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Sentenza 22 luglio 2021
Sentenza 22 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/07/2021, n. 28642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28642 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere AB Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA Filippi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma che si riterrà di giustizia in favore della cassa delle ammende;
lette le conclusioni del difensore, avv. Enrico Della Capanna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bologna, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna aveva respinto la richiesta di sostituire, con gli arresti domiciliari, la misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di CR ON dal Tribunale di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis Penale Sent. Sez. 5 Num. 28642 Anno 2021 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 26/05/2021 cod. proc. pen., dopo la condanna dell'imputato, in primo grado, alla pena di anni diciannove di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo, cod. pen.. La richiesta di sostituzione della misura cautelare faceva leva sulla circostanza che il giudice di secondo grado aveva ritenuto cessata nel 2012 la partecipazione di CR alla associazione mafiosa e, di conseguenza, aveva ridotto la pena ad anni dodici di reclusione. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito di attualità delle esigenze cautelari. 2.1. Sostiene il ricorrente che la prima parte dell'ordinanza impugnata violerebbe la legge processuale nella parte in cui "perimetra erroneamente i poteri di intervento del giudice della libertà in sede di appello cautelare". Il Tribunale di Bologna seguirebbe un ragionamento circolare in forza del quale anche in presenza della prova della insussistenza di esigenze cautelari non sarebbe possibile disporre la misura degli arresti domiciliari richiesta dalla difesa. In realtà il giudice della cautela non sarebbe mai vincolato dal petitum, essendo tenuto ad adeguare la misura cautelare alla situazione fattuale e quindi anche a revocarla di ufficio quando accerti la mancanza di esigenze cautelari. 2.2. La seconda parte dell'ordinanza sarebbe contraddittoria rispetto alla prima perché volta ad escludere il venir meno delle esigenze cautelari. Un primo errore cadrebbe sulla interpretazione della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto al tema della incidenza del fattore tempo sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Il tema proposto non sarebbe quello della adozione di una misura a distanza di tempo dal fatto, ma l'attualità della pericolosità sociale una volta decorsi quasi dieci anni dal volontario abbandono dell'associazione criminosa da parte dell'imputato, come si ricava dal dispositivo della sentenza della Corte di appello nell'anno 2012 la permanenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Un secondo errore consisterebbe nell'apprezzamento come "tempo silente" dei quasi dieci anni in cui CR sarebbe comunque rimasto legato all'ambiente criminale, quando la stessa Corte di appello di Bologna avrebbe accertato, da un lato, la cessazione dell'appartenenza di CR alla 'ndrangheta e, dall'altro, implicitamente, ma logicamente, l'assenza del protrarsi dei rapporti con il contesto criminoso di riferimento. Dopo il mese di marzo 2012 non sarebbe consentito invocare una gravità indiziaria (la prosecuzione silente nel reato) che sarebbe stata negata in radice dalla sentenza di appello. 2 Il giudice del riesame avrebbe inoltre frazionato il periodo di tempo in rilievo, considerando la prima applicazione di misura cautelare (pochi giorni tra gennaio e febbraio 2015) e la seconda applicazione (ottobre 2018), mentre l'arco temporale dovrebbe essere apprezzato unitariamente. In tale ottica dovrebbe rilevare la cessazione volontaria di appartenenza al sodalizio mafioso in data antecedente di tre anni rispetto alla conoscenza delle indagini, senza che emergesse un solo contatto o episodio che potesse in qualche modo far ritenere la rinnovata vicinanza dell'imputato all'associazione. L'ordinanza impugnata non farebbe corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (sentenze nn. 31614 del 2020; 25670 del 2018 e 20304 del 2017) che ha autorevolmente posto l'attenzione sul collegamento cronologico della pericolosità all'attualità, anche sul tema delle misure di prevenzione (Sez. U n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv 271512). Infine il Tribunale del riesame avrebbe sostituito integralmente la motivazione del provvedimento della Corte di appello, esercitando un potere che non gli spetterebbe. 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive, articolate, conclusioni nei termini in epigrafe trascritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il ricorso lambisce la inammissibilità ex art. 581, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. poiché non appare pienamente rispondente all'obbligo di enunciare in modo specifico i motivi di impugnazione, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorso enuncia un unico motivo sotto il quale, però, vengono illustrati plurimi profili di doglianza, non agevolmente riducibili ad unum, afferenti diversi punti dell'ordinanza. 3. Occorre inquadrare correttamente la situazione processuale al fine di fornire adeguata soluzione alla questione posta dal ricorrente che si impernia sul 3 rapporto tra la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il fattore tempo. 3.1. Con sentenza del 31 ottobre 2018 il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato l'imputato alla pena di anni diciannove di reclusione per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione territoriale operante in territorio emiliano, collegata alla compagine di Cutro, capeggiata dal boss GR RA IN. In pari data il medesimo Tribunale ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di CR ON, ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen.. In tale sede si è fatto ricorso - legittimamente (cfr. proprio in questo procedimento Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, CR ON, Rv. 275826; conf. Sez. 6, n. 30144 del 06/05/2015, Sansone, Rv. 264997; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957) - alla previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata per il delitto di associazione di tipo mafioso, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. L'ordinanza è stata impugnata prima in sede di riesame e poi con ricorso per cassazione, respinto dalla Corte di legittimità con sentenza Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019. Dalla sentenza della seconda sezione appena citata, che ha fatto scendere il "giudicato cautelare" sulla misura genetica, risulta che CR è stato condannato, in ordine al delitto di cui per di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo, cod. pen., per: «essere stato costantemente in contatto con gli altri associati [..] aver osservato gerarchie e regole dell'associazione criminale [..] aver prestato fedeltà alle direttive ricevute [..] aver partecipato alle riunioni del sodalizio [..] aver utilizzato in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano [..] aver aggiornato direttamente il boss GR RA IN in relazione ai comportamenti di GU ON [..] essersi messo a disposizione del GU [..] essersi coinvolto nei rapporti con NI TA [..] aver fornito la propria disponibilità al GU per la costituzione di un pool di imprese finalizzata all'acquisizione di appalti per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e foto voltaici in Calabria ben consapevole del coinvolgimento in tale azione del GR RA [..]». 3.2. Il 17 dicembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di CR ON per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma ha limitato la condotta partecipativa fino all'anno 2012 e ha ridotto la pena ad anni dodici di reclusione (è noto solo il dispositivo della decisione). 4 La medesima Corte ha respinto la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato, ex art. 299 cod. proc. pen., volta ad ottenere la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari monitorati elettronicamente. 3.3. Avverso il rigetto è stato coltivato appello ex art. 310, cod. proc. pen.,; l'ordinanza confermativa del rigetto forma oggetto del presente giudizio di legittimità. 3.4. In sintesi: - viene in rilievo la misura della custodia cautelare in carcere applicata a seguito di condanna in primo grado, condanna confermata in appello per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sia pure con una delimitazione temporale della partecipazione al 2012; - il procedimento muove da una richiesta di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari presidiati da strumenti elettronici di controllo. Si versa, pertanto, in un caso peculiare: - non di prima applicazione della misura cautelare, ma di richiesta ex art. 299 cod. proc. pen.; - non di misura "ordinaria", ma di misura già assistita (perché già applicata) dal regime di doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; - non di misura "in corso" nella fase delle indagini preliminari, ma di misura coeva a una "doppia conforme" di condanna. Lasciando al paragrafo che segue l'approfondimento del secondo profilo, in questa sede possono compiersi le seguenti considerazioni. La prospettiva di prima applicazione della misura cautelare è diversa da quella, qui in esame, di una richiesta ex art. 299 cod. proc. pen., poiché la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è già stata positivamente vagliata;
nella specie anche dalla Corte di cassazione, con il conseguente formarsi di un "giudicato cautelare". L'accoglimento della richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. presuppone, in generale, una modifica del quadro cautelare, modifica che, per la misura applicata al partecipe ad una associazione mafiosa, dovrà essere tale da comportare il venir meno delle esigenze cautelari (e non una mera attenuazione), vigendo altrimenti la presunzione di adeguatezza della misura carceraria. Con l'ulteriore precisazione che, in ipotesi di incidenti cautelari promossi ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato non "di per sé" ma solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto (Sez. 4, n. 121 del 03/11/2005, dep. 2006, Tamuzza, Rv. 232628): ed invero, in presenza di una specifica disciplina (art. 303 cod. proc. pen.), che prevede, a pena di inefficacia delle misure 5 coercitive, termini di durata massima della custodia cautelare, appare evidente l'irrilevanza del mero tempo trascorso in custodia cautelare (nel rispetto dei predetti termini) ai fini del venir meno o dell'affievolimento delle esigenze cautelari in origine ritenute (Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161). Ove si ritenesse di dare valore, ex se, al tempo trascorso dalla applicazione della misura cautelare conseguirebbe che la maggior parte degli imputati sottoposti a misura dovrebbero essere scarcerati dopo la sentenza di appello, poiché a quel punto, soprattutto nei processi più complessi (come quelli per reati di mafia), sarebbero immancabilmente trascorsi, tra primo e secondo grado, diversi anni. Evenienza che collide con la ratio delle disposizioni dettate dall'art. 275, commi 1-bis e 2-ter, cod. proc. pen. ispirate al principio di adeguare la situazione cautelare agli esiti del processo di cognizione, con possibilità di istituire la misura cautelare anche in grado di appello. Ciò è tanto vero che, in una recente pronuncia sul tema, la Corte di cassazione ha annullato una ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dal Pubblico ministero ex art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen. ritenendo viziata la motivazione del provvedimento fondata esclusivamente sul tempo trascorso tra la condotta e l'istanza cautelare (Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, Martinone, Rv. 279379). 4. Nel caso in esame l'imputato, come detto, aveva formulato un richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti donniciliari, trascurando che la presunzione assoluta di adeguatezza, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rendeva manifestamente infondata la richiesta. Solo con il ricorso in appello e, ancora più con quello in cassazione, la difesa aggiusta il tiro invocando l'assenza di esigenze cautelari, in ragione del decorso del tempo, a seguito del novum costituito dalla decisione di appello. 4.1. In tale situazione non è affatto illogica né contraddittoria la risposta del Tribunale del riesame che, in via preliminare, fa notare all'istante come la sua originaria richiesta di sostituzione della misura cautelare non possa essere accolta ostandovi la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (disposizione giudicata compatibile con i precetti costituzionali, cfr. Corte Cost. ord. n. 136 del 2017); per poi illustrare, comunque, nel successivo sviluppo motivazionale, le ragioni per le quali la pericolosità sociale dell'imputato non possa dirsi cessata. 6 4.2. L'elemento di novità, rispetto al quadro cautelare giù valutato, è rappresentato dall'esito della decisione di secondo grado. Dal dispositivo della sentenza pronunciata il 17 dicembre 2020, risulta che la Corte di appello ha delimitato la partecipazione di CR ON all'associazione mafiosa fino al 2012. Non si conoscono le ragioni di tale determinazione, posto che la motivazione è in corso di deposito. Sostiene il ricorrente che l'anticipazione al 2012 farebbe venir meno ex se le esigenze cautelari, in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso dal 2012 al 2021 che travolgerebbe il requisito della "attualità". La Corte di appello, prima, e il Tribunale del riesame, poi, hanno ritenuto, invece, che questo fatto sopravvenuto non sia in grado di vincere la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 4.3. Fermo quanto specificato sopra al paragrafo 3, va ricordato che sul valore del requisito dell'attualità nei delitti a pericolosità c.d. presunta si fronteggiano due orientamenti oltre una terza direzione ermeneutica di carattere "intermedio". Rimandando a Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 per la completa esposizione dei tre indirizzi giurisprudenziali, in questa sede è sufficiente indicare le diverse posizioni, riprendendo i passi della pronuncia citata. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.;Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non). Un diverso orientamento, ispirandosi a una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., 7 ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). Una terza opzione - definita "intermedia" nella relazione di contrasto n. 94 del 2020 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione - muove dal rilievo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale;
ciò determina «in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza che ha valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, in motivazione). Quanto più ampia è la cesura temporale che separa la commissione dei reati dalla applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo nella sua dimensione attuale. 4.4. Questo collegio ritiene di aderire al terzo indirizzo, che contempera, nel modo più convincente, il dato normativo con i principi costituzionali: «il fatto che sia trascorso un tempo consistente tra il reato e la cautela imposta, pur non snaturando il carattere "speciale" della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone il problema di possibili eccessi nell'utilizzo della presunzione cautelare in esame, che non corrisponderebbero ad una sua esegesi costituzionalmente orientata, in qualche modo rischiando di risolversi in un annullamento dello stesso carattere relativo della presunzione, e vi risponde sollecitando un'attenzione motivazionale peculiare e crescente, via via che aumenti lo iato tra data di commissione del reato contestato e applicazione della cautela, tenuto conto che in tale valutazione deve entrare in gioco, ovviamente, la gravità della condotta concretamente contestata, che illumina la pericolosità in senso lato» (così in motivazione Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, cit.). 8 La stessa Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 136 del 2017, ha affermato la specificità del vincolo associativo mafioso, che «implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso». La medesima Corte, in precedenti arresti (ad esempio, la sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità; affermazioni queste ultime che «se pur sono state ritenute in linea con la tesi di sussistenza di una presunzione di pericolosità relativa per il soggetto partecipe dell'associazione mafiosa vincibile solo con la prova del suo allontanamento definitivo dalla compagine criminale, certamente costituiscono un innegabile richiamo a valutare le peculiarità della fattispecie mafiosa in relazione alla sua gravità, in presenza di un arco temporale trascorso dall'applicazione della cautela che non sia così ampio da richiedere una specifica e rinnovata motivazione sull'attualità del pericolo cautelare» (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, cit.). 4.5. Nella fattispecie in esame - componendo la motivazione dell'ordinanza impugnata con quella del giudice della cautela (ampiamente richiamata per brani nella prima parte del provvedimento) - risulta che l'attualità del pericolo viene tratto dalla «intensità, reiterazione e gravità» delle condotte a suo tempo assunte dall'imputato (pag. 4 ordinanza impugnata), gravità che si esplicita nella applicazione della pena di anni dodici di reclusione, e si collega alle circostanza che l'imputato: non ha mai mostrato alcun segno di resipiscenza, né da libero né da detenuto;
ha aderito ad una "mafia storica" quale è la 'ndrangheta e in particolare a un gruppo criminale «dotato di struttura articolata e complessa, da lungo tempo radicata sul territorio emiliano, nonché in costante e perdurante contatto con la locale di Cutro, facente capo alla 'ndrina GR RA;
nel corso degli anni il sodalizio si è espanso nel territorio economico reggiano, anche grazie all'operato di soggetti come CR, dediti principalmente agli affari e alle interlocuzioni con gli imprenditori anche locali» (pag. 8 ordinanza impugnata). Si tratta di motivazione congrua e adeguata che vede il dato temporale soccombere di fronte alla estrema gravità della condotta in concreto valutata e alla cifra di insidiosa pericolosità espressa dall'imputato per la sua capacità di infiltrare l'economia anche in territori lontani da quelli di provenienza della cosca. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9 La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 26/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente AB ia Morosini Eduardo de Gregorioí,
sentita la relazione svolta dal Consigliere AB Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA Filippi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma che si riterrà di giustizia in favore della cassa delle ammende;
lette le conclusioni del difensore, avv. Enrico Della Capanna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bologna, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna aveva respinto la richiesta di sostituire, con gli arresti domiciliari, la misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di CR ON dal Tribunale di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis Penale Sent. Sez. 5 Num. 28642 Anno 2021 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 26/05/2021 cod. proc. pen., dopo la condanna dell'imputato, in primo grado, alla pena di anni diciannove di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo, cod. pen.. La richiesta di sostituzione della misura cautelare faceva leva sulla circostanza che il giudice di secondo grado aveva ritenuto cessata nel 2012 la partecipazione di CR alla associazione mafiosa e, di conseguenza, aveva ridotto la pena ad anni dodici di reclusione. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito di attualità delle esigenze cautelari. 2.1. Sostiene il ricorrente che la prima parte dell'ordinanza impugnata violerebbe la legge processuale nella parte in cui "perimetra erroneamente i poteri di intervento del giudice della libertà in sede di appello cautelare". Il Tribunale di Bologna seguirebbe un ragionamento circolare in forza del quale anche in presenza della prova della insussistenza di esigenze cautelari non sarebbe possibile disporre la misura degli arresti domiciliari richiesta dalla difesa. In realtà il giudice della cautela non sarebbe mai vincolato dal petitum, essendo tenuto ad adeguare la misura cautelare alla situazione fattuale e quindi anche a revocarla di ufficio quando accerti la mancanza di esigenze cautelari. 2.2. La seconda parte dell'ordinanza sarebbe contraddittoria rispetto alla prima perché volta ad escludere il venir meno delle esigenze cautelari. Un primo errore cadrebbe sulla interpretazione della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto al tema della incidenza del fattore tempo sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Il tema proposto non sarebbe quello della adozione di una misura a distanza di tempo dal fatto, ma l'attualità della pericolosità sociale una volta decorsi quasi dieci anni dal volontario abbandono dell'associazione criminosa da parte dell'imputato, come si ricava dal dispositivo della sentenza della Corte di appello nell'anno 2012 la permanenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Un secondo errore consisterebbe nell'apprezzamento come "tempo silente" dei quasi dieci anni in cui CR sarebbe comunque rimasto legato all'ambiente criminale, quando la stessa Corte di appello di Bologna avrebbe accertato, da un lato, la cessazione dell'appartenenza di CR alla 'ndrangheta e, dall'altro, implicitamente, ma logicamente, l'assenza del protrarsi dei rapporti con il contesto criminoso di riferimento. Dopo il mese di marzo 2012 non sarebbe consentito invocare una gravità indiziaria (la prosecuzione silente nel reato) che sarebbe stata negata in radice dalla sentenza di appello. 2 Il giudice del riesame avrebbe inoltre frazionato il periodo di tempo in rilievo, considerando la prima applicazione di misura cautelare (pochi giorni tra gennaio e febbraio 2015) e la seconda applicazione (ottobre 2018), mentre l'arco temporale dovrebbe essere apprezzato unitariamente. In tale ottica dovrebbe rilevare la cessazione volontaria di appartenenza al sodalizio mafioso in data antecedente di tre anni rispetto alla conoscenza delle indagini, senza che emergesse un solo contatto o episodio che potesse in qualche modo far ritenere la rinnovata vicinanza dell'imputato all'associazione. L'ordinanza impugnata non farebbe corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (sentenze nn. 31614 del 2020; 25670 del 2018 e 20304 del 2017) che ha autorevolmente posto l'attenzione sul collegamento cronologico della pericolosità all'attualità, anche sul tema delle misure di prevenzione (Sez. U n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv 271512). Infine il Tribunale del riesame avrebbe sostituito integralmente la motivazione del provvedimento della Corte di appello, esercitando un potere che non gli spetterebbe. 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive, articolate, conclusioni nei termini in epigrafe trascritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il ricorso lambisce la inammissibilità ex art. 581, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. poiché non appare pienamente rispondente all'obbligo di enunciare in modo specifico i motivi di impugnazione, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorso enuncia un unico motivo sotto il quale, però, vengono illustrati plurimi profili di doglianza, non agevolmente riducibili ad unum, afferenti diversi punti dell'ordinanza. 3. Occorre inquadrare correttamente la situazione processuale al fine di fornire adeguata soluzione alla questione posta dal ricorrente che si impernia sul 3 rapporto tra la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il fattore tempo. 3.1. Con sentenza del 31 ottobre 2018 il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato l'imputato alla pena di anni diciannove di reclusione per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione territoriale operante in territorio emiliano, collegata alla compagine di Cutro, capeggiata dal boss GR RA IN. In pari data il medesimo Tribunale ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di CR ON, ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen.. In tale sede si è fatto ricorso - legittimamente (cfr. proprio in questo procedimento Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, CR ON, Rv. 275826; conf. Sez. 6, n. 30144 del 06/05/2015, Sansone, Rv. 264997; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957) - alla previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata per il delitto di associazione di tipo mafioso, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. L'ordinanza è stata impugnata prima in sede di riesame e poi con ricorso per cassazione, respinto dalla Corte di legittimità con sentenza Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019. Dalla sentenza della seconda sezione appena citata, che ha fatto scendere il "giudicato cautelare" sulla misura genetica, risulta che CR è stato condannato, in ordine al delitto di cui per di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo, cod. pen., per: «essere stato costantemente in contatto con gli altri associati [..] aver osservato gerarchie e regole dell'associazione criminale [..] aver prestato fedeltà alle direttive ricevute [..] aver partecipato alle riunioni del sodalizio [..] aver utilizzato in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano [..] aver aggiornato direttamente il boss GR RA IN in relazione ai comportamenti di GU ON [..] essersi messo a disposizione del GU [..] essersi coinvolto nei rapporti con NI TA [..] aver fornito la propria disponibilità al GU per la costituzione di un pool di imprese finalizzata all'acquisizione di appalti per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e foto voltaici in Calabria ben consapevole del coinvolgimento in tale azione del GR RA [..]». 3.2. Il 17 dicembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di CR ON per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma ha limitato la condotta partecipativa fino all'anno 2012 e ha ridotto la pena ad anni dodici di reclusione (è noto solo il dispositivo della decisione). 4 La medesima Corte ha respinto la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato, ex art. 299 cod. proc. pen., volta ad ottenere la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari monitorati elettronicamente. 3.3. Avverso il rigetto è stato coltivato appello ex art. 310, cod. proc. pen.,; l'ordinanza confermativa del rigetto forma oggetto del presente giudizio di legittimità. 3.4. In sintesi: - viene in rilievo la misura della custodia cautelare in carcere applicata a seguito di condanna in primo grado, condanna confermata in appello per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sia pure con una delimitazione temporale della partecipazione al 2012; - il procedimento muove da una richiesta di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari presidiati da strumenti elettronici di controllo. Si versa, pertanto, in un caso peculiare: - non di prima applicazione della misura cautelare, ma di richiesta ex art. 299 cod. proc. pen.; - non di misura "ordinaria", ma di misura già assistita (perché già applicata) dal regime di doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; - non di misura "in corso" nella fase delle indagini preliminari, ma di misura coeva a una "doppia conforme" di condanna. Lasciando al paragrafo che segue l'approfondimento del secondo profilo, in questa sede possono compiersi le seguenti considerazioni. La prospettiva di prima applicazione della misura cautelare è diversa da quella, qui in esame, di una richiesta ex art. 299 cod. proc. pen., poiché la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è già stata positivamente vagliata;
nella specie anche dalla Corte di cassazione, con il conseguente formarsi di un "giudicato cautelare". L'accoglimento della richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. presuppone, in generale, una modifica del quadro cautelare, modifica che, per la misura applicata al partecipe ad una associazione mafiosa, dovrà essere tale da comportare il venir meno delle esigenze cautelari (e non una mera attenuazione), vigendo altrimenti la presunzione di adeguatezza della misura carceraria. Con l'ulteriore precisazione che, in ipotesi di incidenti cautelari promossi ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato non "di per sé" ma solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto (Sez. 4, n. 121 del 03/11/2005, dep. 2006, Tamuzza, Rv. 232628): ed invero, in presenza di una specifica disciplina (art. 303 cod. proc. pen.), che prevede, a pena di inefficacia delle misure 5 coercitive, termini di durata massima della custodia cautelare, appare evidente l'irrilevanza del mero tempo trascorso in custodia cautelare (nel rispetto dei predetti termini) ai fini del venir meno o dell'affievolimento delle esigenze cautelari in origine ritenute (Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161). Ove si ritenesse di dare valore, ex se, al tempo trascorso dalla applicazione della misura cautelare conseguirebbe che la maggior parte degli imputati sottoposti a misura dovrebbero essere scarcerati dopo la sentenza di appello, poiché a quel punto, soprattutto nei processi più complessi (come quelli per reati di mafia), sarebbero immancabilmente trascorsi, tra primo e secondo grado, diversi anni. Evenienza che collide con la ratio delle disposizioni dettate dall'art. 275, commi 1-bis e 2-ter, cod. proc. pen. ispirate al principio di adeguare la situazione cautelare agli esiti del processo di cognizione, con possibilità di istituire la misura cautelare anche in grado di appello. Ciò è tanto vero che, in una recente pronuncia sul tema, la Corte di cassazione ha annullato una ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dal Pubblico ministero ex art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen. ritenendo viziata la motivazione del provvedimento fondata esclusivamente sul tempo trascorso tra la condotta e l'istanza cautelare (Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, Martinone, Rv. 279379). 4. Nel caso in esame l'imputato, come detto, aveva formulato un richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti donniciliari, trascurando che la presunzione assoluta di adeguatezza, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rendeva manifestamente infondata la richiesta. Solo con il ricorso in appello e, ancora più con quello in cassazione, la difesa aggiusta il tiro invocando l'assenza di esigenze cautelari, in ragione del decorso del tempo, a seguito del novum costituito dalla decisione di appello. 4.1. In tale situazione non è affatto illogica né contraddittoria la risposta del Tribunale del riesame che, in via preliminare, fa notare all'istante come la sua originaria richiesta di sostituzione della misura cautelare non possa essere accolta ostandovi la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (disposizione giudicata compatibile con i precetti costituzionali, cfr. Corte Cost. ord. n. 136 del 2017); per poi illustrare, comunque, nel successivo sviluppo motivazionale, le ragioni per le quali la pericolosità sociale dell'imputato non possa dirsi cessata. 6 4.2. L'elemento di novità, rispetto al quadro cautelare giù valutato, è rappresentato dall'esito della decisione di secondo grado. Dal dispositivo della sentenza pronunciata il 17 dicembre 2020, risulta che la Corte di appello ha delimitato la partecipazione di CR ON all'associazione mafiosa fino al 2012. Non si conoscono le ragioni di tale determinazione, posto che la motivazione è in corso di deposito. Sostiene il ricorrente che l'anticipazione al 2012 farebbe venir meno ex se le esigenze cautelari, in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso dal 2012 al 2021 che travolgerebbe il requisito della "attualità". La Corte di appello, prima, e il Tribunale del riesame, poi, hanno ritenuto, invece, che questo fatto sopravvenuto non sia in grado di vincere la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 4.3. Fermo quanto specificato sopra al paragrafo 3, va ricordato che sul valore del requisito dell'attualità nei delitti a pericolosità c.d. presunta si fronteggiano due orientamenti oltre una terza direzione ermeneutica di carattere "intermedio". Rimandando a Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 per la completa esposizione dei tre indirizzi giurisprudenziali, in questa sede è sufficiente indicare le diverse posizioni, riprendendo i passi della pronuncia citata. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.;Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non). Un diverso orientamento, ispirandosi a una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., 7 ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). Una terza opzione - definita "intermedia" nella relazione di contrasto n. 94 del 2020 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione - muove dal rilievo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale;
ciò determina «in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza che ha valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, in motivazione). Quanto più ampia è la cesura temporale che separa la commissione dei reati dalla applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo nella sua dimensione attuale. 4.4. Questo collegio ritiene di aderire al terzo indirizzo, che contempera, nel modo più convincente, il dato normativo con i principi costituzionali: «il fatto che sia trascorso un tempo consistente tra il reato e la cautela imposta, pur non snaturando il carattere "speciale" della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone il problema di possibili eccessi nell'utilizzo della presunzione cautelare in esame, che non corrisponderebbero ad una sua esegesi costituzionalmente orientata, in qualche modo rischiando di risolversi in un annullamento dello stesso carattere relativo della presunzione, e vi risponde sollecitando un'attenzione motivazionale peculiare e crescente, via via che aumenti lo iato tra data di commissione del reato contestato e applicazione della cautela, tenuto conto che in tale valutazione deve entrare in gioco, ovviamente, la gravità della condotta concretamente contestata, che illumina la pericolosità in senso lato» (così in motivazione Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, cit.). 8 La stessa Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 136 del 2017, ha affermato la specificità del vincolo associativo mafioso, che «implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso». La medesima Corte, in precedenti arresti (ad esempio, la sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità; affermazioni queste ultime che «se pur sono state ritenute in linea con la tesi di sussistenza di una presunzione di pericolosità relativa per il soggetto partecipe dell'associazione mafiosa vincibile solo con la prova del suo allontanamento definitivo dalla compagine criminale, certamente costituiscono un innegabile richiamo a valutare le peculiarità della fattispecie mafiosa in relazione alla sua gravità, in presenza di un arco temporale trascorso dall'applicazione della cautela che non sia così ampio da richiedere una specifica e rinnovata motivazione sull'attualità del pericolo cautelare» (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, cit.). 4.5. Nella fattispecie in esame - componendo la motivazione dell'ordinanza impugnata con quella del giudice della cautela (ampiamente richiamata per brani nella prima parte del provvedimento) - risulta che l'attualità del pericolo viene tratto dalla «intensità, reiterazione e gravità» delle condotte a suo tempo assunte dall'imputato (pag. 4 ordinanza impugnata), gravità che si esplicita nella applicazione della pena di anni dodici di reclusione, e si collega alle circostanza che l'imputato: non ha mai mostrato alcun segno di resipiscenza, né da libero né da detenuto;
ha aderito ad una "mafia storica" quale è la 'ndrangheta e in particolare a un gruppo criminale «dotato di struttura articolata e complessa, da lungo tempo radicata sul territorio emiliano, nonché in costante e perdurante contatto con la locale di Cutro, facente capo alla 'ndrina GR RA;
nel corso degli anni il sodalizio si è espanso nel territorio economico reggiano, anche grazie all'operato di soggetti come CR, dediti principalmente agli affari e alle interlocuzioni con gli imprenditori anche locali» (pag. 8 ordinanza impugnata). Si tratta di motivazione congrua e adeguata che vede il dato temporale soccombere di fronte alla estrema gravità della condotta in concreto valutata e alla cifra di insidiosa pericolosità espressa dall'imputato per la sua capacità di infiltrare l'economia anche in territori lontani da quelli di provenienza della cosca. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9 La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 26/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente AB ia Morosini Eduardo de Gregorioí,