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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 3.7.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 339/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
contro
- appellato – CP_1
Avv.ti Luca Nocco e Francesca Vanni
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 189/2024 del Tribunale di Pistoia giudice del lavoro, pubblicata il 21.5.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il e del merito impugna davanti a questa Corte Parte_2 la sentenza 21.5.2024 del Tribunale di Pistoia, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto contro l'amministrazione dal prof. CP_1
e con cui il docente aveva lamentato la propria esclusione dalla
[...]
GPS, per la classe di concorso AB56, nella quale egli era stato originariamente collocato al settimo posto, disposta il 13.7.2023 dall' , sul presupposto che il Controparte_2 titolo di cui il prof. era in possesso (quello di chitarra jazz) non CP_1 fosse utile all'inserimento in quella graduatoria.
2. Più specificamente davanti al Tribunale la parte privata aveva svolto le conclusioni che seguono: “ - previa eventuale disapplicazione e/o annullamento in parte qua del decreto del dirigente dell'
[...]
, Controparte_3 sede di del 13.7.2023, pubblicato sul sito dell'UST di in data CP_3 CP_3
26.7.2023, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto al ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'inserimento nella GPS di seconda fascia per la CP_1 classe di concorso AB 56 della Provincia di a far data CP_3 dall'approvazione della medesima (1/8/2022) ovvero dalla diversa data giudizialmente stabilita, con ogni consequenziale effetto di legge e di contratto;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di inserire il ricorrente nella GPS della Provincia di di seconda fascia per la CP_3 classe di concorso AB 56a far data dall'approvazione della medesima
(1/8/2022) ovvero dalla diversa data giudizialmente stabilita, nonché di voler porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di dare attuazione a tale diritto, nonché ogni ulteriore provvedimento connesso e conseguente;
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. al CP_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in conseguenza dell'illegittima condotta dell'amministrazione, ivi compreso il danno da perdita di chance di assunzione a tempo determinato
e/o di migliore collocazione in graduatoria, e, per l'effetto, condannare il
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5 al risarcimento di tali pregiudizi, nella misura del trattamento retributivo cui egli avrebbe avuto diritto a far data dall'assunzione e fino alla scadenza dell'incarico di supplenza, ovvero nelle diverse somme e/o per il diverso periodo ritenuti di giustizia, previa eventuale espletanda CTU. Vinte le spese”
3. E' documentato dal ricorso di primo grado che il ricorrente avesse originariamente proposto le domande anche in confronto di tre colleghi,
2 nominativamente identificati e ritenuti controinteressati, in quanto, nella graduatoria di interesse del docente, che questi aveva prodotto, collocati nelle tre posizioni immediatamente successive a quella che egli avrebbe occupato ove le sue domande fossero state accolte, in effetti le ultime tre della graduatoria in questione.
4. E' tuttavia certo che la notifica ai controinteressati non sia stata di fatto eseguita e il giudizio si sia quindi svolto senza che essi fossero mai stati chiamati a parteciparvi.
5. Il processo si è concluso nel grado con la sentenza qui impugnata, che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
ed affermata invece la legittimazione a contraddire
[...] dell' , ha ritenuto la giurisdizione del giudice Controparte_2 ordinario sulle domande agite, nel merito ha accolto la domanda del docente di inserimento nella graduatoria e respinto quella risarcitoria.
Questo il decisum di merito (che è quanto interessa) di primo grado: “In parziale accoglimento del ricorso, condanna il resistente a Parte_1 reinserire nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze della CP_1
Provincia di pubblicate con decreto dell'USR per la Toscana – Ambito CP_3
Territoriale di Prato e Pistoia, Sede di , prot. 2495 del 1 agosto 2022 CP_3 nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato;
rigetta nel resto il ricorso”.
6. Il impugna la sentenza davanti a questa Corte e ne chiede la Parte_1 parziale riforma, affidando le proprie ragioni a due motivi. Con il primo lamenta il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva, formulata in primo grado anche con riferimento alla posizione dell' Controparte_2
e con il secondo contesta nel merito la conclusione raggiunta
[...] dal Tribunale, quanto all'idoneità del titolo, in possesso del docente, a consentirgli l'accesso alla graduatoria relativa alla classe di concorso
AB056.
3 7. L'amministrazione conclude come segue: “riformare la sentenza n.
189/2024 resa dal Tribunale di Pistoia all'esito del procedimento n. R.G.
898/23, dichiarando per l'effetto la legittimità del provvedimento di esclusione emesso nei confronti di parte appellata e condannando altresì quest'ultima alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
8. Si è costituito l'appellato per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
9. All'udienza di discussione la Corte, appurata la mancata instaurazione del contraddittorio, già in primo grado, in confronto dei docenti indicati in ricorso come controinteressati, ex art. 101 c.p.c., ha invitato le parti a prendere specifica posizione in ordine all'eventuale qualità di litisconsorti necessari di detti terzi e quindi all'integrità del contraddittorio.
10. Nessuna delle parti ha argomentato alcunché sul punto. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, il collegio ha deciso nei termini che seguono.
11. Così riassunta la presente vicenda processuale, la Corte ritiene che il giudizio si sia svolto omettendo di convenirvi delle parti necessarie.
Risulta infatti dalle sue difese come il docente, sul presupposto di essere stato illegittimamente escluso dalle GPS, classe di concorso AB056, rivendichi in giudizio il diritto a esservi inserito e di conseguenza chieda al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedervi.
12. E' allora di una certa evidenza, ad avviso del collegio, che la pretesa agita implichi necessariamente una riformulazione della graduatoria di interesse dell'attore, rispetto all'assetto attuale, con pregiudizio degli altri docenti che vi risultano inseriti, almeno di quelli che sarebbero sopravanzati da ove le sue domande fossero accolte, il suo titolo CP_1 fosse quindi ritenuto utile e gli fosse attribuito il punteggio che egli rivendica (e che gli era stato originariamente assegnato, prima del provvedimento che ne aveva disposto l'esclusione). Con la necessaria conseguenza che la decisione in ordine al diritto azionato non avrebbe
4 potuto essere assunta se non nel contraddittorio anche di tali controinteressati, che da quella decisione avrebbero potuto essere pregiudicati e che risultano nominativamente individuati, senza contestazioni, già nel ricorso di primo grado (come detto in narrativa, si tratta dei docenti inseriti nelle ultime tre posizioni della graduatoria, immediatamente successive a quella originariamente attribuita a CP_1 prima dell'esclusione).
13. E' una conclusione cui perviene univocamente la giurisprudenza di legittimità, anche in controversie relative al rapporto di impiego del personale scolastico.
14. Precisamente in una di tali controversie (relativa al riconoscimento del servizio militare come titolo di servizio, con conseguente assegnazione all'attore di un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie ex lege 124/1999), la Corte regolatrice ha rilevato che “in presenza di selezioni concorsuali, allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va escluso solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass. n. 14914/2008; Cass. n.
15912/2009; Cass. n. 13968/2010; Cass. n. 15981/2016; Cass. n.
988/2017)”.
15. Finalizzata la domanda, nel caso rimesso all'esame della Corte di
Cassazione, a ottenere “il riconoscimento del servizio militare di leva ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui alla L. n. 124 del 1999 con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche” non poteva, secondo il Giudice di nomofilachia, “essere negata la configurabilità di un rapporto sostanziale plurisoggettivo, comportando l'accoglimento della domanda la
5 produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di un soggetto portatore di un interesse contrario”, il collega “che precedeva il ricorrente nella graduatoria formata dall'amministrazione e che da quest'ultimo sarebbe stato superato in caso di ritenuta fondatezza del ricorso” (così Cass. 28766/2018, richiamata anche da Cass. 5679/2020).
16. Si tratta di principi che devono di necessità trovare applicazione anche nella presente lite, in cui si discute, più radicalmente, dell'inserimento nella graduatoria di un docente, che ne era stato escluso in via amministrativa.
17. Deve pertanto chiudersi il giudizio con la declaratoria di nullità della sentenza impugnata ex art. 102 c.p.c., perché emessa in difetto dell'evocazione in giudizio di litisconsorti necessari. La causa deve essere quindi rimessa al Tribunale di Pistoia ex art. 354 c.p.c.
18. Il rilievo d'ufficio del vizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara la nullità della sentenza impugnata ex art. 102 c.p.c. e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Pistoia ex art. 354 c.p.c. Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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