529, 530, 604, comma 6, 605 cod. proc. pen., con riferimento al capo 36 (vicenda estorsiva in danno di ET IE). La Corte di appello ha confermato la sentenza di non doversi procedere per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così riqualificata l’originaria imputazione di estorsione, per la mancanza di querela ritenendo, diversamente dal Giudice per l’udienza preliminare, non integrata la violenza o minaccia. In presenza di tali presupposti, ad avviso del Procuratore generale, la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l’imputato e non dichiarare l’improcedibilità. In merito a tale capo, il Procuratore generale aggiunge che la sentenza di appello si presenta errata in diritto laddove, da un lato, ha ritenuto che OD avesse agìto nella vicenda ET nella ragionevole convinzione di esercitare un diritto, dall’altro che la pretesa dell’imputato, dovuta al subentro della ND, società gestita di fatto dai OD, alla ST, in relazione alla garanzia utile alla quota extra-contributo della pratica Sisma, fosse frutto di un accordo originario “irregolare” (cfr. pag. 199 della sentenza di appello) sicchè, in presenza di una pretesa di tal genere, non tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria, non avrebbe potuto configurarsi il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la pronuncia assolutoria di appello nei confronti di TI RI per i delitti di intestazione fittizia di cui ai capi 11) e 12), deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito escluso l’elemento soggettivo del reato e cioè la consapevolezza di TI della volontà di OD di eludere, con l’intestazione fittizia dei conti correnti della società ND s.r.l., le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione pur valorizzando, in diversi passaggi, intercettazioni inequivocabilmente dimostrative del dolo. 3.4. Con il quarto motivo il Procuratore generale si duole, sotto diversi profili, della mancata rinnovazione del’istruttoria dibattimentale consistente nella assunzione di prove nuove sopravvenute, dimostrative della effettiva e attuale esistenza della cosca Dragone-Ciampà, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa. 4. Ricorso di OD US. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per l’erronea valutazione dei fatti e per l’erronea applicazione delle norme extrapenali che regolano il procedimento amministrativo. La Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità per il delitto di tentata concussione (artt. 56, 317 cod. pen.) in danno di RL RI e PI NC (capo 1), avallando acriticamente la versione dei fatti resa dal RL, senza considerare le norme extra-penali di riferimento che regolano il procedimento amministrativo per l’erogazione di un contributo pubblico per la ricostruzione post-terremoto da parte del Comune e che prevedono la possibilità di procedere a modifiche del contributo, successivamente alla sua determinazione, in presenza di specifiche circostanze normativamente indicate. 4.2. Con il secondo motivo (sempre relativo al capo 1) lamenta il vizio di motivazione per la mancata approfondita disamina della produzione documentale difensiva ritenuta dalla Corte d’appello “parziale e insoddisfacente”, senza procedere al dovuto approfondimento mediante acquisizione d’ufficio della pratica “Sisma”. 4.3. Con il terzo motivo relativo al capo 2 (art. 317 cod. pen.), posto in essere da OD US nella pratica ZI, il ricorrente contesta il giudizio di responsabilità perché fondato sulle dichiarazioni in ultimo rese da EN che contraddicevano quanto da questi in precedenza riferito, senza spiegare le ragioni della maggiore attendibilità attribuita a tali ultime propalazioni. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità per il capo 9 (art. 319 cod. pen.) e la mancata riqualificazione del fatto in abuso d’ufficio, avendo la Corte di appello fondato il giudizio di responsabilità su una conversazione tra OD ed il geometra Formaggi in cui i due parlavano di come aggiustare la pratica per ottenere il contributo, senza tuttavia motivare in merito agli elementi costitutivi della fattispecie e sulla richiesta di riqualificazione del fatto ex art. 323 cod. pen. 4.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione rafforzata in relazione al capo 15 dell’imputazione per il quale la Corte di appello ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, limitandosi a valutare diversamente il compendio probatorio (intercettazioni) esaminato dal primo giudice. 4.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, posto che l’affermazione secondo cui sarebbe stato OD, quale tecnico esterno del Comune di Gonzaga, a scegliere le pratiche che presentavano problematiche, così poi da esercitare pressioni ai fini dell’affidamento dei lavori alle società a lui riconducibili, sarebbe contraddetta dalla circostanza prevista dalla normativa amministrativa secondo cui l’assegnazione delle pratiche avveniva in maniera automatica;
anche la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla mancata collaborazione e dalla personalità dell’imputato, sarebbe viziata perché smentita dall’atteggiamento complessivamente tenuto dal OD sin dalla fase delle indagini preliminari in cui l’imputato si mostrò disponibile a voler fornire la propria versione dei fatti. 4.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 512-bis cod. pen. (capi 11 e 12), atteso che il fine di OD di intestare fittiziamente le società (ND e RTcasa s.r.l.), a prestanome, non era quella di eludere le norme in materia di misure di prevenzione ma di ottenere commesse, evitando le interdittive antimafia. 4.8. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 21, posto che da nessun atto probatorio emergerebbe la riconducibilità della società EG alla sua persona (al riguardo il ricorrente riporta stralci della deposizione del coimputato LI); risulterebbe, poi, indimostrata la condotta distrattiva denunciata, posto che, a partire dal 2018, la ND era diventata il principale appaltatore della EG;
quest’ultima provvedeva a svolgere i lavori e pagava gli artigiani e i fornitori che fatturavano a ND;
e la ND quindi, necessariamente, fatturava alla EG che effettuava i pagamenti. 4.9. Con il nono motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il capo 35 (art. 629 cod. pen.) siccome fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa VE US che la Corte di appello ha ritenuto pienamente credibile senza procedere ad alcun vaglio critico ed in assenza di riscontri del suo narrato. 4.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge in relazione affermazione di responsabilità per il capo 36 (art. 612 cod. pen.); anche in questo caso la difesa si duole della mancanza di riscontri in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa (ET DA). 4.11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza di motivazione rafforzata in relazione al ribaltamento della decisione di primo grado relativa ai capi 35 e 36 (art. 629 in danno di VE e art. 612 cod. pen. in danno di ET DA). 4.12. Con il dodicesimo motivo la difesa contesta la confiscabilità del patrimonio, delle quote e dei conti correnti riferibili alla ND ed alla RT Casa s.r.l. quale profitto dei reati di cui all’art. 512-bis cod. pen. (capi 11 e 12) deducendo che non sarebbero assoggettabili a confisca gli utili derivanti dall’esecuzione della prestazione lecita pur nell’ambito di un affare che trova la sua genesi in un accordo illecito (richiama sul punto Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti S.p.a., Rv. 239924 – 01). Nell’ambito di questo motivo, infine, la difesa contesta la motivazione in punto di confisca in relazione ai capi 9 e 2 dell’imputazione, ritenendo che abbia errato la Corte di appello nel ritenere integrato, in entrambe le ipotesi, un reato contratto (e non un reato in contratto) così sottoponendo a sequestro l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A. e non invece il valore, espunto dei costi vivi legati all’esecuzione della prestazione. 4.13. Con memoria del 14/10/2025, i difensori di OD US hanno articolato motivi nuovi deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 36 (art. 612 cod. pen.) e per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestando altresì le richieste avanzate dal Procuratore Generale con il proprio atto di ricorso. 5. Ricorso di OD RA. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 317 cod. pen. (capo 1) avuto riguardo alla sua qualità di extraneus e cioè di soggetto che non avrebbe fornito alcun contributo materiale o morale alla condotta di OD US avendo prospettato alla persona offesa RL, al più, un ingiusto guadagno e non un ingiusto danno, sicchè non poteva configurarsi a suo carico il delitto di concussione. 5.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza della motivazione in relazione a specifiche doglianze avanzate in appello con le quali si chiedeva la riqualificazione del fatto in truffa tentata ex art. 640-bis cod. pen. 5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, illogicità manifesta e mancanza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per i delitti di cui all’art. 512-bis cod. pen. (capi 11 e 12) mancando il dolo specifico, poiché la finalità perseguita dai OD, nell’intestare le società ND e RT Casa a prestanome, era quella di ottenere l’inserimento nella White list e non di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione. Aggiunge che, pur ammettendo che il fine dei OD fosse stato quello di aggirare le interdittive antimafia il reato, all’epoca del fatto, non poteva configurarsi poiché, la modifica normativa di cui al’art. 512-bis cod. pen., intervenuta con il D.L. 19/2024, che ha introdotto lo specifico comma che sanziona la finalità elusiva delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, è intervenuta solo successivamente ai fatti. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 21 (bancarotta per distrazione) per l’assenza di argomentazioni in merito alle censure difensive riportate con l’atto di appello con le quali si ipotizzava la bancarotta preferenziale della quale, comunque, non ricorreva l’elemento soggettivo. 5.5. Con il quinto motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche pur avendo la Corte di merito ritenuto che OD RA nella vicenda rivestisse un ruolo del tutto secondario. 5.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alle determinazioni in punto di confisca ed alla individuazione del quantum confiscabile. 6. Ricorso di TI IO (condannato in primo e secondo grado per il delitto di cui all’art. 8, riqualificato in appello ex art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000 per avere, quale amministratore della Art Metal 2012 s.r.l. (capo 25) e quale amministratore di fatto della Garda SY (capo 26), al fine di consentire alla ND di evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti). 6.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità del ricorrente invertendo l’onere della prova e cioè pretendendo che fosse l’imputato a dover dimostrare l’effettività delle operazioni commerciali e non l’accusa a provare la loro inesistenza. 6.2. Con il secondo motivo eccepisce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alle valutazioni delle operazioni di prelievo in contanti effettuate da TI, ad avviso della difesa attuate per motivi diversi dalla ritenuta retrocessione delle somme ai OD, così che la Corte di appello non avrebbe applicato la regola “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale è parzialmente fondato nei termini che seguono, quelli di OD US, OD RA e TI IO, sono inammissibili. 2. In via generale va ribadito in premessa che, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, la sentenza impugnata non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 2, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148 – 01). 3. Nel caso in esame, va evidenziato come il Procuratore generale, nei primi due collegati motivi di ricorso, ha dedotto vizi di motivazione ed errori in diritto rilevando come i giudici di merito abbiano esaminato la condotta di OD US nella vicenda ET in maniera parcellizzata concentrandosi solo sul segmento finale della stessa ritenendo, erroneamente, che egli potesse esigere dalla persona offesa il pagamento della quota extra-contributo quale gestore di fatto della ND, società subentrata alla ST e parte di un accordo irregolare. 3.1. La Corte di appello ha escluso la sussistenza dell’estorsione e ritenuto configurabile il delitto di minaccia grave e aggravata dal metodo mafioso nei confronti di ET DA, “avendo la p.o., già deciso di pagare di consegnare i 500 euro per pagare un operario e la minaccia avveniva dopo che ET DA aveva lanciato le banconote verso OD”. La ricostruzione operata dal giudice di appello è affetta da contraddittorietà intrinseca, laddove a pag. 199 ha richiamato un’intercettazione in cui OD riferisce chiaramente di “avere menato” uno dei ET che non gli voleva dare i soldi”, nonchè da violazione di legge posto che la pressione estorsiva, come pertinentemente osservato dal Procuratore generale, era iniziata ben prima della minaccia esplicitata da OD nei confronti di ET DA e cioè quando l’imputato si recò a casa della persona offesa e spaventò la moglie, imponendole di telefonare al marito affinchè rientrasse immediatamente a casa per effettuare il pagamento e anche dopo, quando, rientrato a casa il ET, OD lo afferrò per il bavero ordinando di consegnargli il denaro. 3.1.1. Ed invero, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Savian, Rv. 212945 – 01; Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, Nuti, Rv. 265821 – 01). Deve poi rilevarsi in relazione alla vicenda ET IE (qualificata da entrambi i giudici di merito come esercizio arbitrario delle proprie ragioni) che a pagg. 158 e segg. della sentenza di primo grado e alle pagg. 198 e 199 della sentenza di appello, i giudici hanno affermato che la pratica Sisma, avente ad oggetto un contributo pubblico per la ristrutturazione di un immobile (dei ET nella specie) presentava oggettivamente delle irregolarità (posto che da due unità, ne erano state ricavate, abusivamente, tre) sicché il rischio di perdere il contributo era reale e non un’invenzione del OD (il Comune di Gongaza infatti, aveva già inviato nel 2021 intimazioni ai committenti circa la necessità di ripristinare lo status quo ante). Sulla base di tali premesse, i giudici di merito hanno ritenuto che l’intervento di OD nella vicenda ET fosse dovuto alla ragionevole convinzione dello stesso di avere diritto alla corresponsione del denaro, atteso che i committenti avevano stipulato con la società ST - cui era poi subentrata la ND riconducibile ai OD - scritture private con le quali riconoscevano la garanzia utile alla quota extra-contributo a carico della committenza, sennonché sono gli stessi giudici di merito ad affermare che l’accordo originario non era regolare e che OD US era soggetto formalmente estraneo alla ND, sicché egli non avrebbe mai potuto agire in sede giudiziaria per la tutelabilità della propria pretesa presupposto indefettibile per la configurabilità del delitto di ragion fattasi. 3.1.2. Va ribadito infatti che integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. A tal proposito le Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02) hanno affermato che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 – 01). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 – 01), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967 – 02). 3.1.3. Detta verifica, come pure è stato già osservato, assume carattere preliminare in quanto “… i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare – deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo” (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D.V., Rv. 268764 – 01). In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (cfr., Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566 – 01; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968 – 01). A queste coordinate ermeneutiche, dunque, dovrà uniformarsi la Corte di appello nella valutazione delle condotte minacciose pacificamente poste in essere da OD US nei confronti di ET DA e ET IE di cui al capo 36. 3.2. Il terzo motivo di ricorso del Procuratore generale (capi 11 e 12) è inammissibile perché manifestamente infondato. Il giudice di appello a fronte della sentenza di primo grado che aveva ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. a carico del TI, in concorso con OD US e OD RA, ha assolto l’imputato dai reati di intestazione fittizia per mancanza dell’elemento psicologico. La Corte di appello ha pertinentemente evidenziato che, seppure fosse dimostrato che TI aveva contribuito al reperimento di un istituto di credito disposto ad aprire un conto corrente intestato alla ND ovvero alla RT Casa, società fittiziamente intestate a terzi, ma di fatto riconducibili ai OD, egli non era conoscenza della finalità elusiva delle norme in materia di prevenzione che animava questi ultimi. Il Procuratore generale prospetta il vizio di motivazione avuto riguardo al contenuto di intercettazioni, a suo avviso dimostrative dell’elemento soggettivo posto che TI era al corrente dei motivi che avevano portato alla chiusura dei conti della Cariparma credit e all’attivazione dei controlli antiriciclaggio;
in tal senso richiama, in particolare, la conversazione del 27/04/2021, in cui TI parlando con OD afferma “se l’antiriciclaggio scrive alla filiale vuol dire che ha già capito”. Orbene, va ricordato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’ND, Rv. 268389 – 01; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01). Nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare contezza dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro: tale percorso argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Nel caso in esame, nessun travisamento o difformità del dato probatorio rispetto al dato reale ha dimostrato il Procuratore generale ricorrente limitatosi, invero, ad attribuire alle intercettazioni un significato probatorio diverso da quello assunto dal giudice di appello. A ciò si aggiunga che la condotta di TI, che si adoperava per l’apertura di conti correnti intestati alle società dei OD, ha riguardato una fase successiva alla consumazione del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. Invero, il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., è reato istantaneo con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo;
in tal senso, non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del "tempus commissi delicti", le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256 – 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 – 01). 3.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Il Procuratore generale ricorrente reitera doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico - giuridiche (cfr. pagg. 215 e segg. della sentenza impugnata). Secondo l'ampiamente consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile da giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 5629 del 20/11/2021, Granato, Rv. 282585 – 01 e Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 – 01). Anche a voler considerare che, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive, come sostenuto dal ricorrente, occorre comunque valutare l’idoneità della prova nuova ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, Arapi, Rv. 287482 – 02). In altri termini, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 – 01; v. anche Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 – 01; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, P.R., Rv. 261799 – 01; Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015, Scarano, Rv. 268848 – 01). Nella specie, la Corte di appello ha indicato specificamente le ragioni per le quali ha ritenuto non necessaria l'attività di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta con riguardo all'acquisizione dell’informativa di reato, del teste di polizia giudiziaria, della richiesta e della ordinanza cautelare del 14/02/2024, evidenziando come la riemersione della cosca Dragone-Ciampà (secondo la prospettazione accusatoria favorita dai OD) fosse successiva alle condotte contestate agli imputati posto che questi, come evidenziato dalle intercettazioni, agivano per un esclusivo tornaconto personale (pagg. 217 e segg.). In sostanza, la sentenza impugnata spiega, all'esito di una valutazione completa del compendio istruttorio, sulla base di precisi elementi (intercettazioni) e ricorrendo a massime di esperienza del tutto accettabili, perché, rispetto ai fatti contestati, non fosse configurabile l’aggravante della agevolazione mafiosa, e perché gli accertamenti istruttori richiesti, quale che ne fosse l'esito, non potevano in alcun modo infirmare il risultato probatorio raggiunto. In conclusione, non sono rilevabili nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. 4. Passando ora ad esaminare i ricorsi degli imputati, rileva il Collegio che quello proposto da OD US è inammissibile per essere i motivi basati su argomentazioni in parte reiterative di doglianze già proposte in appello ed ivi puntualmente disattese con argomentazioni giuridicamente ineccepibili, in parte manifestamente infondate. Ed invero, il ricorrente pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie dei vizi di legittimità, in realtà, non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. 4.1. I primi due motivi riguardano il capo 1) dell’imputazione: tentata concussione nella pratica Sisma avente ad oggetto la ristrutturazione dell’immobile di Magnacavallo di proprietà di PI. A fronte di una doppia pronuncia di condanna fondata sulla provata sussistenza di indebite pressioni esercitate da OD US, tecnico istruttore esterno del Comune, sul geometra RL e poi sul committente PI, affinché i lavori di ristrutturazione dell’immobile del PI, venissero affidati alla ND, società riconducibile ai OD, prospettando questi, nella sua qualità di pubblico ufficiale, in difetto, la mancata erogazione del contributo pubblico, le censure difensive che profilano il vizio di violazione di legge non essendo state individuate le norme del procedimento amministrativo che sarebbero state violate, sono manifestamente infondate. Invero, la giurisprudenza ha precisato che l'effetto concussivo può essere ottenuto sia tramite violenza, sia tramite minaccia, ovvero la prospettazione di un male ingiusto e notevole. Ad ogni modo, ai fini della costrizione, è stato rilevato che non è necessario che l'attività compiuta dall'agente sia di per sé illegittima o illecita, potendo il requisito della costrizione essere integrato anche attraverso la prospettazione di un atto dovuto, qualora si ottenga un’utilità indebita per non compierlo, travalicando quindi la ratio della doverosità del singolo atto. Ciò che conta è che il pubblico ufficiale, avvalendosi del proprio potere, determini la libera volontà del privato attraverso un comportamento costringente o inducente, operando così una pressione psichica sul soggetto passivo. Il reato sussiste, come tentativo, se il privato non accolga la richiesta, come concussione consumata, se la promessa o la elargizione della utilità sia effettuata. La pressione psichica costringente, anche se in modo non assoluto, sussiste tutte le volte in cui al privato il pubblico ufficiale fa comprendere - o attraverso una esplicita specificazione o anche implicitamente attraverso comportamenti inequivoci - che nell'attività di ufficio esso pubblico ufficiale sarà determinato non dagli interessi generali della pubblica amministrazione, ma dal fatto che il privato si assoggetti all'illegittima pretesa di corrispondere l'utilità richiesta, per cui la minaccia di orientare la propria decisione esclusivamente in funzione di ottenere la predetta utilità pone il privato in condizione di soggezione, ne coarta la libera volontà e costituisce, da un lato, il presupposto del reato e, dell'altro, l'elemento discriminatore di esso da quello di corruzione (cfr. Sez. 6, n. 1298 del 19/10/2022, dep. 2023, La Gioia, Rv. 284334 – 01; Sez. 6, n. 829 del 09/12/1994, dep. 1995, Cipriani, Rv. 200640 – 01). A ciò deve aggiungersi che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, qualora rispetto al vantaggio prospettato dal pubblico agente quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità (nella specie la maggiorazione del 10% sul minor contributo dovuto) si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata (nella specie la perdita del contributo), la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto (Sez. 6, n. 1298/2022, cit.). A tali principi si è uniformata la Corte di appello che, non solo ha diffusamente motivato in ordine alla attendibilità dei testi RL e PI (cfr. pagg. 40 e segg. della sentenza impugnata), ma ha anche pertinentemente osservato che OD US, il quale aveva ampi spazi di manovra all’interno del Comune di Gonzaga nella gestione delle pratiche SI (in proposito si richiamano significative intercettazioni), aveva esercitato vere e proprie minacce nei confronti del RL (si parla di un vero e proprio “ricatto”), consistenti nella prospettazione di perdere il contributo pubblico, se i lavori non fossero stati affidati alla ND. 4.2. Anche il terzo motivo, riguardante la pratica ZI (capo 2 per il quale vi è una “doppia conforme”) è inammissibile perché reiterativo di doglianze proposte in appello e ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche, dovendosi ricordare che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Verdelli, Rv. 194203 – 01). Nella specie, le dichiarazioni della persona offesa EN che accusava OD di avere effettuato suoi confronti pressioni per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione alla EG (e per questa alla ND), sono state adeguatamente valutate. La Corte di appello condividendo quanto affermato dal primo giudice (cfr. pagg. 16 e segg. della sentenza di primo grado e pagg. 47 e segg. della sentenza di appello) ha illustrato le ragioni per le quali la versione resa dalla persona offesa il 26/04/2021, dovesse ritenersi più credibile di quella resa nel 2020, spiegando che, dopo la denuncia di quest’ultimo, anche EN che con RL si era confidato, non poteva negare le pressioni subìte ed anzi il fatto che EN, in un primo momento, si fosse mostrato reticente dimostrava che le minacce di OD avevano sortito effetto. La sentenza impugnata deve, dunque, dirsi immune da vizi logici, essendosi la motivazione sviluppata su una rete argomentativa ben costruita su tutte le risultanze processuali emerse, e, in particolare, sulle dichiarazioni (anche) del teste EN. Va ricordato che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01). 4.3. Manifestamente infondato ed assolutamente generico è anche il quarto motivo. Le doglianze attengono al delitto di cui al capo 9 (art. 317 cod. pen. pratica FO per il quale vi è una doppia pronuncia di condanna). Ebbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, è fondato su una coerente analisi critica degli elementi di prova (intercettazioni) e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo 9 del quale, contrariamente a sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha indicato gli estremi costitutivi in termini d accordo corruttivo (cfr. pag. 78 e segg.) ritenendo, di conseguenza, del tutto infondata la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ex art. 323 cod. pen. 4.4. Il quinto motivo attiene al capo 15 (una serie di falsi) per il quale è intervenuta una pronuncia di condanna in riforma dell’assoluzione di primo grado. La difesa lamenta la mancanza di motivazione rafforzata. La censura è manifestamente infondata. Il giudice di secondo grado ha specificamente confutato le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti rilevanti della sentenza di primo grado (cfr. pag. 175 della sentenza impugnata) e rilevando l’omessa valutazione da parte del Giudice per l’udienza preliminare, di elementi decisivi (e-mail ed intercettazioni) dimostrativi dell’esistenza non solo del falso ( nella sua materialità non contestato), ma della condotta consapevole e volontaria nella realizzazione del falso da parte di OD US “artefice” del falso (cfr. pag. 177). 4.5. Manifestamente infondate sono poi le censure di cui al sesto motivo con le quali il ricorrente contesta la sentenza di appello in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. La Corte di appello ha sottolineato gli elementi di fatto in base ai quali doveva escludersi l’attenuante in parola (si vedano pagg. 238 e 239) valutando la condotta del OD nel suo complesso ed evidenziando come egli si insinuasse nelle pratiche del post-terremoto in cui lo stato di bisogno delle persone consentiva maggiormente il perseguimento dei propri obiettivi concussivi. In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. La Corte di appello ha poi motivatamente negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando elementi come la pluralità dei reati commessi, la gravità degli stessi, il dolo, dovendosi ricordare che ai fini del diniego delle circostanze in parola, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01). 4.6. Il settimo motivo con il quale si contesta l’affermazione di responsabilità per i delitti di intestazione fittizia è manifestamente infondato. Va ricordato infatti quanto già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 2156 del 17/11/2022, dep. 2023, F.B.S. s.r.l., Rv. 283867 – 01), circa l’equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego di quella iscrizione nelle c.d. white list con quelli che comporta la adozione della interdittiva antimafia. In tal senso, si è affermato che il diniego di iscrizione nella white list provinciale presenta identica ratio delle comunicazioni interdittive antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr., Cons. St. Sez. 3, 5 agosto 2021, n. 5765; Cons. St. Sez. 1, 1 febbraio 2019, n. 337; Cons. St. Sez. 1, 21 settembre 2018, n. 2241). Si è inoltre affermato (Cons. St. Sez. 1, 20 febbraio 2019, n. 1182; Cons. St. Sez. 1, 24 gennaio 2018, n. 492) come le disposizioni relative all'iscrizione nella white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le misure antimafia (comunicazioni ed informazioni), tanto che, come chiarisce l'art. 1, comma 52- bis, della l. n. 190 del 2012 introdotto dall'art. 29, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 conv., con mod., dalla l. n. 114 del 2014 "l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta". Inoltre, "l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della c.d. white list e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di c.d. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia ...". Di tali canoni ermeneutici il ricorrente non ha tenuto conto, limitandosi a contestare la configurabilità del reato sull’assunto, giuridicamente irrilevante, che il fine dei OD fosse quello di lavorare ed avere commesse, aggirando il diniego dell’iscrizione nelle white list e non quello di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione antimafia. 4.7. Allo stesso modo, con riferimento all’ottavo motivo relativo al capo 21), il ricorrente si limita ad una mera non condivisione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di appello, fornendo una personale rilettura del materiale probatorio (intercettazioni e dichiarazioni del coimputato LI) senza confutare la decisiva considerazione del giudice di appello circa l’assenza di ragioni creditorie che giustificassero l’emissione delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per mezzo delle quali si é avuto lo svuotamento delle casse delle EG, in favore della ND. 4.8. Il nono motivo riguardante il delitto di cui al capo 35 (art. 629 cod. pen.), è non consentito perché aspecifico. La difesa non indica gli atti prodotti ed asseritamente ignorati dal giudice di appello, limitandosi a contestare l’affidabilità della persona offesa VE sull’assunto che questi, come i fratelli ET, fosse interessato alla stessa pratica Sisma e che la somma richiesta da OD, gli era dovuta attesa la rideterminazione dell’importo del contributo fatta dal Comune. Ed invero, la Corte di appello ha diffusamente motivato in relazione alla vicenda VE distinguendo significativamente i due momenti della consegna di denaro: euro 18.000,00 nel 2019 ed euro 4.000 nel 2022, riconducendo solo a tale ultima dazione la pretesa estorsiva posto che, a quel momento, non vi era alcun rapporto obbligatorio tra le parti che giustificasse la convinzione di OD di esercitare un diritto (cfr. pagg. 195 e segg. della sentenza impugnata). La Corte di appello ha specificato che l’episodio in questione, verificatosi nel 2022, era ben diverso da quello che aveva interessato i fratelli ET sottolineando come il primo giudice avesse omesso di motivare sulle ragioni per le quali OD avrebbe potuto ragionevolmente ritenere di poter azionare la sua pretesa, mai giustificata, dinanzi ad un giudice. Sul punto occorre ribadire che il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente argomentata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, S, Rv. 284472 – 01). 4.9. Il decimo motivo sul capo 36, è generico. La Corte di appello, contrariamente quanto sostenuto nel ricorso, ha valutato le dichiarazioni della persona offesa che, come è noto, possono essere poste da sole a fondamento del giudizio di responsabilità, ritenendole credibili anche alla luce delle intercettazioni telefoniche che davano conto della minaccia subìta da ET DA ad opera dell’imputato (cfr. pag. 199 della sentenza impugnata). 4.10. Il successivo undicesimo motivo è parimenti generico. Il ricorrente, si limita a richiamare massime della Suprema Corte, lamentando il mancato adempimento da parte del giudice di appello, dell’obbligo di motivazione rafforzata. Va ribadito che l’obbligo di motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 – 01). Ed invero, nel caso esaminato, il giudice di appello, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva riqualificato l’estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ritenendo sussistere il delitto di minaccia grave e aggravata dal metodo mafioso, valorizzando intercettazioni che attestavano la prospettazione del male ingiusto di natura grave evidenziando poi che la condotta anche fisicamente aggressiva, era stata ammessa dallo stesso OD (cfr. pag. 199 e 200 della sentenza impugnata). Sul punto si richiamano le considerazioni espresse con riferimento al primo e secondo motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale. 4.11. Il dodicesimo motivo con il quale il ricorrente contesta la confisca disposta in relazione ai capi 11 e 12 (art. 512-bis cod. pen.) e ai capi 2 e 9 (artt. 317, 319 cod. pen.) assumendo che profitto confiscabile sarebbe solo il vantaggio derivante direttamente dall’illecito e non il corrispettivo incamerato per una prestazione eseguita in favore della controparte aggiungendo che la confisca non potrebbe attingere i beni di OD US persona fisica, essendo le somme state incamerate dalla società ND (il motivo è ripreso anche da OD RA e si fonda sulla distinzione tra reati contratto e reati in contratto) è manifestamente infondato. Il ricorrente richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto conseguito attraverso un reato c.d. in contratto (annullabile perché viziato nella fase preparatoria o di stipula, ma suscettibile di regolare e lecita esecuzione, a differenza dei c.d. reati contratto, radicalmente contaminati da illiceità), il profitto confiscabile deve essere determinato, da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell'illecito, così da aver riguardo esclusivamente dell'effettivo incremento del patrimonio dell'agente derivante dalla sua condotta illecita, e, dall'altro, escludendo - nei limiti dei c.d. costi vivi - i proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, pari alla "utilitas" di cui si sia giovata la controparte (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Impianti s.p.a., Rv. 239924 – 01; Sez. 6, n. 9988 del 27/01/2015, Rv. 262794; Sez. 2, n. 40765 del 21/10/2021, Moioli, Rv. 2821949 – 01). Ebbene, nel caso esaminato, la Corte di merito alle pagg. 235 e segg. della sentenza impugnata ha pertinentemente osservato, quanto ai capi 11 e 12, che non ci si trova di fronte ad un reato in contratto, ma ad un reato contratto posto che le società ND e RT Casa, non avrebbero mai potuto accedere ai contratti di appalto o ai contributi pubblici, perché gli amministratori di fatto (i OD) erano stati esclusi dalle white list sicchè tanto la ND quanto la RT Casa, costituite proprio allo scopo di aggiudicarsi le pratiche Sisma e lucrare il contributo, risultavano essere “instrumentum sceleris” ovvero frutto di condotta illecita con la conseguenza che anche il contratto stipulato risultava contaminato da illiceità e che il relativo profitto doveva ritenersi effetto immediato e diretto della medesima illiceità. Sul punto occorre richiamare quanto affermato da Sez. 2, n. 23233 del 27/04/2022, D’Alterio, Rv. 283439 – 01 secondo cui, richiamandosi altra pronuncia conforme (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267694 – 01), si è ribadito che il profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione assume carattere illecito proprio in quanto apparente titolare dello stesso è un soggetto diverso da quello esposto all'applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure ablatorie;
diversamente opinando, si finirebbe per attribuire un affetto "sanante" allo svolgimento di attività produttive di profitto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia in palese dispregio dello scopo della norma. 4.12. Anche con riferimento ai capi 2 e 9 dell’imputazione le censure difensive sono inammissibili perché reiterano le stesse doglianze proposte in appello cui la Corte di merito ha fornito risposte esaustive e corrette in diritto rimarcando ancora una volta come ci si trovi in presenza non già di un reato in contratto ma di un reato contratto (l’accordo concussivo) e che rispetto al capo 9 l’art. 322-ter cod. pen. prevede “Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”; di tal che, nel rispetto del tenore letterale della legge, andava disposta la confisca (diretta) del profitto del reato nei confronti di OD US autore del reato e per equivalente nei confronti della società ND di cui OD pacificamente ha la disponibilità. 5. Il ricorso di OD RA è inammissibile. 5.1. Il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 317 cod. pen. (capo 1) assumendo la mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. La Corte di appello correttamente ha ritenuto l’imputato concorrente, quale extraneus, nella condotta costrittiva di OD US valorizzando le dichiarazioni della persona offesa RL, ritenuto pacificamente credibile ed osservando che l’imputato si era recato al cospetto di RL mostrando di essere perfettamente a conoscenza dei termini e delle condizioni per l’affidamento alla ND dei lavori di ristrutturazione dell’immobile del PI per il dopo terremoto (cfr. pag. 46 della sentenza di appello), essendo certo che l’affidamento vi sarebbe stato. L’episodio è stato, dunque, ritenuto dimostrativo dell’esistenza di un’intesa con il pubblico ufficiale proprio perché, dando per scontato l’affidamento, l’intervento del ricorrente appariva strumentale a rafforzare l’illecita pressione già esercitata dall’intraneus sul geometra RL. Si tratta di una motivazione coerente con i dati processuali ed in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, purché la vittima sia consapevole che l'utilità sia richiesta e voluta dal pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255365 – 01; Sez. 6, n. 17918 del 07/03/2023, Castiglia, Rv. 284594 – 01). La configurabilità del concorso nel delitto di cui all’art. 317 cod. pen., così correttamente motivata, ha portato la Corte di appello ad escludere la prospettata truffa senza che possano ravvisarsi le denunziate lacune motivazionali rispetto al relativo motivo appello, espressamente disatteso dalla Corte di merito (cfr. pag. 47). 5.2. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha risposto con motivazione diffusa e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., evidenziando plurimi elementi, emergenti dalle intercettazioni (cfr. pagg. 114 e segg.), dimostrativi del timore dei OD del blocco delle attività delle società a loro di fatto riconducibili, non solo in ragione dell’applicazione di misure interdittive antimafia, ma anche di misure di prevenzione patrimoniali vista vicinanza della famiglia OD ad ambienti n‘dranghetistici. Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinques D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992), non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l’instaurazione (Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D’Agostino, Rv. 270480 – 01). Ed allora non si comprende come la difesa possa sostenere che il rigetto dell’inserimento delle società amministrate da membri della famiglia OD nella “white list”, non possa ritenersi indice premonitore della possibile adozione di misure di natura diversa e, costituire il motore che aveva determinato i ricorrenti a porre inatto le operazioni predette. La Corte di Appello ha puntualmente spiegato le ragioni per quali le operazioni societarie mirate pacificamente ed incontestabilmente a creare una situazione di titolarità "apparente" ed a nascondere la reale riconducibilità delle ditte agli effettivi titolari, fosse concretamente riconducibile al timore della adozione di misura patrimoniali incidenti sulle società (cfr. pagg. 115 e 116). 5.3. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione (il cui importo è stato ridotto in appello avuto riguardo all’ammontare delle fatture oggettivamente inesistenti pari ad euro 99.550,00), è del tutto generico. La Corte di appello ha ben motivato sulla distrazione delle somme destinate dai committenti alla società EG e da queste trasferite alla ND dei OD, con fatture per operazioni oggettivamente inesistenti evidenziando che la ND non era creditore della EG non avendo eseguito alcun lavoro che giustificasse l’emissione di dette fatture (cfr. pagg. 134 e segg.). 5.4. Il quinto motivo, con il quale si contesta la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato il diniego pur ritenendo che OD RA rivestisse un ruolo secondario rispetto al figlio, rimarcando tuttavia, ai fini del quantum sanzionatorio, la pregnanza del suo intervento posto che egli aderì e rese operative tutte le iniziative del figlio. La motivazione è congrua anche con riferimento agli aumenti per la continuazione, determinati in misura contenuta. 5.5. Il sesto motivo, che contesta la applicazione della confisca ed il quantum di confiscabile, è inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. Sul punto occorre richiamare le considerazioni espresse in precedenza con riferimento alla pozione di OD US, osservando che il ricorrente si è limitato ad un copia-incolla dei motivi di gravame senza tener conto della diffusa motivazione della Corte di appello che alle pagg. 234 e segg. ha dato conto delle ragioni giustificative del sequestro dell’intero importo dei contributi pubblici costituenti profitto del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. (capi 11 e 12), avuto riguardo alla decisiva considerazione che le società dai OD fittiziamente intestate a terzi, hanno costituito lo strumento mediante il quale essi si sono aggiudicati le commesse che altrimenti non avrebbero potuto ottenere perché esclusi dalla white list. 6. Il ricorso di TI IO è inammissibile. 6.1. Il primo motivo non si confronta con la diffusa motivazione del giudice di appello che alle pagg. 143 e segg. della sentenza impugnata ha spiegato diffusamente le ragioni del proprio convincimento circa l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ad entrambi i reati ascritti. TI, indipendentemente dalla dimostrazione che le società fossero operative ovvero che fossero dotate di contabilità ed avessero presentato i bilanci, ha emesso fatture per operazioni inesistenti come dimostrato dal rinvenimento delle tre fatture di cui all’imputazione risultate sfornite di documentazione di appoggio posto che quella prodotta da TI è stata ritenuta artefatta e predisposta successivamente alla perquisizione (cfr. pag. 144). In sentenza sono state affrontate e risolte tutte le questioni proposte dalla difesa, in questa sede genericamente riproposte. La Corte di appello ha esaminato la documentazione prodotta, in relazione a ciascuna fattura (pag. 145) ed ha fornito esaustive risposte anche in ordine alla rilevanza delle operazioni di prelievo di contante, valorizzando le intercettazioni telefoniche che attestavano incontri in concomitanza con i prelievi evidentemente finalizzati alla retrocessione delle somme in favore dei OD (pag. 146). 6.2. Le censure difensive con le quali si lamenta la violazione della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e l’inversione dell’onere della prova appaiono, dunque, manifestamente infondate avendo la Corte di merito individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile come avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 – 01; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204 – 01). La sentenza impugnata è pervenuta ad un giudizio di colpevolezza del ricorrente sulla base di una lettura del compendio probatorio conforme al canone di alta credibilità razionale, in quanto desunta, da elementi probatori specifici ed individualizzanti, analizzando altresì la tesi difensiva che ha evocato ipotesi alternative in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto. 7. Per quanto complessivamente detto, in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore generale, deve annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 36 e dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale, nel resto. Devono dichiararsi inammissibili i ricorsi di OD US, OD RA e TI IO con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia annulla la sentenza impugnata nei confronti di OD US in relazione al capo 36), con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibili i ricorsi di TI IO, OD RA e OD US che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente IA EL ND EL
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto, in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, relativamente al capo 36) e all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e l’inammissibilità del ricorso nel resto;
in accoglimento parziale del ricorso di OD RA ha chiesto l’annullamento Penale Sent. Sez. 2 Num. 39942 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 30/10/2025 della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, relativamente alla confisca e all’aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. e l’inammissibilità del ricorso nel resto;
in accoglimento parziale del ricorso di OD US ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Brescia, relativamente alla confisca e l’inammissibilità del ricorso nel resto;
l’inammissibilità del ricorso di TI IO;
udite le conclusioni degli avv.ti Silvia Salvato e US Migale Ranieri difensori di OD US i quali si sono riportati ai motivi di ricorso ed ai motivi nuovi depositati con memoria in data 14/10/2025 chiedendone l’accoglimento; udite le conclusioni dell’avv. Luigi Colacino difensore di OD RA il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Luigi Scarcella difensore di TI RI, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 27/01/2025, in parziale riforma della sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 20/12/2023, ha assolto OD RA dal reato di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. (capo 9), per non aver commesso il fatto;
ha assolto TI RI dai reati di cui agli artt. 512-bis cod. pen. (capi 11 e 12) per non aver commesso il fatto;
ha assolto OD US dal reato di cui all’art 323 cod. pen. (capo 14) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;
ha ridotto l’importo della condotta distrattiva di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1), 223, commi 1 e 2, n. 2 L.F. (ora artt. 322, comma 2, n. 1, 326, comma 2, n. 1) e 329, comma e 2 lett. b), d.lgs. n. 14/2019 (capo 21); ha disposto la revoca delle confische relative a detti capi e, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha condannato OD US per i reati di cui all’art. 629 cod. pen., esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 15) e di cui all’art. 629 cod. pen., esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 35); ha riqualificato l’originaria imputazione ex art. 629 cod. pen. (capo 36), ai sensi dell’art. 612, secondo comma, cod. pen., con l’aggravante del metodo mafioso, esclusa quella dell’agevolazione mafiosa ed ha rideterminato le relative pene. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Brescia e gli imputati OD US, OD RA e TI IO articolando i seguenti motivi: 3. Ricorso del Procuratore generale. 3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione alla riqualificazione del fatto di cui al capo 36, nel delitto di minaccia grave e aggravata dal metodo mafioso (art. 612, secondo comma, cod. pen.) posta in essere da OD US in danno di ET DA. Il ricorrente contesta tale qualificazione giuridica dei fatti, già riqualificati dal Giudice dell’udienza preliminare come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ritenendo integrati gli estremi dell’estorsione, come in origine contestato. Sostiene il ricorrente che la motivazione della Corte di appello, secondo cui OD US esercitò una minaccia (grave ed aggravata dal metodo mafioso) consistita nel proferire la frase “ricordati che io con una telefonata ti faccio sparire tutto quello che hai una bella casa, il camper”, dopo che ET DA consegnò a OD US la somma di euro 500,00 pretesa dall’imputato per effettuare il pagamento di un operaio, sarebbe frutto di una lettura parcellizzata della vicenda che andava considerata nella sua dinamica complessiva e cioè valutando che la condotta minacciosa dell’imputato iniziò a manifestarsi ben prima della dazione denaro. Egli infatti, inizialmente, si presentò “inaspettatamente” a casa del ET e, non trovandolo, “spaventò” la moglie, richiedendo perentoriamente la presenza del marito e costringendo la donna a rintracciarlo affinchè rientrasse;
poi, al cospetto del ET, visto il tergiversare della persona offesa nel consegnargli il denaro, lo prese per il bavero, gli si mise “faccia contro faccia” e gli ordinò di dargli i soldi che aveva ancora in mano e, solo dopo, ET lanciò le banconote verso OD che proferì la frase minacciosa. Ad avviso del ricorrente la minaccia implicita verso la moglie del ET, soggetto terzo, e la violenza fisica spiegata da OD nei confronti di ET DA al fine di ottenere il pagamento di 500,00 euro, integrerebbero il delitto di estorsione. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 393, 612 cod. pen. e 529, 530, 604, comma 6, 605 cod. proc. pen., con riferimento al capo 36 (vicenda estorsiva in danno di ET IE). La Corte di appello ha confermato la sentenza di non doversi procedere per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così riqualificata l’originaria imputazione di estorsione, per la mancanza di querela ritenendo, diversamente dal Giudice per l’udienza preliminare, non integrata la violenza o minaccia. In presenza di tali presupposti, ad avviso del Procuratore generale, la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l’imputato e non dichiarare l’improcedibilità. In merito a tale capo, il Procuratore generale aggiunge che la sentenza di appello si presenta errata in diritto laddove, da un lato, ha ritenuto che OD avesse agìto nella vicenda ET nella ragionevole convinzione di esercitare un diritto, dall’altro che la pretesa dell’imputato, dovuta al subentro della ND, società gestita di fatto dai OD, alla ST, in relazione alla garanzia utile alla quota extra-contributo della pratica Sisma, fosse frutto di un accordo originario “irregolare” (cfr. pag. 199 della sentenza di appello) sicchè, in presenza di una pretesa di tal genere, non tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria, non avrebbe potuto configurarsi il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la pronuncia assolutoria di appello nei confronti di TI RI per i delitti di intestazione fittizia di cui ai capi 11) e 12), deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito escluso l’elemento soggettivo del reato e cioè la consapevolezza di TI della volontà di OD di eludere, con l’intestazione fittizia dei conti correnti della società ND s.r.l., le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione pur valorizzando, in diversi passaggi, intercettazioni inequivocabilmente dimostrative del dolo. 3.4. Con il quarto motivo il Procuratore generale si duole, sotto diversi profili, della mancata rinnovazione del’istruttoria dibattimentale consistente nella assunzione di prove nuove sopravvenute, dimostrative della effettiva e attuale esistenza della cosca Dragone-Ciampà, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa. 4. Ricorso di OD US. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per l’erronea valutazione dei fatti e per l’erronea applicazione delle norme extrapenali che regolano il procedimento amministrativo. La Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità per il delitto di tentata concussione (artt. 56, 317 cod. pen.) in danno di RL RI e PI NC (capo 1), avallando acriticamente la versione dei fatti resa dal RL, senza considerare le norme extra-penali di riferimento che regolano il procedimento amministrativo per l’erogazione di un contributo pubblico per la ricostruzione post-terremoto da parte del Comune e che prevedono la possibilità di procedere a modifiche del contributo, successivamente alla sua determinazione, in presenza di specifiche circostanze normativamente indicate. 4.2. Con il secondo motivo (sempre relativo al capo 1) lamenta il vizio di motivazione per la mancata approfondita disamina della produzione documentale difensiva ritenuta dalla Corte d’appello “parziale e insoddisfacente”, senza procedere al dovuto approfondimento mediante acquisizione d’ufficio della pratica “Sisma”. 4.3. Con il terzo motivo relativo al capo 2 (art. 317 cod. pen.), posto in essere da OD US nella pratica ZI, il ricorrente contesta il giudizio di responsabilità perché fondato sulle dichiarazioni in ultimo rese da EN che contraddicevano quanto da questi in precedenza riferito, senza spiegare le ragioni della maggiore attendibilità attribuita a tali ultime propalazioni. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità per il capo 9 (art. 319 cod. pen.) e la mancata riqualificazione del fatto in abuso d’ufficio, avendo la Corte di appello fondato il giudizio di responsabilità su una conversazione tra OD ed il geometra Formaggi in cui i due parlavano di come aggiustare la pratica per ottenere il contributo, senza tuttavia motivare in merito agli elementi costitutivi della fattispecie e sulla richiesta di riqualificazione del fatto ex art. 323 cod. pen. 4.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione rafforzata in relazione al capo 15 dell’imputazione per il quale la Corte di appello ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, limitandosi a valutare diversamente il compendio probatorio (intercettazioni) esaminato dal primo giudice. 4.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, posto che l’affermazione secondo cui sarebbe stato OD, quale tecnico esterno del Comune di Gonzaga, a scegliere le pratiche che presentavano problematiche, così poi da esercitare pressioni ai fini dell’affidamento dei lavori alle società a lui riconducibili, sarebbe contraddetta dalla circostanza prevista dalla normativa amministrativa secondo cui l’assegnazione delle pratiche avveniva in maniera automatica;
anche la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla mancata collaborazione e dalla personalità dell’imputato, sarebbe viziata perché smentita dall’atteggiamento complessivamente tenuto dal OD sin dalla fase delle indagini preliminari in cui l’imputato si mostrò disponibile a voler fornire la propria versione dei fatti. 4.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 512-bis cod. pen. (capi 11 e 12), atteso che il fine di OD di intestare fittiziamente le società (ND e RTcasa s.r.l.), a prestanome, non era quella di eludere le norme in materia di misure di prevenzione ma di ottenere commesse, evitando le interdittive antimafia. 4.8. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 21, posto che da nessun atto probatorio emergerebbe la riconducibilità della società EG alla sua persona (al riguardo il ricorrente riporta stralci della deposizione del coimputato LI); risulterebbe, poi, indimostrata la condotta distrattiva denunciata, posto che, a partire dal 2018, la ND era diventata il principale appaltatore della EG;
quest’ultima provvedeva a svolgere i lavori e pagava gli artigiani e i fornitori che fatturavano a ND;
e la ND quindi, necessariamente, fatturava alla EG che effettuava i pagamenti. 4.9. Con il nono motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il capo 35 (art. 629 cod. pen.) siccome fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa VE US che la Corte di appello ha ritenuto pienamente credibile senza procedere ad alcun vaglio critico ed in assenza di riscontri del suo narrato. 4.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge in relazione affermazione di responsabilità per il capo 36 (art. 612 cod. pen.); anche in questo caso la difesa si duole della mancanza di riscontri in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa (ET DA). 4.11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza di motivazione rafforzata in relazione al ribaltamento della decisione di primo grado relativa ai capi 35 e 36 (art. 629 in danno di VE e art. 612 cod. pen. in danno di ET DA). 4.12. Con il dodicesimo motivo la difesa contesta la confiscabilità del patrimonio, delle quote e dei conti correnti riferibili alla ND ed alla RT Casa s.r.l. quale profitto dei reati di cui all’art. 512-bis cod. pen. (capi 11 e 12) deducendo che non sarebbero assoggettabili a confisca gli utili derivanti dall’esecuzione della prestazione lecita pur nell’ambito di un affare che trova la sua genesi in un accordo illecito (richiama sul punto Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti S.p.a., Rv. 239924 – 01). Nell’ambito di questo motivo, infine, la difesa contesta la motivazione in punto di confisca in relazione ai capi 9 e 2 dell’imputazione, ritenendo che abbia errato la Corte di appello nel ritenere integrato, in entrambe le ipotesi, un reato contratto (e non un reato in contratto) così sottoponendo a sequestro l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A. e non invece il valore, espunto dei costi vivi legati all’esecuzione della prestazione. 4.13. Con memoria del 14/10/2025, i difensori di OD US hanno articolato motivi nuovi deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 36 (art. 612 cod. pen.) e per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestando altresì le richieste avanzate dal Procuratore Generale con il proprio atto di ricorso. 5. Ricorso di OD RA. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 317 cod. pen. (capo 1) avuto riguardo alla sua qualità di extraneus e cioè di soggetto che non avrebbe fornito alcun contributo materiale o morale alla condotta di OD US avendo prospettato alla persona offesa RL, al più, un ingiusto guadagno e non un ingiusto danno, sicchè non poteva configurarsi a suo carico il delitto di concussione. 5.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza della motivazione in relazione a specifiche doglianze avanzate in appello con le quali si chiedeva la riqualificazione del fatto in truffa tentata ex art. 640-bis cod. pen. 5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, illogicità manifesta e mancanza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per i delitti di cui all’art. 512-bis cod. pen. (capi 11 e 12) mancando il dolo specifico, poiché la finalità perseguita dai OD, nell’intestare le società ND e RT Casa a prestanome, era quella di ottenere l’inserimento nella White list e non di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione. Aggiunge che, pur ammettendo che il fine dei OD fosse stato quello di aggirare le interdittive antimafia il reato, all’epoca del fatto, non poteva configurarsi poiché, la modifica normativa di cui al’art. 512-bis cod. pen., intervenuta con il D.L. 19/2024, che ha introdotto lo specifico comma che sanziona la finalità elusiva delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, è intervenuta solo successivamente ai fatti. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 21 (bancarotta per distrazione) per l’assenza di argomentazioni in merito alle censure difensive riportate con l’atto di appello con le quali si ipotizzava la bancarotta preferenziale della quale, comunque, non ricorreva l’elemento soggettivo. 5.5. Con il quinto motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche pur avendo la Corte di merito ritenuto che OD RA nella vicenda rivestisse un ruolo del tutto secondario. 5.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alle determinazioni in punto di confisca ed alla individuazione del quantum confiscabile. 6. Ricorso di TI IO (condannato in primo e secondo grado per il delitto di cui all’art. 8, riqualificato in appello ex art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000 per avere, quale amministratore della Art Metal 2012 s.r.l. (capo 25) e quale amministratore di fatto della Garda SY (capo 26), al fine di consentire alla ND di evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti). 6.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità del ricorrente invertendo l’onere della prova e cioè pretendendo che fosse l’imputato a dover dimostrare l’effettività delle operazioni commerciali e non l’accusa a provare la loro inesistenza. 6.2. Con il secondo motivo eccepisce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alle valutazioni delle operazioni di prelievo in contanti effettuate da TI, ad avviso della difesa attuate per motivi diversi dalla ritenuta retrocessione delle somme ai OD, così che la Corte di appello non avrebbe applicato la regola “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale è parzialmente fondato nei termini che seguono, quelli di OD US, OD RA e TI IO, sono inammissibili. 2. In via generale va ribadito in premessa che, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, la sentenza impugnata non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 2, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148 – 01). 3. Nel caso in esame, va evidenziato come il Procuratore generale, nei primi due collegati motivi di ricorso, ha dedotto vizi di motivazione ed errori in diritto rilevando come i giudici di merito abbiano esaminato la condotta di OD US nella vicenda ET in maniera parcellizzata concentrandosi solo sul segmento finale della stessa ritenendo, erroneamente, che egli potesse esigere dalla persona offesa il pagamento della quota extra-contributo quale gestore di fatto della ND, società subentrata alla ST e parte di un accordo irregolare. 3.1. La Corte di appello ha escluso la sussistenza dell’estorsione e ritenuto configurabile il delitto di minaccia grave e aggravata dal metodo mafioso nei confronti di ET DA, “avendo la p.o., già deciso di pagare di consegnare i 500 euro per pagare un operario e la minaccia avveniva dopo che ET DA aveva lanciato le banconote verso OD”. La ricostruzione operata dal giudice di appello è affetta da contraddittorietà intrinseca, laddove a pag. 199 ha richiamato un’intercettazione in cui OD riferisce chiaramente di “avere menato” uno dei ET che non gli voleva dare i soldi”, nonchè da violazione di legge posto che la pressione estorsiva, come pertinentemente osservato dal Procuratore generale, era iniziata ben prima della minaccia esplicitata da OD nei confronti di ET DA e cioè quando l’imputato si recò a casa della persona offesa e spaventò la moglie, imponendole di telefonare al marito affinchè rientrasse immediatamente a casa per effettuare il pagamento e anche dopo, quando, rientrato a casa il ET, OD lo afferrò per il bavero ordinando di consegnargli il denaro. 3.1.1. Ed invero, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Savian, Rv. 212945 – 01; Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, Nuti, Rv. 265821 – 01). Deve poi rilevarsi in relazione alla vicenda ET IE (qualificata da entrambi i giudici di merito come esercizio arbitrario delle proprie ragioni) che a pagg. 158 e segg. della sentenza di primo grado e alle pagg. 198 e 199 della sentenza di appello, i giudici hanno affermato che la pratica Sisma, avente ad oggetto un contributo pubblico per la ristrutturazione di un immobile (dei ET nella specie) presentava oggettivamente delle irregolarità (posto che da due unità, ne erano state ricavate, abusivamente, tre) sicché il rischio di perdere il contributo era reale e non un’invenzione del OD (il Comune di Gongaza infatti, aveva già inviato nel 2021 intimazioni ai committenti circa la necessità di ripristinare lo status quo ante). Sulla base di tali premesse, i giudici di merito hanno ritenuto che l’intervento di OD nella vicenda ET fosse dovuto alla ragionevole convinzione dello stesso di avere diritto alla corresponsione del denaro, atteso che i committenti avevano stipulato con la società ST - cui era poi subentrata la ND riconducibile ai OD - scritture private con le quali riconoscevano la garanzia utile alla quota extra-contributo a carico della committenza, sennonché sono gli stessi giudici di merito ad affermare che l’accordo originario non era regolare e che OD US era soggetto formalmente estraneo alla ND, sicché egli non avrebbe mai potuto agire in sede giudiziaria per la tutelabilità della propria pretesa presupposto indefettibile per la configurabilità del delitto di ragion fattasi. 3.1.2. Va ribadito infatti che integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. A tal proposito le Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02) hanno affermato che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 – 01). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 – 01), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967 – 02). 3.1.3. Detta verifica, come pure è stato già osservato, assume carattere preliminare in quanto “… i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare – deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo” (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D.V., Rv. 268764 – 01). In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (cfr., Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566 – 01; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968 – 01). A queste coordinate ermeneutiche, dunque, dovrà uniformarsi la Corte di appello nella valutazione delle condotte minacciose pacificamente poste in essere da OD US nei confronti di ET DA e ET IE di cui al capo 36. 3.2. Il terzo motivo di ricorso del Procuratore generale (capi 11 e 12) è inammissibile perché manifestamente infondato. Il giudice di appello a fronte della sentenza di primo grado che aveva ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. a carico del TI, in concorso con OD US e OD RA, ha assolto l’imputato dai reati di intestazione fittizia per mancanza dell’elemento psicologico. La Corte di appello ha pertinentemente evidenziato che, seppure fosse dimostrato che TI aveva contribuito al reperimento di un istituto di credito disposto ad aprire un conto corrente intestato alla ND ovvero alla RT Casa, società fittiziamente intestate a terzi, ma di fatto riconducibili ai OD, egli non era conoscenza della finalità elusiva delle norme in materia di prevenzione che animava questi ultimi. Il Procuratore generale prospetta il vizio di motivazione avuto riguardo al contenuto di intercettazioni, a suo avviso dimostrative dell’elemento soggettivo posto che TI era al corrente dei motivi che avevano portato alla chiusura dei conti della Cariparma credit e all’attivazione dei controlli antiriciclaggio;
in tal senso richiama, in particolare, la conversazione del 27/04/2021, in cui TI parlando con OD afferma “se l’antiriciclaggio scrive alla filiale vuol dire che ha già capito”. Orbene, va ricordato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’ND, Rv. 268389 – 01; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01). Nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare contezza dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro: tale percorso argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Nel caso in esame, nessun travisamento o difformità del dato probatorio rispetto al dato reale ha dimostrato il Procuratore generale ricorrente limitatosi, invero, ad attribuire alle intercettazioni un significato probatorio diverso da quello assunto dal giudice di appello. A ciò si aggiunga che la condotta di TI, che si adoperava per l’apertura di conti correnti intestati alle società dei OD, ha riguardato una fase successiva alla consumazione del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. Invero, il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., è reato istantaneo con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo;
in tal senso, non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del "tempus commissi delicti", le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256 – 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 – 01). 3.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Il Procuratore generale ricorrente reitera doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico - giuridiche (cfr. pagg. 215 e segg. della sentenza impugnata). Secondo l'ampiamente consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile da giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 5629 del 20/11/2021, Granato, Rv. 282585 – 01 e Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 – 01). Anche a voler considerare che, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive, come sostenuto dal ricorrente, occorre comunque valutare l’idoneità della prova nuova ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, Arapi, Rv. 287482 – 02). In altri termini, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 – 01; v. anche Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 – 01; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, P.R., Rv. 261799 – 01; Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015, Scarano, Rv. 268848 – 01). Nella specie, la Corte di appello ha indicato specificamente le ragioni per le quali ha ritenuto non necessaria l'attività di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta con riguardo all'acquisizione dell’informativa di reato, del teste di polizia giudiziaria, della richiesta e della ordinanza cautelare del 14/02/2024, evidenziando come la riemersione della cosca Dragone-Ciampà (secondo la prospettazione accusatoria favorita dai OD) fosse successiva alle condotte contestate agli imputati posto che questi, come evidenziato dalle intercettazioni, agivano per un esclusivo tornaconto personale (pagg. 217 e segg.). In sostanza, la sentenza impugnata spiega, all'esito di una valutazione completa del compendio istruttorio, sulla base di precisi elementi (intercettazioni) e ricorrendo a massime di esperienza del tutto accettabili, perché, rispetto ai fatti contestati, non fosse configurabile l’aggravante della agevolazione mafiosa, e perché gli accertamenti istruttori richiesti, quale che ne fosse l'esito, non potevano in alcun modo infirmare il risultato probatorio raggiunto. In conclusione, non sono rilevabili nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. 4. Passando ora ad esaminare i ricorsi degli imputati, rileva il Collegio che quello proposto da OD US è inammissibile per essere i motivi basati su argomentazioni in parte reiterative di doglianze già proposte in appello ed ivi puntualmente disattese con argomentazioni giuridicamente ineccepibili, in parte manifestamente infondate. Ed invero, il ricorrente pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie dei vizi di legittimità, in realtà, non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. 4.1. I primi due motivi riguardano il capo 1) dell’imputazione: tentata concussione nella pratica Sisma avente ad oggetto la ristrutturazione dell’immobile di Magnacavallo di proprietà di PI. A fronte di una doppia pronuncia di condanna fondata sulla provata sussistenza di indebite pressioni esercitate da OD US, tecnico istruttore esterno del Comune, sul geometra RL e poi sul committente PI, affinché i lavori di ristrutturazione dell’immobile del PI, venissero affidati alla ND, società riconducibile ai OD, prospettando questi, nella sua qualità di pubblico ufficiale, in difetto, la mancata erogazione del contributo pubblico, le censure difensive che profilano il vizio di violazione di legge non essendo state individuate le norme del procedimento amministrativo che sarebbero state violate, sono manifestamente infondate. Invero, la giurisprudenza ha precisato che l'effetto concussivo può essere ottenuto sia tramite violenza, sia tramite minaccia, ovvero la prospettazione di un male ingiusto e notevole. Ad ogni modo, ai fini della costrizione, è stato rilevato che non è necessario che l'attività compiuta dall'agente sia di per sé illegittima o illecita, potendo il requisito della costrizione essere integrato anche attraverso la prospettazione di un atto dovuto, qualora si ottenga un’utilità indebita per non compierlo, travalicando quindi la ratio della doverosità del singolo atto. Ciò che conta è che il pubblico ufficiale, avvalendosi del proprio potere, determini la libera volontà del privato attraverso un comportamento costringente o inducente, operando così una pressione psichica sul soggetto passivo. Il reato sussiste, come tentativo, se il privato non accolga la richiesta, come concussione consumata, se la promessa o la elargizione della utilità sia effettuata. La pressione psichica costringente, anche se in modo non assoluto, sussiste tutte le volte in cui al privato il pubblico ufficiale fa comprendere - o attraverso una esplicita specificazione o anche implicitamente attraverso comportamenti inequivoci - che nell'attività di ufficio esso pubblico ufficiale sarà determinato non dagli interessi generali della pubblica amministrazione, ma dal fatto che il privato si assoggetti all'illegittima pretesa di corrispondere l'utilità richiesta, per cui la minaccia di orientare la propria decisione esclusivamente in funzione di ottenere la predetta utilità pone il privato in condizione di soggezione, ne coarta la libera volontà e costituisce, da un lato, il presupposto del reato e, dell'altro, l'elemento discriminatore di esso da quello di corruzione (cfr. Sez. 6, n. 1298 del 19/10/2022, dep. 2023, La Gioia, Rv. 284334 – 01; Sez. 6, n. 829 del 09/12/1994, dep. 1995, Cipriani, Rv. 200640 – 01). A ciò deve aggiungersi che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, qualora rispetto al vantaggio prospettato dal pubblico agente quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità (nella specie la maggiorazione del 10% sul minor contributo dovuto) si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata (nella specie la perdita del contributo), la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto (Sez. 6, n. 1298/2022, cit.). A tali principi si è uniformata la Corte di appello che, non solo ha diffusamente motivato in ordine alla attendibilità dei testi RL e PI (cfr. pagg. 40 e segg. della sentenza impugnata), ma ha anche pertinentemente osservato che OD US, il quale aveva ampi spazi di manovra all’interno del Comune di Gonzaga nella gestione delle pratiche SI (in proposito si richiamano significative intercettazioni), aveva esercitato vere e proprie minacce nei confronti del RL (si parla di un vero e proprio “ricatto”), consistenti nella prospettazione di perdere il contributo pubblico, se i lavori non fossero stati affidati alla ND. 4.2. Anche il terzo motivo, riguardante la pratica ZI (capo 2 per il quale vi è una “doppia conforme”) è inammissibile perché reiterativo di doglianze proposte in appello e ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche, dovendosi ricordare che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Verdelli, Rv. 194203 – 01). Nella specie, le dichiarazioni della persona offesa EN che accusava OD di avere effettuato suoi confronti pressioni per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione alla EG (e per questa alla ND), sono state adeguatamente valutate. La Corte di appello condividendo quanto affermato dal primo giudice (cfr. pagg. 16 e segg. della sentenza di primo grado e pagg. 47 e segg. della sentenza di appello) ha illustrato le ragioni per le quali la versione resa dalla persona offesa il 26/04/2021, dovesse ritenersi più credibile di quella resa nel 2020, spiegando che, dopo la denuncia di quest’ultimo, anche EN che con RL si era confidato, non poteva negare le pressioni subìte ed anzi il fatto che EN, in un primo momento, si fosse mostrato reticente dimostrava che le minacce di OD avevano sortito effetto. La sentenza impugnata deve, dunque, dirsi immune da vizi logici, essendosi la motivazione sviluppata su una rete argomentativa ben costruita su tutte le risultanze processuali emerse, e, in particolare, sulle dichiarazioni (anche) del teste EN. Va ricordato che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01). 4.3. Manifestamente infondato ed assolutamente generico è anche il quarto motivo. Le doglianze attengono al delitto di cui al capo 9 (art. 317 cod. pen. pratica FO per il quale vi è una doppia pronuncia di condanna). Ebbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, è fondato su una coerente analisi critica degli elementi di prova (intercettazioni) e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo 9 del quale, contrariamente a sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha indicato gli estremi costitutivi in termini d accordo corruttivo (cfr. pag. 78 e segg.) ritenendo, di conseguenza, del tutto infondata la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ex art. 323 cod. pen. 4.4. Il quinto motivo attiene al capo 15 (una serie di falsi) per il quale è intervenuta una pronuncia di condanna in riforma dell’assoluzione di primo grado. La difesa lamenta la mancanza di motivazione rafforzata. La censura è manifestamente infondata. Il giudice di secondo grado ha specificamente confutato le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti rilevanti della sentenza di primo grado (cfr. pag. 175 della sentenza impugnata) e rilevando l’omessa valutazione da parte del Giudice per l’udienza preliminare, di elementi decisivi (e-mail ed intercettazioni) dimostrativi dell’esistenza non solo del falso ( nella sua materialità non contestato), ma della condotta consapevole e volontaria nella realizzazione del falso da parte di OD US “artefice” del falso (cfr. pag. 177). 4.5. Manifestamente infondate sono poi le censure di cui al sesto motivo con le quali il ricorrente contesta la sentenza di appello in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. La Corte di appello ha sottolineato gli elementi di fatto in base ai quali doveva escludersi l’attenuante in parola (si vedano pagg. 238 e 239) valutando la condotta del OD nel suo complesso ed evidenziando come egli si insinuasse nelle pratiche del post-terremoto in cui lo stato di bisogno delle persone consentiva maggiormente il perseguimento dei propri obiettivi concussivi. In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. La Corte di appello ha poi motivatamente negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando elementi come la pluralità dei reati commessi, la gravità degli stessi, il dolo, dovendosi ricordare che ai fini del diniego delle circostanze in parola, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01). 4.6. Il settimo motivo con il quale si contesta l’affermazione di responsabilità per i delitti di intestazione fittizia è manifestamente infondato. Va ricordato infatti quanto già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 2156 del 17/11/2022, dep. 2023, F.B.S. s.r.l., Rv. 283867 – 01), circa l’equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego di quella iscrizione nelle c.d. white list con quelli che comporta la adozione della interdittiva antimafia. In tal senso, si è affermato che il diniego di iscrizione nella white list provinciale presenta identica ratio delle comunicazioni interdittive antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr., Cons. St. Sez. 3, 5 agosto 2021, n. 5765; Cons. St. Sez. 1, 1 febbraio 2019, n. 337; Cons. St. Sez. 1, 21 settembre 2018, n. 2241). Si è inoltre affermato (Cons. St. Sez. 1, 20 febbraio 2019, n. 1182; Cons. St. Sez. 1, 24 gennaio 2018, n. 492) come le disposizioni relative all'iscrizione nella white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le misure antimafia (comunicazioni ed informazioni), tanto che, come chiarisce l'art. 1, comma 52- bis, della l. n. 190 del 2012 introdotto dall'art. 29, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 conv., con mod., dalla l. n. 114 del 2014 "l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta". Inoltre, "l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della c.d. white list e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di c.d. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia ...". Di tali canoni ermeneutici il ricorrente non ha tenuto conto, limitandosi a contestare la configurabilità del reato sull’assunto, giuridicamente irrilevante, che il fine dei OD fosse quello di lavorare ed avere commesse, aggirando il diniego dell’iscrizione nelle white list e non quello di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione antimafia. 4.7. Allo stesso modo, con riferimento all’ottavo motivo relativo al capo 21), il ricorrente si limita ad una mera non condivisione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di appello, fornendo una personale rilettura del materiale probatorio (intercettazioni e dichiarazioni del coimputato LI) senza confutare la decisiva considerazione del giudice di appello circa l’assenza di ragioni creditorie che giustificassero l’emissione delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per mezzo delle quali si é avuto lo svuotamento delle casse delle EG, in favore della ND. 4.8. Il nono motivo riguardante il delitto di cui al capo 35 (art. 629 cod. pen.), è non consentito perché aspecifico. La difesa non indica gli atti prodotti ed asseritamente ignorati dal giudice di appello, limitandosi a contestare l’affidabilità della persona offesa VE sull’assunto che questi, come i fratelli ET, fosse interessato alla stessa pratica Sisma e che la somma richiesta da OD, gli era dovuta attesa la rideterminazione dell’importo del contributo fatta dal Comune. Ed invero, la Corte di appello ha diffusamente motivato in relazione alla vicenda VE distinguendo significativamente i due momenti della consegna di denaro: euro 18.000,00 nel 2019 ed euro 4.000 nel 2022, riconducendo solo a tale ultima dazione la pretesa estorsiva posto che, a quel momento, non vi era alcun rapporto obbligatorio tra le parti che giustificasse la convinzione di OD di esercitare un diritto (cfr. pagg. 195 e segg. della sentenza impugnata). La Corte di appello ha specificato che l’episodio in questione, verificatosi nel 2022, era ben diverso da quello che aveva interessato i fratelli ET sottolineando come il primo giudice avesse omesso di motivare sulle ragioni per le quali OD avrebbe potuto ragionevolmente ritenere di poter azionare la sua pretesa, mai giustificata, dinanzi ad un giudice. Sul punto occorre ribadire che il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente argomentata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, S, Rv. 284472 – 01). 4.9. Il decimo motivo sul capo 36, è generico. La Corte di appello, contrariamente quanto sostenuto nel ricorso, ha valutato le dichiarazioni della persona offesa che, come è noto, possono essere poste da sole a fondamento del giudizio di responsabilità, ritenendole credibili anche alla luce delle intercettazioni telefoniche che davano conto della minaccia subìta da ET DA ad opera dell’imputato (cfr. pag. 199 della sentenza impugnata). 4.10. Il successivo undicesimo motivo è parimenti generico. Il ricorrente, si limita a richiamare massime della Suprema Corte, lamentando il mancato adempimento da parte del giudice di appello, dell’obbligo di motivazione rafforzata. Va ribadito che l’obbligo di motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 – 01). Ed invero, nel caso esaminato, il giudice di appello, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva riqualificato l’estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ritenendo sussistere il delitto di minaccia grave e aggravata dal metodo mafioso, valorizzando intercettazioni che attestavano la prospettazione del male ingiusto di natura grave evidenziando poi che la condotta anche fisicamente aggressiva, era stata ammessa dallo stesso OD (cfr. pag. 199 e 200 della sentenza impugnata). Sul punto si richiamano le considerazioni espresse con riferimento al primo e secondo motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale. 4.11. Il dodicesimo motivo con il quale il ricorrente contesta la confisca disposta in relazione ai capi 11 e 12 (art. 512-bis cod. pen.) e ai capi 2 e 9 (artt. 317, 319 cod. pen.) assumendo che profitto confiscabile sarebbe solo il vantaggio derivante direttamente dall’illecito e non il corrispettivo incamerato per una prestazione eseguita in favore della controparte aggiungendo che la confisca non potrebbe attingere i beni di OD US persona fisica, essendo le somme state incamerate dalla società ND (il motivo è ripreso anche da OD RA e si fonda sulla distinzione tra reati contratto e reati in contratto) è manifestamente infondato. Il ricorrente richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto conseguito attraverso un reato c.d. in contratto (annullabile perché viziato nella fase preparatoria o di stipula, ma suscettibile di regolare e lecita esecuzione, a differenza dei c.d. reati contratto, radicalmente contaminati da illiceità), il profitto confiscabile deve essere determinato, da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell'illecito, così da aver riguardo esclusivamente dell'effettivo incremento del patrimonio dell'agente derivante dalla sua condotta illecita, e, dall'altro, escludendo - nei limiti dei c.d. costi vivi - i proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, pari alla "utilitas" di cui si sia giovata la controparte (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Impianti s.p.a., Rv. 239924 – 01; Sez. 6, n. 9988 del 27/01/2015, Rv. 262794; Sez. 2, n. 40765 del 21/10/2021, Moioli, Rv. 2821949 – 01). Ebbene, nel caso esaminato, la Corte di merito alle pagg. 235 e segg. della sentenza impugnata ha pertinentemente osservato, quanto ai capi 11 e 12, che non ci si trova di fronte ad un reato in contratto, ma ad un reato contratto posto che le società ND e RT Casa, non avrebbero mai potuto accedere ai contratti di appalto o ai contributi pubblici, perché gli amministratori di fatto (i OD) erano stati esclusi dalle white list sicchè tanto la ND quanto la RT Casa, costituite proprio allo scopo di aggiudicarsi le pratiche Sisma e lucrare il contributo, risultavano essere “instrumentum sceleris” ovvero frutto di condotta illecita con la conseguenza che anche il contratto stipulato risultava contaminato da illiceità e che il relativo profitto doveva ritenersi effetto immediato e diretto della medesima illiceità. Sul punto occorre richiamare quanto affermato da Sez. 2, n. 23233 del 27/04/2022, D’Alterio, Rv. 283439 – 01 secondo cui, richiamandosi altra pronuncia conforme (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267694 – 01), si è ribadito che il profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione assume carattere illecito proprio in quanto apparente titolare dello stesso è un soggetto diverso da quello esposto all'applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure ablatorie;
diversamente opinando, si finirebbe per attribuire un affetto "sanante" allo svolgimento di attività produttive di profitto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia in palese dispregio dello scopo della norma. 4.12. Anche con riferimento ai capi 2 e 9 dell’imputazione le censure difensive sono inammissibili perché reiterano le stesse doglianze proposte in appello cui la Corte di merito ha fornito risposte esaustive e corrette in diritto rimarcando ancora una volta come ci si trovi in presenza non già di un reato in contratto ma di un reato contratto (l’accordo concussivo) e che rispetto al capo 9 l’art. 322-ter cod. pen. prevede “Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”; di tal che, nel rispetto del tenore letterale della legge, andava disposta la confisca (diretta) del profitto del reato nei confronti di OD US autore del reato e per equivalente nei confronti della società ND di cui OD pacificamente ha la disponibilità. 5. Il ricorso di OD RA è inammissibile. 5.1. Il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 317 cod. pen. (capo 1) assumendo la mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. La Corte di appello correttamente ha ritenuto l’imputato concorrente, quale extraneus, nella condotta costrittiva di OD US valorizzando le dichiarazioni della persona offesa RL, ritenuto pacificamente credibile ed osservando che l’imputato si era recato al cospetto di RL mostrando di essere perfettamente a conoscenza dei termini e delle condizioni per l’affidamento alla ND dei lavori di ristrutturazione dell’immobile del PI per il dopo terremoto (cfr. pag. 46 della sentenza di appello), essendo certo che l’affidamento vi sarebbe stato. L’episodio è stato, dunque, ritenuto dimostrativo dell’esistenza di un’intesa con il pubblico ufficiale proprio perché, dando per scontato l’affidamento, l’intervento del ricorrente appariva strumentale a rafforzare l’illecita pressione già esercitata dall’intraneus sul geometra RL. Si tratta di una motivazione coerente con i dati processuali ed in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, purché la vittima sia consapevole che l'utilità sia richiesta e voluta dal pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255365 – 01; Sez. 6, n. 17918 del 07/03/2023, Castiglia, Rv. 284594 – 01). La configurabilità del concorso nel delitto di cui all’art. 317 cod. pen., così correttamente motivata, ha portato la Corte di appello ad escludere la prospettata truffa senza che possano ravvisarsi le denunziate lacune motivazionali rispetto al relativo motivo appello, espressamente disatteso dalla Corte di merito (cfr. pag. 47). 5.2. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha risposto con motivazione diffusa e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., evidenziando plurimi elementi, emergenti dalle intercettazioni (cfr. pagg. 114 e segg.), dimostrativi del timore dei OD del blocco delle attività delle società a loro di fatto riconducibili, non solo in ragione dell’applicazione di misure interdittive antimafia, ma anche di misure di prevenzione patrimoniali vista vicinanza della famiglia OD ad ambienti n‘dranghetistici. Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinques D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992), non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l’instaurazione (Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D’Agostino, Rv. 270480 – 01). Ed allora non si comprende come la difesa possa sostenere che il rigetto dell’inserimento delle società amministrate da membri della famiglia OD nella “white list”, non possa ritenersi indice premonitore della possibile adozione di misure di natura diversa e, costituire il motore che aveva determinato i ricorrenti a porre inatto le operazioni predette. La Corte di Appello ha puntualmente spiegato le ragioni per quali le operazioni societarie mirate pacificamente ed incontestabilmente a creare una situazione di titolarità "apparente" ed a nascondere la reale riconducibilità delle ditte agli effettivi titolari, fosse concretamente riconducibile al timore della adozione di misura patrimoniali incidenti sulle società (cfr. pagg. 115 e 116). 5.3. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione (il cui importo è stato ridotto in appello avuto riguardo all’ammontare delle fatture oggettivamente inesistenti pari ad euro 99.550,00), è del tutto generico. La Corte di appello ha ben motivato sulla distrazione delle somme destinate dai committenti alla società EG e da queste trasferite alla ND dei OD, con fatture per operazioni oggettivamente inesistenti evidenziando che la ND non era creditore della EG non avendo eseguito alcun lavoro che giustificasse l’emissione di dette fatture (cfr. pagg. 134 e segg.). 5.4. Il quinto motivo, con il quale si contesta la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato il diniego pur ritenendo che OD RA rivestisse un ruolo secondario rispetto al figlio, rimarcando tuttavia, ai fini del quantum sanzionatorio, la pregnanza del suo intervento posto che egli aderì e rese operative tutte le iniziative del figlio. La motivazione è congrua anche con riferimento agli aumenti per la continuazione, determinati in misura contenuta. 5.5. Il sesto motivo, che contesta la applicazione della confisca ed il quantum di confiscabile, è inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. Sul punto occorre richiamare le considerazioni espresse in precedenza con riferimento alla pozione di OD US, osservando che il ricorrente si è limitato ad un copia-incolla dei motivi di gravame senza tener conto della diffusa motivazione della Corte di appello che alle pagg. 234 e segg. ha dato conto delle ragioni giustificative del sequestro dell’intero importo dei contributi pubblici costituenti profitto del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. (capi 11 e 12), avuto riguardo alla decisiva considerazione che le società dai OD fittiziamente intestate a terzi, hanno costituito lo strumento mediante il quale essi si sono aggiudicati le commesse che altrimenti non avrebbero potuto ottenere perché esclusi dalla white list. 6. Il ricorso di TI IO è inammissibile. 6.1. Il primo motivo non si confronta con la diffusa motivazione del giudice di appello che alle pagg. 143 e segg. della sentenza impugnata ha spiegato diffusamente le ragioni del proprio convincimento circa l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ad entrambi i reati ascritti. TI, indipendentemente dalla dimostrazione che le società fossero operative ovvero che fossero dotate di contabilità ed avessero presentato i bilanci, ha emesso fatture per operazioni inesistenti come dimostrato dal rinvenimento delle tre fatture di cui all’imputazione risultate sfornite di documentazione di appoggio posto che quella prodotta da TI è stata ritenuta artefatta e predisposta successivamente alla perquisizione (cfr. pag. 144). In sentenza sono state affrontate e risolte tutte le questioni proposte dalla difesa, in questa sede genericamente riproposte. La Corte di appello ha esaminato la documentazione prodotta, in relazione a ciascuna fattura (pag. 145) ed ha fornito esaustive risposte anche in ordine alla rilevanza delle operazioni di prelievo di contante, valorizzando le intercettazioni telefoniche che attestavano incontri in concomitanza con i prelievi evidentemente finalizzati alla retrocessione delle somme in favore dei OD (pag. 146). 6.2. Le censure difensive con le quali si lamenta la violazione della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e l’inversione dell’onere della prova appaiono, dunque, manifestamente infondate avendo la Corte di merito individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile come avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 – 01; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204 – 01). La sentenza impugnata è pervenuta ad un giudizio di colpevolezza del ricorrente sulla base di una lettura del compendio probatorio conforme al canone di alta credibilità razionale, in quanto desunta, da elementi probatori specifici ed individualizzanti, analizzando altresì la tesi difensiva che ha evocato ipotesi alternative in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto. 7. Per quanto complessivamente detto, in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore generale, deve annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 36 e dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale, nel resto. Devono dichiararsi inammissibili i ricorsi di OD US, OD RA e TI IO con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia annulla la sentenza impugnata nei confronti di OD US in relazione al capo 36), con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibili i ricorsi di TI IO, OD RA e OD US che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente IA EL ND EL