Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 17/04/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice LO GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 38000 proposto da XX, nato a [...] il XX (C.F. XX), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Fatta (C.f.: [...]– pec: claudiofatta@pec.it) e Alessandro Avagliano (C.f. [...]– pec: alessandroavagliano@ordineavvocatiroma.org) elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Ferrero di Cambiano n.82
CONTRO
INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;
VISTO il codice di giustizia contabile;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti all’udienza del 10 aprile 2026
FATTO
Il ricorrente depositava ricorso per accertare e dichiarare il suo diritto alla liquidazione della pensione privilegiata diretta secondo il sistema percentualista ex comma 2 art.67 DPR n.1092/73 e con il beneficio dell’aumento del proprio trattamento privilegiato dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile ai sensi del comma 3 dell’art.67 del DPR n.1092/73;, con condanna dell’amministrazione convenuta alla corresponsione in suo favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione.
Dopo aver inutilmente diffidato l’ente previdenziale, ha quindi adito questo giudice contestando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 comma 3 D.P.R. 1092/1973 che prevede l’aumento dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, richiamando, poi, l’art. 52 del citato DPR che riconoscerebbe il diritto alla pensione normale ai militari che abbiano raggiunto un’anzianità di almeno 15 anni di servizio, di cui 12 di servizio effettivo.
Riferiva di essersi arruolato in data XX nell’Aeronautica Militare e con decorrenza XX di essere stato posto in quiescenza con oltre 15 anni di servizio utile ai fini pensionistici, transitando nei ruoli civili.
Ha evidenziato che l’Ente Previdenziale si è soffermato solo sul dato letterale dell’art. 67 comma 3 DPR n.1092/73, ritenendo che il ricorrente, con più di 15 anni di anzianità contributiva, abbia maturato (ex art.53) il diritto alla pensione “normale” con conseguente ed automatica esclusione dal campo di applicazione del citato comma 3.
Ha sostenuto che il requisito di anzianità predetto non è più sufficiente, contrariamente al momento in cui la norma è entrata in vigore per conseguire il diritto alla “pensione normale”, anche tenuto conto del fatto di essere transitato nei ruoli civili e di avere, quindi, ancora in corso un rapporto lavorativo.
Si è costituita l’INPS argomentando in ordine alla correttezza del proprio operato e insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 10 aprile 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
DIRITTO
Alla luce degli atti prodotti in giudizio il ricorso non può trovare accoglimento.
Va disattesa, infatti la richiesta maggiorazione della percentuale dello 0,70% per ogni anno di servizio, ritenendo insuperabile il dato normativo nonché la circostanza che il XX è pacificamente transitato nei ruoli civili con più di quindici anni di servizio.
Sul punto, ex art.17 disp. att. c.g.c., appare sufficiente richiamare, in quanto pienamente condivisibile, quanto recentissimamente statuito dal Giudice di appello di questa Corte secondo il quale “…Il primo giudice ha dunque, correttamente, ritenuto inapplicabile al caso in esame il terzo comma dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973, norma dedicata ai militari cui spetta la pensione privilegiata per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (primo comma), la cui misura, in caso di pensione ascrivibile alla 7^ categoria, è aumentata dello 0,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile solo nel caso in cui il militare abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, ma non abbia ancora maturato l’anzianità di “almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo”, prevista, per l’accesso alla “pensione normale” per il militare che cessa dal servizio militare, nel primo comma dell’art. 52 del citato DPR.
Infatti il XX, già alla data di inabilità al servizio militare (settembre 2014) aveva raggiunto una anzianità di servizio ultraventennale, così superando il requisito (meno di 15 anni) che gli avrebbe consentito di beneficiare dell’aumento richiesto, previsto dal ridetto comma terzo del citato articolo 67.
In altri termini è corretta la prospettazione dell’INPS laddove afferma che si principia “dal presupposto che il militare abbia diritto alla pensione di privilegio, ove il riferimento alla pensione normale è solo il comune denominatore per la base di calcolo comparativo.
Il comma 3 introduce un modello di calcolo percentualistico a valere unicamente per le pensioni di 7^ e 8^ categoria tabellare sul presupposto che il militare abbia almeno compiuto 5 anni di servizio effettivo se non ne abbia maturati 15 di cui 12 effettivi” (Corte dei conti, Sez. I Giurisdiz.Centr., 23 dicembre 2025, n.224)
La stessa pronuncia ha ritenuto, poi, che “…L’interpretazione sostenuta dalla difesa del ricorrente finisce per stravolgere la ratio interna agli artt. 52 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto se da un lato si offre una lettura evolutiva del requisito contributivo per l’accesso alla pensione c.d. normale, non si capisce perché non si debba offrire una lettura altrettanto evolutiva del requisito minimo dei 5 anni effettivi individuato dal comma 3 dell’art. 67 che, ragionevolmente, conserva un senso di equità solo se l’accesso alla pensione normale è quello individuato dal primo comma dell’art. 52, ovverosia in rapporto ai 15 anni di servizio utile di cui almeno 12 effettivi.
(Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).
Anche l’ulteriore prospettazione dell’appellante per cui “Diversamente, del resto, si arriverebbe al paradosso per il quale, per la medesima pensione privilegiata di 7^ Categoria, ad un militare con 6 anni di servizio spetterebbe una percentuale pari al 41,2% della base pensionabile, mentre ad un altro militare con 20 anni di effettivo servizio -come il qui esponente (ben 14 in più) -solo il 40% della propria base pensionabile…” non può rilevare ai fini della questione in esame….”(cfr. Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).
Si è detto, in particolare, che “…tanto la sentenza n. 266/2024 della Sezione III centrale della Corte dei conti, quanto la sentenza n. 63/A/23 della Sezione d’Appello per la regione Sicilia (dalla prima richiamata e posta a fondamento del suo decisum), sono esplicite nell’affermare che “il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1 , e 52, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973” (cfr., Corte 13 dei conti, Sez. III App. n. 266/2024)” (Corte dei conti, Sez. I Giurisdiz.Centr., 23 dicembre 2025, n.224).
In ragione della peculiarità della questione, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.
Il Giudice monocratico
LO SO
Depositata in segreteria il 17/04/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 17/04/2026 Il Giudice monocratico L’ Assistente Amministrativo LO SO Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 17/04/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente