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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/11/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M A T E R A
N. 765/2023 V.G.
Il Giudice visti gli atti e lette le note scritte depositate dai procuratori costituiti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione di udienza;
rilevato che:
- con ricorso ex art. 473 bis.38 e 39 c.p.c. depositato in data 17/04/2023
, premesso di essersi separato dalla moglie Parte_1
come da decreto di omologa di questo Controparte_1
Tribunale del 26/11/2018, e che dall'unione coniugale erano nati i figli
(il 24/04/2010) e (il 18/02/2012), affidati congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale per dirimere il contrasto insorto tra i genitori ed ottenere l'autorizzazione a sottoporre i due minori a tutte le vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate;
- si è costituita in giudizio, esprimendo il proprio Controparte_1
consenso favorevole alle vaccinazioni previste ma condizionandolo ad una serie di circostanze analiticamente indicate nella comparsa di costituzione;
- dopo il provvedimento di questo Giudice del 2/10/2023 e una serie di rinvii chiesti dalle parti al fine di proseguire il ciclo vaccinale e verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria, all'udienza del
4/10/2024 il Giudice, sentite le parti e preso atto che, essendo stato completato il ciclo vaccinale per entrambi i figli, l'unica questione ancora controversa riguardava la regolamentazione delle spese processuali;
tenuto conto che il resistente era stato costretto ad adire le vie legali con esborso di spese processuali che si sarebbero potute evitare con un comportamento maggiormente collaborativo della resistente, manifestato solamente in corso di causa, ha formulato alle parti una proposta conciliativa consistente nella definizione del giudizio mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere e condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente, in virtù della soccombenza virtuale, di € 1.000,00 omnia (comprensiva degli accessori come per legge) a titolo di spese legali;
- entrambe le parti hanno accettato la proposta conciliativa e chiesto di definire il giudizio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice;
- visto l'art. 473bis.38 c.p.c.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di spese legali, della somma omnicomprensiva di € 1.000,00.
Si comunichi.
Matera, 14/11/2024
Il Giudice
Tiziana Caradonio