CASS
Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2024, n. 43767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43767 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento nei confronti di EZ RA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 18/03/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Michele Laforgia, anche in sostituzione dell'Avvocato RI TR, che ha chiesto che il ricorso del Pubblico ministero venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Bari con ordinanza del 18 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 2 maggio) ha annullato l'ordinanza con la quale il Gip aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di EZ RA in relazione all'addebito Penale Sent. Sez. 6 Num. 43767 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 provvisorio di cui al capo 1 (artt. 81, 110, 353 e 416 bis.1 cod. pen: delitto di turbativa d'asta aggravata dalla nnafiosità - fatti contestati come commessi nel luglio del 2018). 2. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre il Procuratore della Repubblica deducendo un unico motivo, declinato come violazione ed erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen., evidenziando che il Tribunale del riesame ha illegittimamente escluso la rilevanza penale della condotta dell'indagato sulla base della considerazione che questi si fosse ritirato dalla procedura ad evidenza pubblica intendendo perseguire l'interesse di recuperare il credito vantato (il cui soddisfacimento gli era stato assicurato da coloro che gli avevano chiesto il "ritiro"); peraltro, il dolo, di natura generica, che connota la fattispecie, non viene meno in ragione del movente individuale perseguito dall'agente. Nella specie, secondo il ricorrente, sussiste la collusione del EZ che si è ritirato dalla procedura - che su sua iniziativa era stata avviata - a seguito della promessa, rivolta da IO (in qualità di emissario di una cosca criminale) al di lui suocero LL Alberto, di ottenere comunque il soddisfacimento del proprio credito;
in tal modo ha concorso nella turbativa dello svolgimento della pubblica gara, atteso che sono stati favoriti altri soggetti nell'aggiudicazione dell'opificio, così venendo avvantaggiato il "clan Parisi". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata ha escluso che la condotta del EZ potesse integrare la fattispecie del delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) dal momento che l'indagato si è solo astenuto dal proseguire la partecipazione alla stessa. Tale argomentazione non può ritenersi corretta, poichè l'elemento oggettivo di detta fattispecie incriminatrice è dato non solo dal comportamento di allontanamento di altri concorrenti ma anche dall'accordo collusivo tra gli interessati diretto a influenzare la libera concorrenza nella gara, pure attraverso il comportamento omissivo di taluno dei partecipanti (così, Sez. 6, n. 8887 del 02/10/2000 - dep. 03/03/2001, Simonazzi, Rv. 218193 - 01), e ai fini dell'integrazione del reato di turbata libertà degli incanti è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti (Sez. 6, n. 653 del 4/10/2016 - dep. 10/01/2017, Venturini, Rv. 269526 - 01). 3. Occorre, peraltro, considerare che il Tribunale del riesame ha escluso a carico dell'indagato anche la sussistenza del "metodo mafioso" (quale intento di favorire l'associazione di tipo mafioso), dal momento che l'obiettivo perseguito dal EZ - che si era ritirato dalla gara al cui espletamento aveva, in qualità di creditore, dato impulso - era quello di recuperare il credito vantato e non di avvantaggiare il "clan Parisi". Trattasi di motivazione non 2 manifestamente illogica, in considerazione del fatto che in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la aggravante prevista dall'art. 7 di. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.)/ ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del caponnafia con quelli dell'organizzazione (così, Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270590 - 01, relativa proprio ad un caso di contestazione dell'art. 353 cod. pen.). 4. Alla luce di tali considerazioni, rileva il Collegio che il Pubblico ministero, nel ricorso all'esame della Corte, non ha contestato in modo specifico la parte della motivazione del provvedimento del riesame che ha escluso detta aggravante. Sul punto, si è chiarito che sussiste l'interesse concreto ed attuale del P.M. alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, P.M. in proc. Vilau, Rv. 268272 - 01); e ciò, in particolar modo, nel caso in cui dall'esclusione della aggravante conseguano effetti in materia di esigenze cautelari. Nella specie, a seguito dell'ordinanza del Tribunale del riesame, il titolo cautelare oggetto del ricorso consiste allo stato nel solo delitto di cui all'art. 353 cod. pen. L'esclusione dell'aggravante della "mafiosità" ha determinato il venir meno della presunzione - relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - in ordine alle esigenze cautelari sulle quali il Pubblico ministero, nonostante fossero oggetto di un motivo proposto dall'indagato in sede di riesame (ritenuto assorbito per l'insussistenza dei gravi indizi), nulla ha dedotto in modo specifico. 4.1. Deve trovare, dunque, applicazione il principio secondo cui «il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno)». 4.2. Tale profilo appare ancor più rilevante nel caso di specie, tenuto conto che i fatti contestati risalgono a quasi sei anni prima dell'emissione dell'ordinanza genetica che, peraltro, aveva affermato (pag. 287) la sussistenza di dette esigenze in quanto a carico dell'indagato, pur incensurato, "resta ... necessaria l'applicazione di una misura custodiale essendo emersi ... pericolosi contatti e rapporti con sodali del clan mafioso": motivazione che - una volta venuta 3 meno la presunzione cautelare - risulta chiaramente non sostenuta da congrui elementi di supporto. 5. In conclusione, atteso che il ricorso del Pubblico Ministero non contiene alcun riferimento alle esigenze cautelari idonee a fondare l'applicazione della misura, ove positivamente superata, in tesi, la questione della sussistenza dei gravi indizi di reato, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Presidente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Michele Laforgia, anche in sostituzione dell'Avvocato RI TR, che ha chiesto che il ricorso del Pubblico ministero venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Bari con ordinanza del 18 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 2 maggio) ha annullato l'ordinanza con la quale il Gip aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di EZ RA in relazione all'addebito Penale Sent. Sez. 6 Num. 43767 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 provvisorio di cui al capo 1 (artt. 81, 110, 353 e 416 bis.1 cod. pen: delitto di turbativa d'asta aggravata dalla nnafiosità - fatti contestati come commessi nel luglio del 2018). 2. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre il Procuratore della Repubblica deducendo un unico motivo, declinato come violazione ed erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen., evidenziando che il Tribunale del riesame ha illegittimamente escluso la rilevanza penale della condotta dell'indagato sulla base della considerazione che questi si fosse ritirato dalla procedura ad evidenza pubblica intendendo perseguire l'interesse di recuperare il credito vantato (il cui soddisfacimento gli era stato assicurato da coloro che gli avevano chiesto il "ritiro"); peraltro, il dolo, di natura generica, che connota la fattispecie, non viene meno in ragione del movente individuale perseguito dall'agente. Nella specie, secondo il ricorrente, sussiste la collusione del EZ che si è ritirato dalla procedura - che su sua iniziativa era stata avviata - a seguito della promessa, rivolta da IO (in qualità di emissario di una cosca criminale) al di lui suocero LL Alberto, di ottenere comunque il soddisfacimento del proprio credito;
in tal modo ha concorso nella turbativa dello svolgimento della pubblica gara, atteso che sono stati favoriti altri soggetti nell'aggiudicazione dell'opificio, così venendo avvantaggiato il "clan Parisi". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata ha escluso che la condotta del EZ potesse integrare la fattispecie del delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) dal momento che l'indagato si è solo astenuto dal proseguire la partecipazione alla stessa. Tale argomentazione non può ritenersi corretta, poichè l'elemento oggettivo di detta fattispecie incriminatrice è dato non solo dal comportamento di allontanamento di altri concorrenti ma anche dall'accordo collusivo tra gli interessati diretto a influenzare la libera concorrenza nella gara, pure attraverso il comportamento omissivo di taluno dei partecipanti (così, Sez. 6, n. 8887 del 02/10/2000 - dep. 03/03/2001, Simonazzi, Rv. 218193 - 01), e ai fini dell'integrazione del reato di turbata libertà degli incanti è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti (Sez. 6, n. 653 del 4/10/2016 - dep. 10/01/2017, Venturini, Rv. 269526 - 01). 3. Occorre, peraltro, considerare che il Tribunale del riesame ha escluso a carico dell'indagato anche la sussistenza del "metodo mafioso" (quale intento di favorire l'associazione di tipo mafioso), dal momento che l'obiettivo perseguito dal EZ - che si era ritirato dalla gara al cui espletamento aveva, in qualità di creditore, dato impulso - era quello di recuperare il credito vantato e non di avvantaggiare il "clan Parisi". Trattasi di motivazione non 2 manifestamente illogica, in considerazione del fatto che in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la aggravante prevista dall'art. 7 di. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.)/ ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del caponnafia con quelli dell'organizzazione (così, Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270590 - 01, relativa proprio ad un caso di contestazione dell'art. 353 cod. pen.). 4. Alla luce di tali considerazioni, rileva il Collegio che il Pubblico ministero, nel ricorso all'esame della Corte, non ha contestato in modo specifico la parte della motivazione del provvedimento del riesame che ha escluso detta aggravante. Sul punto, si è chiarito che sussiste l'interesse concreto ed attuale del P.M. alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, P.M. in proc. Vilau, Rv. 268272 - 01); e ciò, in particolar modo, nel caso in cui dall'esclusione della aggravante conseguano effetti in materia di esigenze cautelari. Nella specie, a seguito dell'ordinanza del Tribunale del riesame, il titolo cautelare oggetto del ricorso consiste allo stato nel solo delitto di cui all'art. 353 cod. pen. L'esclusione dell'aggravante della "mafiosità" ha determinato il venir meno della presunzione - relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - in ordine alle esigenze cautelari sulle quali il Pubblico ministero, nonostante fossero oggetto di un motivo proposto dall'indagato in sede di riesame (ritenuto assorbito per l'insussistenza dei gravi indizi), nulla ha dedotto in modo specifico. 4.1. Deve trovare, dunque, applicazione il principio secondo cui «il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno)». 4.2. Tale profilo appare ancor più rilevante nel caso di specie, tenuto conto che i fatti contestati risalgono a quasi sei anni prima dell'emissione dell'ordinanza genetica che, peraltro, aveva affermato (pag. 287) la sussistenza di dette esigenze in quanto a carico dell'indagato, pur incensurato, "resta ... necessaria l'applicazione di una misura custodiale essendo emersi ... pericolosi contatti e rapporti con sodali del clan mafioso": motivazione che - una volta venuta 3 meno la presunzione cautelare - risulta chiaramente non sostenuta da congrui elementi di supporto. 5. In conclusione, atteso che il ricorso del Pubblico Ministero non contiene alcun riferimento alle esigenze cautelari idonee a fondare l'applicazione della misura, ove positivamente superata, in tesi, la questione della sussistenza dei gravi indizi di reato, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Presidente