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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4808/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Pibiri;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
rappresentati e difesi
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 04/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 16 maggio 2022 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
e l' Controparte_2 Controparte_1
vengano condannati al risarcimento (ex 1218 c.c. o, in
[...]
subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) del danno patrimoniale da liquidarsi in € 67.500,00, corrispondente agli emolumenti stipendiali che avrebbe percepito nel 2017 e nel 2018, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale parimenti subito, da liquidarsi in €
1 15.000,00. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, premettendo di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione regionale in forza di plurimi contratti a termine dal 2006 al 2012 (tra il 2006 ed il 2007 in base ad un'applicazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, nel 2008 alle dipendenze del Dipartimento della
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, dal 2009 al 2012 alle dipendenze dell' ), ha dedotto che in forza della transazione Controparte_1
stipulata nel settembre 2013 otteneva la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016, che tale rapporto veniva sospeso il 6 marzo 2015 ed il relativo contratto veniva annullato in autotutela il 24 aprile 2015, che con sentenza del 2018 questo Tribunale accertava l'illegittimità della suddetta sospensione condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni spettanti fino alla conclusione del contratto a termine, che il
20 dicembre 2018 stipulava un nuovo contratto a termine e, infine, il 4 settembre 2019 veniva definitivamente stabilizzato ai sensi dell'art. 32 della L.R. 5/2014 ed in virtù dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017; esposti tali fatti, ha evidenziato l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione nella misura in cui avrebbe dovuto prorogare il contratto in scadenza nel 2016 e stabilizzarlo immediatamente, cagionandogli i danni patrimoniali e non patrimoniali oggetto delle odierne pretese (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 giugno 2023 l'
[...]
e l' , in via Controparte_1 Controparte_1
preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità delle domande risarcitorie per il giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 425/2018 di questo Tribunale;
nel merito, invece, hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza;
in subordine, hanno chiesto che la pretesa risarcitoria avversaria eventualmente riconosciuta venga ridotta in relazione ai redditi percepiti dal negli anni 2017 e 2018 (cfr. memoria). CP_3
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'oggetto del giudizio.
Il ricorrente ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per l'omessa proroga del contratto in scadenza nel 2016,
2 fino alla stipula del contratto a tempo determinato del 20 dicembre 2018 e della definitiva stabilizzazione del 2019 (cfr. ricorso).
L'eccezione di giudicato.
I convenuti hanno sostenuto che le pretese risarcitorie oggetto dell'odierna controversia sarebbero coperte dal giudicato derivante dalla sentenza n. 425/2018 emessa da questo
Tribunale (cfr. allegato n. 19 del ricorso).
Il ricorrente, da parte sua, ha contrasto tale eccezione, evidenziando l'estraneità dell'odierna pretesa rispetto al giudizio conclusosi nel 2018, nonché, il mancato assolvimento da parte delle Amministrazioni dell'onere probatorio relativo alla medesima eccezione (cfr. note conclusionali del 24 marzo 2025).
Ebbene, premesso che “il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità
d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti” con la conseguenza che “il giudice al quale ne risulti l'esistenza” può procedere “al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass., sez. lav., sentenza n. 8607 del 3 aprile 2017), l'eccezione della convenuta è infondata perché la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo
a spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti” (Cass., sez.
II, ordinanza n. 23077 del 18 agosto 2021).
Il superiore principio si attaglia perfettamente al caso di specie, visto che nel primo giudizio il chiedeva, senza ottenerlo, il risarcimento del danno derivante dalla Parte_1
seguente situazione di fatto: “La situazione di assoluta incertezza che si è venuta a creare, inoltre, continua a causare un evidente danno al ricorrente che, confidando sulla sussistenza di un contratto triennale, ha lasciato sfuggire importanti occasioni lavorative. Egli è, infatti, tutt'oggi, inibito nel ricercarne delle altre, viste le perduranti promesse, labiali e non (cfr. art. 12 L.R. n. 9 del
2015, legge di stabilità), dell'amministrazione circa una futura stabilizzazione” (cfr. ricorso giudiziale di cui all'allegato n. 10b dell'odierno ricorso, evidentemente indispensabile per
3 l'interpretazione e delimitazione del giudicato derivante dalla sentenza del 2018: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 21165 del 7 agosto 2019).
Le pretese azionate nell'odierno procedimento, invece, riguardano il risarcimento del danno patito in epoca successiva all'introduzione di quel giudizio (cioè negli anni 2017 e
2018) e soprattutto in conseguenza dell'omessa proroga del contratto in scadenza nel 2016, ch'è un fatto costitutivo certamente diverso dall'illegittimità del licenziamento (costituente l'oggetto del primo giudizio ed ivi espressamente dedotta quale causa di quella richiesta risarcitoria).
Rigettata l'eccezione di giudicato, va esaminato il merito della lite.
Il diritto alla proroga del contratto in scadenza nel 2016.
Parte ricorrente ha sostenuto che avrebbe avuto diritto alla proroga del contratto a tempo determinato in scadenza nel 2016 per tutto il periodo intercorso fino alla stipula del successivo contratto del 20 dicembre 2018, di poco antecedente alla definitiva stabilizzazione del 2019.
Il a supporto della superiore pretesa, ha invocato l'art. 1, comma 1, della L.R. Parte_1
5/2013 (secondo cui era autorizzata sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato in essere alla data del 30 novembre 2012 “previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali” e “previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali”), l'art. 32 della L.R. 5/2014 (secondo cui l'Autorizzazione era autorizzata alla proroga dei medesimi contratti fino al 31 dicembre
2016 “tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della L.r. 26/2012”) e l'art. 3, comma 9, della L.R. 27/2016 (secondo cui il termine del 31 dicembre 2016 era prorogato al 31 dicembre 2018).
Le Amministrazioni convenute, da parte loro, hanno sostenuto che le citate disposizioni normative non avrebbero attribuito un diritto di proroga in capo ai lavoratori, ma soltanto una facoltà in capo alle datrici di lavoro (cfr. memoria di costituzione).
Ebbene, la tesi delle convenute merita di essere condivisa perché aderente al dettato normativo: le plurime disposizioni regionali citate dal ricorrente, infatti, non dispongono alcuna proroga automatica, né attribuiscono un tale diritto ai lavoratori subordinati precari di cui si discute, limitandosi ad autorizzare l'Amministrazione alla stipula delle
4 proroghe ritenute necessarie per imprescindibili esigenze legate al fabbisogno di risorse
(cfr. art. 1, comma 1, della L.R. 5/2013) ovvero opportune in base al fabbisogno effettivo, alle risorse finanziarie disponibili, alle vacanze di organico ed alle imprescindibili esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della L.r. 26/2012 (cfr. art. 32 della L.R. 5/2014).
Esclusa la sussistenza di tale diritto alla proroga, in base alle prospettazioni attoree la condotta delle convenute non merita di essere censurata.
L'accertamento della legittimità della condotta datoriale rende evidentemente superfluo ogni disamina dei consequenziali profili risarcitori.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto ed il ricorrente, soccombente ex art. 91
c.p.c., va condannato al pagamento delle spese di lite delle convenute, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
e delle spese
[...] Controparte_1
giudiziali, che liquida in € 3.233,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4808/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Pibiri;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
rappresentati e difesi
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 04/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 16 maggio 2022 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
e l' Controparte_2 Controparte_1
vengano condannati al risarcimento (ex 1218 c.c. o, in
[...]
subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) del danno patrimoniale da liquidarsi in € 67.500,00, corrispondente agli emolumenti stipendiali che avrebbe percepito nel 2017 e nel 2018, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale parimenti subito, da liquidarsi in €
1 15.000,00. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, premettendo di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione regionale in forza di plurimi contratti a termine dal 2006 al 2012 (tra il 2006 ed il 2007 in base ad un'applicazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, nel 2008 alle dipendenze del Dipartimento della
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, dal 2009 al 2012 alle dipendenze dell' ), ha dedotto che in forza della transazione Controparte_1
stipulata nel settembre 2013 otteneva la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016, che tale rapporto veniva sospeso il 6 marzo 2015 ed il relativo contratto veniva annullato in autotutela il 24 aprile 2015, che con sentenza del 2018 questo Tribunale accertava l'illegittimità della suddetta sospensione condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni spettanti fino alla conclusione del contratto a termine, che il
20 dicembre 2018 stipulava un nuovo contratto a termine e, infine, il 4 settembre 2019 veniva definitivamente stabilizzato ai sensi dell'art. 32 della L.R. 5/2014 ed in virtù dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017; esposti tali fatti, ha evidenziato l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione nella misura in cui avrebbe dovuto prorogare il contratto in scadenza nel 2016 e stabilizzarlo immediatamente, cagionandogli i danni patrimoniali e non patrimoniali oggetto delle odierne pretese (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 giugno 2023 l'
[...]
e l' , in via Controparte_1 Controparte_1
preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità delle domande risarcitorie per il giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 425/2018 di questo Tribunale;
nel merito, invece, hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza;
in subordine, hanno chiesto che la pretesa risarcitoria avversaria eventualmente riconosciuta venga ridotta in relazione ai redditi percepiti dal negli anni 2017 e 2018 (cfr. memoria). CP_3
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'oggetto del giudizio.
Il ricorrente ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per l'omessa proroga del contratto in scadenza nel 2016,
2 fino alla stipula del contratto a tempo determinato del 20 dicembre 2018 e della definitiva stabilizzazione del 2019 (cfr. ricorso).
L'eccezione di giudicato.
I convenuti hanno sostenuto che le pretese risarcitorie oggetto dell'odierna controversia sarebbero coperte dal giudicato derivante dalla sentenza n. 425/2018 emessa da questo
Tribunale (cfr. allegato n. 19 del ricorso).
Il ricorrente, da parte sua, ha contrasto tale eccezione, evidenziando l'estraneità dell'odierna pretesa rispetto al giudizio conclusosi nel 2018, nonché, il mancato assolvimento da parte delle Amministrazioni dell'onere probatorio relativo alla medesima eccezione (cfr. note conclusionali del 24 marzo 2025).
Ebbene, premesso che “il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità
d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti” con la conseguenza che “il giudice al quale ne risulti l'esistenza” può procedere “al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass., sez. lav., sentenza n. 8607 del 3 aprile 2017), l'eccezione della convenuta è infondata perché la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo
a spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti” (Cass., sez.
II, ordinanza n. 23077 del 18 agosto 2021).
Il superiore principio si attaglia perfettamente al caso di specie, visto che nel primo giudizio il chiedeva, senza ottenerlo, il risarcimento del danno derivante dalla Parte_1
seguente situazione di fatto: “La situazione di assoluta incertezza che si è venuta a creare, inoltre, continua a causare un evidente danno al ricorrente che, confidando sulla sussistenza di un contratto triennale, ha lasciato sfuggire importanti occasioni lavorative. Egli è, infatti, tutt'oggi, inibito nel ricercarne delle altre, viste le perduranti promesse, labiali e non (cfr. art. 12 L.R. n. 9 del
2015, legge di stabilità), dell'amministrazione circa una futura stabilizzazione” (cfr. ricorso giudiziale di cui all'allegato n. 10b dell'odierno ricorso, evidentemente indispensabile per
3 l'interpretazione e delimitazione del giudicato derivante dalla sentenza del 2018: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 21165 del 7 agosto 2019).
Le pretese azionate nell'odierno procedimento, invece, riguardano il risarcimento del danno patito in epoca successiva all'introduzione di quel giudizio (cioè negli anni 2017 e
2018) e soprattutto in conseguenza dell'omessa proroga del contratto in scadenza nel 2016, ch'è un fatto costitutivo certamente diverso dall'illegittimità del licenziamento (costituente l'oggetto del primo giudizio ed ivi espressamente dedotta quale causa di quella richiesta risarcitoria).
Rigettata l'eccezione di giudicato, va esaminato il merito della lite.
Il diritto alla proroga del contratto in scadenza nel 2016.
Parte ricorrente ha sostenuto che avrebbe avuto diritto alla proroga del contratto a tempo determinato in scadenza nel 2016 per tutto il periodo intercorso fino alla stipula del successivo contratto del 20 dicembre 2018, di poco antecedente alla definitiva stabilizzazione del 2019.
Il a supporto della superiore pretesa, ha invocato l'art. 1, comma 1, della L.R. Parte_1
5/2013 (secondo cui era autorizzata sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato in essere alla data del 30 novembre 2012 “previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali” e “previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali”), l'art. 32 della L.R. 5/2014 (secondo cui l'Autorizzazione era autorizzata alla proroga dei medesimi contratti fino al 31 dicembre
2016 “tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della L.r. 26/2012”) e l'art. 3, comma 9, della L.R. 27/2016 (secondo cui il termine del 31 dicembre 2016 era prorogato al 31 dicembre 2018).
Le Amministrazioni convenute, da parte loro, hanno sostenuto che le citate disposizioni normative non avrebbero attribuito un diritto di proroga in capo ai lavoratori, ma soltanto una facoltà in capo alle datrici di lavoro (cfr. memoria di costituzione).
Ebbene, la tesi delle convenute merita di essere condivisa perché aderente al dettato normativo: le plurime disposizioni regionali citate dal ricorrente, infatti, non dispongono alcuna proroga automatica, né attribuiscono un tale diritto ai lavoratori subordinati precari di cui si discute, limitandosi ad autorizzare l'Amministrazione alla stipula delle
4 proroghe ritenute necessarie per imprescindibili esigenze legate al fabbisogno di risorse
(cfr. art. 1, comma 1, della L.R. 5/2013) ovvero opportune in base al fabbisogno effettivo, alle risorse finanziarie disponibili, alle vacanze di organico ed alle imprescindibili esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della L.r. 26/2012 (cfr. art. 32 della L.R. 5/2014).
Esclusa la sussistenza di tale diritto alla proroga, in base alle prospettazioni attoree la condotta delle convenute non merita di essere censurata.
L'accertamento della legittimità della condotta datoriale rende evidentemente superfluo ogni disamina dei consequenziali profili risarcitori.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto ed il ricorrente, soccombente ex art. 91
c.p.c., va condannato al pagamento delle spese di lite delle convenute, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
e delle spese
[...] Controparte_1
giudiziali, che liquida in € 3.233,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
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