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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/09/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
3534/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3534/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2377/2020 depositata in data 14.05.2020, non notificata
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1
Vercellone giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pompei alla Via Aldo Moro I Traversa n. 18/B
APPELLANTE
E con sede legale in Ivrea, alla via Jervis n. 13, in persona del Direttore Controparte_1
Affari Legali dott. giusta procura in autentica per Notar di Milano del CP_2 Per_1
16.4.2012 (rep. 25658/14092), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Sorrento, alla Via Montariello, presso lo studio dell'Avv. Anna
Manzo, giusta procura generale alle liti del 08.10.2012, autenticata nella firma per Notar Per_1 di Milano - rep.26265
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note e art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice Parte_1 di pace di Torre Annunziata la per sentirne accertare la responsabilità per Controparte_1 inadempimento contrattuale e ottenere la condanna della stessa alla restituzione della somma pari ad euro 22,45 relativa alla fattura AH21181405 del 22 novembre 2017 concernente il periodo di fatturazione 23 settembre – 17 novembre 2017 indebitamente percepita, oltre al pagamento dell'indennizzo e al risarcimento di tutti i danni morali e non patrimoniali patiti.
1 L'attore esponeva di aver stipulato con la un contratto per la fornitura di servizi Controparte_1 relativi alla linea mobile (sim dati n. 3477458587) e di aver aderito ad un'offerta promozionale della avente ad oggetto il servizio Internet “5 GB IN 4 G al mese” con addebito Controparte_1 diretto del corrispettivo sul conto corrente bancario. Deduceva che, nonostante avesse provveduto al pagamento delle spese di attivazione pari ad euro 10,00, il servizio internet era risultato attivo soltanto per i primi tre giorni, dopo i quali era stato disattivato ingiustificatamente e senza preavviso.
Nonostante le segnalazioni, il gestore non prestava assistenza né provvedeva a ripristinare il servizio, ma continuava ad emettere fatture nei confronti dell'attore e a trattenere, a mezzo RID bancario, i relativi costi di abbonamento. Parte attrice dichiarava, inoltre, di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione che si era concluso con esito negativo.
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva che la parte Controparte_1 istante, con riguardo alla medesima utenza telefonica e al medesimo rapporto contrattuale, aveva proposto diversi giudizi innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, di cui taluni definiti e altri ancora pendenti, in spregio ai principi di buona fede e correttezza processuale, determinando così un frazionamento dell'esercizio del diritto d'azione. Nel merito, poi, allegava che il danno lamentato dall'istante non era stato provato neppure sotto il profilo del danno non patrimoniale.
Pertanto, concludeva per il rigetto integrale della domanda con condanna del ai sensi dell'art. Pt_1
96 c.p.c..
Con la sentenza impugnata, il giudice di pace rigettava la domanda per omessa prova dei disservizi e dei danni lamentati, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la indicata sentenza proponeva appello, chiedendone l'integrale riforma e Parte_1 ribadendo le richieste formulate nel primo grado di giudizio. A fondamento del gravame lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, l'omessa e contraddittoria motivazione.
La resisteva alla domanda, eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex. art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c, e riproponeva l'eccezione di inammissibilità della domanda per aver la parte messo in atto un frazionamento del credito, notificando diversi atti di citazione aventi ad oggetto la medesima pretesa;
in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, riassegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 22.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
2 In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (07.07.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(14.05.2020), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(13.07.2020).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza.
Tanto premesso, occorre considerare che le doglianze sollevate con la proposizione dell'appello sono assorbite dall'accoglimento della preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, sollevata in primo grado dalla società appellata, non esaminata dal giudice di pace ed espressamente riproposta in appello. Infatti, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., S.U. n. 13195 del 25/05/2018).
Orbene, detta eccezione - espressamente riproposta - è fondata.
Si osserva che il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale di un credito unitario è concepibile in presenza di un credito derivante non già da un unico contratto, bensì da molteplici rapporti obbligatori sussistente tra le parti. Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il divieto di frazionare in più domande giurisdizionali il credito derivante da un unico rapporto obbligatorio, con conseguente abuso dello strumento processuale ed improponibilità delle domande successive alla prima, non si applica solo laddove risulti in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. Cass. Sez. Un. n.
3 4090/2017 e tutte le conformi successive pronunce della Suprema Corte: Cass. n. 22478/2017, Cass.
n. 17019/2018, Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 30586/2018, Cass. n. 6591/2019, Cass. n. 24172/2021; nello stesso senso anche le recentissime Cass. n. 2278/2023 e Cass. n. 26493/2023). Ne consegue, ad esempio, che la tutela processuale frazionata è ammissibile nel caso in cui i crediti scaturenti dal medesimo rapporto obbligatorio vengano ad esistenza e diventino esigibili in momenti differenti
(Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 20-09-2021, n. 25413).
Detto interesse, nella specie, non ricorre.
Come infatti si evince dalla documentazione allegata in primo grado dall'appellata, l'attore ha instaurato diversi procedimenti nei confronti della (circostanza non contestata) Controparte_1 aventi ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale, lo stesso inadempimento ma fatture relative a diversi periodi.
Parte appellata, infatti, sin dal primo grado ha allegato: l'atto di citazione del 6.03.2017 per la fattura del 21.12.2016 relativa al periodo 22 ottobre-16 dicembre 2016; l'atto di citazione datato 30.10.2017 per la fattura del 15.02.2017 relativa al periodo 17 dicembre 2017-10 febbraio 2017; l'atto di citazione datato 6.11.2017 per la fattura del 13.04.2017 relativa al periodo 11 febbraio 2017-7 aprile 2017; atto di citazione del 4.12.2017 per la fattura del 3.08.2017 relativa al periodo 3 giugno -28 luglio 2017;
l'atto di citazione datato 8.03.2018 relativo alla fattura del 22.11.2017 concernente il periodo 23 settebrmbre-17 novembre 2017.
È, dunque, evidente come al momento della redazione di ciascun atto di citazione fosse già maturato il credito azionato nel giudizio successivamente proposto e come le doglianze sollevate
(inadempimento contrattuale, restituzione degli importi di cui alle fatture e richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale) siano le medesime. Dunque, analogo discorso vale per il credito oggetto nel presente giudizio, relativo alla fattura del 22.11.2017 per il periodo 23 settembre-17 novembre
2017, già evidentemente maturato all'epoca della redazione dell'atto di citazione del 4.12.2017 e dell'instaurazione del relativo giudizio (avente ad oggetto il credito derivante dalla sola fattura del
3.08.2017 relativa al periodo 3 giugno -28 luglio 2017, a sua volta già maturato al momento della redazione dell'atto di citazione datato 6.11.2017).
In definitiva, siccome per le ragioni esposte la domanda proposta in primo grado è inammissibile, ogni ulteriore questione sollevata dall'appellante con il presente gravame resta assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi per ciascuna fase processuale effettivamente celebrata.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 462,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 21.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3534/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2377/2020 depositata in data 14.05.2020, non notificata
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1
Vercellone giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pompei alla Via Aldo Moro I Traversa n. 18/B
APPELLANTE
E con sede legale in Ivrea, alla via Jervis n. 13, in persona del Direttore Controparte_1
Affari Legali dott. giusta procura in autentica per Notar di Milano del CP_2 Per_1
16.4.2012 (rep. 25658/14092), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Sorrento, alla Via Montariello, presso lo studio dell'Avv. Anna
Manzo, giusta procura generale alle liti del 08.10.2012, autenticata nella firma per Notar Per_1 di Milano - rep.26265
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note e art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice Parte_1 di pace di Torre Annunziata la per sentirne accertare la responsabilità per Controparte_1 inadempimento contrattuale e ottenere la condanna della stessa alla restituzione della somma pari ad euro 22,45 relativa alla fattura AH21181405 del 22 novembre 2017 concernente il periodo di fatturazione 23 settembre – 17 novembre 2017 indebitamente percepita, oltre al pagamento dell'indennizzo e al risarcimento di tutti i danni morali e non patrimoniali patiti.
1 L'attore esponeva di aver stipulato con la un contratto per la fornitura di servizi Controparte_1 relativi alla linea mobile (sim dati n. 3477458587) e di aver aderito ad un'offerta promozionale della avente ad oggetto il servizio Internet “5 GB IN 4 G al mese” con addebito Controparte_1 diretto del corrispettivo sul conto corrente bancario. Deduceva che, nonostante avesse provveduto al pagamento delle spese di attivazione pari ad euro 10,00, il servizio internet era risultato attivo soltanto per i primi tre giorni, dopo i quali era stato disattivato ingiustificatamente e senza preavviso.
Nonostante le segnalazioni, il gestore non prestava assistenza né provvedeva a ripristinare il servizio, ma continuava ad emettere fatture nei confronti dell'attore e a trattenere, a mezzo RID bancario, i relativi costi di abbonamento. Parte attrice dichiarava, inoltre, di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione che si era concluso con esito negativo.
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva che la parte Controparte_1 istante, con riguardo alla medesima utenza telefonica e al medesimo rapporto contrattuale, aveva proposto diversi giudizi innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, di cui taluni definiti e altri ancora pendenti, in spregio ai principi di buona fede e correttezza processuale, determinando così un frazionamento dell'esercizio del diritto d'azione. Nel merito, poi, allegava che il danno lamentato dall'istante non era stato provato neppure sotto il profilo del danno non patrimoniale.
Pertanto, concludeva per il rigetto integrale della domanda con condanna del ai sensi dell'art. Pt_1
96 c.p.c..
Con la sentenza impugnata, il giudice di pace rigettava la domanda per omessa prova dei disservizi e dei danni lamentati, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la indicata sentenza proponeva appello, chiedendone l'integrale riforma e Parte_1 ribadendo le richieste formulate nel primo grado di giudizio. A fondamento del gravame lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, l'omessa e contraddittoria motivazione.
La resisteva alla domanda, eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex. art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c, e riproponeva l'eccezione di inammissibilità della domanda per aver la parte messo in atto un frazionamento del credito, notificando diversi atti di citazione aventi ad oggetto la medesima pretesa;
in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, riassegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 22.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
2 In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (07.07.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(14.05.2020), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(13.07.2020).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza.
Tanto premesso, occorre considerare che le doglianze sollevate con la proposizione dell'appello sono assorbite dall'accoglimento della preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, sollevata in primo grado dalla società appellata, non esaminata dal giudice di pace ed espressamente riproposta in appello. Infatti, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., S.U. n. 13195 del 25/05/2018).
Orbene, detta eccezione - espressamente riproposta - è fondata.
Si osserva che il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale di un credito unitario è concepibile in presenza di un credito derivante non già da un unico contratto, bensì da molteplici rapporti obbligatori sussistente tra le parti. Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il divieto di frazionare in più domande giurisdizionali il credito derivante da un unico rapporto obbligatorio, con conseguente abuso dello strumento processuale ed improponibilità delle domande successive alla prima, non si applica solo laddove risulti in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. Cass. Sez. Un. n.
3 4090/2017 e tutte le conformi successive pronunce della Suprema Corte: Cass. n. 22478/2017, Cass.
n. 17019/2018, Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 30586/2018, Cass. n. 6591/2019, Cass. n. 24172/2021; nello stesso senso anche le recentissime Cass. n. 2278/2023 e Cass. n. 26493/2023). Ne consegue, ad esempio, che la tutela processuale frazionata è ammissibile nel caso in cui i crediti scaturenti dal medesimo rapporto obbligatorio vengano ad esistenza e diventino esigibili in momenti differenti
(Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 20-09-2021, n. 25413).
Detto interesse, nella specie, non ricorre.
Come infatti si evince dalla documentazione allegata in primo grado dall'appellata, l'attore ha instaurato diversi procedimenti nei confronti della (circostanza non contestata) Controparte_1 aventi ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale, lo stesso inadempimento ma fatture relative a diversi periodi.
Parte appellata, infatti, sin dal primo grado ha allegato: l'atto di citazione del 6.03.2017 per la fattura del 21.12.2016 relativa al periodo 22 ottobre-16 dicembre 2016; l'atto di citazione datato 30.10.2017 per la fattura del 15.02.2017 relativa al periodo 17 dicembre 2017-10 febbraio 2017; l'atto di citazione datato 6.11.2017 per la fattura del 13.04.2017 relativa al periodo 11 febbraio 2017-7 aprile 2017; atto di citazione del 4.12.2017 per la fattura del 3.08.2017 relativa al periodo 3 giugno -28 luglio 2017;
l'atto di citazione datato 8.03.2018 relativo alla fattura del 22.11.2017 concernente il periodo 23 settebrmbre-17 novembre 2017.
È, dunque, evidente come al momento della redazione di ciascun atto di citazione fosse già maturato il credito azionato nel giudizio successivamente proposto e come le doglianze sollevate
(inadempimento contrattuale, restituzione degli importi di cui alle fatture e richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale) siano le medesime. Dunque, analogo discorso vale per il credito oggetto nel presente giudizio, relativo alla fattura del 22.11.2017 per il periodo 23 settembre-17 novembre
2017, già evidentemente maturato all'epoca della redazione dell'atto di citazione del 4.12.2017 e dell'instaurazione del relativo giudizio (avente ad oggetto il credito derivante dalla sola fattura del
3.08.2017 relativa al periodo 3 giugno -28 luglio 2017, a sua volta già maturato al momento della redazione dell'atto di citazione datato 6.11.2017).
In definitiva, siccome per le ragioni esposte la domanda proposta in primo grado è inammissibile, ogni ulteriore questione sollevata dall'appellante con il presente gravame resta assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi per ciascuna fase processuale effettivamente celebrata.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 462,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 21.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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