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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17692/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da ricorrente Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Umbria - Indirizzo_1 Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250026239770000 BOLLO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “ricorrente s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Rappresentante_1, ha convenuto in giudizio l'agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Indirizzo_2, e la Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Perugia al Indirizzo_1 , impugnando la cartella di pagamento n. 08020250026239770000 notificata in data 23.09.2025 e relativa a verbali di contravvenzione al c.d.s. e numerose tasse automobilistiche per l'importo complessivo pari ad euro 55.451,42 (euro 1.1802,62 relativi a contravvenzione al Codice della Strada per le quali si ci riserva di agire innanzi alla competente Autorità
Giudiziaria) di cui euro 52.264,92 relativi alle tasse automobilistiche, oggetto della impugnazione.
Precisava che oggetto della impugnazione, della cartella opposta sono i soli ruoli di cui alle pagine 11 e 12 della cartella impugnata (cui si rinvia, ed anche tutti indicati nel ricorso dal n. 1 al n. 127).
Lamenta la nullita' dell'impugnata cartella per mancata notifica degli avvisi di accertamenti sottesi nonché, la .inesistenza della pretesa e la conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo.
E' stata avanzata, inoltre, istanza di sospensiva respinta in precedente udienza.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da attribuirsi ai procuratori, antistatari, Avv.ti
Difensore_2 e Difensore_1.
L'agenzia delle Entrate costituitasi nei termini evidenzia la incompetenza di Questa Corte di Giustizia, la infondatezza del ricorso, afferma la bontà del suo operato. Aggiunge che essendo contestata la notifica degli atti prodromici la prova della esatta notifica dei predetti compete all'Ente impositore: la regione Umbria.
La Regione Umbria non risulta costituita nei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che preliminare all'esame del giudizio debba valutarsi la competenza ovvero la corretta individuazione della competenza. Nel caso di specie trattandosi di impugnativa di atto emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Perugia, perdippiù per tasse auto della Regione Umbria, la competenza del giudizio appartiene esclusivamente alla Corte di Giustizia di Tributaria di primo Grado di
Perugia, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riproposto. Da tanto deriva la condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso, disponendo che la parte dovrà riproporlo, entro sessanta giorni, innanzi alla competente Corte di
Giustizia di Tributaria di primo Grado di Perugia;
condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro
1000,00 in favore della resistente costituita Agenzia, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17692/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da ricorrente Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Umbria - Indirizzo_1 Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250026239770000 BOLLO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “ricorrente s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Rappresentante_1, ha convenuto in giudizio l'agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Indirizzo_2, e la Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Perugia al Indirizzo_1 , impugnando la cartella di pagamento n. 08020250026239770000 notificata in data 23.09.2025 e relativa a verbali di contravvenzione al c.d.s. e numerose tasse automobilistiche per l'importo complessivo pari ad euro 55.451,42 (euro 1.1802,62 relativi a contravvenzione al Codice della Strada per le quali si ci riserva di agire innanzi alla competente Autorità
Giudiziaria) di cui euro 52.264,92 relativi alle tasse automobilistiche, oggetto della impugnazione.
Precisava che oggetto della impugnazione, della cartella opposta sono i soli ruoli di cui alle pagine 11 e 12 della cartella impugnata (cui si rinvia, ed anche tutti indicati nel ricorso dal n. 1 al n. 127).
Lamenta la nullita' dell'impugnata cartella per mancata notifica degli avvisi di accertamenti sottesi nonché, la .inesistenza della pretesa e la conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo.
E' stata avanzata, inoltre, istanza di sospensiva respinta in precedente udienza.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da attribuirsi ai procuratori, antistatari, Avv.ti
Difensore_2 e Difensore_1.
L'agenzia delle Entrate costituitasi nei termini evidenzia la incompetenza di Questa Corte di Giustizia, la infondatezza del ricorso, afferma la bontà del suo operato. Aggiunge che essendo contestata la notifica degli atti prodromici la prova della esatta notifica dei predetti compete all'Ente impositore: la regione Umbria.
La Regione Umbria non risulta costituita nei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che preliminare all'esame del giudizio debba valutarsi la competenza ovvero la corretta individuazione della competenza. Nel caso di specie trattandosi di impugnativa di atto emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Perugia, perdippiù per tasse auto della Regione Umbria, la competenza del giudizio appartiene esclusivamente alla Corte di Giustizia di Tributaria di primo Grado di
Perugia, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riproposto. Da tanto deriva la condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso, disponendo che la parte dovrà riproporlo, entro sessanta giorni, innanzi alla competente Corte di
Giustizia di Tributaria di primo Grado di Perugia;
condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro
1000,00 in favore della resistente costituita Agenzia, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.