Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3819 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data 15 maggio 2025, con declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato, anche a seguito della conclusione del controllo giudiziario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PP SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente insorge avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Benevento sulla sua istanza del 15/5/2025 con la quale, nel trasmettere la copia del decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva disposto la conclusione senza criticità del controllo giudiziario ex art. 34- bis del d.lgs. n. 159/2011, invitava “ ad avviare l’istruttoria per rilasciare la liberatoria antimafia ”.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione della inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Reputa il Collegio che la Società ricorrente non sia titolare di un interesse ad agire concreto e attuale.
Va osservato che, come detto, con la propria istanza la Società ricorrente ha rappresentato alla Prefettura di essere stata ammessa al controllo giudiziario, conclusosi senza criticità.
Orbene, deve essere rilevato che la Corte Costituzionale ha dichiarato « costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 » (Corte Cost., 7 luglio 2025 n. 109).
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di un concreto e attuale interesse ad agire, trovando soddisfacimento l’interesse della ricorrente già con la positiva conclusione del controllo giudiziario, che determina la sospensione degli effetti dell’interdittiva sino alla procedura di aggiornamento, così consentendo di operare nel circuito legale dell’economia.
In ragione della peculiarità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN NE, Presidente
PP SI, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP SI | IN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.