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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 30.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. M. Parte_1
Magaraggia
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 2.1.2025, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che- previo rinnovo della ctu- fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità ed, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A norma del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contrapporre alla valutazione del consulente un diverso apprezzamento della entità delle patologie riscontrate, senza evidenziare alcuna specifica carenza o deficienza diagnostica o errore scientifico, così di fatto esprimendo una diversa valutazione del medesimo quadro patologico già accertato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Le conclusioni rassegnate dal CTU, tuttavia, appaiono esenti da vizi logici e metodologici e coerenti con le risultanze della documentazione medica in atti e con l'esame obiettivo della perizianda, sicché non vi sono ragioni per disattendere gli esiti dell'accertamento medico legale disposto in fase di ATP.
Ed invero, il ctu ha diagnosticato a carico della ricorrente “Moderato deficit locomotorio in discoartrosi ER OM e iniziale sindrome del tunnel carpale bilaterale. Soggetto atopico con rinite allergica con inspessimento dei turbinati inferiori, e Asma Bronchiale cronico con russamento con esito negativo per OSAS alla PSG del Novembre 2023).
Depressione” e ha ritenuto che siffatto quadro patologico non riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa dell'istante in occupazioni confacenti le sue attitudini, atteso che “la Sig.ra
è un soggetto che presenta tuttora un moderato deficit locomotorio in Parte_1 discoartrosi ER OM e iniziale sindrome del tunnel carpale bilaterale. La sua deambulazione è autonoma moderatamente lenta e i cambi posturali autonomi. L'uso delle mani per la prensione presenta iniziali note di sindrome de tunnel carpale bilaterale come conferma l'EMG del 18.5.24. Tale quadro limita la locomozione e riduce la sua attitudine lavorativa di bracciante agricola in grado limitato nella postura sugli arti inferiori e nell'esecuzione del lavoro di carico e scarico e di presa. La ricorrente è un soggetto con rinite allergica con ispessimento dei turbinati inferiori, e Asma Bronchiale cronico con riferito russamento che ha avuto esito negativo per OSAS alla PSG del Novembre 2023. Il quadro è ancora controllato in gran parte dalla terapia farmacologica. La stessa non presenta dispnea
a riposo o cianosi. Come negli atti all'esame obiettivo abbiamo un FVT e MV nella norma.
Emergono soltanto lievi sibili alla espirazione forzata che può giustificare solo un lieve affanno dopo sforzo prolungato. Tale quadro riduce ancora in grado lieve la capacità di lavoro di bracciante agricola. L manifestata riduzione del tono dell'umore comporta una depressione di grado moderato in soggetto ben orientata nello spazio e nel tempo”. A tali conclusioni il CTU è giunto all'esito di una completa analisi della documentazione medica in atti ed in considerazione dell'obiettività clinica riscontrata in occasione della visita peritale, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dall'istante.
Alla luce dell'esaustiva e puntuale indagine condotta dal perito, stante altresì l'assenza di documentazione medica non valutata in fase di atp dalla quale evincere l'insorgenza di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle già riscontrate dal consulente tecnico, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui alla CTU depositata in data
8.9.2024; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. CP_1
Spese irripetibili.
Brindisi, 30.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere