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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 482/2024, promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Pannarale, come da mandato in atti,
ATTORE ED OPPOSTO
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano
Commodo e Chiara Ghibaudo, come da mandato in atti
CONVENUTA ED OPPONENTE
Oggetto: opposizione all'esecuzione - merito.
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 30 settembre 2024 dai procuratori delle parti, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo della causa di merito della opposizione alla esecuzione, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare,
[...]
1 accertare e dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della spiegata opposizione avanzata dalla per i motivi esposti in premessa;
2. in via Controparte_1 principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1 al riconoscimento degli interessi moratori per come espressamente richiesti in atto di precetto notificato il 29.06.23 con decorrenza 08.01.2015 sino al
16.06.2023; e per l'effetto condannare la convenuta Società, CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della
[...] complessiva somma di € 19.964,20 a titolo di interessi moratori dovuti. Con vittoria delle spese e dei compensi, anche relativi alla fase presupposta, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Abbiansi per note le vicende processuali anteriori alla proposizione della opposizione alla esecuzione mobiliare presso il debitore avanzata dalla
Controparte_1
Nella sostanza l'opponente, riassumendo nel merito il giudizio di opposizione alla esecuzione già iniziata, iscritto al n. 1659/2023-1 R.G., a seguito della decisione assunta dal Giudice dell'Esecuzione in data
24.12.2023, con cui era stata disposta la sospensione della esecuzione in via pregiudiziale in rito, è tornato a ribadire: - l'incompetenza del giudice della esecuzione già iniziata in favore del Giudice della opposizione a precetto;
- la necessità che fosse riconosciuta e dichiarata la competenza del Tribunale di Bari quale Giudice del Lavoro;
- e comunque, la litispendenza dei giudizi pendenti;
nel merito ha chiesto riconoscersi il proprio diritto a pretendere dalla odierna convenuta ed opponente gli interessi di mora al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c.
Si è costituita la convenuta ed odierna opponente la quale ha insistito nella eccezione di incompetenza del Giudice dell'Esecuzione adito per essere competente il giudice del luogo ove ha sede la società pignorata, e comunque ha dedotto la non debenza degli interessi moratori nella misura del tasso di quelli di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c.
2 Sulla vicenda che occupa era già intervenuto il G.E. del sub-procedimento di inibitoria nel giudizio esecutivo presso terzi iscritto al n. 1659/2023
R.G.Es. il quale, in merito alla incompetenza per territorio, aveva espresso il seguente principio -al quale anche questo Magistrato aderisce, cui s'è invero acquetata anche la originaria opponente che non l'ha neppure vittoriosamente reclamato- per cui “RILEVATO che il tribunale competente deve intendersi non solo quello del luogo ove la persona giuridica ha la sede, ma anche quello ove la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che la parte che neghi la competenza territoriale del giudice adito dall'avversario non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve anche indicare per quale ragione detto tribunale non sia competente e quale, invece, sia, a suo dire, quello effettivamente titolato
a decidere. In particolare, non basta eccepire l'inesistenza, presso il tribunale adito, della sede legale dell'azienda, ma bisogna anche contestare l'esistenza, in detto posto, di un “rappresentante autorizzato a stare in giudizio per
l'oggetto della domanda”, così come previsto dal codice di procedura. Ne consegue che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un
“suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda” comporta l'incompletezza dell'eccezione che, quindi, deve ritenersi come non proposta con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito dall'attore
(Cass. Sez. VI Civ. – 3, ord. n. 26094/2014; Cass. ord. n. 5539/2014; Cass. ord.
n. 5725/ 2013; Cass. ord. n. 21899/2008). Pertanto, non avendo in questa sede la opponente contestato la esistenza nella sua “sede secondaria” di
SS (TA), di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della pretesa esecutiva, la eccezione deve ritenersi come non proposta e perciò rigettata”.
3 Il motivo di incompetenza del Giudice dell'Esecuzione del luogo di notifica del pignoramento attiene evidentemente al quomodo della esecuzione intrapresa del che la perfetta competenza del giudice adito.
A quello stesso Giudice dell'Esecuzione era pure stata sollevata la medesima questio juris relativa all'an dell'esecuzione intrapresa e sottoposta al vaglio del Giudice del Lavoro con l'opposizione pre-esecutiva, ossia se competessero al creditore opposto gli interessi ad un tasso
“legale”, differente da quello di cui al I comma dell'art. 1284, nonostante che questo non fosse stato precisato espressis verbis nel titolo azionato in esecutivis salvo che nella decorrenza, ossia “dal dovuto al saldo”.
In merito a tale profilo lo stesso Giudice dell'Esecuzione aveva invece deciso che “RILEVATO, quanto alla somma pretesa a titolo di interessi moratori, che la sentenza della Corte di Appello di Bari riporta in dispositivo la sola menzione “oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo”, non prevedendo espressamente la applicazione degli interessi moratori ex art.
1284 co. 4 c.c.. A tal riguardo, deve osservarsi che la Suprema Corte ha chiarito che, ove nel titolo giudiziale non sia stata specificata la natura degli interessi, in sede di esecuzione dovrebbero applicarsi gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., stante la portata generale di tale disposizione, e non spettando al Giudice della opposizione alla esecuzione integrare e/o modificare quanto statuito dalla sentenza/titolo azionato. Per cui non competendo a questo G.E. tale determinazione. La eccezione appare accoglibile. RITENUTO pertanto sussistere la verosimile fondatezza della suddetta eccezione e, quindi, la sussistenza dei presupposti della azione cautelare, la chiesta sospensione va accolta”. Anche quest'ultimo principio espresso è ampiamente condiviso da questo Magistrato ed, ad onor del vero, pure confermato dalla recentissima giurisprudenza della Suprema
Corte che con la sentenza n. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, che ha definitivamente chiarito che in una sentenza che dispone il pagamento di "interessi legali" senza
4 specificazioni, si debba applicare il saggio previsto dall'art. 1284, comma
1, del codice civile, e tanto perché è necessario che il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, contenga altrimenti l'accertamento di spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata al IV comma del ridetto articolo. Correttamente quindi il Giudice dell'esecuzione, che ravvisi nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, la mera previsione della condanna al pagamento degli “interessi legali”, non può ritenerla idonea quale accertamento del diritto a quelli interessi “maggiorati” rispetto il saggio legale di quelli interessi. Tale decisione, invero, ha avuto il merito di porre fine ad un effettivo contrasto che s'annotava sino ad allora nella giurisprudenza, come dimostrano i precedenti arresti giurisprudenziali citati dalla parte ricorrente (ed originaria opposta).
Ciò detto, quand'anche ognun colga, come la questio relativa agli interessi di mora, consenta di riconoscervi la natura di motivo di opposizione all'an dell'esecuzione intrapresa, la competenza del giudice dell'opposizione al quomodo dell'esecuzione “iniziata”, attrae quella che sarebbe stata del giudice della opposizione pre-esecutiva all'an, di guisa che tanto consente, per un verso, di ribadire la competenza di questo giudice quanto al merito della opposizione e, per altro verso, di rifiutare che possa affermarsi alcuna litispendenza non risultando proposto il giudizio di merito successivo alla opposizione proposta dinanzi il Giudice del Lavoro.
Per i motivi per cui, per un verso, non è stato possibile accogliere integralmente l'opposizione proposta da e, per altro Controparte_1 verso, non è stato possibile accogliere la domanda proposta nel merito dal
, tenuto conto degli originari contrasti giurisprudenziali, a Parte_1 giudizio di questo Magistrato possono dichiararsi integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
5 Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_1 diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda proposta da , con l'atto di citazione in Parte_1 prosecuzione del giudizio di merito, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto dichiara che non ha diritto a pretendere dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 interessi sulle somme liquidate nella sentenza n. ad un tasso maggiore di quello legale stabilito dal I comma dell'art. 1284 c.c., con decorrenza “dal dovuto” fino al saldo;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Taranto oggi 1 luglio 2025.
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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